Decreto cautelare 1 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2023
Sentenza 12 aprile 2024
Ordinanza collegiale 20 maggio 2024
Improcedibile
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026REG.PROV.COLL.
N. 03224/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3224 del 2024, proposto dal Comune di Capri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il sig. RO NZ, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società Icones Capri s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01388/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. RO NZ, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società Icones Capri s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il consigliere US TO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.In data 15 luglio 2022, il sig. NZ RO, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società ICONES CAPRI s.r.l., presentava al comune di Capri una istanza di permesso di costruire corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (comprensiva di grafici di progetto e relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare).
2. L’intervento riguardava la “riqualificazione funzionale e straordinaria manutenzione con diverso utilizzo del locale commerciale, fusione e cambio di destinazione d’uso di abitazione in ristorante, in Capri, alla via Padre Reginaldo Giuliani, n. 24 e n. 28”.
2.1. Più in particolare, l’intervento consisteva nell’accorpamento di un locale residenziale ad altro di tipo commerciale, entrambi posti al piano terra, così da sviluppare un unico locale commerciale, il tutto avvalendosi della disciplina dettata dal SIAD ad opera dello stesso Comune a integrazione del PRG, che consentirebbe tale tipologia di interventi.
La pratica, completa della documentazione e conforme alla modulistica, veniva presentata nel 2022.
In data 15 febbraio 2023, con nota prot. n. 4136/2023, l’interessato chiedeva l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio-assenso ex artt. 20 d.P.R. n. 380/2001 e 62 d.l. Semplificazioni n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, in relazione all’art. 20 della legge. n. 241/1990.
2.2. Il Comune, con la nota del 1^ marzo 2023, comunicava il rigetto della richiesta presentata dal ricorrente.
In particolare, il Comune denegava l’attestazione sul rilievo che:
i) quanto al silenzio-assenso, lo stesso si forma esclusivamente qualora sussistano condizioni formali e sostanziali che difettano nel caso di specie;
ii) quanto al contenuto sostanziale del diniego, le previsioni contenute nel SIAD, sebbene rappresentino integrazione del prg, non potrebbero essere attuate sic et sempliciter ; emerge infatti un “ contrasto tra le previsioni del S.I.A.D. e le previsioni contenute nel vigente PRG …”
3. Il sig. RO impugnava la nota del 1^ marzo 2023 innanzi al Tar per la Campania (ricorso 2483/2023). Il gravame veniva affidato ai seguenti motivi.
I)Violazione dell’art. 20 del d.p.r. n. 380/2001. Contraddittorietà con precedenti manifestazioni. Travisamento. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi in relazione alla illegittima disapplicazione della delibera di c.c. n. 41 del 25 giugno 2011, tuttora valida ed efficace. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Sviamento:
a) il provvedimento impugnato è illegittimo perché adottato in violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001;
b) la motivazione è “ anomala e volutamente surrettizia ”, comunque, infondata in fatto “ giacché non è contestato che il ricorrente abbia presentato una istanza di permesso di costruire corredata dal titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti e da ogni altra documentazione necessaria. L’istanza, dunque, è assolutamente regolare e completa della documentazione prescritta dall'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001” ;
c) la motivazione è infondata anche in diritto perché omette di considerare che l'intervento progettato, assoggettato a permesso di costruire, è pienamente conforme alle prescrizioni della strumentazione urbanistica vigente nel comune di Capri;
d) il silenzio assenso si forma anche quando l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non è conforme alle norme, residuando il potere di autotutela;
e) l'intervento progettato, oltre ad essere rispondente ai requisiti richiesti, è anche pienamente conforme alle previsioni del P.R.G. vigente nel comune di Capri, tenuto conto dell'avvenuta adozione, in data 24 giugno 2011, ad opera del Consiglio comunale, della delibera n. 41 del 24 giugno 2011, tuttora valida, efficace e sicuramente vincolante per il tecnico comunale, preposto alla vigilanza in materia urbanistico-edilizia: il Comune omette di considerare che la delibera n. 41/2011 è un atto amministrativo, giuridicamente esistente, che ha prodotto l'effetto di adeguare il P.R.G. alle esigenze della civica amministrazione, peraltro sulla base di quanto previsto dalla circolare della Regione Campania del 12 ottobre 2000, prot. 713/SP in essa richiamata; pertanto, deve ritenersi erronea l'ulteriore affermazione del funzionario comunale, secondo cui “ detta delibera rappresenta un mero atto di indirizzo volto ad incentivare l'adeguamento dello strumento urbanistico al S.I.A.D …”;
f) il mutamento di destinazione d'uso realizzato mediante la semplice esecuzione di "opere interne" non comporta né variazioni degli indici edificatori né aumento dei volumi esistenti.
II) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio del "giusto procedimento";
a) non solo è stata omessa ogni formale comunicazione di avvio del procedimento, ma non sono stati nemmeno comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.
Il Tar, con la sentenza 1388 del 29 febbraio 2024, accoglieva il ricorso, sul rilievo che “ illegittimamente il Comune di Capri ” avrebbe “ opposto la mancata formazione del titolo edilizio per contrasto dell’intervento con le norme del vigente P.R.G. poiché il permesso di costruire si è formato a seguito del decorso del tempo, in assenza di un espresso diniego da parte del Comune di Capri ”.
Ha appellato il Comune di Capri, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I)Eccesso di potere - difetto di motivazione - inutilizzabilità dello strumento processuale - inammissibilità per carenza di interesse - violazione dell’art. 20, comma 2-bis, l. n. 241/1990:
i) con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha dato ingresso ad un’atipica azione di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso per cui la domanda proposta in primo grado s’appalesa inammissibile, stante l’inesistenza dello strumento processuale invocato e malamente accordato.
ii)Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 20, d.p.r. n° 380/2001. Violazione dell’art. 20, comma 2-bis l. n° 241/1990. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, errata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta:
iia)il permesso di costruire giammai avrebbe potuto considerarsi formato per silentium , stante la carenza dei presupposti formali e sostanziali ed il patente contrasto con la strumentazione urbanistica; affinché si formi un titolo edilizio devono, infatti, necessariamente sussistere requisiti sostanziali per la formazione dello stesso, ovvero la conformità del progetto alle prescrizioni costruttive, assente nel caso di specie;
iib) il titolo neppure poteva essere rilasciato alla luce della deliberazione di C.C. n° 41 del 25 giugno 2011 poiché detta deliberazione rappresenta un mero atto di indirizzo volto ad incentivare l’adeguamento dello strumento urbanistico al S.I.A.D.;
iic)le previsioni contenute nel S.I.A.D., sebbene rappresentino un’integrazione dello strumento urbanistico, non possono essere attuate sic et simpliciter , atteso che, nel caso di specie, emerge un patente contrasto tra le previsioni di quest’ultimo e quelle contenute nello strumento urbanistico comunale, contrasto che va risolto accordando prevalenza alle norme di prg.
Si è costituito, per resistere, in giudizio il sig. NZ RO, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società ICONES CAPRI s.r.l.
In data 13 novembre 2025, il Comune di Capri ha depositato note di udienza, nelle quali ha precisato che, in ottemperanza spontanea alla sentenza del T.a.r. n. 1388 del 29 febbraio 2024, ha avviato il procedimento volto all’annullamento dei titoli ritenuti formatisi per silentium .
In particolare, all’esito di sopralluoghi svolti presso la proprietà del sig. RO, l’Amministrazione appellante, in data 11 dicembre 2024, ha adottato il provvedimento di annullamento in autotutela: i) del permesso di costruire formatosi per silentium relativamente all’istanza prot. n° 18204/2022; ii) dell’autorizzazione paesaggistica n. 93 del 22 dicembre 2023 e del parere favorevole prot. n. 15740 del 15 giugno 2023.
Il Comune, pertanto, ha chiesto dichiararsi la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
4. All’udienza dell’11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. L’appello va dichiarato improcedibile.
5.1. Gli atti originariamente impugnati sono stati rimossi dal mondo giuridico, sì che è oggettivamente venuto meno l’interesse alla decisione dell’appello, così come anche dichiarato dallo stesso Comune di Capri nella nota del 13 novembre 2025 che ha, infatti, sollecitato una pronuncia in tal senso.
7. Consegue a tanto che l’appello in esame va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti come richiesto dalla parte appellante, anche in considerazione della mancata opposizione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU TI, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
US TO, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
LU Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US TO | LU TI |
IL SEGRETARIO