Ordinanza cautelare 11 febbraio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2025, proposto da Smac Multiservizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B225841A96, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporti di Puglia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Calasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Malaspina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio Malaspina in Roma, viale Mazzini 113 Roma;
per l'annullamento
-del provvedimento di Aeroporti di Puglia S.p.A. prot. n. 17868 del 18.11.2024, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata PI della procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei “servizi di informativa al pubblico a fini turistici e sui servizi aeroportuali, nonché dei servizi accoglienza passeggeri presso gli aeroporti di Bari e Brindisi” (CIG: B225841A96);
-di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi in particolare:
- il verbale di seduta pubblica del 2.9.2024, nella parte in cui la Commissione di gara ha aperto ed ammesso l’offerta tecnica di PI;
- il verbale di seduta riservata del 7.10.2024, nella parte in cui la Commissione di gara ha attribuito 4 punti all’offerta tecnica di PI, anziché 0 punti, per il criterio di valutazione inerente alle “proposte migliorative”;
- il verbale di seduta pubblica del 9.10.2024, nella parte in cui la Commissione di gara ha collocato PI al primo posto della graduatoria provvisoria;
- il verbale di verifica dei requisiti di ordine speciale e sui costi della manodopera del 7.11.2024, con cui il Responsabile unico del progetto ha ritenuto “giustificato” il costo della manodopera indicato nell’offerta economica di PI;
PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA,
-del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
E PER LA NA
-dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia Spa e di PI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. RL Dibello e uditi gli avvocati Amedeo Savino, su delega dell'avv. Massimiliano Musio, per la ricorrente, l'avv. Raffaella Calasso, per la società Aeroporti, e l'avv. Silvana Venelito, su delega orale dell'avv. Claudio Malaspina, per la società controinteressata;
1.- Con il ricorso in esame, la società Smac Multiservizi s.r.l. ha adito il Tar per chiedere l’annullamento, in particolare, del provvedimento di Aeroporti di Puglia S.p.A. prot. n. 17868 del 18.11.2024, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata PI della procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei “ servizi di informativa al pubblico a fini turistici e sui servizi aeroportuali, nonché dei servizi accoglienza passeggeri presso gli aeroporti di Bari e Brindisi” (CIG: B225841A96), nonché degli atti della procedura ad evidenza pubblica meglio indicati in epigrafe.
2.- La deducente espone in fatto
-di avere partecipato alla procedura ad evidenza pubblica sopra citata, in qualità di mandataria del costituendo RTI con Panacea Società Cooperativa Sociale, oltre alla controinteressata PI;
- che le operazioni valutative si sono concluse il 9.10.2024, allorquando si è tenuta la seduta pubblica in cui la Commissione di gara ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria, che ha visto il RTI con capogruppo Smac collocarsi al secondo posto con il punteggio di 85,89/100 (di cui punti 61 per l’offerta tecnica e 24,89 per l’offerta economica), con uno scarto di appena 0,11 punti da PI, classificatasi prima con il punteggio di 86/100 (di cui punti 56 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica);
-che in data 15.11.2024 Smac s.r.l., non ricevendo notizie da oltre un mese circa l’esito della gara, ha chiesto alla Stazione appaltante di poter accedere, tra l’altro, all’offerta di PI e alle giustificazioni da questa presentate nell’ambito dell’eventuale subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta e della correlata verifica obbligatoria sul costo della manodopera;
-che in data 20.11.2024 Aeroporti di Puglia ha comunicato alla ricorrente l’intervenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di PI, giusta provvedimento prot. n. 17868 del 18.11.2024;
-che da ultimo, in data 12.12.2024 Aeroporti di Puglia ha riscontrato l’istanza di accesso della società Smac trasmettendole la documentazione richiesta, il cui esame ha evidenziato molteplici criticità nell’offerta dell’aggiudicataria PI (conoscibili solo in esito alla sua ostensione).
