CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 764/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Massimiliano Marinelli
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avvocati Pietro Mangiafico e Valentina Mangiafico
Appellato
Controparte_2
( , in
[...] P.IVA_2
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore;
Appellato contumace
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 709/2022 del 30.6.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nelle cause riunite nn. 2112/2020 e 2115/2020, rispettivamente di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto - entrambe promosse dall Parte_1
in relazione al decreto ingiuntivo n. 450/2020, emesso a domanda di
[...] [...]
nei confronti dello stesso e del CP_1 Pt_1 [...]
, Gestione separata Controparte_2
RS, per la somma di € 38.555,55 a titolo di integrazione del trattamento pensionistico dal gennaio 2017 al giugno 2020, oltre accessori di legge, notificato unitamente all'atto di precetto in data 2.10.2020 - rilevava in via preliminare l'inammissibilità delle doglianze proposte dal costituitosi in corso Controparte_2
di causa, in merito al proprio difetto di legittimazione passiva e alla debenza di quanto richiesto in sede monitoria, non avendo il proposto rituale CP_2
opposizione al decreto ingiuntivo di cui pure era destinatario.
Nel merito, dato atto dell'integrale soddisfacimento del creditore in sede esecutiva come da ordinanza del G.E. del 6/9/2021 di assegnazione delle somme in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo opposto, rilevava per il Controparte_2
che il debito dello stesso nei confronti dell'opposto per le somme
[...]
ingiunte era ormai coperto, con efficacia di giudicato, dalla definitiva esecutività dell'ingiunzione nei suoi confronti, mentre con riferimento alla posizione dell dato atto che la controversia si inseriva nel quadro della vicenda Pt_1
successoria che aveva visto la soppressione dei il transito delle varie CP_2
posizioni presso le gestioni liquidatorie ed infine il subentro dell senza Pt_1
soluzione di continuità, affermava che i due Enti ingiunti erano stati correttamente individuati come debitori del trattamento pensionistico nei confronti del . CP_1
Quindi, dichiarava cessata la materia del contendere e revocava il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione dell'RS, condannando l opponente Pt_1
ed il , in solido, al rimborso Controparte_2 pag. 2/9 a favore del delle spese di lite secondo il principio della soccombenza CP_1
virtuale.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l con atto Pt_1
depositato il 18.8.2022.
Resisteva al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il benché ritualmente evocato in giudizio mediante notifica CP_2
telematica dell'atto di appello e del decreto di fissazione della prima udienza in data 29.8.2022, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 veniva disposta l'acquisizione di documenti (prova della eventuale chiusura delle operazioni di liquidazione del di e della data di collocamento in CP_2 CP_2
quiescenza del ). CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_2
, non costituitosi in giudizio benché ritualmente citato.
[...]
1.1. Con unico motivo di gravame, l'appellante, preliminarmente dichiarando di non proporre appello sulla declaratoria di cessata materia del contendere, censura la sentenza impugnata deducendone la nullità per omessa motivazione e per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 L.R. 2 (rectius, 8)/2012 e 64 L.R. 9/2013, nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza di una solidarietà passiva tra l e il Pt_1
fondata su una presunta vicenda successoria in virtù della quale, a CP_2
seguito della soppressione dei posti in liquidazione, decorso CP_2
infruttuosamente il termine, previsto dall'art. 19 L.R. 2 (rectius, 8)/2012, di CP_3
180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge per il compimento delle operazioni di liquidazione e per la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi sarebbero transitati in apposite gestioni a contabilità separata presso l sino alla completa chiusura Pt_1 pag. 3/9 delle operazioni di liquidazione. In particolare si duole che, senza adeguata motivazione, il primo giudice abbia ravvisato una successione dell nelle Pt_1
posizioni debitorie residue dei soppressi senza soluzione di continuità. CP_2
Deduce sul punto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si è verificata alcuna successione automatica dell nei rapporti obbligatori facenti Pt_1
Contr capo ai soppressi ed in particolare con riguardo all'obbligazione CP_2
relativa al trattamento pensionistico integrativo preteso dal , previsto da un CP_1
apposito regolamento consortile – Regolamento di Organizzazione Tipo dei CP_2
Contr e Regolamento Organico Tipo del personale dei approvato con CP_2
decreto dell'Assessore Regionale per l'Industria del 17.11.2005 – e rimasto ad esclusivo carico dei Consorzi.
