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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/12/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°523/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
C.F. da MA (CS), rappresentato e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli Avv.ti Gianfranco SPINELLI e Pietro Domenico PALAMARA, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, in Lamezia Terme alla Via G. Garibaldi n°44, in virtù di procura in atti del giudizio, - Istante Opponente -
E
, .I. , in persona del legale Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria ZACCARIA presso il cui studio in MA (CS) alla Via della Libertà n°63, elegge domicilio, giusto mandato a lite in atti, - Resistente Opposta -
E
C.F./P.I. , con sede legale in Milano alla Piazza Controparte_2 P.IVA_2
Durante n°11, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- terzo pignorato contumace -
E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui uffici è domiciliata, in Catanzaro alla Via G. Da Fiore n°34, con l'Avv. Sergio LA ROCCA, Avvocato dello Stato, - Ente Impositore Resistente Opposto -
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c. 2 e/o art. 617 2° c. C.p.c. (Art. 72-bis D.p.r. n°602/73). pagina 1 di 6 *******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
Con giudizio iscritto 22.04.2022, parte ricorrente, introduceva il giudizio di merito sulla base dell'ordinanza, che sospendeva la procedura esecutiva, del G.E. del Tribunale di
Lamezia Terme del 31.01.2022 emessa a seguito all'opposizione all'Atto di Pignoramento dei crediti verso ER (Art. 72-bis D.p.r. n°602/73), n°03084 2019 00003954/001 del 23.09.2019
(cod. id. fasc. n°034/2019/000140990) e notificato il 24.09.2019, e promosso nei suoi confronti ed esponendo in sintesi che le intimazioni contenute nell'atto di pignoramento erano state già oggetto d'opposizione e pendenti presso la di Catanzaro, ma successivamente Pt_2 riassunte presso la di Cosenza, per competenza territoriale, che la i motivi Pt_2 dell'opposizione c'era la mancata notifica e prova degli atti propedeutici, cioè le carte esattoriali in esse contenute, la prescrizione dei crediti esattoriali in esse contenute, da qui Parte l'illegittimità dell'esecuzione, inoltre nelle more erano intervenute delle della di
Cosenza, che avevano dichiarato la nullità delel intimazioni azionate, non solo ma veniva precisato che pe runa cartella esattoriale c'era già stata una decisione nel 2005 di cui inizialmente non aveva tenuto conto e concludendo che
“… Avuto riguardo a tutto quanto sopra detto, non è revocabile in dubbio che l'opposizione proposta dal sig. con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio debba essere accolta per Pt_1 sua integrale fondatezza, e non è revocabile in dubbio che l' , parte integralmente CP_3 soccombente, debba essere condannata al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
In tale prospettiva, qui si rimarca che l'introduzione dell'odierna opposizione è stata resa necessaria dal fatto che nonostante il sig. avesse proposto ricorso avverso gli atti Pt_1 presupposti (in parte qua) dell'atto di pignoramento qui in rilevo, l' ha continuato, CP_3 imperterrita, a pretendere di riscuotere coattivamente nei suoi confronti crediti in realtà non esistenti, restando assolutamente indifferente alle doglianze sollevate dallo stesso anche in sede giudiziaria e colpevolmente sorda.
Si è trattato di comportamento estremamente disattento ed avventato, che, con ogni evidenza, ha costituito la causa unica ed esclusiva dell'odierno processo, il quale si sarebbe potuto pagina 2 di 6 evitare ove solo l' avesse ponderato con attenzione e prudenza le cose e si fosse CP_3 astenuta dal pretendere di recuperare esecutivamente crediti inesistenti.
Ed allora, non vi è dubbio che, in difetto di ragioni che possano legittimare la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, l' dovrà essere CP_3 condannata al pagamento delle spese e dei compensi di lite in forza della sua soccombenza e in applicazione del principio di causalità, anche relativamente ai crediti portati dalle cartelle in questione.
Valgano, al riguardo, i principi ribaditi dalla recente Cass. civ., Sez. II, 4.12.2023, n.
