TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13006/2023 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
TAGARELLI SANDRA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicato con provvedimento del 27.09.2023.
2) Accertare e dichiarare illegittimo, inefficace e comunque nullo il provvedimento emesso dalla sede CP_1 di Lecce nonché ogni altro atto dallo stesso scaturito, per tutti i motivi innanzi esposti.
3) Per l'effetto dichiararsi non ripetibile la somma di euro 23.842,34. CP_
4) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore dell'istante delle somme eventualmente trattenute. […]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 Il ricorrente era titolare di Pensione di inabilità civile n. 044-410007062957, cat.
INVCIV, con decorrenza 01.02.2007, riconosciuta con sentenza del Tribunale di Lecce n.
5826/2008; detta prestazione veniva trasformata in assegno sociale con decorrenza dal 01.03.2021, mese successivo al raggiungimento del requisito di età; con provvedimento del 27.09.2023 l' sede di Galatina comunicava al ricorrente la CP_1 riliquidazione della prestazione n. 044-410007062957, cat. INVCIV poichè “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/10/2014 al 28/02/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
INVIC n. 0762957 per un importo complessivo di € 23.842,34 per i seguenti motivi: debito da verbale domus 3930645603351 non impugnato”; [pratica indebito n. 18108946]; il ricorrente intende opporsi a detto provvedimento atteso che le somme richieste sono state percepite dal ricorrente in assoluta buona fede e per errore dell'Istituto previdenziale;
infatti, con domanda del 04.09.2014 presentava erroneamente una domanda per invalidità civile ai soli fini del riconoscimento dell'”ipoacusia bilaterale” per il rilascio di protesi acustiche, non producendo alla Commissione sanitaria ulteriore documentazione medica afferente alle altre patologie sofferte;
con verbale comunicato con nota del 05.12.2014 si riconosceva il ricorrente non invalido alla luce della documentazione sanitaria esibita relativa alla sola patologia “ipoacusia bilaterale”, pur essendo affetto da numerose e diverse patologie accertate ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile già dal 2008; il ricorrente, nella convinzione di avere diritto a percepire la pensione di inabilità, non impugnava il suddetto verbale, continuando in buona fede a percepire regolarmente la pensione di inabilità civile;
solo a distanza di ben oltre nove anni dal verbale del 2014 veniva operata d'ufficio la riliquidazione della pensione in godimento dalla data di ottobre 2014 fino al 28.02.2021, con un indebito a carico del ricorrente di € 23.842,34; […]
Eccepisce violazione dell'art. 13 l. 412/1991 e dell'art. 52 l. 88/89, buona fede e legittimo affidamento di parte ricorrente, errore da parte di CP_1
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1 con ricorso amministrativo n. AMM/PEN/2023/76205 del 23/10/2023, parte ricorrente ricorreva CP_ avverso i provvedimenti del 27/09/2023 con i quali l' lo informava che la pensione n. 044-
410007062957 Cat. INVCIV fosse stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2014 e che dal
2 ricalcolo fosse derivato un debito a suo carico di euro 23.842,34. (all. 1 comunicazione riliquidazione
INVCIV del 27.09.2023); in pari data, veniva notificato al ricorrente il provvedimento di accertamento delle somme indebitamente percepite, scaturenti dal verbale domus 3930645603351 non impugnato (all.
2 accertamento indebito 27.09.2023).
L'indebito nella fattispecie trae origine dalla revoca della pensione di inabilità civile per perdita del diritto a seguito di visita del 24/10/2014.
Nel caso che ci occupa ovvero in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario trova applicazione il principio, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3, ter D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con convertito con L. 425/1996; all'art., comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L.
23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003 n. 326, secondo cui, ove in sede di visita sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data. […]
Tale verbale veniva comunicato al ricorrente con racc. a/r n. 61346634938-8, regolarmente ricevuta in data 17/12/2014 (all. 3 comunicazione esito visita del 2014 racc. ar 61346634938-8; all. 4
Verbale_3930645603351; all. 5 ricevuta di ritorno racc. ar 61346634938-8).
Non assume rilievo, quindi, la circostanza rappresentata dal ricorrente secondo cui lo stesso avrebbe presentato domanda per invalidità civile in data 4.09.2014, ai soli fini del riconoscimento dell'Ipoacusia bilaterale”, per il rilascio di protesi acustiche.
In data 4.09.2014, infatti, il ricorrente presentava domanda telematica n. 3930645603351 volta al riconoscimento dell'invalidità civile, ai sensi dell'art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102 e la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità si è espressa riconoscendo l'interessato “NON INVALIDO”.
Il verbale sanitario contenente il giudizio definitivo espresso dall' sull'accertamento dell'invalidità CP_1 civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità veniva quindi trasmesso al ricorrente con lettera racc. ar del 5.12.2014, regolarmente notificata.
Alla luce di quanto innanzi, quindi, non può rilevare il legittimo affidamento, atteso che il provvedimento di mancato riconoscimento dello stato invalidante non può non aver indotto nel beneficiario del trattamento di invalidità, odierno ricorrente, la consapevolezza di non averne diritto […]
3 Preliminarmente deve escludersi l'applicabilità degli artt. 13 l. 412/91 e 52 l. 88/89. In tal senso - infatti - appare evidente come tali norme si riferiscano alla materia dell'indebito previdenziale pensionistico e non alla materia dell'indebito assistenziale.
Parimenti, il mero errore di non rileva di per sé nella valutazione circa la ripetibilità CP_1 dell'indebito.
Diverso appare il discorso da farsi sulla questione “buona fede/affidamento”; sul punto si fa presente che appaiono sussistere due principi tra loro contrastanti che possono presidiare la questione oggetto di causa.
Da un lato, secondo Cass. 29419/18: una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità CP_1 di accompagnamento, che net corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Né tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' - potrebbe essere escluso per CP_1 il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.
Nel caso di specie, parte ricorrente – non appare contestato dai questo fatto (cfr. CP_1 memoria) – non ha presentato una nuova domanda di invalidità civile ma una domanda per il riconoscimento della ipoacusia ai fini della concessione delle protesi acustiche.
Ciò appare anche plausibile in quanto lo stato di invalidità del ricorrente era stato accertato con sentenza di questo Tribunale.
Dall'altro lato, sussiste una diversa giurisprudenza che valorizza il mero dato della visita medica per comportare la ripetibilità tout court dell'indebito (Cass. 248/2023 e CdA Lecce
46/2025).
Appare – in questo estremamente peculiare caso – bilanciare i due opposti orientamenti al fine di pervenire ad una soluzione del caso concreto.
4 Infatti, da un lato, la somma è stata erogata per 9 anni. L'ente ha convertito la prestazione
Invciv in assegno sociale;
parte ricorrente aveva chiesto i supporti auricolari per ipoacusia e non formulato una nuova domanda. Sussiste quindi la formazione di un legittimo affidamento che rende irripetibile l'indebito.
Tali eccezionali circostanze consentono infatti di ritenere irripetibile l'indebito valorizzando i principi fatti propri da Cass. 29419/18. Tali ipotesi configurano una possibile deroga giurisprudenziale ai principi ribaditi da Cass. 248/2023.
Il ricorso va quindi accolto nei termini che precedono. Le spese di lite, alla luce del contrasto di giurisprudenza sopra evidenziato, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13006/2023, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa [pratica indebito n. 18108946], con condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo;
spese compensate.
Lecce, 31/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
5