Osserva in proposito che l'assunto del Tribunale di Siracusa si pone in contrasto con l'art. 19 della legge Regione Sicilia cit., che ha disposto la liquidazione dei e, al comma 8, il subentro dell nella sola gestione delle aree di CP_2 Pt_1
sviluppo industriale, escludendo il subentro nei rapporti di lavoro o nelle obbligazioni assunte nei confronti degli ex dipendenti.
Sostiene dunque che la gestione liquidatoria sia soggetto giuridicamente distinto dall dotato di autonomia patrimoniale, di un proprio codice fiscale e di Pt_1
propria partita IVA, e che in base all'art. 64 L.R. 9/2013, di interpretazione autentica dell'art. 19 L.R. 8/2012 cit., “in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'RS ovvero nel bilancio della CP_2
Regione”.
Rileva altresì che in assenza di un decreto assessoriale di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione, non ancora adottato, le gestioni liquidatorie conservano la propria autonoma soggettività giuridica, anche processuale, e la titolarità esclusiva delle obbligazioni nei confronti degli ex dipendenti, sicché il in liquidazione rimane unico titolare di ogni vicenda Controparte_2
giuridica relativa ai rapporti di lavoro del proprio personale e alle obbligazioni pag. 4/9 assunte nei confronti dei dipendenti in ordine alla integrazione del trattamento pensionistico loro dovuta.
Deduce in proposito che non si configura una successione di tipo universale dalla gestione liquidatoria verso l'RS, essendo garantita la separazione patrimoniale e di bilancio tra questo e la suddetta gestione.
Osserva, infine, che il meccanismo adottato per i richiama il modello CP_2
già attuato nel riordino delle soppresse i cui rapporti attivi e passivi non Pt_2
transitarono alle nuove ma ad apposite gestioni stralcio dotate di autonomia CP_4
giuridica, con esclusione di una successione universale in capo ai nuovi enti.
Sostiene quindi che il Tribunale abbia errato nel ritenere l'RS soccombente virtuale, poiché l'ente non era tenuto al pagamento del trattamento rivendicato con il decreto ingiuntivo opposto.
2. L'appello proposto dall è fondato. Pt_1
L'art. 19 l.r. Sicilia 12.1.2012 n. 8, successivamente modificato dalla l.r. n. 8 del
17.5.2016 e poi dall'art. 11 co. 3 l.r. 18.12.2021 n. 33, dispone:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi
e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di ' per le aree di sviluppo industriale in CP_2
liquidazione'. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, ..., determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere.
... omissis ...
4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione [entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. [Trascorso detto termine, l subentra nelle funzioni e nei compiti Pt_1
già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione.] Resta fermo quanto previsto al pag. 5/9 comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun
in liquidazione. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i CP_2
Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
... omissis ...
8. [Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2,] I rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'RS ovvero nel CP_2
bilancio della Regione. [...] Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo
e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. ...”.
L'art. 11 l.r. 18.12.2021 n. 33 ha soppresso al comma 4 la previsione del termine di
180 giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 8/2012, inizialmente previsto per la chiusura delle operazioni di liquidazione, oltre al secondo periodo del comma citato, ed al comma 8 l'espressione "Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2".
L'art. 64 l.r.. del 15/05/2013 n. 9, recante “Modifiche della legge regionale CP_3
12 gennaio 2012, n.
8. Norme di interpretazione autentica”, al comma 1 recita: “Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell' Parte_1
subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del
[...]
comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in , transitati nella gestione separata, e che gli stessi CP_2
mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della pag. 6/9 legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata ". In nessun caso è consentito che Pt_1
le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'RS ovvero CP_2
nel bilancio della Regione”.
La norma di interpretazione autentica prevede dunque, per quanto d'interesse nel presente giudizio, che i Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione
“mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica” sino all'adozione del decreto assessoriale di chiusura delle operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria, espressamente escludendo il transito all'RS delle singole posizioni debitorie e ribadendo quindi la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei in liquidazione e CP_2
dell'RS.
Ne consegue che, fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, unico soggetto passivo dell'obbligazione posta a fondamento della domanda proposta in sede monitoria, volta al conseguimento del trattamento pensionistico integrativo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è il , peraltro Controparte_2
autonomamente costituitosi nel giudizio di primo grado in persona del Commissario liquidatore, quale suo legale rappresentante.
Non inducono a diverse conclusioni la pronuncia della Suprema Corte Sez. L. n.
