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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/09/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1590/2021
Udienza del 18/09/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. MON- Parte_1
NINI MICHELE e per la parte convenuta rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. NANNINI ROBERTO nelle quali le parti hanno reiterato le proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c nel procedimento N. R.G. 1590/2021 (cui è stato riunito il fascicolo N. R.G.
1804/2021) promosso da:
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MONNINI MICHELE e PANELLI ENRICO;
- parte attrice - contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. NANNINI ROBERTO;
- parte convenuta –
Oggetto: restituzione immobile.
Conclusioni in RGN 1590/2021: “A) condannare il conve- Parte_1 nuto Arch. (C.F. ) al rilascio immediato nella piena ed Controparte_1 C.F._2 esclusiva disponibilità dell'attore Sig. (C.F. ) dell'im- Parte_1 C.F._1 mobile posto in Comune di Piombino (LI) – frazione Populonia Stazione, alla Via Flabelli nn. 2-4, libero da persone e cose, fissando, ex art. 614bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nell'ammontare equitativamente individuato, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. B) condan- nare il convenuto Arch. (C.F. ) al risarcimento del Controparte_1 C.F._2 danno in favore del Sig. (C.F. ) da occupazione dive- Parte_1 C.F._1 nuta abusiva o senza più titolo dell'immobile Populonia Stazione – Piombino (LI), alla Via Flabelli nn. 2-4, conteggiato in una c.d. indennità da occupazione sine titulo a far data dal marzo 2016 compreso e fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile libero da persone e cose da parte dell'Arch. sia in via spontanea in corso di giudizio, sia a Controparte_1 seguito di provvedimento cautelare all'uopo e comunque fino alla sentenza di primo grado che statuisce il rilascio se non ancora avvenuto, e salvo il risarcimento dei maggiori danni provati in corso di causa;
B-1) di conseguenza condannare il convenuto Arch. CP_2 a versare a tal titolo all'attore Sig. l'importo dovuto alla data odierna
[...] Parte_1 di € 101.421,66, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichia- rata dal Tribunale di Pistoia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del via via
2 dovuto al saldo ed oltre agli ulteriori importi risarcitori dovuti dal mese di giugno 2021 fino alla data dell'effettivo rilascio, nella misura mensile indicata nella narrativa del presente atto, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre, anche in tal caso, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del via via dovuto al saldo;
e condannare il convenuto Arch. a risarcire Controparte_1 all'attore Sig. i costi per i compensi e spes eritale del Parte_1 Geom. ll'uopo predisposta, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini Per_1 di rito, nonché i costi del necessitato e reiterato intervento dei suoi legali in fase stragiudi- ziale, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per entrambe tali voci dal dì del versato al saldo;
C) condannare il convenuto Arch. (C.F. ) al risarcimento del danno in Controparte_1 C.F._2 favore del Sig. (C.F. ) e/o alla restituzione dei costi Parte_1 C.F._1 sostenendi dal secondo, una volta rientrato nel possesso dell'immobile, attinenti a rifaci- mento delle facciate esterne e a impermeabilizzazione della copertura del fabbricato, oltre al ritinteggiamento delle superfici interne e opere accessorie, da imputare alla negligenza ed incuria nella occupazione tenuta dal convenuto dal 2004 ad oggi, quantificati nell'importo di
€ 8.075,00 oltre IVA di legge, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
e condannare il convenuto Arch. a risarcire all'attore Controparte_1 Sig. i costi per i compensi e spese della relazione peritale del Geom. Parte_1 [...] all'uopo predisposta, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, Per_2 é i costi del necessitato e reiterato intervento dei suoi legali in fase stragiudiziale, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per entrambe tali voci dal dì del versato al saldo. Con riserva di ulteriore autonoma azione nei confronti dell'Arch. per il risarcimento degli ulteriori danni e/o degli ulte- CP_1 riori costi da restituire in relazione a problematiche scoperte all'interno del , una volta Pt_2 che l'attore potrà avere avuto accesso all'interno dell'immobile prima posseduto dal 2004 e poi occupato dal 2008 a tutt'oggi dal convenuto. D) accertare l'estinzione per intervenuta prescrizione estintiva decennale del diritto dell'Arch. alla ripetizione da Controparte_1 parte del Sig. della somma di € 112.500,00 a quest'ultimo dal primo Parte_1 versata tra l'11/10/2004 e il 14/7/2005 a titolo di prezzo della promessa vendita immobi- liare 11/10/2004 per cui è causa e per la prima volta richiesta in restituzione in data 20- 27/4/2021, previo accertamento che la somma è divenuta in via sopravvenuta indebita- mente versata a far data dal marzo/maggio 2008, in relazione a contratto preliminare di vendita divenuto inefficace per avveramento della condizione risolutiva prevista all'art. 1bis di detto contratto. E) Con riserva di autonoma azione, nei confronti dell'Arch. CP_2 netti, di risarcimento danni e/o di restituzione dei relativi importi che verranno pagati dal Sig. a titolo di maggiori spese, di sanzioni, interessi moratori ed altro al Parte_1 Co la demolizione e ricostruzione coattiva delle opere abusive, per l'ipo- tesi che l'ulteriore ritardo, dalla data odierna, nel rilascio dell'immobile impedisca al Sig.
