Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00981/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2025, proposto da
Comproprietà viale Privato delle Palme, in persona dell’amministratore pro tempore , e da IM GO, PP IE, PE EL, UG CO e LA RA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Massa e LU Leonardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Roma 11/1;
contro
il Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati LU De Paoli e Caterina Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
di DI DO, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenza Rosso e Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica 11 maggio 2021 n. 173 e del permesso di costruire n. 72 del 21.3.2025, rilasciati dal Comune di Genova alla controinteressata signora DI DO per la realizzazione di un progetto relativo alla “sistemazione dell’area gerbida sita in viale privato delle Palme presso il civico n. 12 per il suo parziale utilizzo a parcheggio a raso”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, di DI DO e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NG VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il condominio Comproprietà viale Privato delle Palme ed alcuni proprietari di fondi limitrofi a quello interessato dall’intervento edilizio hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica 11 maggio 2021 n. 173 ed il permesso di costruire n. 72, rilasciati dal Comune di Genova alla controinteressata signora DI DO per la realizzazione di un progetto relativo alla “sistemazione dell’area gerbida sita in viale privato delle Palme presso il civico n. 12 per il suo parziale utilizzo a parcheggio a raso” .
Lamentano che la trasformazione di un’area a verde in parcheggio peggiorerà la qualità ambientale della zona e ne aggraverà la situazione viabilistica.
A sostegno del gravame hanno dedotto sette motivi di ricorso, come segue.
A. Con specifico riguardo all’autorizzazione paesaggistica 11 maggio 2021 n. 173 ed al parere soprintendentizio 6 maggio 2021.
1. Violazione dell’art. 7 L. n. 241/90. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà.
Premesso che precedenti analoghi progetti erano stati efficacemente contestati in sede giurisdizionale dai ricorrenti - soggetti interessati, agevolmente individuabili, destinati a subire gli effetti del provvedimento - l’autorizzazione paesaggistica sarebbe innanzi tutto illegittima perché non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
2. Violazione dell’art. 146 D. Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.. Violazione del giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatto.
Lo stato di fatto rappresentato negli elaborati progettuali corrisponderebbe (c.d. prato armato già installato, con destinazione a parcheggio già impressa) ai lavori realizzati in virtù dei precedenti titoli paesaggistici annullati con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6490/2018, sicché la valutazione sarebbe stata effettuata solo sulle “opere di completamento” rispetto ad uno stato di fatto erroneamente rappresentato.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. lgs.vo 42/2004 e ss.mm.. Violazione dell’art. 35 N.A. del P.T.C.P. regionale. Violazione del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione.
Premesso che l’area oggetto dell’impugnata autorizzazione è, in ragione della sua eccezionale bellezza e valenza paesaggistica e naturalistica, “plurivincolata” (ex D.M. 4/8/1949 quale “bellezza d’insieme”, ex Decreto Ministeriale del 4/7/1953 ed ex lege , ai sensi dell’art. art. 142, lett. a del D. lgs.vo 42/2004, in quanto ricadente nei “…territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia” ), l’autorizzazione impugnata non conterrebbe alcuna motivazione circa la compatibilità dell’intervento con la salvaguardia delle visuali panoramiche tutelate e con la disciplina paesistica della zona contenuta nel P.T.C.P. (SU, strutture urbane qualificate).
La trasformazione di uno spazio verde ed agricolo in parcheggio comprometterebbe infatti “la testimonianza e la leggibilità dell’assetto territoriale preesistente” .
B. Con riguardo al permesso di costruire 21 marzo 2025 n. 72.
4. Illegittimità derivata e propria.
Il permesso di costruire sarebbe afflitto dal vizio di illegittimità derivata dai vizi che affliggerebbero l’autorizzazione paesaggistica.
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 DPR 380/2001 e ss.mm.. Difetto di legittimazione all'intervento del richiedente anche in relazione ai principi di cui all'art. 1102 cod. civ.. Difetto di istruttoria.
La controinteressata, benché comproprietaria dell’area oggetto dell’intervento approvato, non sarebbe legittimata a realizzarlo, stanti le limitazioni che incombono su ogni comproprietario nell’uso della cosa comune (la strada privata di accesso all’area), che nel caso in esame non sarebbero rispettate, in ragione delle rilevanti modifiche - strutturali (apertura di due nuovi cancelli carrabili) e funzionali (notevole incremento di passaggi) - nell'uso della strada privata di proprietà ed uso comune.
Tali modifiche non potrebbero essere realizzate unilateralmente, senza il consenso degli altri comproprietari.
6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 e dell’art. 12 DPR 380/2001 e ss.mm.. Difetto di istruttoria, illogicità sviamento.
Non sarebbe stata oggetto di valutazione la idoneità e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, sotto il profilo della viabilità pubblica e dell’incremento di transiti determinato dal progettato parcheggio.
7. Violazione e falsa applicazione delle Norme di Conformità e congruenza del PUC, disciplina AC-IU (ambito di conservazione dell’impianto urbanistico). Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione.
La pertinente disciplina urbanistica ammette la realizzazione di parcheggi privati solo “a condizione che non contrasti con le caratteristiche del paesaggio urbano nel rispetto delle condizioni indicate nella disciplina di livello puntuale” , che reca la prescrizione secondo la quale “gli interventi devono perseguire la conservazione e la valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, giardini, aree verdi ed orti” .
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Cultura, il Comune di Genova e la controinteressata DI DO, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Tutte le parti resistenti eccepiscono preliminarmente la irricevibilità del ricorso quanto all’autorizzazione paesaggistica comunale (11/5/2021) e al presupposto parere soprintendentizio (6/5/2021), conosciuti quantomeno dal 11 luglio 2022, in seguito ad istanza d’accesso agli atti.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Benché le parti resistenti non abbiano proposto eccezioni sul punto, vale la pena di confermare la sussistenza di un interesse all’impugnazione dei titoli edilizio e paesaggistico, del resto già puntualmente riconosciuta nella vicenda giudiziaria che costituisce l’antefatto della presente (cfr. la sentenza di questo T.A.R., sez. I, 13.12.2016, n. 1226: “sussiste in capo agli interessati il requisito della prossimità fondiaria con il terreno oggetto della prevista trasformazione, ed oltre a ciò l’allestimento di un parcheggio a pagamento raggiungibile con strade di dimensione assai ridotta apporta un consistente pregiudizio a chi riteneva di poter continuare a contare sulla più sporadica frequentazione della piccole strade che collegano il sito con il viale delle Palme” ).
Sempre in via preliminare, occorre affrontare l’eccezione di irricevibilità del ricorso quanto all’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica, che è infondata.
È noto infatti che “Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento” (art. 146 comma 4 D. Lgs. n. 42/2004), sicché l’impugnazione immediata dell’autorizzazione paesaggistica – cioè, prima del rilascio del titolo edilizio - costituisce una mera facoltà e non un onere, in quanto l’assenso dell’Autorità competente per la tutela del paesaggio non lede effettivamente i terzi sino a quando l’intervento non sia autorizzato anche sotto il profilo edilizio e, dunque, sia concretamente eseguibile (Consiglio di Stato, IV, 26.4.2019 n. 2675).
Ciò posto, può procedersi all’esame dei motivi di ricorso, tra i quali assumono priorità logica quelli di carattere procedimentale volti a contestare l’omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (1° motivo) e la legittimazione della controinteressata a richiedere il titolo edilizio (5° motivo), che sono infondati.
Quanto al primo motivo, il collegio ritiene di poter richiamare il costante orientamento giurisprudenziale del Tribunale, secondo il quale il vicino controinteressato non è un soggetto contemplato tra quelli a cui va inviata la comunicazione di avvio del procedimento avviato per il rilascio di un titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, pur se lo stesso già risulti essersi opposto in precedenti occasioni all'attività edilizia dell'altro soggetto confinante (così già T.A.R. Liguria, I, 10.7.2009, n. 1736).
Sussiste poi la legittimazione della controinteressata a chiedere il titolo edilizio (5° motivo): l’intervento riguarda infatti il solo fondo dominante, di cui la controinteressata è comproprietaria, mentre l’eventuale aggravio della condizione del fondo servente (la via privata) ex art. 1067 cod. civ. in termini di incremento del traffico è questione che, se giustifica certamente l’interesse all’impugnazione (vedi supra ), esula però dal tema della legittimazione a richiedere il titolo edilizio (art. 11 D.P.R. n. 380/2001) e dalle pertinenti verifiche di competenza comunale.
