Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
3 Aula 'B' 02242/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ' Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 7013/98 BATTIMIELLO Consigliere Cron.4719 Dott. Bruno VIDIRI Consigliere Dott. Guido Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Dott. Florindo Ud.11/12/00 - Consigliere- Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 DI CA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 16 FEB. 2001 DEI VERALLI 4, presso lo studio dell'avvocato RENDA IL CANCELLIERE RENATO, rappresentata e difesa dall'avvocato AMATO CANCELLERIA PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro | MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 1565/97 del Tribunale di 5317 -1- PALERMO, depositata il 09/05/97 R.G.N. 8/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Florindo t MINICHIELLO;
udito l'Avvocato RENDA per delega AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- R.G. 7013/98 Svolgimento del processo La signora Di CI RO ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 maggio 1997, lamentando che tale pronuncia, in accoglimento dell'appello del Ministero dell'Interno avverso la decisione di primo grado resa fra le parti, le abbia negato il diritto a rivalutazione monetaria ed interessi -già riconosciuto dalla sentenza appellata- su quanto tardivamente corrispostole a titolo di prestazione assistenziale. Il Ministero intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Premesso che sono stati notificati due ricorsi di identico contenuto e che gli stessi sono perciò esaminabili unitariamente, è da osservare che pregiudiziale, rispetto all'esame dei due motivi di ricorso -con i quali, con la denuncia di violazione di norme e vizi di motivazione, si deduce l'applicabilità al credito concernente gli accessori suindicati del termine di prescrizione decennale- è lo scrutinio della eccezione, proposta dal controricorrente Ministero, d'inammissibilità del ricorso medesimo per carenza d'interesse. Tale eccezione è fondata, atteso che, effettivamente, la sentenza oggetto del presente ricorso, pur ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale, ne escluse 3 nella specie l'avvenuta maturazione e, quindi, (non accolse ma) rigettò l'appello del Ministero, statuendo la conferma della sentenza pretorile. La Di CI, non avendo subito pregiudizio dalla sentenza del Tribunale, difetta d'interesse ad impugnarla e il ricorso da lei proposto che attribuisce alla decisione impugnata un contenuto diverso da quello effettivo- deve quindi essere dichiarato inammissibile. Quanto alle spese del giudizio di cassazione, nessuna pronuncia deve emettersi a carico della ricorrente, operando in favore delle medesima l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, 1'11 dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. مناس Florreeds Uficialivalle Floriccolo дне IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A S 0 S 1 Depositata in Cancelleria 3 I A . 3 T T D 5 16 FEB. 2001 , , R . A 'A O S I L N E oggi, L D L P L S 3 O E A Di IL YOLLABORATORE I B 7 T D - S N I 8 CANCELLERIA G O - S 1 P O N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I I E R S A G I E E L D L R E O D