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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1404/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA OS SA OS MA, Presidente
ST OSRIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6988/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02X100620 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015734575000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 19/06/2023 nonché il prodromico avviso di accertamento n. TYS02X100620/2015, avente ad oggetto IVA per l'anno 2012, per complessivi Euro 11.409,00.
La parte ricorrente ha sollevato le seguenti eccezioni: 1) Eccezione di nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della inesistenza giuridica del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, derivante dalla mancata notifica preventiva dell'avviso di accertamento;
2) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42, 1° comma, DPR 600/1973. 3) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000. 4) Eccezioni di nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione del ruolo (difetto di sottoscrizione). 5) Eccezione di nullità per decadenza dei termini di notifica.
Resistono Agenzia delle Entrate e Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'intimazione impugnata pone in riscossione l'avviso di accertamento esecutivo n. TYS02X100620/2015, regolarmente notificata a in data 14/01/2016, mai impugnato, e pertanto ormai definitivo e cristallizzante la pretesa erariale. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili l'Agenzia di Riscossione, inoltre ha notificato la cartella n. 29320120048082801000 in data 15/05/2013, successivamente la cartella n. 29320140020189534000 in data 26/01/2017 ed infine l'intimazione impugnata in data 18/06/2023 (Vedi all.to 7).
Di seguito Inoltre, risultano notificati al ricorrente da parte dell'Ente impositore ulteriori atti quali nello specifico l'intimazione di pagamento n. TYSIPPN003562021 notificata in data 28/12/2021 e l'avviso di accertamento esecutivo n. 89322017412727004001 notificato in data 28/12/2021.
Nessuno di questi atti risulta essere stato impugnato.
Nel caso di specie l'intimazione è adeguatamente motivata, atteso che nella stessa è specificamente indicato l'avviso di accertamento che la origina e la data di notifica di quest'ultimo, oltre ovviamente alla debenza intimata.
Il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11138 del 19/04/2019. Inoltre, l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione.
Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana. Per vincere questa presunzione, l'onere della prova grava sul contribuente che non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti.
Peraltro, Secondo il comma 4 del predetto articolo 12, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione. Questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica, cosa nella specie avvenuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €700,00 per ciascuno dei resistenti, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA M. RI SA La RO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA OS SA OS MA, Presidente
ST OSRIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6988/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02X100620 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015734575000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 19/06/2023 nonché il prodromico avviso di accertamento n. TYS02X100620/2015, avente ad oggetto IVA per l'anno 2012, per complessivi Euro 11.409,00.
La parte ricorrente ha sollevato le seguenti eccezioni: 1) Eccezione di nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della inesistenza giuridica del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, derivante dalla mancata notifica preventiva dell'avviso di accertamento;
2) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42, 1° comma, DPR 600/1973. 3) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000. 4) Eccezioni di nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione del ruolo (difetto di sottoscrizione). 5) Eccezione di nullità per decadenza dei termini di notifica.
Resistono Agenzia delle Entrate e Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'intimazione impugnata pone in riscossione l'avviso di accertamento esecutivo n. TYS02X100620/2015, regolarmente notificata a in data 14/01/2016, mai impugnato, e pertanto ormai definitivo e cristallizzante la pretesa erariale. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili l'Agenzia di Riscossione, inoltre ha notificato la cartella n. 29320120048082801000 in data 15/05/2013, successivamente la cartella n. 29320140020189534000 in data 26/01/2017 ed infine l'intimazione impugnata in data 18/06/2023 (Vedi all.to 7).
Di seguito Inoltre, risultano notificati al ricorrente da parte dell'Ente impositore ulteriori atti quali nello specifico l'intimazione di pagamento n. TYSIPPN003562021 notificata in data 28/12/2021 e l'avviso di accertamento esecutivo n. 89322017412727004001 notificato in data 28/12/2021.
Nessuno di questi atti risulta essere stato impugnato.
Nel caso di specie l'intimazione è adeguatamente motivata, atteso che nella stessa è specificamente indicato l'avviso di accertamento che la origina e la data di notifica di quest'ultimo, oltre ovviamente alla debenza intimata.
Il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11138 del 19/04/2019. Inoltre, l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione.
Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana. Per vincere questa presunzione, l'onere della prova grava sul contribuente che non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti.
Peraltro, Secondo il comma 4 del predetto articolo 12, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione. Questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica, cosa nella specie avvenuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €700,00 per ciascuno dei resistenti, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA M. RI SA La RO