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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di PO
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. IO Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 878/2024, avente ad oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Claudio Caruso (c.f.:
) e domiciliato presso lo studio del medesimo in Caivano (NA), alla via C.F._2
Marzano n. 33 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Maria
Esposito (c.f.: ) e domiciliata presso lo studio del medesimo in Casoria C.F._4
(NA), alla via Giuseppe Garibaldi n. 25;
appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 23.01.2019 e ritualmente notificato alla controparte,
[...] chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 concordatario celebrato a PO il 18.04.2001 con e dal quale, nelle date Parte_1 del 12.09.2002, del 19.05.2004 e del 12.03.2009 erano nati rispettivamente i figli Persona_1
(studentessa ed economicamente non autosufficiente), IO (studente ed economicamente non autosufficiente) e (ancora minorenne), domandando (per quanto rileva agli effetti Per_2 del presente giudizio) aumentarsi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole (pattuito in sede di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di
PO del 23.11.2011 in complessivi euro 750,00 al mese - oltre al 50% delle spese straordinarie -, di cui euro 450,00 imputati al mutuo cointestato fra i coniugi per l'acquisto della casa familiare in comproprietà - assegnata alla donna, affidataria della prole -, poi aumentati ad euro 800,00 al mese con decreto emesso dal Tribunale di PO ex art. 710 c.p.c. il 19.09.2014) a complessivi euro 1.250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.1. Ritualmente costituitosi in giudizio, il resistente, con la memoria e gli atti difensivi depositati in primo grado, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rideterminarsi drasticamente l'importo dell'assegno dovuto in favore della prole, tenuto conto del suo pensionamento e delle spese a suo carico sopravvenute rispetto all'epoca della separazione consensuale.
1.2. Celebratasi l'udienza presidenziale, pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo, disattese con ordinanza del G.I. in data 11.10.2022 le domande istruttorie delle parti, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 del codice di rito.
Infine, con sentenza n. 7752/2023 del 23.06.2023, pubblicata il 24.07.2023, il Tribunale di
PO, disposto l'affido congiunto della figlia minore ai genitori, confermata l'assegnazione CP_ alla della ex casa familiare, poneva a carico del a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della prole, un assegno dell'importo complessivo di euro 900,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con la compensazione fra le parti delle spese di lite.
Nel motivare la decisione (per quanto riguarda, in particolare, l'oggetto del presente giudizio), il Tribunale dava atto che, a fronte dell'intervenuto pensionamento del (già Parte_1 appartenente alla Polizia di Stato), lo stesso aveva diritto alla percezione del T.F.S.; che aveva ricevuto in eredità una quota della proprietà dell'abitazione della madre deceduta;
che non aveva dato conto della capacità economica della compagna con la quale conviveva presso un appartamento da lui condotto il locazione;
che l'assegno di contributo al mantenimento economico della prole era comprensivo della sua quota della rata di mutuo relativa all'acquisto della ex casa familiare (sostenuto integralmente dalla moglie, la quale aveva dovuto agire in giudizio per ottenere il trattenimento sullo stipendio e poi sulla pensione dell'emolumento dovuto dall'uomo per la prole); che le esigenze di vita dei figli erano in aumento di pari passo con la loro crescita, laddove quelle relative alla primogenita - studentessa universitaria a Milano
- incidevano più sotto l'aspetto delle spese straordinarie che di quelle ordinarie.
2. Con ricorso in appello depositato il 26.02.2024 e ritualmente notificato alla controparte, il per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate ed a modifica dell'impugnata Parte_1 sentenza, chiedeva ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole posto a suo carico in quello di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, rinnovando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi dal G.I. nel corso del giudizio di prime cure;
con la condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. Si costituiva mediante il deposito di comparsa di risposta, con la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
2.2. Assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'odierna camera di consiglio la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame, lamenta l'erronea valutazione da parte del Parte_1
Tribunale di PO della sua effettiva capacità patrimoniale, rappresentando in particolare: 1) che egli è gravato dall'onere economico connesso al pagamento del canone per la locazione dell'appartamento in cui vive alla via Stadera n. 86 in PO (dell'importo di euro 450,00 al mese), oltre alle spese condominiali per euro 70,00 al mese;
2) che, a seguito del pensionamento (avvenuto ad ottobre del 2022), la sua retribuzione (precedentemente superiore ai 2.000 euro al mese) si è ridotta nella misura mensile di euro 1.694,89, di cui - detratto l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole e le somme poste a CP_ suo carico a seguito delle azioni esecutive proposte dalla e considerata altresì la spesa sostenuta per l'acquisto di un'auto (comportante rate mensili di euro 192,00) di cui necessita - resterebbero nella sua effettiva disponibilità non più di circa 600 euro;
3) che la ex coniuge
(poliziotta con una retribuzione di meno di 2.000 euro al mese) avrebbe una cattiva gestione delle proprie finanze, abituando i figli (con i quali egli non intrattiene rapporti a causa della CP_ denigrazione della figura paterna che la avrebbe operato negli anni) a beni di consumo voluttuari e viaggi economicamente non sostenibili, onerandosi altresì di spese straordinarie non previamente concertate con lui;
4) che il percorso di studi dei due figli maggiorenni sarebbe ad oggi sufficiente ad assicurarne l'indipendenza economica attraverso il reperimento di autonoma attività lavorativa, in forza del principio di autoresponsabilità.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata, ripercorrendo le Controparte_1 argomentazioni della sentenza impugnata e richiamando i supporti documentali risultanti dagli atti a suffragio delle stesse, ha chiesto rigettarsi il gravame siccome infondato in fatto ed in diritto.
4. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, va innanzitutto rilevato come - nonostante la contrazione reddituale determinata dal pensionamento - l'appellante abbia di recente ereditato la quota di proprietà pari ad un terzo dell'appartamento in cui viveva la madre (deceduta nel 2022), ciò che costituisce ovvia opportunità di ricavo di rendita economica;
inoltre, il (come documentato dalla Parte_1 controparte) ha percepito il T.F.S., il cui importo è stato calcolato dall'Ente erogatore nell'ordine di oltre 62.000 euro;
riguardo, poi, alle lamentate ricadute economiche negative CP_ connesse alle azioni di recupero intentate dalla (peraltro non richiamabili a sostegno della pretesa di ridimensionamento dell'obbligo di contribuzione in favore della prole, trattandosi di iniziative dirette ad ottenere importi dovuti sulla base di pronunce giudiziarie che hanno riconosciuto suoi precisi inadempimenti), va posto in risalto come - al di là della trattenuta diretta sui ratei pensionistici dell'assegno per la prole (ottenuta dall'appellata in relazione di continuità con quanto avveniva prima dell'entrata in quiescenza del coniuge, che ne ometteva CP_ la spontanea corresponsione) - unica azione esecutiva di recente esperita dalla sia quella volta ad ottenere la somma di euro 10.000,00 (che è stata detratta dalla prima rata di liquidazione del T.F.S.) spettantele a titolo di risarcimento del danno civile a seguito della condanna riportata in sede penale dal per i reati di stalking e lesioni, commessi in Parte_1 danno della ex coniuge.
Né va sottaciuto che - come esattamente sottolineato nella sentenza impugnata - sin dall'epoca dell'originaria determinazione (in via pattizia) dell'assegno di contributo al mantenimento della prole, all'ammontare del medesimo veniva imputata la quota (pari ad euro 450,00 al mese) corrispondente alla rata del mutuo relativo all'acquisto della ex casa coniugale (interamente CP_ sostenuto dalla ), con significativa riduzione della parte effettivamente destinata al soddisfacimento delle esigenze della prole.
Per ciò che concerne l'onere economico connesso al canone per la locazione dell'appartamento in cui vive alla via Stadera n. 86 in PO (dell'importo mensile di euro
450,00, oltre alle spese condominiali per euro 70,00 al mese), deve osservarsi come anche in sede di gravame l'appellante abbia omesso di provare l'asserito stato di disoccupazione della compagna che vive con lui e, dunque, l'effettiva esclusiva ricaduta su di lui del carico connesso all'importo del citato canone.
Riguardo, poi, alle spese connesse al recente acquisto di un'auto, è stato documentalmente CP_ dimostrato dalla come, dopo avere comperato nel 2020 una Dacia “Duster”, il Parte_1 abbia acquistato in data 28.08.2023 un'altra vettura (Ford “Kuga”) di maggior valore, ciò che depone per l'esistenza di risorse economiche non compatibili con le condizioni di vita pauperistiche lamentate dal Parte_1
Sotto altro profilo, risulta indimostrata (ed è - del resto - radicalmente contestata dalla CP_ controparte) la circostanza che la indulgerebbe in eccessive spese voluttuarie per i figli ed ometterebbe di comunicare preventivamente all'ex marito gli impegni di spesa connessi alle voci straordinarie.
