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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19929 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI SIENA, con ordinanza del 04/12/2025, nei confronti di CORTE DI APPELLO DI FIRENZE nel procedimento di esecuzione a carico di RI SI + 16. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che chiede di individuare, quale giudice dell’esecuzione competente, la Corte di appello di Firenze. RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza in data 22 settembre 2021 l’avv. Stefano Cipriani richiedeva al Tribunale di Siena, quale giudice dell’esecuzione, di dichiarare l’inopponibilità nei confronti dei suoi assistiti della confisca di alcune particelle di terreno disposta con sentenza emessa il 26 gennaio 2016 dallo stesso Tribunale di Siena, parzialmente riformata con sentenza emessa il 4 maggio 2018 dalla Corte di appello di Firenze, poi divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato estinti per prescrizione una serie di reati confermando la sentenza di primo grado quanto al reato di cui all’art. 481 cod. pen. e con riferimento alla confisca delle opere abusivamente realizzate. Detto Tribunale ricusava la propria competenza e trasmetteva gli atti alla Corte di appello di Firenze, affermando che le pronunce dichiarative dell’estinzione dei reati rientrano nell’ipotesi di riforma “in senso sostanziale” della decisione di primo grado e, come tali, dovevano ritenersi rilevanti ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. per Penale Sent. Sez. 1 Num. 19929 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/03/2026 radicare la competenza a decidere in capo al giudice di secondo grado. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza in data 17 luglio 2025, si riteneva, a sua volta, incompetente. Rilevava, a tale riguardo, che: - con la propria sentenza aveva esplicitamente confermato la confisca dei terreni lottizzati, disposta in primo grado in relazione al capo B) dell’imputazione in conseguenza “dell’accertamento, in ogni suo elemento costitutivo, del reato di lottizzazione abusiva” e che tale capo della decisione gravata doveva reputarsi autonomo e indipendente dai capi riformati e relativamente ai quali era stato dichiarato il non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione;
- il capo della sentenza relativo alla confisca era l’unico capo suscettibile di esecuzione, non trovando pertanto applicazione il principio dell’unitarietà dell’esecuzione - in virtù del quale si sarebbe potuto in astratto attribuire la competenza a conoscere in executivis alla Corte di appello - ma la previsione dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., non avendo adottato la sentenza di appello riforme “sostanziali” della decisione di primo grado sotto il profilo della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di lottizzazione abusiva ed avendo anzi esplicitamente confermato la confisca. E, pertanto, ritrasmetteva gli atti al Tribunale di Siena, che ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo l’immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale LA EM, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, quale giudice dell’esecuzione, della Corte di appello di Firenze. Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatioiurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell’individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello". Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, [...], Rv. 262987) ovvero nella declaratoria di estinzione del reato (si veda Sez. 1, n. 15452 del 20/03/2025, PG c/Lavezzo, Rv. 287882, con riguardo specifico alla morte del reo). E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, [...], Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, [...]) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, [...], Rv. 259600). 2. Nel caso di specie la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione è della Corte di appello di Firenze, integrando la dichiarazione di estinzione di parte dei reati originariamente contestati “riforma sostanziale” della sentenza di primo grado in grado di radicare la competenza del giudice di secondo grado, quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 665, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che la confisca dei terreni lottizzati disposta in primo grado sia stata confermata dalla Corte di appello.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che chiede di individuare, quale giudice dell’esecuzione competente, la Corte di appello di Firenze. RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza in data 22 settembre 2021 l’avv. Stefano Cipriani richiedeva al Tribunale di Siena, quale giudice dell’esecuzione, di dichiarare l’inopponibilità nei confronti dei suoi assistiti della confisca di alcune particelle di terreno disposta con sentenza emessa il 26 gennaio 2016 dallo stesso Tribunale di Siena, parzialmente riformata con sentenza emessa il 4 maggio 2018 dalla Corte di appello di Firenze, poi divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato estinti per prescrizione una serie di reati confermando la sentenza di primo grado quanto al reato di cui all’art. 481 cod. pen. e con riferimento alla confisca delle opere abusivamente realizzate. Detto Tribunale ricusava la propria competenza e trasmetteva gli atti alla Corte di appello di Firenze, affermando che le pronunce dichiarative dell’estinzione dei reati rientrano nell’ipotesi di riforma “in senso sostanziale” della decisione di primo grado e, come tali, dovevano ritenersi rilevanti ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. per Penale Sent. Sez. 1 Num. 19929 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/03/2026 radicare la competenza a decidere in capo al giudice di secondo grado. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza in data 17 luglio 2025, si riteneva, a sua volta, incompetente. Rilevava, a tale riguardo, che: - con la propria sentenza aveva esplicitamente confermato la confisca dei terreni lottizzati, disposta in primo grado in relazione al capo B) dell’imputazione in conseguenza “dell’accertamento, in ogni suo elemento costitutivo, del reato di lottizzazione abusiva” e che tale capo della decisione gravata doveva reputarsi autonomo e indipendente dai capi riformati e relativamente ai quali era stato dichiarato il non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione;
- il capo della sentenza relativo alla confisca era l’unico capo suscettibile di esecuzione, non trovando pertanto applicazione il principio dell’unitarietà dell’esecuzione - in virtù del quale si sarebbe potuto in astratto attribuire la competenza a conoscere in executivis alla Corte di appello - ma la previsione dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., non avendo adottato la sentenza di appello riforme “sostanziali” della decisione di primo grado sotto il profilo della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di lottizzazione abusiva ed avendo anzi esplicitamente confermato la confisca. E, pertanto, ritrasmetteva gli atti al Tribunale di Siena, che ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo l’immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale LA EM, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, quale giudice dell’esecuzione, della Corte di appello di Firenze. Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatioiurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell’individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello". Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, [...], Rv. 262987) ovvero nella declaratoria di estinzione del reato (si veda Sez. 1, n. 15452 del 20/03/2025, PG c/Lavezzo, Rv. 287882, con riguardo specifico alla morte del reo). E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, [...], Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, [...]) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, [...], Rv. 259600). 2. Nel caso di specie la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione è della Corte di appello di Firenze, integrando la dichiarazione di estinzione di parte dei reati originariamente contestati “riforma sostanziale” della sentenza di primo grado in grado di radicare la competenza del giudice di secondo grado, quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 665, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che la confisca dei terreni lottizzati disposta in primo grado sia stata confermata dalla Corte di appello.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3