20963 del 26.7.2024 e la successiva, conforme, n. 33957 del 22.12.2024, riguardanti entrambe il , Gestione separata dell'RS, Parte_3
che riguardano un caso in cui - come pure precisato nella sentenza n. 20963/24 - la legittimazione passiva dell era stata dichiarata “a far data dalla chiusura Pt_1
delle operazioni del soppresso ”, e, quindi, in un caso in Parte_3
cui, diversamente da quello in esame, il termine di permanenza in capo al , CP_2
posto in liquidazione, dei rapporti attivi e passivi ad esso facenti capo, costituito dalla chiusura delle operazioni di liquidazione, si era già avverato.
pag. 7/9 D'altra parte, proprio da tale pronuncia si trae argomento per ritenere che il in liquidazione mantenga la propria autonomia e, conseguentemente, CP_2
la titolarità delle proprie posizioni debitorie, avendo la Suprema Corte affermato che
“in sede d'interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche
e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale"), poi, il legislatore regionale ha specificato che i transitati nella gestione separata presso CP_2
l'RS, "mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica", finché
l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione.
La legge interpretativa ha riproposto la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei e dell'RS: "In nessun caso è consentito CP_2
che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'RS CP_2
ovvero nel bilancio della Regione" (art. 64, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2013)”, per poi concludere: “Si può, quindi, affermare, all'esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di liquidazione, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti passa all'RS (art. 19 co. 2)” (Cass. Sez. L. n. 20963/2024).
3. Per i motivi esposti, l'appello proposto dall merita accoglimento. Pt_1
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, a seguito della pronuncia di cessazione della materia del contendere, non sottoposta a censura, ed ai fini delle statuizioni in ordine alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'RS in ordine al credito vantato dal a titolo di trattamento pensionistico CP_1
integrativo non corrisposto.
Nondimeno, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “il
Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della pag. 8/9 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (così Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234), ex art. 92 co. 2 c.p.c. sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l e l'appellato , stante la Pt_1 CP_1
presenza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza amministrativa in tema di legittimazione dell in ordine alle posizioni debitorie dei Pt_1 Controparte_2
(tra cui C.G.A. Sicilia 30.4.2013 n. 424; conf. n. 189/2014 e n. 5/2017).
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, compensa integralmente tra l e le spese di entrambi i gradi di giudizio. Pt_1 Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 764/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Massimiliano Marinelli
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avvocati Pietro Mangiafico e Valentina Mangiafico
Appellato
Controparte_2
( , in
[...] P.IVA_2
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore;
Appellato contumace
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 709/2022 del 30.6.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nelle cause riunite nn. 2112/2020 e 2115/2020, rispettivamente di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto - entrambe promosse dall Parte_1
in relazione al decreto ingiuntivo n. 450/2020, emesso a domanda di
[...] [...]
nei confronti dello stesso e del CP_1 Pt_1 [...]
, Gestione separata Controparte_2
RS, per la somma di € 38.555,55 a titolo di integrazione del trattamento pensionistico dal gennaio 2017 al giugno 2020, oltre accessori di legge, notificato unitamente all'atto di precetto in data 2.10.2020 - rilevava in via preliminare l'inammissibilità delle doglianze proposte dal costituitosi in corso Controparte_2
di causa, in merito al proprio difetto di legittimazione passiva e alla debenza di quanto richiesto in sede monitoria, non avendo il proposto rituale CP_2
opposizione al decreto ingiuntivo di cui pure era destinatario.
Nel merito, dato atto dell'integrale soddisfacimento del creditore in sede esecutiva come da ordinanza del G.E. del 6/9/2021 di assegnazione delle somme in virtù del titolo costituito dal decreto ingiuntivo opposto, rilevava per il Controparte_2
che il debito dello stesso nei confronti dell'opposto per le somme
[...]
ingiunte era ormai coperto, con efficacia di giudicato, dalla definitiva esecutività dell'ingiunzione nei suoi confronti, mentre con riferimento alla posizione dell dato atto che la controversia si inseriva nel quadro della vicenda Pt_1
successoria che aveva visto la soppressione dei il transito delle varie CP_2
posizioni presso le gestioni liquidatorie ed infine il subentro dell senza Pt_1
soluzione di continuità, affermava che i due Enti ingiunti erano stati correttamente individuati come debitori del trattamento pensionistico nei confronti del . CP_1
Quindi, dichiarava cessata la materia del contendere e revocava il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione dell'RS, condannando l opponente Pt_1
ed il , in solido, al rimborso Controparte_2 pag. 2/9 a favore del delle spese di lite secondo il principio della soccombenza CP_1
virtuale.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l con atto Pt_1
depositato il 18.8.2022.