Né può ritenersi fondato il richiamo dell'appellante - con riguardo alla situazione dei figli maggiorenni - al principio di autoresponsabilità, essendo del tutto evidente che i medesimi (di
23 e 21 anni) si trovano ancora nel pieno del loro percorso di studi universitari ed in un'età in cui non è ancora esigibile da essi una effettiva capacità di inserimento nel mondo del lavoro;
ed anzi, corretto è il richiamo del Tribunale (da estendersi alla situazione della terzogenita di 16 anni) al progressivo aumento delle esigenze di vita dei figli (senza necessità di Per_2 specifica prova) connesso alla loro crescita.
Peraltro, pacifica è l'assenza di apprezzabili tempi di permanenza presso il padre dei figli, che
- del resto - con l'uomo (al di là delle ragioni, diversamente ricostruite dalle parti ed in ordine alle quali, peraltro, assume valenza indicativa la natura dei reati per i quali il è stato Parte_1 condannato in sede penale) risultano intrattenere pessimi rapporti personali.
Alla luce di quanto considerato, equa deve ritenersi la determinazione dell'assegno di contributo al mantenimento della prole operata dal giudice di prime cure, conforme al principio secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole, deve osservarsi il criterio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli (le quali, notoriamente, aumentano di pari passo con l'età ed il loro sviluppo, anche in rapporto ai loro progressi nel curriculum di studi ed all'intensificazione della loro vita di relazione, ciò che costituisce dato di fatto obiettivo, che non abbisogna di alcuna prova positiva: Cass., 12/8927; Cass., 10/400), del pregresso tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura da costoro assunti (Cass., 4811/2018;
Cass., 19299/2020); riguardo agli oneri economici relativi alla prole, poi, per determinare correttamente il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli si deve avere riguardo non solo alle rispettive sostanze ma anche alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis c.c.; Cass., 05/6197).
E' appena il caso - infine - di osservare come la domanda del (avanzata - peraltro Parte_1 apoditticamente - nell'atto di gravame) di ammissione delle prove già ritenute superflue durante il giudizio non sia ammissibile, non essendo presente nelle note scritte depositate dinanzi al Tribunale in funzione di precisazione delle conclusioni - com'è necessario - alcun preciso ed analitico richiamo al rinnovo dell'attività istruttoria denegata dal G.I. di primo grado
(cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023).
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 7752/2023, emessa dal Tribunale di Controparte_1
PO il 23.06.2023 (pubblicata il 24.07.2023), così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado giudizio in Parte_1 favore dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. IO Di Marco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di PO
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. IO Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 878/2024, avente ad oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Claudio Caruso (c.f.:
) e domiciliato presso lo studio del medesimo in Caivano (NA), alla via C.F._2
Marzano n. 33 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Maria
Esposito (c.f.: ) e domiciliata presso lo studio del medesimo in Casoria C.F._4
(NA), alla via Giuseppe Garibaldi n. 25;
appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellata: si è riportata al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 23.01.2019 e ritualmente notificato alla controparte,
[...] chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 concordatario celebrato a PO il 18.04.2001 con e dal quale, nelle date Parte_1 del 12.09.2002, del 19.05.2004 e del 12.03.2009 erano nati rispettivamente i figli Persona_1
(studentessa ed economicamente non autosufficiente), IO (studente ed economicamente non autosufficiente) e (ancora minorenne), domandando (per quanto rileva agli effetti Per_2 del presente giudizio) aumentarsi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole (pattuito in sede di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di
PO del 23.11.2011 in complessivi euro 750,00 al mese - oltre al 50% delle spese straordinarie -, di cui euro 450,00 imputati al mutuo cointestato fra i coniugi per l'acquisto della casa familiare in comproprietà - assegnata alla donna, affidataria della prole -, poi aumentati ad euro 800,00 al mese con decreto emesso dal Tribunale di PO ex art. 710 c.p.c. il 19.09.2014) a complessivi euro 1.250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.1. Ritualmente costituitosi in giudizio, il resistente, con la memoria e gli atti difensivi depositati in primo grado, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rideterminarsi drasticamente l'importo dell'assegno dovuto in favore della prole, tenuto conto del suo pensionamento e delle spese a suo carico sopravvenute rispetto all'epoca della separazione consensuale.
1.2. Celebratasi l'udienza presidenziale, pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo, disattese con ordinanza del G.I. in data 11.10.2022 le domande istruttorie delle parti, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 del codice di rito.
Infine, con sentenza n. 7752/2023 del 23.06.2023, pubblicata il 24.07.2023, il Tribunale di
PO, disposto l'affido congiunto della figlia minore ai genitori, confermata l'assegnazione CP_ alla della ex casa familiare, poneva a carico del a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della prole, un assegno dell'importo complessivo di euro 900,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con la compensazione fra le parti delle spese di lite.