33775: «il fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali risiede nel principio di causalità, del quale il criterio della soccombenza -posto dall'art. 91 c.p.c., a base della regolamentazione definitiva dell'onere delle spese del giudizio ordinario di cognizione- costituisce soltanto un elemento rivelatore che consente di risalire alla individuazione del “fatto causativo” del giudizio stesso. Parte soccombente deve infatti considerarsi quella … che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2618 dell'8/05/1979; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 19/04/1976;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 15/11/1973)». …”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita l' Controparte_1
, resistendo alla domanda, chiedendo il rigetto della stessa, evidenziando la
[...] correttezza del processo notificatorio, come da documentazione allegata, si opponeva per dette ragioni alla sospensione del pignoramento chiedendo il rigetto del ricorso, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, l'incompetenza e la condanna alle spese di lite.
Veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore,
, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione e l'infondatezza nel merito Controparte_1 della domanda dell'opponente chiedendo il rigetto della domanda, ma precisava che riguardo alla cartella n°034 2003 00168199 85 001, queste era stata oggetto d'opposizione e terminata con sentenza della CTR di Catanzaro n°375/03/2005 a favore del contribuente;
confermava, quindi quanto asserito dall'opponete su tale circostanza.
All'udienza del 28.11.2023 venivano precisate le conclusioni e al causa trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
*******
pagina 3 di 6 Esaminata la documentazione in atti in relazione ai rilievi avanzati dalla parte opponente, nonché in base alle eccezioni mosse dalle parti convenute, avrebbe dovuto preliminarmente esaminare le eccezioni mosse sul difetto di giurisdizione e poi esaminare gli altri rilievi.
Ebbene, ma, al di là della fondatezza preliminare eccezione di difetto di giurisdizione o di quella di questo Giudice sulla base delle intervenute decisioni dei Giudici Tributari proprio sugli atti posti a base dell'esecuzione, è precipuo compito di questo Giudicante esaminare anche in via preliminare anche l'interesse della parte ad introdurre il giudizio di merito.
In realtà il G.E. ha sulla richiesta di sospensiva dell'opponente così stabilito
“… Il Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, letti gli atti;
a scioglimento della riserva del 02.12.2021;
(…)
P.Q.M.
DICHIARA sospesa la procedura esecutiva n. 681-1/2019;
ASSEGNA alla parte interessata termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio di cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art.
163 bis c.p.c. ridotti della metà;
COMPENSA le spese della presente fase;
ONERA l'opponente alla notifica della presente ordinanza al terzo entro il 28.2.2022.
Si comunichi.
Lamezia Terme, lì 31.1.2022.
Il giudice
dott.ssa Maria Leone …”
Considerato il contenuto del provvedimento del G.E., questo Giudicante deve rilevare preliminarmente che ai sensi dell'art. 624 c.p.c. - nel testo riformulato dall'art. 49 L.
n°69/2009,- è previsto che nel caso in cui l'esecuzione risulti sospesa ed il giudizio di merito non venga introdotto, il G.E. dichiara d'ufficio l'estinzione della procedura esecutiva, provvedendo anche sulle spese.
Orbene, l'art. 616 c.p.c., prevede che la causa di merito attinente al ricorso in opposizione proposto ex art. 615 c.p.c. viene introdotto dalla “parte interessata”.
Nel caso in esame, considerato l'esito della fase sommaria, deve rilevarsi che le parti
“interessate” all'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., devono qualificarsi alla stregua del disposto di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., oltre alla CP_1 pagina 4 di 6 gli enti impositori evocati in giudizio;
infatti, in caso di avvenuta Controparte_1 sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., atteso l'effetto estintivo della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. conseguente alla mancata introduzione del giudizio di merito, conseguendo da ciò l'inefficacia del pignoramento, per cui l'interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. si pone in capo al creditore procedente, il quale altrimenti subirebbe l'effetto estintivo del pignoramento.
Rimanendo l'interesse all'introduzione della fase di merito in capo al debitore solo in caso di diniego della sospensiva e tendente con l'introduzione del giudizio di merito all'interesse ad ottenere una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare ex art. 624 c.p.c..
Fattispecie non presente nel casso in esame, per come su evidenziato.
Né vi è interesse ad una decisione di merito considerato che queste ci sono già state sugli atti di intimazione posti a base dell'azione esecutiva sospesa da parte di altri Giudici.
