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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17341/2023 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), corso Francia n. 23, presso lo studio dell'avv.
CATELLANI ERIKA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TERNENGO (BI) il Parte_1 Parte_2
03/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TERNENGO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/11/2014 e l 08/06/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TERNENGO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente;
DÀ ATTO che il SI. resterà nella casa coniugale di sua proprietà; Pt_1
DÀ ATTO che la SI.ra i trasferirà presso altra abitazione nel medesimo Comune;
Pt_2
DÀ ATTO che la SI.ra lascerà la casa coniugale nel momento in cui avrà reperito idonea Pt_2 sistemazione abitativa, comunque entro il 15/6/2024;
DISPONE che i figli e engono affidati in via condivisa ai genitori, con residenza presso Per_1 Per_2 la madre;
DISPONE che i figli trascorreranno con la madre 3 giorni feriali con pernottamento la settimana (variabili in base alle esigenze lavorative della predetta ed ai giorni in cui effettuerà smart working) e 2 giorni feriali con pernottamento la settimana con il padre (variabili in base alle sopra descritte esigenze lavorative ed a quelle paterne);
I minori trascorreranno un fine settimana con la madre ed uno con il padre (secondo il principio di alternanza) dal sabato mattino, salvo diversi accordi tra i genitori;
Tendenzialmente la madre ed il padre, ciascuno nei giorni di propria competenza, provvederanno a prelevare i figli al termine dell'orario scolastico ovvero degli impegni sportivi dei predetti;
Durante l'estate ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane consecutive, o più breve periodo in base alla durata delle ferie, in periodo da concordarsi entro il 30/5, in modo paritario ed alternato rispetto all'altro genitore;
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno con un genitore il 24 dicembre con pernottamento e con l'altro genitore il 25 dicembre con pernottamento, suddividendo per il resto in modo equo il periodo festivo, in modo alternato tra i genitori di anno in anno;
Durante le festività pasquali i minori trascorreranno pari tempo con ciascun genitore;
pagina 2 di 3 Per tutte le altre festività di un giorno i genitori si alterneranno nella gestione dei figli in modo paritario, mentre qualora ricorra un “ponte” ciascun genitore trascorrerà con i figli esattamente la metà della vacanza, salvo diversi accordi;
DISPONE che il SI. corrisponderà alla SI.ra titolo di mantenimento dei figli la somma Pt_1 Pt_2 mensile di € 500,00, da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese;
Il SI. corrisponderà alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Pt_1 Pt_2
Tribunale di Torino, previamente concordate e successivamente documentate;
DÀ ATTO che in deroga a quanto previsto dal precitato Protocollo, i SI.ri e intendono Pt_1 Pt_2 far rientrare tra le voci di spesa extra-assegno anche il costo della mensa scolastica e gli acquisti relativi all'abbigliamento dei minori;
DÀ ATTO che gli importi derivanti dall'Assegno Unico verranno accreditati alla SI.ra Pt_2
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni aspetto economico e di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/01/2024.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17341/2023 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), corso Francia n. 23, presso lo studio dell'avv.
CATELLANI ERIKA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TERNENGO (BI) il Parte_1 Parte_2
03/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TERNENGO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/11/2014 e l 08/06/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TERNENGO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente;
DÀ ATTO che il SI. resterà nella casa coniugale di sua proprietà; Pt_1
DÀ ATTO che la SI.ra i trasferirà presso altra abitazione nel medesimo Comune;
Pt_2
DÀ ATTO che la SI.ra lascerà la casa coniugale nel momento in cui avrà reperito idonea Pt_2 sistemazione abitativa, comunque entro il 15/6/2024;
DISPONE che i figli e engono affidati in via condivisa ai genitori, con residenza presso Per_1 Per_2 la madre;
DISPONE che i figli trascorreranno con la madre 3 giorni feriali con pernottamento la settimana (variabili in base alle esigenze lavorative della predetta ed ai giorni in cui effettuerà smart working) e 2 giorni feriali con pernottamento la settimana con il padre (variabili in base alle sopra descritte esigenze lavorative ed a quelle paterne);
I minori trascorreranno un fine settimana con la madre ed uno con il padre (secondo il principio di alternanza) dal sabato mattino, salvo diversi accordi tra i genitori;
Tendenzialmente la madre ed il padre, ciascuno nei giorni di propria competenza, provvederanno a prelevare i figli al termine dell'orario scolastico ovvero degli impegni sportivi dei predetti;
Durante l'estate ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane consecutive, o più breve periodo in base alla durata delle ferie, in periodo da concordarsi entro il 30/5, in modo paritario ed alternato rispetto all'altro genitore;
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno con un genitore il 24 dicembre con pernottamento e con l'altro genitore il 25 dicembre con pernottamento, suddividendo per il resto in modo equo il periodo festivo, in modo alternato tra i genitori di anno in anno;
Durante le festività pasquali i minori trascorreranno pari tempo con ciascun genitore;
pagina 2 di 3 Per tutte le altre festività di un giorno i genitori si alterneranno nella gestione dei figli in modo paritario, mentre qualora ricorra un “ponte” ciascun genitore trascorrerà con i figli esattamente la metà della vacanza, salvo diversi accordi;
DISPONE che il SI. corrisponderà alla SI.ra titolo di mantenimento dei figli la somma Pt_1 Pt_2 mensile di € 500,00, da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese;
Il SI. corrisponderà alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Pt_1 Pt_2
Tribunale di Torino, previamente concordate e successivamente documentate;
DÀ ATTO che in deroga a quanto previsto dal precitato Protocollo, i SI.ri e intendono Pt_1 Pt_2 far rientrare tra le voci di spesa extra-assegno anche il costo della mensa scolastica e gli acquisti relativi all'abbigliamento dei minori;
DÀ ATTO che gli importi derivanti dall'Assegno Unico verranno accreditati alla SI.ra Pt_2
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni aspetto economico e di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/01/2024.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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