TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. n. 37-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, iscritta al P.U. n. 37-1/ 2024, promossa dalla
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GELA ricorrente contro
SITAL IMPIANTI S.P.A. (c.f. 01804930855) IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, previo provvedimento del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, depositato l'8.7.2024, con il ministero dell'avv. Maria Francesca Simeoni, previa autorizzazione del G.D. del 25.11.2024 intimata e con l'intervento di
EN NO (c.f. MNDNTNS3ROlD960J), n.q. di socio di SITAL IMPIANTI S.P.A.
(c.f. 01804930855) IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, con il mistero del prof. avv. Fabio
Santangeli
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di SITAL IMPIANTI
S.P.A. (p.i. 01804930855) IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, previo provvedimento del
Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, depositato l'8.7.2024, iscritta al P.U. n. 37-1/ 2024,
1 instaurata su ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 7.11.2024 dal Pubblico Ministero;
sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 25.3.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ritenuto preliminarmente di rigettare l'istanza del socio intervenuto, depositata il 30.3.2025 ed integrata il 7.4.2025, in pendenza della riserva assunta all'udienza cartolare del 25.3.2025, con cui si chiede la “remissione in istruttoria del procedimento al fine di consentire un'analisi della situazione anche all'esito della offerta che verrà formulata dalla Tekton s.r.l.”, in quanto:
-- l'istruttoria ex art. 42 CCII è già stata completata, previa acquisizione delle informative del registro delle imprese, dell'I.N.P.S. e dell'Agenzia delle Entrate;
-- ai sensi dell'art. 40, comma 10, CCII, “nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo
37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”, già tenuta il 14.01.2025, e dato che l'intimata SITAL IMPIANTI S.P.A., già prima del deposito in data 7.11.2024 del ricorso del Pubblico
Ministero per l'apertura della sua liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, CCII, era stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria con il provvedimento del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, depositato l'8.7.2024, ai sensi dell'art. 63, comma 8-bis, d.lgs. n. 159/2011, recante
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, rubricato
“Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro”, previa sostituzione del termine “fallimento” con
“liquidazione giudiziale” ex art. 349 CCII, la legittimazione a proporre un ricorso per concordato preventivo o per accordo di ristrutturazione dei debiti o per piano attestato spetta all'amministratore giudiziario, che ha invece aderito al ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo entrambi che l'eventuale proposta prospettata dal terzo Tekton s.r.l. sarebbe inidonea a garantirne il risanamento aziendale, in quanto volta all'acquisizione di un mero ramo di azienda dell'intimata relativo agli appalti pubblici, a fronte di contratti già risolti e di una ingentissima esposizione debitoria da ripianare;
ritenuto nel merito che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
-- questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, contrariamente a quanto eccepito dal socio intervenuto, in quanto:
2 ai sensi dell'art. 27, comma 2 e comma 3, lett. c), CCII, “è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”, che “si presume coincidente per la persona giuridica
e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese”, e ai sensi dell'art. 28 CCII, “Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale”; dalla visura camerale acquisita ex art. 42 CCII risulta che la sede legale dell'intimata si trovava a Gela in via Osorno 8, ed è stata trasferita prima il 20.3.2015 a Gela in via Venezia 369, poi il 22.12.2016 a
Roma in via della Stazione di S Pietro 65, e poi, a seguito della sua sottoposizione all'amministrazione giudiziaria con il provvedimento del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, depositato l'8.7.2024, iscritto nel registro delle imprese il 22.7.2024, a Roma in via Luigi Settembrini 38, in cui si trova lo studio professionale dell'amministratore giudiziario nominato, la dott.ssa Loscavo Caterina;
il trasferimento della sede legale a Roma in via Luigi Settembrini 38, iscritto nel registro delle imprese il 22.7.2024, è irrilevante ex art. 28 CCII, in quanto avvenuto entro il termine di un anno prima del deposito in data 7.11.2024 del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
il trasferimento della sede legale da Gela in via Venezia 369, a Roma in via della Stazione di S Pietro
65 in data 22.12.2016 è invece rilevante ex art. 28 CCII, in quanto avvenuto ben prima di un anno rispetto al deposito in data 7.11.2024 del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tuttavia, la presunzione ex art. 27 CCII che il centro degli interessi principali dell'intimata coincida con tale sede legale risultante dal registro delle imprese, sita a Roma in via della Stazione di S Pietro 65, è superata dal fatto che dalla stessa visura camerale acquisita ex art. 42 CCII risulta che l'intimata ha mantenuto fin dal 2.1.2017 il suo “ufficio amministrativo” a Gela (CL) in via Venezia 369, e dal fatto che dagli atti acquisiti ex art. 42 CCII dal registro delle imprese risulta che proprio in tale “ufficio amministrativo” si sono tenute le assemblee dei soci per l'approvazione dei bilanci acquisiti ex art. 42