In ragione dei motivi e dei principi appena espressi, quindi, ed in particolare l'esigenza deflattiva dei giudizi contenziosi qualificante la ratio di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., si è affermato in giurisprudenza come la fase dell'opposizione esecutiva si articola in due fasi:- la prima, destinata a svolgersi ed esaurirsi nell'ambito del processo esecutivo, in cui il giudice emette i provvedimenti indilazionabili, sospende eventualmente la procedura esecutiva, e fissa quindi il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
- la seconda, che è appunto il giudizio di merito, la quale è meramente eventuale perché affidata all'iniziativa della parte e che può essere introdotta solo in caso di persistente interesse ad un pronuncia sul merito, con la conseguenza che, in difetto per intervenuta soddisfazione della domanda nella fase endoprocedimentale presso il G.E., la relativa domanda introduttiva di merito va rigettata per carenza di interesse ad agire, che peraltro non è neppure ravvisabile in relazione alle sole spese (Trib. Salerno n°1448/2020 - Trib. sez. I - Modena, n°799/2012; Trib. sez.
II, Modena n°1992/2010).
Pertanto, in applicazione di quanto sopra e del principio generale di cui all'art. 100 C.p.c., secondo il quale per proporre la domanda processuale la parte deve essere portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione (S.C. Sez. VI Civ. n°10105/2022 – S.C. sez.
III Civ. n°6130/2018), nel presente caso, attesa e premessa l'intervenuta sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., per come su evidenziato, deve ravvisarsi ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c.. in capo al creditore e non al debitore esecutato l'interesse concreto ed pagina 5 di 6 attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda di merito circa la proposta opposizione avverso il pignoramento.
Conseguenza di quanto sopra, tenuto conto che al momento della introduzione del giudizio di merito l'attore non aveva un interesse concreto alla instaurazione del giudizio, posto che il
G.E. a sospeso la procedura esecutiva ed ha estinto successivamente, proprio ad istanza del creditore procedente, la procedura, con dichiarazione immediata inefficacia del pignoramento ex art. 624 c.p.c.; per cui, questo giudicante, ritiene dover dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, aspetto questo qualificante sotto il profilo esecutivo l'effetto estintivo di cui all'art. 624 c.p.c., attesa l'inammissibilità della domanda di merito proposta dall'attore ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
Le spese di lite, considerate le motivazioni della decisione, quindi, tenuto conto della pronuncia processuale in oggetto, ritiene Questo Tribunale stimare equo compensare ex art. 92 c.p.c. le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice Civile – Sezione Contenzioso Civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Dichiarare inammissibile la domanda di merito proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Lamezia Terme il 01/12/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°523/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
C.F. da MA (CS), rappresentato e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli Avv.ti Gianfranco SPINELLI e Pietro Domenico PALAMARA, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, in Lamezia Terme alla Via G. Garibaldi n°44, in virtù di procura in atti del giudizio, - Istante Opponente -
E
, .I. , in persona del legale Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria ZACCARIA presso il cui studio in MA (CS) alla Via della Libertà n°63, elegge domicilio, giusto mandato a lite in atti, - Resistente Opposta -
E
C.F./P.I. , con sede legale in Milano alla Piazza Controparte_2 P.IVA_2
Durante n°11, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- terzo pignorato contumace -
E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui uffici è domiciliata, in Catanzaro alla Via G. Da Fiore n°34, con l'Avv. Sergio LA ROCCA, Avvocato dello Stato, - Ente Impositore Resistente Opposto -
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c. 2 e/o art. 617 2° c. C.p.c. (Art. 72-bis D.p.r. n°602/73). pagina 1 di 6 *******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
Con giudizio iscritto 22.04.2022, parte ricorrente, introduceva il giudizio di merito sulla base dell'ordinanza, che sospendeva la procedura esecutiva, del G.E. del Tribunale di
Lamezia Terme del 31.01.2022 emessa a seguito all'opposizione all'Atto di Pignoramento dei crediti verso ER (Art. 72-bis D.p.r. n°602/73), n°03084 2019 00003954/001 del 23.09.2019
(cod. id. fasc. n°034/2019/000140990) e notificato il 24.09.2019, e promosso nei suoi confronti ed esponendo in sintesi che le intimazioni contenute nell'atto di pignoramento erano state già oggetto d'opposizione e pendenti presso la di Catanzaro, ma successivamente Pt_2 riassunte presso la di Cosenza, per competenza territoriale, che la i motivi Pt_2 dell'opposizione c'era la mancata notifica e prova degli atti propedeutici, cioè le carte esattoriali in esse contenute, la prescrizione dei crediti esattoriali in esse contenute, da qui Parte l'illegittimità dell'esecuzione, inoltre nelle more erano intervenute delle della di
Cosenza, che avevano dichiarato la nullità delel intimazioni azionate, non solo ma veniva precisato che pe runa cartella esattoriale c'era già stata una decisione nel 2005 di cui inizialmente non aveva tenuto conto e concludendo che
“… Avuto riguardo a tutto quanto sopra detto, non è revocabile in dubbio che l'opposizione proposta dal sig. con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio debba essere accolta per Pt_1 sua integrale fondatezza, e non è revocabile in dubbio che l' , parte integralmente CP_3 soccombente, debba essere condannata al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
In tale prospettiva, qui si rimarca che l'introduzione dell'odierna opposizione è stata resa necessaria dal fatto che nonostante il sig. avesse proposto ricorso avverso gli atti Pt_1 presupposti (in parte qua) dell'atto di pignoramento qui in rilevo, l' ha continuato, CP_3 imperterrita, a pretendere di riscuotere coattivamente nei suoi confronti crediti in realtà non esistenti, restando assolutamente indifferente alle doglianze sollevate dallo stesso anche in sede giudiziaria e colpevolmente sorda.
