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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2430/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12751/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259009816433000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2614/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la sig.ra Ricorrente_1 (C F CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1
, impugna il sollecito di pagamento n. 0712025900981643300, notificato in data 16/4/2025, impugnato in uno con la cartella di pagamento n. 07120210086369360/2000, presuntivamente notificata il
25/05/2023, portante Tassa Rifiuti per l'anno 2012 emessa dalla S.A.P.Na. in nome e per conto del Comune di Napoli per l'importo totale di euro 372,80.
Parte ricorrente contesta il decorso del termine decadenziale quinquennale/quinquennale, l'omessa notifica degli atti presupposti, nello specifico la su indicata cartella di pagamento che ella asserisce non esserle mai pervenuta, l'errato/mancato calcolo delle sanzioni ed interessi.
Si costituiva regolarmente la concessionaria l'Agenzia delle Entrate Riscossione che depositava agli atti la copia della relata di notifica della su indicata cartella di pagamento, da essa risultava la regolarità della notifica così come attestato dalla ricevuta attestante la compiuta giacenza per mancato ritiro del plio postale non essendo stata ritirata la raccomandata informativa attestante l'avvenuto deposito alla casa comunale, essa ribadiva la legittimità del sollecito di pagamento e la definitività della pretesa impositiva.
Con memoria successiva la ricorrente insisteva sui motivi di ricorso contestando la validità della notifica.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 11 febbraio 2026 ove sentite le parti è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, infatti, osservato che parte resistente Agenzia Entrate Riscossione prova la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento: la notifica risulta eseguita ai sensi dall'art. 140 cpc per irreperibilità relativa, il plico risulta depositato alla Casa Comunale, l'Agente della Riscossione ha provveduto all'invio della raccomandata informativa e ne da prova, il mancato ritiro della suddetta raccomandata nel termine dei dieci giorni ha determinato il perfezionamento della notifica per cui le eccezioni poste dalla ricorrente non possono che essere rigettate.
Deve esser, quindi, richiamata la costante giurisprudenza di merito: in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'intimazione e/o come nel caso specifico, l'atto di richiesta del pagamento, quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento,
e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre
2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass.,
Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017,
n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass.,
Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 11 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12751/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 07120259009816433000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2614/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la sig.ra Ricorrente_1 (C F CF_Ricorrente_1), difesa dall'avv.to Difensore_1
, impugna il sollecito di pagamento n. 0712025900981643300, notificato in data 16/4/2025, impugnato in uno con la cartella di pagamento n. 07120210086369360/2000, presuntivamente notificata il
25/05/2023, portante Tassa Rifiuti per l'anno 2012 emessa dalla S.A.P.Na. in nome e per conto del Comune di Napoli per l'importo totale di euro 372,80.
Parte ricorrente contesta il decorso del termine decadenziale quinquennale/quinquennale, l'omessa notifica degli atti presupposti, nello specifico la su indicata cartella di pagamento che ella asserisce non esserle mai pervenuta, l'errato/mancato calcolo delle sanzioni ed interessi.
Si costituiva regolarmente la concessionaria l'Agenzia delle Entrate Riscossione che depositava agli atti la copia della relata di notifica della su indicata cartella di pagamento, da essa risultava la regolarità della notifica così come attestato dalla ricevuta attestante la compiuta giacenza per mancato ritiro del plio postale non essendo stata ritirata la raccomandata informativa attestante l'avvenuto deposito alla casa comunale, essa ribadiva la legittimità del sollecito di pagamento e la definitività della pretesa impositiva.
Con memoria successiva la ricorrente insisteva sui motivi di ricorso contestando la validità della notifica.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 11 febbraio 2026 ove sentite le parti è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, infatti, osservato che parte resistente Agenzia Entrate Riscossione prova la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento: la notifica risulta eseguita ai sensi dall'art. 140 cpc per irreperibilità relativa, il plico risulta depositato alla Casa Comunale, l'Agente della Riscossione ha provveduto all'invio della raccomandata informativa e ne da prova, il mancato ritiro della suddetta raccomandata nel termine dei dieci giorni ha determinato il perfezionamento della notifica per cui le eccezioni poste dalla ricorrente non possono che essere rigettate.
Deve esser, quindi, richiamata la costante giurisprudenza di merito: in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'intimazione e/o come nel caso specifico, l'atto di richiesta del pagamento, quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento,
e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre
2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass.,
Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017,
n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass.,
Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 11 febbraio 2026