E ciò, a prescindere dal fatto che “La maggiore intensità del traffico su una strada privata, soggetta a servitù di passaggio a favore di un altro immobile non determina di per sè la diminuzione o la maggiore incomodità di esercizio della servitù costituita sul fondo servente e, pertanto, incombe agli interessati l'onere di dimostrare l'avvenuta alterazione in loro danno dell'esercizio della servitù” (Cass. civ., Sez. II, 1/4/1997, n. 2842).
Nel merito, trattandosi di un’area plurivincolata, si tratta di stabilire se, pur nei noti limiti di sindacabilità delle valutazioni degli enti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico, che sono connotati da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 11/10/2024, n. 2661), l’intervento autorizzato appaia conforme alla disciplina d’uso del territorio vincolato.
Assumono rilevanza in tal senso:
- l’art. 35 comma 3 del P.T.C.P., che reca le indicazioni di livello locale relative all’assetto insediativo delle aree “Aree Urbane: strutture urbane qualificate (SU)”, assoggettate al regime normativo di mantenimento, a mente del quale “[…] 2. L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale. 3. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano” .
- la disciplina paesaggistica di livello puntuale contenuta nel PUC per il sistema di valore paesaggistico “O - Sistema delle Ville e dei Parchi di Carrara, Quartara e Nervi – Capolungo” (citata a p. 10/32 della relazione illustrativa alla richiesta di reviviscenza della autorizzazione paesaggistica – doc. 27 delle produzioni 2.10.25 di parte ricorrente), che, con specifico riferimento agli “Interventi di sistemazione degli spazi esterni”, così dispone: “La conservazione del verde nell’originaria consistenza deve essere garantita in tutti gli interventi comprese le azioni di manutenzione del verde. I progetti devono essere corredati da un’attenta analisi vegetazione e storica in modo da ricondurre gli interventi alla protezione del giardino o del parco. Recinzioni e impianti accessori non potranno essere trasformati; trasformazioni dello stato in atto potranno essere ammessi solo ed unicamente per ripristinare situazioni documentate del giardino o del parco storico. Il disegno del giardino o del parco deve essere mantenuto o ripristinato secondo fonti materiali o documenti che attestino le scelte progettuali d’impianto anche agronomiche. L’abbattimento delle alberature ad alto fusto o delle palme potrà essere consentito unicamente per problemi di stabilità se dichiarata in classe C/D o D, prevedendo in ogni caso misure compensative atte alla conservazione del verde. Gli alberi secolari o con diametri superiori a 50 cm dovranno essere tutelati. Le pavimentazioni esistenti antiche devono essere restaurate ricorrendo alle tecniche tradizionali consolidate, mentre quelle dei vialetti carrabili esistenti devono essere realizzate a ghiaino, nelle aree più pianeggianti, e in zone acclivi facendo ricorso a stabilizzati sempre in coerenza con le caratteristiche del parco, evitando asfaltature e l’uso di autobloccanti. Nella sistemazione delle zone a parco o giardino, potrà essere consentito l’inserimento di piccole piscine in modo da non stravolgere l’impianto del verde strutturato” .
In sostanza, la disciplina paesaggistica di livello puntuale precisa e declina in modo più preciso e dettagliato (per l’appunto “puntuale”) l’obiettivo della normativa di P.T.C.P., che “ è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale” , chiarendo in concreto quali sono gli interventi che, compromettendo l'identificazione delle testimonianze dell'assetto preesistente e la sua leggibilità, devono ritenersi preclusi.
Orbene, premesso che, dal punto di vista strettamente urbanistico, nella zona AC-IU il parcheggio privato non pertinenziale è funzione specificamente ammessa dalle norme di conformità del PUC, occorre verificare se l’intervento autorizzato, di riqualificazione di un’area gerbida con sistemazione a parcheggio in superficie, possa dirsi rispettoso della sopra citata normativa paesaggistica di uso del territorio, e, prima ancora, se l’Amministrazione abbia correttamente effettuato la relativa valutazione.
Ritiene il collegio che alle domande debba darsi una risposta negativa.