3.- La ricorrente, ravvisata la sussistenza di alcuni profili di illegittimità dell’aggiudicazione ne ha chiesto l’annullamento al Tar deducendo I - VIOLAZIONE DELL’ART. 108, COMMA 9, DEL D.LGS. 36/2023 – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. Risulterebbe violata la disposizione di cui all’articolo 108, comma 9 del decreto legislativo n. 36 del 2023 a mente della quale “ Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”. Più in particolare, malgrado la società aggiudicataria del servizio abbia assunto nei confronti della Stazione appaltante l’impegno ad eseguire il servizio stesso mediante le unità di personale garantite dalla clausola sociale, nonché a selezionare e a reclutare ulteriore personale da impiegare specificamente nella commessa di cui trattasi in aggiunta a quello oggetto di incorporamento, nelle giustificazioni in ordine al costo della manodopera avrebbe del tutto omesso di considerare il costo relativo al suddetto personale aggiuntivo, limitandosi a quantificare il costo delle sole unità di personale provenienti dal precedente appalto. II - VIOLAZIONE DELL’ART. 57 DEL D.LGS. 36/2023 - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. La società PI avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di che trattasi anche per non avere illustrato le concrete modalità di attuazione della clausola sociale contenuta nella lex specialis , la quale poneva uno specifico obbligo in tal senso in capo ai concorrenti. L’omissione si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall’articolo 2 del disciplinare di gara, in base al quale “ Ferma restando l’armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato per il servizio di informativa al pubblico a fini turistici e sui servizi aeroportuali, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL adoperato da quest’ultimo, ovvero il “CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria”. Nonostante la previsione richiedesse l’indicazione di specifiche modalità di assorbimento del personale dell’aggiudicatario uscente, da intendere alla stregua di requisito essenziale dell’offerta, la società PI si sarebbe limitata ad una generica accettazione della clausola sociale senza presentare un progetto indicante le modalità con le quali PI avrebbe inteso applicare la stessa, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne avrebbero beneficiato e alla relativa proposta contrattuale (CCNL applicato, inquadramento, trattamento economico). III - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTE, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. Il punteggio attribuito all’offerta di PI per il criterio valutativo inerente alle “proposte migliorative” (4 punti) sarebbe del tutto illegittimo in quanto l’aggiudicataria, lungi dall’avere offerto servizi “aggiuntivi, integrativi ed innovativi”, come previsto dal criterio in questione, si sarebbe limitata ad offrire quanto richiesto dalla stessa lex specialis , per di più formulando proposte generiche e indeterminate che, pertanto, avrebbero meritato 0 punti, in luogo dei quattro punti riconosciuti dalla Commissione giudicatrice.
4.- La società Aeroporti di Puglia si è costituita in giudizio, così come la PI s.r.l. Le parti hanno depositato memorie di precisazione delle conclusioni e memorie di replica. All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, la controversia è passata in decisione.
5.- La prima censura non coglie nel segno. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’operatore economico aggiudicatario ha espressamente indicato quale costo della manodopera l’importo di €. 566.460,00, (doc. 9) pari a quello indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023, che testualmente riporta la seguente dicitura: “ Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione sindacale ”. La tesi secondo la quale l’aggiudicatario avrebbe dovuto indicare il costo della manodopera anche del personale aggiuntivo collide con la circostanza che l’impiego di personale aggiuntivo è stato ipotizzato dalla ditta aggiudicataria come accadimento del tutto eventuale che, in quanto tale, non obbliga l’operatore economico a indicare specificamente il relativo costo della manodopera. Che si trattasse di mera eventualità risulta dal progetto di riassorbimento del personale, laddove con riferimento alla “RICOGNIZIONE, PRESA D’ATTO, FABBISOGNO E PIANO DI INSERIMENTO”, la PI s.r.l. si impegna ad assumere nuove risorse “ ove necessario”.
6.- Circa la violazione dell’impegno di indicare specificamente le modalità di attuazione della clausola sociale si osserva che l’articolo 102 del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo aver previsto il duplice impegno di garantire la stabilità occupazionale e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, pone a carico dell’operatore economico partecipante alla gara l’obbligo di indicare nell’offerta “ le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni ” e la verifica di attendibilità degli impegni assunti da parte della Stazione appaltante. Ciò significa, con tutta evidenza, che l’impegno negoziale di cui si discute può essere assunto in forma libera non richiedendo l’impiego di formule sacramentali. Nel caso che ci occupa, non solo il progetto di riassorbimento è stato presentato, ma nel predetto documento il concorrente si è impegnato a garanti-re la stabilità occupazionale del personale impiegato e le stesse tutele del CCNL indicato, accettando in toto la clausola sociale riportata dalla società di gestione aeroportuale nel disciplinare di gara, indicando tutti i passaggi e le tempistiche finalizzate all’assorbimento (cfr. doc. 10, pag.2). In sede di verifica, ex art. 110, operata dalla SA, il concorrente ha confermato il suddetto impegno in quanto ha giustificato i costi della manodopera pari a quelli indicati dalla stazione appaltante, partendo dal costo orario di 19,40 ad ora per le risorse in essere e garantendo gli stessi livelli salariali del contratto dei metal-meccanici, utilizzato dall’appaltatore uscente.
7.- Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della circostanza che il punteggio attribuito all’offerta di PI per il criterio valutativo inerente alle “proposte migliorative” (4 punti) sarebbe del tutto illegittimo in quanto l’aggiudicataria, non avrebbe offerto servizi “aggiuntivi, integrativi ed innovativi”, e pertanto avrebbe meritato punti 0 (zero). Anche questa censura è infondata. Per consolidata giurisprudenza la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo. Le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisino sintomi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 25 agosto 2023, n. 7942), nel caso di specie non rilevabili atteso che il punteggio pari a zero sarebbe stato giustificato dall’assenza di proposte migliorative. Nel caso di specie invece l’aggiudicataria ha proposto, ritenendoli servizi aggiuntivi, ben 10 proposte migliorative aggiuntive, che però non sono state particolarmente apprezzate dalla Commissione giudicatrice, la quale le ha ritenute generiche, tanto da attribuire il minor punteggio di punti 4 su 10.
8.- Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 2.500,00 in favore della Aeroporti di Puglia s.p.a., e di € 2.500,00 in favore della PI s.r.l., oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
NM IA, Presidente
RL Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL Dibello | NM IA |
IL SEGRETARIO