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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1469/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1469 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
[...] ppresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, n. 421/2023, pubblicata in data 30/11/2023 2
___________________
Con ricorso depositato in data 30/05/2024 la società
[...] proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di
Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di condannandola al pagamento in favore della stessa Controparte_1 dell'importo di € 929,18, di cui € 855,32 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 13,36 a titolo di differenze sulla quattordicesima mensilità ed € 60,50 a titolo di buoni pasto, nonché alla refusione delle spese di lite. Svolte articolate deduzioni sull'erroneità della sentenza appellata, ha concluso chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale rigetto delle domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con note del 9.1.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello.
All'odierna udienza l'appellante ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all'impugnazione formulata dalla parte appellante, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19 maggio 1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749/2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione non richiede l'adozione di forme particolari, non 3
necessita di accettazione della controparte, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata parte ed estingue l'azione (cfr.,
Cass. 23749/2011; Cass. 18255/2004), fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale: cfr., tra le altre, Cass.n. 271/06, n. 21244/06).
Di conseguenza l'intervenuta rinuncia al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Nulla per spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
19560/2015).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Roma, 14/03/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1469/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1469 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
[...] ppresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, n. 421/2023, pubblicata in data 30/11/2023 2
___________________
Con ricorso depositato in data 30/05/2024 la società
[...] proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di
Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di condannandola al pagamento in favore della stessa Controparte_1 dell'importo di € 929,18, di cui € 855,32 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 13,36 a titolo di differenze sulla quattordicesima mensilità ed € 60,50 a titolo di buoni pasto, nonché alla refusione delle spese di lite. Svolte articolate deduzioni sull'erroneità della sentenza appellata, ha concluso chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale rigetto delle domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con note del 9.1.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello.
All'odierna udienza l'appellante ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all'impugnazione formulata dalla parte appellante, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19 maggio 1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749/2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione non richiede l'adozione di forme particolari, non 3
necessita di accettazione della controparte, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata parte ed estingue l'azione (cfr.,
Cass. 23749/2011; Cass. 18255/2004), fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale: cfr., tra le altre, Cass.n. 271/06, n. 21244/06).
Di conseguenza l'intervenuta rinuncia al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Nulla per spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
19560/2015).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Roma, 14/03/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)