Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce.
Commentario • 1
- 1. Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [17] [12] [13]https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2017, n. 36139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36139 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
36 139 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta da Piercamillo Davigo Presidente Pubblica Udienza Margherita Taddei Consigliere del 19 luglio 2017 Ugo De Crescienzo Consigliere SENT. n. sez. Stefano Filippini Consigliere R.G. N. 47366-2016 Consigliere relatore Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: AR MA AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 16 maggio 2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marialia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sentito il difensore dell'imputato Avv. Slavatore Centonze del Foro di Lecce in sostituzione dell'avv. Monica Colella - che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce-sezione di Casarano-in data 21 novembre 2012, ha ridotto la pena irrogata all'odierno ricorrente e ha concesso l'ulteriore beneficio della non menzione della pena confermando nel resto l'impugnata sentenza. La contestazione riguardava i delitti di ricettazione di merce con marchio contraffatto e messa in vendita di parte di tale merce accertati in Racale il 14 gennaio 2011. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'articolo 530 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 474 cod. pen. nonché motivazione assente, comunque illogica e contraddittoria. Afferma il ricorrente, sulla scorta di quanto già articolato in sede di appello, che la prova in ordine alla contraffazione dei prodotti sottoposti a sequestro risulterebbe estremamente 1 lacunosa in quanto fondata sulle sulle dichiarazioni del teste di PG escusso in dibattimento che comunque aveva dimostrato di non essere in grado di formulare un giudizio certo circa l'originalità dei marchi, perlomeno del marchio Dondup allegando a tal punto stralcio del verbale 20 novembre 2012. Afferma inoltre il ricorrente che carente sarebbe anche la motivazione in ordine alla grossolanità del falso in quanto doveva ritenersi pacifico che i prodotti sequestrati si presentassero visibilmente oggettivamente contraffatti, di scarsa qualità e priva di etichettatura originali, indipendentemente dal fatto che venissero offerti in vendita "in forma ambulante da un senegalese. Afferma ancora il ricorrente che difetterebbe la prova della registrazione del riconoscimento dei marchi nel paese di provenienza dell'imputato che, anche in ragione delle proprie condizioni economiche, non avrebbe potuto conoscere della falsificazione.
2.2. Violazione dell'articolo 530 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 648 cod. pen., difetto probatorio e motivazione assente, comunque illogica e contraddittoria. Afferma il ricorrente che non vi sarebbe prova in ordine agli elementi strutturali della ricettazione non potendosi avere contezza del fatto che la contraffazione dei marchi non sia stata compiuta dal ricorrente stesso.
2.3. Eccessività della pena irrogata-violazione agli articoli 3 e 27 della costituzione;
motivazione carente ed illogica, violazione di legge, mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. Afferma il ricorrente che la pena irrogata sarebbe evidentemente sproporzionata e lesiva del fine rieducativo cui la sanzione dovrebbe tendere;
che le modalità della condotta, le condizioni economiche sociali del reo, intuibili sulla scorta dell'attività posta in essere oggetto del procedimento, avrebbero dovuto suggerire un giudizio più mite, anche attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Contesta inoltre che avrebbe dovuto essere considerato l'esiguo valore dei beni ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen.. 2.4. Mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis cod. proc. pen. in riferimento al reato di cui all'articolo 474. Afferma il ricorrente che il non elevato numero dei beni in sequestro il loro modesto valore e il conseguente modesto profitto avrebbe potuto fondare l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza di prova della contraffazione, l'evidente grossolanità del falso, la mancata prova della registrazione dei marchi e la impossibilità per il ricorrente di conoscere l'esistenza di una tutela dei marchi medesimi, deve osservarsi quanto segue.
1.1 Deve preliminarmente rilevarsi l'assoluta contraddittorietà dell'articolazione del motivo di ricorso che, da una parte, afferma che non vi sarebbe una prova sufficiente in ordine alla 2 W contraffazione e, dall'altra, afferma esplicitamente che i marchi sono oggetto di un falso grossolano tale da essere riconosciuto da chiunque.
1.2 Anche a non voler tener conto di tale contraddittorietà che, da sola, determinerebbe l'inammissibilità del motivo di ricorso, la Corte di appello si è correttamente conformata quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
1.3 Per altro verso, fermo restando che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Rv. 264444), la motivazione che fonda l'affermazione della contraffazione dei marchi (riconosciuta e quindi condivisa esplicitamente anche dal ricorrente nella stessa formulazione del motivo di ricorso) nasce in primo luogo dalle testimonianze degli operanti di PG, ma deriva in relazione a tutti i marchi richiamati nell'imputazione - anche - dalla valutazione oggettiva della scarsa qualità rispetto a quella caratterizzante la produzione originale, dalla mancanza di documentazione, anche solo fiscale, comprovante illecita acquisto dei prodotti. Si tratta in sostanza di motivazione effettiva, logica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e assolutamente idonea a fondare la dichiarazione di penale responsabilità anche in ordine all'articolo 474 cod. pen.. 1.4 Quanto alla prova della registrazione del marchio, deve segnalarsi che la semplice lettura del capo di imputazione evidenzia la presenza di marchi di larghissimo uso, con la conseguenza che, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, proprio perché si tratta di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (Sez. 5, Sentenza n. 5215 del 24/10/2013 Rv. 258673).
1.5 Quanto alla pretesa mancanza dell'elemento psicologico in relazione all'esistenza di marchi registrati e al fatto che non vi sarebbe prova che tale registrazione esisterebbe nel paese di origine dell'imputato, deve rilevarsi che l'applicabilità delle leggi segue un principio di tendenziale territorialità, con la conseguenza che nel territorio italiano, ove non si è dimostrata jr 3 l'esistenza di fattispecie eccezionali, viene applicata la legge italiana e che chiunque si trovi sul territorio italiano deve conoscere le leggi vigenti sul territorio e quindi non è possibile dedurre l'ignoranza della legge (e la rilevanza della registrazione del marchio deriva appunto dalla legge) sulla base della condizione di straniero. Infatti, la mera presenza sul territorio italiano implica e impone l'operatività e l'assoggettamento alle leggi italiane. Ciò che il ricorrente deduce è appunto la mancata conoscenza di norme extra penali che fondano la tutela dei marchi registrati senza indicare alcuna circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 47 comma 3 cod. pen.
2. Quanto alla doglianza relativa al fatto che mancherebbe la prova che non sia stato il ricorrente a commettere la contraffazione, deve rilevarsi che il delitto di ricettazione è qualificato dalla disponibilità dei beni che risultino provenienti da un delitto presupposto. Tali elementi risultano essere stati oggetto di puntuale accertamento in sede di provvedimenti di merito in ragione della valorizzazione dell'accertata detenzione e della mancanza di qualsiasi indicazione sulla provenienza. L'ipotesi che a commettere il reato presupposto sia stato il ricorrente risulta del tutto sfornita di prova né il ricorrente stesso ha dedotto alcun elemento a riscontro di tale alternativa ricostruzione. Il tenore dell'atto d'appello, anzi, richiamando anche la possibilità che si fosse verificato l'incauto acquisto, appare escludere che nell'orizzonte della ricostruzione del ricorrente vi fosse una contraffazione in proprio. Anche in sede di ricorso, la stessa deduzione per cui l'imputato avrebbe potuto non conoscere la rilevanza dei marchi appare alquanto contraddittoria con l'affermazione che costui avrebbe potuto riprodurli in proprio. Peraltro non risultano esistenti e nemmeno dedotte circostanze (numero esiguo dei beni e semplicità delle operazioni di riproduzione) che in qualche modo rendano verosimile o possibile l'astratta capacità dell'imputato o la possibilità di compimento delle operazioni di contraffazione.
3. Quanto ai dedotti profili di eccessività della pena, omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen., deve rilevarsi che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673; Sez. 2, Sentenza n. 43046 del 16/10/2007 Rv. 238508), circostanza che nel caso di specie non ricorre posto che il giudice di primo grado ha concesso tale circostanza anche in considerazione del numero non esorbitante dei prodotti con marchio contraffatto, con ciò implicitamente valutando proprio i profili di danno patrimoniale che verrebbero ad essere duplicemente valutati ove vi fosse la concessione dell'ulteriore attenuante del danno di particolare tenuità.
3.1 Per altro verso, il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità individuabile in primo grado - nella affermata - senza di elementi positivi suscettibili di favorevole valutazione (pagina tre della motivazione della sentenza di primo grado). Sul punto, il giudice d'appello, ha ribadito di fatto tale giudizio 4 evidenziando inoltre la "non possibilità di valorizzare il mero stato di incensuratezza ai sensi dell'articolo 62 bis comma 3 cod. pen." Si tratta di giustificazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Peraltro, questa Corte (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 2642 del 14 gennaio 1999, CED Cass. n. 212804) ha in più occasioni chiarito che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si sono correttamente conformati i giudici di merito valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza.
3.2 Va infine ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia per lo meno superiore alla misura media di quella edittale (situazione che nel caso di specie non ricorre), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Piercamillo Davigo) (Vincenzo Tutinelli) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 LUG. 2017 "CANCELLIERE Claudia Pianelli 6