Innanzitutto - la censura è oggetto del 2° motivo di ricorso - lo stato di fatto ( “situazione attuale del sito” ) raffigurato negli elaborati progettuali rappresenta chiaramente la pavimentazione drenante (“prato armato”) con elementi alveolari in polietilene ad alta densità dell’altezza di 45 mm. (tav. n. 1 – doc. 2 delle produzioni 1.9.2025 di parte comunale) realizzata in forza del titolo paesaggistico annullato dal giudice amministrativo (sentenza del Consiglio di Stato, n. 6490/2018 cit.).
La circostanza che il “prato armato” – per quanto già realizzato - fosse previsto in progetto e sia stato specificamente approvato dal Comune dal punto di vista paesaggistico con il provvedimento impugnato non toglie che si tratti di un elemento completamente estraneo ad un’area verde propriamente “gerbida” (brulla, incolta), la cui compatibilità con la disciplina paesaggistica di livello puntuale sopra richiamata, concernente specificamente gli “Interventi di sistemazione degli spazi esterni”, andava specificamente apprezzata.
Difatti, sia che si ritenga che quanto già realizzato (il “prato armato”) in forza di un’autorizzazione paesaggistica annullata dovesse essere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 comma 4 D. Lgs. n. 42/2006, sia che si ritenga che, in caso di opere realizzate in forza di un titolo abilitativo solo successivamente annullato, l’amministrazione competente possa riesercitare il potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (così Cons. Stato, Sez. VI, 26/3/2014, n. 1472), resta il fatto che la riedizione del potere comporta comunque una valutazione di compatibilità con la normativa di uso del territorio, valutazione che va adeguatamente esplicitata e motivata.
Di una tale valutazione, tuttavia, non vi è traccia né nel parere della Soprintendenza, né nell’autorizzazione paesaggistica, la quale si limita a prendere atto, con una notazione di carattere eminentemente descrittivo, che “L’area oggetto di intervento diventerà una zona ad uso parcheggio e al suo interno è già stata realizzata una pavimentazione carrabile drenante con elementi alveolari in materiale plastico in colore verde che sono stati riempiti di terriccio e seminati a prato” , senza motivare specificamente in ordine alla compatibilità paesaggistica della nuova pavimentazione carrabile (prato armato) con il contesto circostante, alla luce della normativa paesaggistica di uso del territorio.
Vizio viepiù rilevante alla luce del contenuto concreto di tale normativa d’uso, che, con specifico riferimento agli “Interventi di sistemazione degli spazi esterni”, prescrive la conservazione del verde “nell’originaria consistenza”, da garantirsi “in tutti gli interventi”, e ammette le trasformazioni dello stato in atto “solo ed unicamente per ripristinare situazioni documentate del giardino o del parco storico” ( “il disegno del giardino o del parco deve essere mantenuto o ripristinato secondo fonti materiali o documenti che attestino le scelte progettuali d’impianto anche agronomiche” ) , e, con specifico riferimento alle pavimentazioni, ammette soltanto il “restauro” di quelle “esistenti”, da realizzarsi, nei vialetti carrabili nelle aree pianeggianti, “a ghiaino” , evitando “asfaltature e l’uso di autobloccanti”.
In sostanza, rispetto alla nuova pavimentazione carrabile (trattandosi di area destinata a parcheggio) con elementi alveolari in polietilene ad alta densità dell’altezza di 45 mm. (“prato armato”) difetta qualsiasi valutazione di compatibilità rispetto alla disciplina paesaggistica di livello puntuale contenuta nel PUC.
Donde l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica.
La omessa considerazione della normativa paesaggistica di uso del territorio comporta l’illegittimità anche del permesso di costruire, posto che la disciplina urbanistica della zona AC-IU ambito di conservazione dell’impianto urbanistico ammette gli interventi di sistemazione degli spazi liberi mediante la realizzazione di parcheggi privati, ma soltanto “a condizione che non contrasti con le caratteristiche del paesaggio urbano nel rispetto delle condizioni indicate nella disciplina di livello puntuale” (trattasi della disciplina sopra citata per il sistema di valore paesaggistico “O - Sistema delle Ville e dei Parchi di Carrara, Quartara e Nervi – Capolungo” ), rispetto che nel caso di specie non risulta essere stato adeguatamente verificato.
Sussistono nondimeno i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LI, Presidente
NG VI, Consigliere, Estensore
LI EL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG VI | LU LI |
IL SEGRETARIO