Si è trattato di comportamento estremamente disattento ed avventato, che, con ogni evidenza, ha costituito la causa unica ed esclusiva dell'odierno processo, il quale si sarebbe potuto pagina 2 di 6 evitare ove solo l' avesse ponderato con attenzione e prudenza le cose e si fosse CP_3 astenuta dal pretendere di recuperare esecutivamente crediti inesistenti.
Ed allora, non vi è dubbio che, in difetto di ragioni che possano legittimare la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, l' dovrà essere CP_3 condannata al pagamento delle spese e dei compensi di lite in forza della sua soccombenza e in applicazione del principio di causalità, anche relativamente ai crediti portati dalle cartelle in questione.
Valgano, al riguardo, i principi ribaditi dalla recente Cass. civ., Sez. II, 4.12.2023, n.
33775: «il fondamento dell'obbligo del rimborso delle spese processuali risiede nel principio di causalità, del quale il criterio della soccombenza -posto dall'art. 91 c.p.c., a base della regolamentazione definitiva dell'onere delle spese del giudizio ordinario di cognizione- costituisce soltanto un elemento rivelatore che consente di risalire alla individuazione del “fatto causativo” del giudizio stesso. Parte soccombente deve infatti considerarsi quella … che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2618 dell'8/05/1979; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 19/04/1976;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 15/11/1973)». …”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita l' Controparte_1
, resistendo alla domanda, chiedendo il rigetto della stessa, evidenziando la
[...] correttezza del processo notificatorio, come da documentazione allegata, si opponeva per dette ragioni alla sospensione del pignoramento chiedendo il rigetto del ricorso, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, l'incompetenza e la condanna alle spese di lite.
Veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore,
, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione e l'infondatezza nel merito Controparte_1 della domanda dell'opponente chiedendo il rigetto della domanda, ma precisava che riguardo alla cartella n°034 2003 00168199 85 001, queste era stata oggetto d'opposizione e terminata con sentenza della CTR di Catanzaro n°375/03/2005 a favore del contribuente;
confermava, quindi quanto asserito dall'opponete su tale circostanza.
All'udienza del 28.11.2023 venivano precisate le conclusioni e al causa trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
*******
pagina 3 di 6 Esaminata la documentazione in atti in relazione ai rilievi avanzati dalla parte opponente, nonché in base alle eccezioni mosse dalle parti convenute, avrebbe dovuto preliminarmente esaminare le eccezioni mosse sul difetto di giurisdizione e poi esaminare gli altri rilievi.
Ebbene, ma, al di là della fondatezza preliminare eccezione di difetto di giurisdizione o di quella di questo Giudice sulla base delle intervenute decisioni dei Giudici Tributari proprio sugli atti posti a base dell'esecuzione, è precipuo compito di questo Giudicante esaminare anche in via preliminare anche l'interesse della parte ad introdurre il giudizio di merito.
In realtà il G.E. ha sulla richiesta di sospensiva dell'opponente così stabilito
“… Il Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, letti gli atti;
a scioglimento della riserva del 02.12.2021;
(…)
P.Q.M.
DICHIARA sospesa la procedura esecutiva n. 681-1/2019;
ASSEGNA alla parte interessata termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio di cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art.
163 bis c.p.c. ridotti della metà;
COMPENSA le spese della presente fase;
ONERA l'opponente alla notifica della presente ordinanza al terzo entro il 28.2.2022.
Si comunichi.
Lamezia Terme, lì 31.1.2022.
Il giudice
dott.ssa Maria Leone …”
Considerato il contenuto del provvedimento del G.E., questo Giudicante deve rilevare preliminarmente che ai sensi dell'art. 624 c.p.c. - nel testo riformulato dall'art. 49 L.
n°69/2009,- è previsto che nel caso in cui l'esecuzione risulti sospesa ed il giudizio di merito non venga introdotto, il G.E. dichiara d'ufficio l'estinzione della procedura esecutiva, provvedendo anche sulle spese.
Orbene, l'art. 616 c.p.c., prevede che la causa di merito attinente al ricorso in opposizione proposto ex art. 615 c.p.c. viene introdotto dalla “parte interessata”.
Nel caso in esame, considerato l'esito della fase sommaria, deve rilevarsi che le parti
“interessate” all'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., devono qualificarsi alla stregua del disposto di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., oltre alla CP_1 pagina 4 di 6 gli enti impositori evocati in giudizio;
infatti, in caso di avvenuta Controparte_1 sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., atteso l'effetto estintivo della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. conseguente alla mancata introduzione del giudizio di merito, conseguendo da ciò l'inefficacia del pignoramento, per cui l'interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. si pone in capo al creditore procedente, il quale altrimenti subirebbe l'effetto estintivo del pignoramento.
Rimanendo l'interesse all'introduzione della fase di merito in capo al debitore solo in caso di diniego della sospensiva e tendente con l'introduzione del giudizio di merito all'interesse ad ottenere una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare ex art. 624 c.p.c..
Fattispecie non presente nel casso in esame, per come su evidenziato.
Né vi è interesse ad una decisione di merito considerato che queste ci sono già state sugli atti di intimazione posti a base dell'azione esecutiva sospesa da parte di altri Giudici.
In ragione dei motivi e dei principi appena espressi, quindi, ed in particolare l'esigenza deflattiva dei giudizi contenziosi qualificante la ratio di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., si è affermato in giurisprudenza come la fase dell'opposizione esecutiva si articola in due fasi:- la prima, destinata a svolgersi ed esaurirsi nell'ambito del processo esecutivo, in cui il giudice emette i provvedimenti indilazionabili, sospende eventualmente la procedura esecutiva, e fissa quindi il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
- la seconda, che è appunto il giudizio di merito, la quale è meramente eventuale perché affidata all'iniziativa della parte e che può essere introdotta solo in caso di persistente interesse ad un pronuncia sul merito, con la conseguenza che, in difetto per intervenuta soddisfazione della domanda nella fase endoprocedimentale presso il G.E., la relativa domanda introduttiva di merito va rigettata per carenza di interesse ad agire, che peraltro non è neppure ravvisabile in relazione alle sole spese (Trib. Salerno n°1448/2020 - Trib. sez. I - Modena, n°799/2012; Trib. sez.
II, Modena n°1992/2010).
Pertanto, in applicazione di quanto sopra e del principio generale di cui all'art. 100 C.p.c., secondo il quale per proporre la domanda processuale la parte deve essere portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione (S.C. Sez. VI Civ. n°10105/2022 – S.C. sez.
III Civ. n°6130/2018), nel presente caso, attesa e premessa l'intervenuta sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., per come su evidenziato, deve ravvisarsi ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c.. in capo al creditore e non al debitore esecutato l'interesse concreto ed pagina 5 di 6 attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda di merito circa la proposta opposizione avverso il pignoramento.
Conseguenza di quanto sopra, tenuto conto che al momento della introduzione del giudizio di merito l'attore non aveva un interesse concreto alla instaurazione del giudizio, posto che il
G.E. a sospeso la procedura esecutiva ed ha estinto successivamente, proprio ad istanza del creditore procedente, la procedura, con dichiarazione immediata inefficacia del pignoramento ex art. 624 c.p.c.; per cui, questo giudicante, ritiene dover dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, aspetto questo qualificante sotto il profilo esecutivo l'effetto estintivo di cui all'art. 624 c.p.c., attesa l'inammissibilità della domanda di merito proposta dall'attore ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
Le spese di lite, considerate le motivazioni della decisione, quindi, tenuto conto della pronuncia processuale in oggetto, ritiene Questo Tribunale stimare equo compensare ex art. 92 c.p.c. le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice Civile – Sezione Contenzioso Civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Dichiarare inammissibile la domanda di merito proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Lamezia Terme il 01/12/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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