Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19929
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Competenza del giudice dell'esecuzione

    La Corte di Appello di Firenze, a sua volta, si è ritenuta incompetente, affermando che la confisca dei terreni era stata confermata e che il capo relativo alla confisca era autonomo e suscettibile di esecuzione separata, non trovando applicazione il principio dell'unitarietà dell'esecuzione e la previsione dell'art. 665, comma 1, c.p.p. in quanto non vi erano state riforme sostanziali.

  • Accolto
    Risoluzione del conflitto di competenza

    La Corte di Cassazione, decidendo sul conflitto, ha dichiarato la competenza della Corte di Appello di Firenze, ritenendo che la dichiarazione di estinzione di parte dei reati costituisse 'riforma sostanziale' della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p., radicando la competenza del giudice di secondo grado quale giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla conferma della confisca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19929
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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