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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4232/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4232/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._1
Fusignano (RA), Via Dino Caravita n.64 (avv.ti Domenica Paola Valtancoli e Francesca Savini)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._2
Fusignano (RA), Via Dino Caravita n.64 (avv.ti Domenica Paola Valtancoli e Francesca Savini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
30/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 19.04.2008 a Lugo (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, Parte II, serie C, anno 2008;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La Sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare, sita a Fusignano (RA), Via Parte_1
Dino Caravita n.64, insieme ai figli e Il Sig. si impegna a rilasciare Per_1 Per_2 Parte_2 la casa coniugale entro il 07.11.2025, prelevando i propri effetti personali, e si trasferirà in un appartamento in sua comproprietà, sito in Lugo (RA), via del Biancospino n.11. 3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per la sottoscrizione del consenso per il rilascio ai figli minorenni del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio.
PIANO GENITORIALE PER I LI MI
4. I figli e sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con domicilio principale e residenza anagrafica presso la madre.
5. I genitori cureranno congiuntamente l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento nel prioritario interesse dei minori stessi. La responsabilità genitoriale continuerà pertanto ad essere esercitata sia dal padre che dalla madre, i quali assumeranno di comune accordo ogni decisione da adottarsi nell'interesse dei figli: per le questioni di ordinaria importanza, potranno provvedervi separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni quando uno dei due sarà assente;
mentre le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i percorsi formativi ed educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche ed i cambi di residenza, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli.
6. Salvo diverse intese tra i genitori, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e non dei figli, il Sig. terrà con sé i figli a settimane alterne: Parte_2
- Settimana A: due pomeriggi a settimana (da concordarsi entro la domenica precedente) fino alle ore 21;
- Settimana B: un pomeriggio a settimana (da concordarsi entro la domenica precedente) fino alle ore 21 e sabato pomeriggio con pernotto fino a domenica sera entro le 21.
Durante le festività di Natale e Pasqua, le giornate seguiranno lo schema abituale tranne, ad anni alterni, il genitore che ha i figli a Natale li avrà a Pasquetta, l'altro genitore li avrà la vigilia di
Natale e Pasqua. Altrettanto ad anni alterni il 31 dicembre/ 1 gennaio.
Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di marzo di ciascun anno.
La madre ed il padre potranno tenere con sè i figli in ogni altra diversa occasione, previo consenso dell'altro genitore e nel rispetto degli impegni dei minori, in ossequio al loro diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di riceverne cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
Sin da ora i genitori si danno reciprocamente il consenso per eventuali viaggi o vacanze all'estero, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e di altro genere e/o comunque significativi dei figli.
7. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 10 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e l'importo mensile Per_1 Per_2 complessivo di € 200,00 (duecento/00), 100,00 euro mensili per ogni figlio. Tale somma, che sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta dal Sig. Pt_2
a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...] Parte_1
8. Oltre agli importi come sopra stabiliti, i genitori faranno fronte – nella quota del 80% a carico di e 20% a carico di - alle spese straordinarie necessarie per i predetti Parte_1 Parte_2 figli, corrispondendo la somma al genitore che l'ha anticipata, previa consegna delle ricevute o fatture di spesa.
Ai sensi del Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, sono da considerarsi spese straordinarie, da documentare: I) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: “spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico)”;
II) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: “spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); spese parascolastiche (………. viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro)”.
9. L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
11. La Sig.ra dichiara di accollarsi in via esclusiva, con effetto da novembre 2025, Parte_1 il mutuo ipotecario residuo contratto dalle parti con il Controparte_1
(con atto del 18.05.2021 a rogito Notaio Dott.ssa Rep. n. 5628,
[...] Persona_3 fascicolo n. 2964), che tuttavia rimarrà cointestato ai medesimi. Allo stato la Sig.ra Parte_1 non assume alcun impegno ad ottenere, dal Controparte_1
la liberazione del Sig. da ogni obbligazione relativa.
[...] Parte_2
I coniugi convengono che, dal 01.11.2025, il conto corrente cointestato n.
[...] acceso presso il Controparte_1
ove viene addebitata la rata del mutuo, rimarrà nella disponibilità e utilizzo della
[...] sola Sig.ra Parte_1
Pertanto, dal 01.11.2025, il Sig. non verserà nel predetto conto cointestato il proprio Parte_2 stipendio e non potrà in alcun modo utilizzarlo. I coniugi convengono che l'eventuale saldo attivo/passivo presente alla data di estinzione del conto cointestato rimarrà esclusivamente a favore/carico di Parte_1
12. Gli impegni espressamente concordati tra le parti nel presente accordo avranno effetto dal
01.11.2025.
