Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di ispettore designato dal Provveditore agli studi, rediga - nell'ambito di un procedimento disciplinare azionato nei confronti di un insegnante - una relazione ispettiva che contenga giudizi molto severi relativamente al predetto docente, quando detti giudizi rappresentino un mero riassunto dell'istruttoria disciplinare svolta e, pertanto, siano strettamente connessi all'adempimento del dovere ispettivo, oltre che privi, nella forma adottata, di attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, la figura morale del soggetto criticato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2008, n. 16765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16765 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
167 65 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/03/2008
SENTENZA
N.19371 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FERRUA GIULIANA PRESIDENTE
1.Dott. AMATO ALFONSO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.SCALERA VITO 11 N. 017227/2007
3.Dott.DIDONE ANTONIO 11
4.Dott.VESSICHELLI MARIA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) CC EN N. IL 05/08/1945
2) VE CA N. IL 30/06/1946
avverso SENTENZA del 04/05/2006 TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DIDONE ANTONIO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PENALI
UFFICIO COPIE PENALI Richiesta coria studio
Richiants copia studio Rich dal Sig ANSA DEG. do 1TAGA0661 dr SOLE 24 ORE 077 per diritti € 0+7. Oft per diritti & Ott. 2304.08 23.04.08 11. 23.04.08 11 23.04.08 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
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Richiesta studio dal Sig. A61 per dirili 01+
1123.04.08 IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'Avv.
difensor Avv. Callaioli Andrea Udit il Motivi della decisione
CC EN - per mezzo dei difensori - in qualità di persona offesa costituita parte civile, ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Firenze del 4 maggio 2006 con la quale è stata confermata l'assoluzione di EL LL - con la formula perché il fatto non costituisce reato, per avere agito nell'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. dal reato di cui all'art. 595 c.p. contestatogli per avere offeso la reputazione del predetto CC, insegnante di Laboratorio presso l'Istituto Tecnico Industriale G. Marconi di Pontedera, il quale, a cagione di una querela per lesioni colpose presentata nei suoi confronti da un alunno, era stato oggetto di un procedimento disciplinare, scrivendo nella relazione ispettiva da lui predisposta il 1.3.2002 nell'ambito del citato procedimento e diretta al Servizio Ispettivo della Direzione Regionale del Ministero dell'Istruzione duri giudizi circa il comportamento, la preparazione professionale ed prestigio di cui godrebbe il CC presso gli alunni e gli altri docenti, in particolare rilevando che l'insegnante "... non è nuovo a comportamenti largamente eccepibili, gode di scarsissimo prestigio presso gli studenti, non è assolutamente in grado di svolgere regolarmente i compiti didattici che competono al suo ruolo.., è soggetto assolutamente inadeguato al suo ruolo, anche, probabilmente, per preparazione professionale specifica ..." concludendo nel senso che "... manca abitualmente e gravemente ai suoi doveri professionali" e pertanto richiedendo nei suoi confronti l'applicazione di una sanzione disciplinare.