CCII, compreso l'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio relativo all'esercizio 2023, per cui è questo “il centro degli interessi principali” dell'intimata ex art. 27 CCII, da intendersi, per consolidata giurisprudenza di legittimità, come la sede amministrativa e direttiva dell'impresa, con conseguente radicamento della competenza del presente Tribunale, nel cui circondario rientra (cfr. per il previgente art. 9 l.fall., Cass. civ., sez. VI, n. 40476/2021, testualmente: “Ai sensi della L. fall., art. 9, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi
3 meramente fittizia (cfr. Cass., Sez. U., 15872/2013, Cass. 23719/2014, Cass. 6886/2012). Tale presunzione, tuttavia, rimane inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione l'art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il Tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede
(cfr. Cass. 18200/2018, Cass. 19797/2015, Cass. 18238/2013).”; “A tal fine non assumevano alcun rilievo né il luogo di residenza del suo amministratore, né l'ubicazione dell'albergo gestito dalla società (…). Una simile localizzazione riguarda, infatti, lo svolgimento dell'usuale attività d'impresa, che ha natura ben diversa dall'attività di direzione e amministrazione della società e di adozione delle scelte strategiche. Risulta invece agli atti che a Roma venivano gestite la contabilità societaria e
l'approvazione dei bilanci, erano conservate le scritture contabili, erano state redatte le note integrative ai bilanci 2017, 2018 e 2019 (…). Simili attività riguardano - queste sì - la direzione e
l'amministrazione della società, risultando così dimostrato che il luogo in cui sono state assunte le scelte strategiche relative alla gestione sociale è sempre stato in Roma.”);
-- il Pubblico Ministero è dotato di legittimazione attiva ex art. 37, comma 2, CCII;
-- l'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.p.a. avente come oggetto sociale “lavori di costruzioni, montaggi di impianti per usi industriali e civili, lavori di ingegneria civile in genere;
lavori di carpenteria metallica e metalmeccanica in genere e saldatura di ogni tipo;
lavori di sabbiatura e verniciatura di impianti industriali e civili;
attività di costruzione, fornitura in opera di isolamenti a rivestimenti termici in generale a produzione di materiali isolanti;
attività di costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, industriali, idropneumatici oleodinamici, oleodotto, gasdotto, metanodotto, teleriscaldamento;
montaggio e smontaggio e manutenzione di impianti industriali, navali e civili;
noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili in genere e di ingegneria civile”, come risulta dalla visura camerale acquisita ex art. 42 CCII;
-- l'intimata supera le soglie ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che, a fronte del deposito in data 7.11.2024 del ricorso per liquidazione giudiziale, dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio, acquisito ex art. 42 CCII, risulta che alla data del
31.12.2023 ha debiti pari a ben euro 12.699.595,00;
-- non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione dell'Agenzia delle
4 Entrate del 12.11.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali scaduti e non pagati pari a ben euro 8.581.107,86 come tali ben superiori alla soglia di euro 30.000,00 ivi prevista;
-- l'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio, acquisito ex art. 42 CCII, risulta che alla data del 31.12.2023 ha debiti pari a ben euro 12.699.595,00, tra cui non erano inclusi debiti tributari per la somma di oltre euro 6.000.000,00 come riferito dal collegio sindacale dell'intimata nella relazione del 15.11.2024, e che dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 12.11.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risultano pari a ben euro 8.581.107,86, e in quanto le ingenti passività, maturate e scadute tutte ante amministrazione giudiziaria, nei confronti dei fornitori hanno determinato una difficoltà a reperire ed acquistare i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori ed il riavvio dei lavori nei cantieri, come rappresentato dall'amministratore unico dell'intimata nella relazione del 15.11.2024, con conseguente incapacità di produrre reddito di impresa e mancanza di liquidità per adempiere (per lo stato di “insolvenza” richiesto dal previgente art. 5 l.fall., cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. I, n. 26131/2022, testualmente:
“Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”);
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di SITAL IMPIANTI S.P.A. (c.f. 01804930855) IN
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott. Giorgio Vindigni, invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè
5 dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 29.7.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, iscritta al P.U. n. 37-1/ 2024, promossa dalla
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GELA ricorrente contro
SITAL IMPIANTI S.P.A. (c.f. 01804930855) IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, previo provvedimento del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, depositato l'8.7.2024, con il ministero dell'avv. Maria Francesca Simeoni, previa autorizzazione del G.D. del 25.11.2024 intimata e con l'intervento di
EN NO (c.f. MNDNTNS3ROlD960J), n.q. di socio di SITAL IMPIANTI S.P.A.
(c.f. 01804930855) IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, con il mistero del prof. avv. Fabio
Santangeli
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di SITAL IMPIANTI
S.P.A. (p.i. 01804930855) IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, previo provvedimento del
Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, depositato l'8.7.2024, iscritta al P.U. n. 37-1/ 2024,
1 instaurata su ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 7.11.2024 dal Pubblico Ministero;
sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 25.3.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ritenuto preliminarmente di rigettare l'istanza del socio intervenuto, depositata il 30.3.2025 ed integrata il 7.4.2025, in pendenza della riserva assunta all'udienza cartolare del 25.3.2025, con cui si chiede la “remissione in istruttoria del procedimento al fine di consentire un'analisi della situazione anche all'esito della offerta che verrà formulata dalla Tekton s.r.l.”, in quanto:
-- l'istruttoria ex art. 42 CCII è già stata completata, previa acquisizione delle informative del registro delle imprese, dell'I.N.P.S. e dell'Agenzia delle Entrate;
-- ai sensi dell'art. 40, comma 10, CCII, “nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo
37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”, già tenuta il 14.01.2025, e dato che l'intimata SITAL IMPIANTI S.P.A., già prima del deposito in data 7.11.2024 del ricorso del Pubblico
Ministero per l'apertura della sua liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, CCII, era stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria con il provvedimento del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, depositato l'8.7.2024, ai sensi dell'art. 63, comma 8-bis, d.lgs. n. 159/2011, recante
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, rubricato
“Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro”, previa sostituzione del termine “fallimento” con
“liquidazione giudiziale” ex art. 349 CCII, la legittimazione a proporre un ricorso per concordato preventivo o per accordo di ristrutturazione dei debiti o per piano attestato spetta all'amministratore giudiziario, che ha invece aderito al ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo entrambi che l'eventuale proposta prospettata dal terzo Tekton s.r.l. sarebbe inidonea a garantirne il risanamento aziendale, in quanto volta all'acquisizione di un mero ramo di azienda dell'intimata relativo agli appalti pubblici, a fronte di contratti già risolti e di una ingentissima esposizione debitoria da ripianare;
ritenuto nel merito che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
-- questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, contrariamente a quanto eccepito dal socio intervenuto, in quanto:
2 ai sensi dell'art. 27, comma 2 e comma 3, lett. c), CCII, “è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”, che “si presume coincidente per la persona giuridica
e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese”, e ai sensi dell'art. 28 CCII, “Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale”; dalla visura camerale acquisita ex art. 42 CCII risulta che la sede legale dell'intimata si trovava a Gela in via Osorno 8, ed è stata trasferita prima il 20.3.2015 a Gela in via Venezia 369, poi il 22.12.2016 a
Roma in via della Stazione di S Pietro 65, e poi, a seguito della sua sottoposizione all'amministrazione giudiziaria con il provvedimento del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, depositato l'8.7.2024, iscritto nel registro delle imprese il 22.7.2024, a Roma in via Luigi Settembrini 38, in cui si trova lo studio professionale dell'amministratore giudiziario nominato, la dott.ssa Loscavo Caterina;
il trasferimento della sede legale a Roma in via Luigi Settembrini 38, iscritto nel registro delle imprese il 22.7.2024, è irrilevante ex art. 28 CCII, in quanto avvenuto entro il termine di un anno prima del deposito in data 7.11.2024 del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
il trasferimento della sede legale da Gela in via Venezia 369, a Roma in via della Stazione di S Pietro
65 in data 22.12.2016 è invece rilevante ex art. 28 CCII, in quanto avvenuto ben prima di un anno rispetto al deposito in data 7.11.2024 del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tuttavia, la presunzione ex art. 27 CCII che il centro degli interessi principali dell'intimata coincida con tale sede legale risultante dal registro delle imprese, sita a Roma in via della Stazione di S Pietro 65, è superata dal fatto che dalla stessa visura camerale acquisita ex art. 42 CCII risulta che l'intimata ha mantenuto fin dal 2.1.2017 il suo “ufficio amministrativo” a Gela (CL) in via Venezia 369, e dal fatto che dagli atti acquisiti ex art. 42 CCII dal registro delle imprese risulta che proprio in tale “ufficio amministrativo” si sono tenute le assemblee dei soci per l'approvazione dei bilanci acquisiti ex art. 42