di dare attuazione spontanea alla demolizione e ricostruzione delle opere Parte_1 abusive, con tutti i corollari e benefici economici del caso. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Conclusioni in RGN 1804/2021: “B) in tesi, accertare Parte_1 l'estinzione per intervenuta prescrizione decennale del diritto dell'Arch. alla Controparte_1 ripetizione da parte del Sig. della somma di € 112.500,00 a quest'ultimo Parte_1 dal primo versata tra l'11/1 005 a titolo di prezzo della promessa vendita immobiliare 11/10/2004 per cui è causa e per la prima volta richiesta in restituzione in data 20-27/4/2021, previo accertamento che la somma è divenuta in via sopravvenuta indebita- mente versata a far data dal marzo/maggio 2008, in relazione a contratto preliminare di vendita divenuto inefficace per avveramento della condizione risolutiva prevista all'art. 1bis di detto contratto. E conseguentemente accogliere la presente opposizione al d.i. n. 585/2021 del Tribunale di Pistoia e, ancora in conseguenza, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo lo stesso. C) nella denegata e contestata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione a d.i. per il motivo sub B), accertare che l'ingiungente Arch. (C.F. Controparte_1
) è tenuto al risarcimento del danno in favore del Sig. C.F._2 Parte_1[...
(C.F. ) da occupazione divenuta abusiva o senza più titolo dell'im- C.F._1 bile P iombino (LI), alla Via Flabelli nn. 2-4, conteggiato in una c.d. indennità da occupazione sine titulo a far data dal marzo 2016 compreso e fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile libero da persone e cose da parte dell'Arch. Controparte_1
3 e salvo il risarcimento dei maggiori danni provati in corso di causa;
C-1) di conseguenza, compensare quanto ingiunto dal convenuto Arch. al Sig. Controparte_1 Parte_1 con l'importo dovuto a tal titolo, pari alla data odierna ad € 101.421,66, o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del via via dovuto al saldo ed oltre agli ulte- riori importi risarcitori dovuti dal mese di giugno 2021 fino alla data dell'effettivo rilascio, nella misura mensile indicata nella narrativa del presente atto, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre, anche in tal caso, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del via via dovuto al saldo;
e accer- tare che l'ingiungente Arch. è tenuto a risarcire all'attore Sig. Controparte_1 Parte_1[...
i costi per i compensi e one peritale del Geom. Per_1 sposta, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, nonché i costi del ne- cessitato e reiterato intervento dei suoi legali in fase stragiudiziale, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per en- trambe tali voci dal dì del versato al saldo;
ed in conseguenza compensare anche tali com- pensi e spese quanto ingiunto dall'Arch. al Sig. . E con- Controparte_1 Parte_1 seguentemente accogliere la presente op 585/2 Pistoia in parte qua;
e, ancora in conseguenza, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo lo stesso per l'importo richiesto e ottenuto in sede monitoria. D) nella denegata e contestata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione a d.i. per il motivo sub B), accertare che l'ingiungente Arch. (C.F. ) è tenuto al risarcimento del danno in fa- Controparte_1 C.F._2 vore ) e/o alla restituzione dei costi Parte_1 C.F._1 sostenendi dal secondo, una volta rientrato nel possesso dell'immobile, attinenti a rifaci- mento delle facciate esterne e a impermeabilizzazione della copertura del fabbricato, oltre al ritinteggiamento delle superfici interne e opere accessorie, da imputare alla negligenza ed incuria nella occupazione tenuta dal convenuto dal 2004 ad oggi, quantificati nell'importo di
€ 8.075,00 oltre IVA di legge, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
D-1) di conseguenza, compensare quanto ingiunto dal convenuto Arch. al Sig. con l'importo dovuto a tal titolo di cui al punto D); Controparte_1 Parte_1 e accertare che l'ingiungente Arch. è tenuto a risarcire all'attore Sig. Controparte_1 [...]