Resisteva al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il benché ritualmente evocato in giudizio mediante notifica CP_2
telematica dell'atto di appello e del decreto di fissazione della prima udienza in data 29.8.2022, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 veniva disposta l'acquisizione di documenti (prova della eventuale chiusura delle operazioni di liquidazione del di e della data di collocamento in CP_2 CP_2
quiescenza del ). CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_2
, non costituitosi in giudizio benché ritualmente citato.
[...]
1.1. Con unico motivo di gravame, l'appellante, preliminarmente dichiarando di non proporre appello sulla declaratoria di cessata materia del contendere, censura la sentenza impugnata deducendone la nullità per omessa motivazione e per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 L.R. 2 (rectius, 8)/2012 e 64 L.R. 9/2013, nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza di una solidarietà passiva tra l e il Pt_1
fondata su una presunta vicenda successoria in virtù della quale, a CP_2
seguito della soppressione dei posti in liquidazione, decorso CP_2
infruttuosamente il termine, previsto dall'art. 19 L.R. 2 (rectius, 8)/2012, di CP_3
180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge per il compimento delle operazioni di liquidazione e per la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi sarebbero transitati in apposite gestioni a contabilità separata presso l sino alla completa chiusura Pt_1 pag. 3/9 delle operazioni di liquidazione. In particolare si duole che, senza adeguata motivazione, il primo giudice abbia ravvisato una successione dell nelle Pt_1
posizioni debitorie residue dei soppressi senza soluzione di continuità. CP_2
Deduce sul punto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si è verificata alcuna successione automatica dell nei rapporti obbligatori facenti Pt_1
Contr capo ai soppressi ed in particolare con riguardo all'obbligazione CP_2
relativa al trattamento pensionistico integrativo preteso dal , previsto da un CP_1
apposito regolamento consortile – Regolamento di Organizzazione Tipo dei CP_2
Contr e Regolamento Organico Tipo del personale dei approvato con CP_2
decreto dell'Assessore Regionale per l'Industria del 17.11.2005 – e rimasto ad esclusivo carico dei Consorzi.
Osserva in proposito che l'assunto del Tribunale di Siracusa si pone in contrasto con l'art. 19 della legge Regione Sicilia cit., che ha disposto la liquidazione dei e, al comma 8, il subentro dell nella sola gestione delle aree di CP_2 Pt_1
sviluppo industriale, escludendo il subentro nei rapporti di lavoro o nelle obbligazioni assunte nei confronti degli ex dipendenti.
Sostiene dunque che la gestione liquidatoria sia soggetto giuridicamente distinto dall dotato di autonomia patrimoniale, di un proprio codice fiscale e di Pt_1
propria partita IVA, e che in base all'art. 64 L.R. 9/2013, di interpretazione autentica dell'art. 19 L.R. 8/2012 cit., “in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'RS ovvero nel bilancio della CP_2
Regione”.
Rileva altresì che in assenza di un decreto assessoriale di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione, non ancora adottato, le gestioni liquidatorie conservano la propria autonoma soggettività giuridica, anche processuale, e la titolarità esclusiva delle obbligazioni nei confronti degli ex dipendenti, sicché il in liquidazione rimane unico titolare di ogni vicenda Controparte_2
giuridica relativa ai rapporti di lavoro del proprio personale e alle obbligazioni pag. 4/9 assunte nei confronti dei dipendenti in ordine alla integrazione del trattamento pensionistico loro dovuta.
Deduce in proposito che non si configura una successione di tipo universale dalla gestione liquidatoria verso l'RS, essendo garantita la separazione patrimoniale e di bilancio tra questo e la suddetta gestione.
Osserva, infine, che il meccanismo adottato per i richiama il modello CP_2
già attuato nel riordino delle soppresse i cui rapporti attivi e passivi non Pt_2
transitarono alle nuove ma ad apposite gestioni stralcio dotate di autonomia CP_4
giuridica, con esclusione di una successione universale in capo ai nuovi enti.
Sostiene quindi che il Tribunale abbia errato nel ritenere l'RS soccombente virtuale, poiché l'ente non era tenuto al pagamento del trattamento rivendicato con il decreto ingiuntivo opposto.
2. L'appello proposto dall è fondato. Pt_1
L'art. 19 l.r. Sicilia 12.1.2012 n. 8, successivamente modificato dalla l.r. n. 8 del
17.5.2016 e poi dall'art. 11 co. 3 l.r. 18.12.2021 n. 33, dispone:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi
e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di ' per le aree di sviluppo industriale in CP_2
liquidazione'. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, ..., determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere.
... omissis ...
4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione [entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. [Trascorso detto termine, l subentra nelle funzioni e nei compiti Pt_1
già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione.] Resta fermo quanto previsto al pag. 5/9 comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun
in liquidazione. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i CP_2
Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
... omissis ...
8. [Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2,] I rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'RS ovvero nel CP_2
bilancio della Regione. [...] Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo
e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. ...”.
L'art. 11 l.r. 18.12.2021 n. 33 ha soppresso al comma 4 la previsione del termine di
180 giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 8/2012, inizialmente previsto per la chiusura delle operazioni di liquidazione, oltre al secondo periodo del comma citato, ed al comma 8 l'espressione "Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2".
L'art. 64 l.r.. del 15/05/2013 n. 9, recante “Modifiche della legge regionale CP_3
12 gennaio 2012, n.
8. Norme di interpretazione autentica”, al comma 1 recita: “Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell' Parte_1
subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del
[...]
comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in , transitati nella gestione separata, e che gli stessi CP_2
mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della pag. 6/9 legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata ". In nessun caso è consentito che Pt_1
le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'RS ovvero CP_2
nel bilancio della Regione”.
La norma di interpretazione autentica prevede dunque, per quanto d'interesse nel presente giudizio, che i Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione
“mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica” sino all'adozione del decreto assessoriale di chiusura delle operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria, espressamente escludendo il transito all'RS delle singole posizioni debitorie e ribadendo quindi la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei in liquidazione e CP_2
dell'RS.
Ne consegue che, fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, unico soggetto passivo dell'obbligazione posta a fondamento della domanda proposta in sede monitoria, volta al conseguimento del trattamento pensionistico integrativo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è il , peraltro Controparte_2
autonomamente costituitosi nel giudizio di primo grado in persona del Commissario liquidatore, quale suo legale rappresentante.
Non inducono a diverse conclusioni la pronuncia della Suprema Corte Sez. L. n.
20963 del 26.7.2024 e la successiva, conforme, n. 33957 del 22.12.2024, riguardanti entrambe il , Gestione separata dell'RS, Parte_3
che riguardano un caso in cui - come pure precisato nella sentenza n. 20963/24 - la legittimazione passiva dell era stata dichiarata “a far data dalla chiusura Pt_1
delle operazioni del soppresso ”, e, quindi, in un caso in Parte_3
cui, diversamente da quello in esame, il termine di permanenza in capo al , CP_2
posto in liquidazione, dei rapporti attivi e passivi ad esso facenti capo, costituito dalla chiusura delle operazioni di liquidazione, si era già avverato.
pag. 7/9 D'altra parte, proprio da tale pronuncia si trae argomento per ritenere che il in liquidazione mantenga la propria autonomia e, conseguentemente, CP_2
la titolarità delle proprie posizioni debitorie, avendo la Suprema Corte affermato che
“in sede d'interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche
e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale"), poi, il legislatore regionale ha specificato che i transitati nella gestione separata presso CP_2
l'RS, "mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica", finché
l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione.
La legge interpretativa ha riproposto la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei e dell'RS: "In nessun caso è consentito CP_2
che le singole posizioni debitorie dei soppressi transitino all'RS CP_2
ovvero nel bilancio della Regione" (art. 64, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2013)”, per poi concludere: “Si può, quindi, affermare, all'esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di liquidazione, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti passa all'RS (art. 19 co. 2)” (Cass. Sez. L. n. 20963/2024).
3. Per i motivi esposti, l'appello proposto dall merita accoglimento. Pt_1
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, a seguito della pronuncia di cessazione della materia del contendere, non sottoposta a censura, ed ai fini delle statuizioni in ordine alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'RS in ordine al credito vantato dal a titolo di trattamento pensionistico CP_1
integrativo non corrisposto.
Nondimeno, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “il
Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della pag. 8/9 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (così Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234), ex art. 92 co. 2 c.p.c. sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l e l'appellato , stante la Pt_1 CP_1
presenza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza amministrativa in tema di legittimazione dell in ordine alle posizioni debitorie dei Pt_1 Controparte_2
(tra cui C.G.A. Sicilia 30.4.2013 n. 424; conf. n. 189/2014 e n. 5/2017).
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, compensa integralmente tra l e le spese di entrambi i gradi di giudizio. Pt_1 Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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