CCII, compreso l'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio relativo all'esercizio 2023, per cui è questo “il centro degli interessi principali” dell'intimata ex art. 27 CCII, da intendersi, per consolidata giurisprudenza di legittimità, come la sede amministrativa e direttiva dell'impresa, con conseguente radicamento della competenza del presente Tribunale, nel cui circondario rientra (cfr. per il previgente art. 9 l.fall., Cass. civ., sez. VI, n. 40476/2021, testualmente: “Ai sensi della L. fall., art. 9, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi
3 meramente fittizia (cfr. Cass., Sez. U., 15872/2013, Cass. 23719/2014, Cass. 6886/2012). Tale presunzione, tuttavia, rimane inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione l'art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il Tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede
(cfr. Cass. 18200/2018, Cass. 19797/2015, Cass. 18238/2013).”; “A tal fine non assumevano alcun rilievo né il luogo di residenza del suo amministratore, né l'ubicazione dell'albergo gestito dalla società (…). Una simile localizzazione riguarda, infatti, lo svolgimento dell'usuale attività d'impresa, che ha natura ben diversa dall'attività di direzione e amministrazione della società e di adozione delle scelte strategiche. Risulta invece agli atti che a Roma venivano gestite la contabilità societaria e
l'approvazione dei bilanci, erano conservate le scritture contabili, erano state redatte le note integrative ai bilanci 2017, 2018 e 2019 (…). Simili attività riguardano - queste sì - la direzione e
l'amministrazione della società, risultando così dimostrato che il luogo in cui sono state assunte le scelte strategiche relative alla gestione sociale è sempre stato in Roma.”);
-- il Pubblico Ministero è dotato di legittimazione attiva ex art. 37, comma 2, CCII;
-- l'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.p.a. avente come oggetto sociale “lavori di costruzioni, montaggi di impianti per usi industriali e civili, lavori di ingegneria civile in genere;
lavori di carpenteria metallica e metalmeccanica in genere e saldatura di ogni tipo;
lavori di sabbiatura e verniciatura di impianti industriali e civili;
attività di costruzione, fornitura in opera di isolamenti a rivestimenti termici in generale a produzione di materiali isolanti;
attività di costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, industriali, idropneumatici oleodinamici, oleodotto, gasdotto, metanodotto, teleriscaldamento;
montaggio e smontaggio e manutenzione di impianti industriali, navali e civili;
noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili in genere e di ingegneria civile”, come risulta dalla visura camerale acquisita ex art. 42 CCII;
-- l'intimata supera le soglie ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che, a fronte del deposito in data 7.11.2024 del ricorso per liquidazione giudiziale, dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio, acquisito ex art. 42 CCII, risulta che alla data del
31.12.2023 ha debiti pari a ben euro 12.699.595,00;
-- non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione dell'Agenzia delle
4 Entrate del 12.11.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali scaduti e non pagati pari a ben euro 8.581.107,86 come tali ben superiori alla soglia di euro 30.000,00 ivi prevista;
-- l'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio, acquisito ex art. 42 CCII, risulta che alla data del 31.12.2023 ha debiti pari a ben euro 12.699.595,00, tra cui non erano inclusi debiti tributari per la somma di oltre euro 6.000.000,00 come riferito dal collegio sindacale dell'intimata nella relazione del 15.11.2024, e che dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 12.11.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risultano pari a ben euro 8.581.107,86, e in quanto le ingenti passività, maturate e scadute tutte ante amministrazione giudiziaria, nei confronti dei fornitori hanno determinato una difficoltà a reperire ed acquistare i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori ed il riavvio dei lavori nei cantieri, come rappresentato dall'amministratore unico dell'intimata nella relazione del 15.11.2024, con conseguente incapacità di produrre reddito di impresa e mancanza di liquidità per adempiere (per lo stato di “insolvenza” richiesto dal previgente art. 5 l.fall., cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. I, n. 26131/2022, testualmente:
“Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”);
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di SITAL IMPIANTI S.P.A. (c.f. 01804930855) IN
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott. Giorgio Vindigni, invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè
5 dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 29.7.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
6