Il ricorrente denuncia con il primo motivo l'erronea applicazione degli artt. 51, 595 e 596 c.p. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'esimente dell'adempimento di un dovere imposto da norme giuridiche. In estrema sintesi il ricorrente deduce che mancano i requisiti della verità dei fatti, della correttezza o continenza e della pertinenza, quest'ultima riferita all'incarico relativo soltanto al comportamento tenuto durante la lezione del 14.11.2001. Sostiene che la causa di non punibilità prevista dall'art. 51 c.p. scrimina il fatto diffamatorio solo ove questo sia riferito nel contesto di un'attività strettamente inerente all'incarico ricevuto dal pubblico funzionario (nella specie, ispettore nominato dal Ministero della P.I.). Laddove tale inerenza non vi sia o sia comunque travalicato l'oggetto dell'indagine fino a formulare considerazioni che nulla hanno a che vedere con l'episodio contestato e le cause di tale episodio non siano state adeguatamente esaminate e messe in luce nella relazione ispettiva, è esclusa l'operatività della scriminante dell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p.>>. Deduce, in particolare, la non verità dell'affermazione secondo cui il
Prof. CC appare soggetto assolutamente inadeguato al suo ruolo anche probabilmente per preparazione disciplinare specifica>>, trattandosi di valutazione che l'imputato non poteva formulare perché laureato in filosofia. Invoca la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte secondo cui le segnalazioni che il superiore gerarchico deve effettuare non appartengono direttamente al procedimento disciplinare e, quindi, debbono essere rese rispettando la dignità e la riservatezza dell'incolpato, ovverosia nel rispetto del principio detto della continenza, cioè misurate nel loro aspetto formale e sostanziale. Consegue che il superiore gerarchico il quale provvede ad una segnalazione dalla quale può nascere l'apertura di un procedimento disciplinare deve riferire in maniera misurata, circostanze vere e pertinenti la situazione data (nel caso di specie la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva escluso la scriminante dell'esercizio del diritto e ritenuta la responsabilità civile di colui che aveva intrapresa l'iniziativa disciplinare, fondata su episodi non veri, al solo fine di nuocere all'incolpato)>> (Sez. 3, Sentenza n. 5462 del 1998). Deduce che sussistono tutti gli estremi del delitto di cui all'art. 595 c.p., aggravato ai sensi dell'art. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno e del rimborso delle spese.
Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento.
Quanto ai primi due motivi, invero, va rilevato che la Corte di merito, con accertamento in fatto e con adeguata motivazione, come tale, quindi, non censurabile in sede di legittimità, ha accertato che le frasi che si assumono offensive sono il riassunto dell'istruttoria disciplinare svolta dall'imputato e dunque riportano quanto gli fu riferito, in particolare dagli studenti. Sono perciò strettamente connesse all'adempimento del dovere ispettivo. Quanto alla loro forma, l'imputato non si è spinto ad "attacchi personali, diretti a colpire,su un piano individuale (...) la figura morale del soggetto criticato", ma ha riferito con termini aderenti e tutto sommato contenuti il quadro assai negativo della figura del docente emerso dall'istruttoria disciplinare>>.
Il principio affermato dalle Sezioni unite civili, invocato dal ricorrente, poi, non è applicabile alla concreta fattispecie perché è riferito all'ipotesi di segnalazione del superiore gerarchico e non ai doveri incombenti sul funzionario che ha avuto l'incarico di istruzione preliminare di un procedimento disciplinare.
Va ricordato, invero, che a mente dell'art. 397 del d.lgs. 16/04/1994 n. 297, la funzione ispettiva - tra l'altro - concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative>>. Sì che, affermare che un ispettore scolastico non abbia il dovere di riferire al provveditore agli studi quanto da lui appreso su un insegnante in occasione di un'indagine ispettiva disposta a seguito di una querela presentata da un allievo nei confronti dello stesso docente contrasta, appunto, con l'ampiezza delle attribuzioni del detto funzionario. Inoltre, va ricordato che la valutazione di un ispettore scolastico sulle capacità didattiche e professionali di un insegnante è espressione di un potere eminentemente tecnico- discrezionale e, come tale ampiamente discrezionale>> (T.a.r. Toscana, 18 maggio 1999 n. 326, in
Foro amm., 2000, 1001), sì che, non essendo il giudizio espresso dall'imputato censurabile in termini di legittimità, la sua doverosa espressione - in forme continenti, come accertato dai giudici del merito - costituisce adempimento di un dovere che scrimina ai sensi dell'art. 51 c.p. L'ultimo motivo di ricorso, infine, è assorbito dal rigetto delle altre censure.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 27 marzo 2008.
Il Presidente
Il consigliere estensore
Depositata in Cancelleria
Roma, li 2.3.APR 2008
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
61 n. 9 c.p.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione perché il giudice di appello non ha risposto alle censure con le quali veniva contestata l'aderenza delle considerazioni espresse dall'ispettore all'incarico ricevuto dal Provveditore agli studi.