Nel motivare la decisione (per quanto riguarda, in particolare, l'oggetto del presente giudizio), il Tribunale dava atto che, a fronte dell'intervenuto pensionamento del (già Parte_1 appartenente alla Polizia di Stato), lo stesso aveva diritto alla percezione del T.F.S.; che aveva ricevuto in eredità una quota della proprietà dell'abitazione della madre deceduta;
che non aveva dato conto della capacità economica della compagna con la quale conviveva presso un appartamento da lui condotto il locazione;
che l'assegno di contributo al mantenimento economico della prole era comprensivo della sua quota della rata di mutuo relativa all'acquisto della ex casa familiare (sostenuto integralmente dalla moglie, la quale aveva dovuto agire in giudizio per ottenere il trattenimento sullo stipendio e poi sulla pensione dell'emolumento dovuto dall'uomo per la prole); che le esigenze di vita dei figli erano in aumento di pari passo con la loro crescita, laddove quelle relative alla primogenita - studentessa universitaria a Milano
- incidevano più sotto l'aspetto delle spese straordinarie che di quelle ordinarie.
2. Con ricorso in appello depositato il 26.02.2024 e ritualmente notificato alla controparte, il per le ragioni che di seguito saranno sintetizzate ed a modifica dell'impugnata Parte_1 sentenza, chiedeva ridursi l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole posto a suo carico in quello di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, rinnovando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi dal G.I. nel corso del giudizio di prime cure;
con la condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. Si costituiva mediante il deposito di comparsa di risposta, con la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
2.2. Assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'odierna camera di consiglio la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame, lamenta l'erronea valutazione da parte del Parte_1
Tribunale di PO della sua effettiva capacità patrimoniale, rappresentando in particolare: 1) che egli è gravato dall'onere economico connesso al pagamento del canone per la locazione dell'appartamento in cui vive alla via Stadera n. 86 in PO (dell'importo di euro 450,00 al mese), oltre alle spese condominiali per euro 70,00 al mese;
2) che, a seguito del pensionamento (avvenuto ad ottobre del 2022), la sua retribuzione (precedentemente superiore ai 2.000 euro al mese) si è ridotta nella misura mensile di euro 1.694,89, di cui - detratto l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole e le somme poste a CP_ suo carico a seguito delle azioni esecutive proposte dalla e considerata altresì la spesa sostenuta per l'acquisto di un'auto (comportante rate mensili di euro 192,00) di cui necessita - resterebbero nella sua effettiva disponibilità non più di circa 600 euro;
3) che la ex coniuge
(poliziotta con una retribuzione di meno di 2.000 euro al mese) avrebbe una cattiva gestione delle proprie finanze, abituando i figli (con i quali egli non intrattiene rapporti a causa della CP_ denigrazione della figura paterna che la avrebbe operato negli anni) a beni di consumo voluttuari e viaggi economicamente non sostenibili, onerandosi altresì di spese straordinarie non previamente concertate con lui;
4) che il percorso di studi dei due figli maggiorenni sarebbe ad oggi sufficiente ad assicurarne l'indipendenza economica attraverso il reperimento di autonoma attività lavorativa, in forza del principio di autoresponsabilità.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata, ripercorrendo le Controparte_1 argomentazioni della sentenza impugnata e richiamando i supporti documentali risultanti dagli atti a suffragio delle stesse, ha chiesto rigettarsi il gravame siccome infondato in fatto ed in diritto.
4. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, va innanzitutto rilevato come - nonostante la contrazione reddituale determinata dal pensionamento - l'appellante abbia di recente ereditato la quota di proprietà pari ad un terzo dell'appartamento in cui viveva la madre (deceduta nel 2022), ciò che costituisce ovvia opportunità di ricavo di rendita economica;
inoltre, il (come documentato dalla Parte_1 controparte) ha percepito il T.F.S., il cui importo è stato calcolato dall'Ente erogatore nell'ordine di oltre 62.000 euro;
riguardo, poi, alle lamentate ricadute economiche negative CP_ connesse alle azioni di recupero intentate dalla (peraltro non richiamabili a sostegno della pretesa di ridimensionamento dell'obbligo di contribuzione in favore della prole, trattandosi di iniziative dirette ad ottenere importi dovuti sulla base di pronunce giudiziarie che hanno riconosciuto suoi precisi inadempimenti), va posto in risalto come - al di là della trattenuta diretta sui ratei pensionistici dell'assegno per la prole (ottenuta dall'appellata in relazione di continuità con quanto avveniva prima dell'entrata in quiescenza del coniuge, che ne ometteva CP_ la spontanea corresponsione) - unica azione esecutiva di recente esperita dalla sia quella volta ad ottenere la somma di euro 10.000,00 (che è stata detratta dalla prima rata di liquidazione del T.F.S.) spettantele a titolo di risarcimento del danno civile a seguito della condanna riportata in sede penale dal per i reati di stalking e lesioni, commessi in Parte_1 danno della ex coniuge.
Né va sottaciuto che - come esattamente sottolineato nella sentenza impugnata - sin dall'epoca dell'originaria determinazione (in via pattizia) dell'assegno di contributo al mantenimento della prole, all'ammontare del medesimo veniva imputata la quota (pari ad euro 450,00 al mese) corrispondente alla rata del mutuo relativo all'acquisto della ex casa coniugale (interamente CP_ sostenuto dalla ), con significativa riduzione della parte effettivamente destinata al soddisfacimento delle esigenze della prole.
Per ciò che concerne l'onere economico connesso al canone per la locazione dell'appartamento in cui vive alla via Stadera n. 86 in PO (dell'importo mensile di euro
450,00, oltre alle spese condominiali per euro 70,00 al mese), deve osservarsi come anche in sede di gravame l'appellante abbia omesso di provare l'asserito stato di disoccupazione della compagna che vive con lui e, dunque, l'effettiva esclusiva ricaduta su di lui del carico connesso all'importo del citato canone.
Riguardo, poi, alle spese connesse al recente acquisto di un'auto, è stato documentalmente CP_ dimostrato dalla come, dopo avere comperato nel 2020 una Dacia “Duster”, il Parte_1 abbia acquistato in data 28.08.2023 un'altra vettura (Ford “Kuga”) di maggior valore, ciò che depone per l'esistenza di risorse economiche non compatibili con le condizioni di vita pauperistiche lamentate dal Parte_1
Sotto altro profilo, risulta indimostrata (ed è - del resto - radicalmente contestata dalla CP_ controparte) la circostanza che la indulgerebbe in eccessive spese voluttuarie per i figli ed ometterebbe di comunicare preventivamente all'ex marito gli impegni di spesa connessi alle voci straordinarie.
Né può ritenersi fondato il richiamo dell'appellante - con riguardo alla situazione dei figli maggiorenni - al principio di autoresponsabilità, essendo del tutto evidente che i medesimi (di
23 e 21 anni) si trovano ancora nel pieno del loro percorso di studi universitari ed in un'età in cui non è ancora esigibile da essi una effettiva capacità di inserimento nel mondo del lavoro;
ed anzi, corretto è il richiamo del Tribunale (da estendersi alla situazione della terzogenita di 16 anni) al progressivo aumento delle esigenze di vita dei figli (senza necessità di Per_2 specifica prova) connesso alla loro crescita.
Peraltro, pacifica è l'assenza di apprezzabili tempi di permanenza presso il padre dei figli, che
- del resto - con l'uomo (al di là delle ragioni, diversamente ricostruite dalle parti ed in ordine alle quali, peraltro, assume valenza indicativa la natura dei reati per i quali il è stato Parte_1 condannato in sede penale) risultano intrattenere pessimi rapporti personali.
Alla luce di quanto considerato, equa deve ritenersi la determinazione dell'assegno di contributo al mantenimento della prole operata dal giudice di prime cure, conforme al principio secondo cui, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole, deve osservarsi il criterio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli (le quali, notoriamente, aumentano di pari passo con l'età ed il loro sviluppo, anche in rapporto ai loro progressi nel curriculum di studi ed all'intensificazione della loro vita di relazione, ciò che costituisce dato di fatto obiettivo, che non abbisogna di alcuna prova positiva: Cass., 12/8927; Cass., 10/400), del pregresso tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura da costoro assunti (Cass., 4811/2018;
Cass., 19299/2020); riguardo agli oneri economici relativi alla prole, poi, per determinare correttamente il concorso dei genitori nel mantenimento dei figli si deve avere riguardo non solo alle rispettive sostanze ma anche alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis c.c.; Cass., 05/6197).
E' appena il caso - infine - di osservare come la domanda del (avanzata - peraltro Parte_1 apoditticamente - nell'atto di gravame) di ammissione delle prove già ritenute superflue durante il giudizio non sia ammissibile, non essendo presente nelle note scritte depositate dinanzi al Tribunale in funzione di precisazione delle conclusioni - com'è necessario - alcun preciso ed analitico richiamo al rinnovo dell'attività istruttoria denegata dal G.I. di primo grado
(cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023).
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo le tabelle vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 7752/2023, emessa dal Tribunale di Controparte_1
PO il 23.06.2023 (pubblicata il 24.07.2023), così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado giudizio in Parte_1 favore dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott. IO Di Marco