13. Con l'adempimento di cui sopra, i coniugi danno atto di avere completamente regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale intercorso tra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
14. Le spese legali per il presente procedimento saranno a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4232/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._1
Fusignano (RA), Via Dino Caravita n.64 (avv.ti Domenica Paola Valtancoli e Francesca Savini)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._2
Fusignano (RA), Via Dino Caravita n.64 (avv.ti Domenica Paola Valtancoli e Francesca Savini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
30/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 19.04.2008 a Lugo (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, Parte II, serie C, anno 2008;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La Sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare, sita a Fusignano (RA), Via Parte_1
Dino Caravita n.64, insieme ai figli e Il Sig. si impegna a rilasciare Per_1 Per_2 Parte_2 la casa coniugale entro il 07.11.2025, prelevando i propri effetti personali, e si trasferirà in un appartamento in sua comproprietà, sito in Lugo (RA), via del Biancospino n.11. 3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per la sottoscrizione del consenso per il rilascio ai figli minorenni del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio.
PIANO GENITORIALE PER I LI MI
4. I figli e sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con domicilio principale e residenza anagrafica presso la madre.
5. I genitori cureranno congiuntamente l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento nel prioritario interesse dei minori stessi. La responsabilità genitoriale continuerà pertanto ad essere esercitata sia dal padre che dalla madre, i quali assumeranno di comune accordo ogni decisione da adottarsi nell'interesse dei figli: per le questioni di ordinaria importanza, potranno provvedervi separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni quando uno dei due sarà assente;
mentre le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i percorsi formativi ed educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche ed i cambi di residenza, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli.
6. Salvo diverse intese tra i genitori, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e non dei figli, il Sig. terrà con sé i figli a settimane alterne: Parte_2
- Settimana A: due pomeriggi a settimana (da concordarsi entro la domenica precedente) fino alle ore 21;
- Settimana B: un pomeriggio a settimana (da concordarsi entro la domenica precedente) fino alle ore 21 e sabato pomeriggio con pernotto fino a domenica sera entro le 21.
Durante le festività di Natale e Pasqua, le giornate seguiranno lo schema abituale tranne, ad anni alterni, il genitore che ha i figli a Natale li avrà a Pasquetta, l'altro genitore li avrà la vigilia di
Natale e Pasqua. Altrettanto ad anni alterni il 31 dicembre/ 1 gennaio.
Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di marzo di ciascun anno.
La madre ed il padre potranno tenere con sè i figli in ogni altra diversa occasione, previo consenso dell'altro genitore e nel rispetto degli impegni dei minori, in ossequio al loro diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di riceverne cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
Sin da ora i genitori si danno reciprocamente il consenso per eventuali viaggi o vacanze all'estero, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e di altro genere e/o comunque significativi dei figli.
7. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 10 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e l'importo mensile Per_1 Per_2 complessivo di € 200,00 (duecento/00), 100,00 euro mensili per ogni figlio. Tale somma, che sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta dal Sig. Pt_2
a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...] Parte_1
8. Oltre agli importi come sopra stabiliti, i genitori faranno fronte – nella quota del 80% a carico di e 20% a carico di - alle spese straordinarie necessarie per i predetti Parte_1 Parte_2 figli, corrispondendo la somma al genitore che l'ha anticipata, previa consegna delle ricevute o fatture di spesa.
Ai sensi del Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, sono da considerarsi spese straordinarie, da documentare: I) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: “spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico)”;
II) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: “spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); spese parascolastiche (………. viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro)”.
9. L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
11. La Sig.ra dichiara di accollarsi in via esclusiva, con effetto da novembre 2025, Parte_1 il mutuo ipotecario residuo contratto dalle parti con il Controparte_1
(con atto del 18.05.2021 a rogito Notaio Dott.ssa Rep. n. 5628,
[...] Persona_3 fascicolo n. 2964), che tuttavia rimarrà cointestato ai medesimi. Allo stato la Sig.ra Parte_1 non assume alcun impegno ad ottenere, dal Controparte_1
la liberazione del Sig. da ogni obbligazione relativa.
[...] Parte_2
I coniugi convengono che, dal 01.11.2025, il conto corrente cointestato n.
[...] acceso presso il Controparte_1
ove viene addebitata la rata del mutuo, rimarrà nella disponibilità e utilizzo della
[...] sola Sig.ra Parte_1
Pertanto, dal 01.11.2025, il Sig. non verserà nel predetto conto cointestato il proprio Parte_2 stipendio e non potrà in alcun modo utilizzarlo. I coniugi convengono che l'eventuale saldo attivo/passivo presente alla data di estinzione del conto cointestato rimarrà esclusivamente a favore/carico di Parte_1
12. Gli impegni espressamente concordati tra le parti nel presente accordo avranno effetto dal
01.11.2025.
13. Con l'adempimento di cui sopra, i coniugi danno atto di avere completamente regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale intercorso tra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
14. Le spese legali per il presente procedimento saranno a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè