Articolo 36 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 35Articolo 37
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27 settembre 1958
Art. 36. (Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni)

I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica, il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.
Entrata in vigore il 27 settembre 1958