i costi per i compensi e spese della relazione peritale del Geom. ll'uopo Parte_1 Per_1 a, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, osti del necessitato e reiterato intervento dei suoi legali in fase stragiudiziale, che si riserva di preci- sare nel quantum entro i termini di rito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per entrambe tali voci dal dì del versato al saldo;
ed in conseguenza compensare anche tali com- pensi e spese quanto ingiunto dall'Arch. al Sig. . E con- Controparte_1 Parte_1 seguentemente accogliere la presente opposizione al d.i. n. 585/2021 del Tribunale di Pistoia in parte qua e ancora in conseguenza revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo lo stesso per l'importo richiesto e ottenuto in sede monitoria. Con riserva di ulteriore autonoma azione nei confronti dell'Arch. per il risarcimento degli ulteriori danni e/o degli ulteriori costi CP_1 da restituire in relazione a problematiche scoperte all'interno del , una volta che l'at- Pt_2 tore potrà avere avuto accesso all'interno dell'immobile prima posseduto dal 2004 e poi oc- cupato dal 2008 a tutt'oggi dal convenuto. E) Con riserva di autonoma azione, nei confronti dell'Arch. di risarcimento danni e/o di restituzione dei relativi importi che Controparte_1 verranno pagati dal Sig. a titolo di maggiori spese, di sanzioni, interessi Parte_1 moratori ed altro al Comune di Piombino per la demolizione e ricostruzione coattiva delle opere abusive, per l'ipotesi che l'ulteriore ritardo, dalla data odierna, nel rilascio dell'immo- bile impedisca al Sig. di dare attuazione spontanea alla demolizione e Parte_1 ricostruzione delle op i i corollari e benefici economici del caso. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”
Conclusioni in RGN 1590/2021: “rigettare le richieste tutte Controparte_1 dell'istante in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa anche della fase cautelare”.
Conclusioni in RGN 1804/2021; “affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi sopra esposti, Voglia rigettare le richieste tutte dell'istante in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1.- ha dedotto di aver sottoscritto con Parte_1 Controparte_1 contratto preliminare di compravendita 11 ottobre 2004 (successive integrazioni) con cui egli si era obbligato a vendere al secondo l'unità immobiliare nel Comune di Piombino (definita anche il ) per il prezzo di € 112.500,00 (integralmente Pt_2 corrisposto), immettendo il promissario acquirente era stato immesso nel possesso dei beni a far data dal 16 ottobre 2004. Ai sensi dell'art. 1 bis del contratto preli- minare il venditore si era anche obbligato a sanare con apposita istanza al Comune di Piombino alcune opere realizzate in assenza di permesso e le parti avevano sta- bilito che “qualora l'Amministrazione comunale respinga la domanda di condono presentato dal venditore, la stessa parte venditrice si obbliga su richiesta del Sig.
entro un mese dalla notifica del diniego, alla restituzione della cifra ricevuta CP_1 senza interessi ma con tutte le spese aggiuntive effettuate dall'acquirente, quali spese notarili, di notifica di trascrizione ecc. e di mediazione”. A seguito del rigetto della domanda di sanatoria con provvedimento del n. 6786 Controparte_3 del 12/3/2008, l'attore aveva più volte chiesto - ma invano - al convenuto di rila- sciare l'immobile. Tutto ciò premesso, ha quindi chiesto che il Tribunale condan- nasse il convenuto non solo al rilascio immediato dell'immobile, ma anche il risar- cimento dei danni conseguenti all'occupazione senza più titolo dell'immobile - pro- trattasi dal marzo 2008 e, al momento della notifica della citazione, ancora in corso
– quelli materiali derivanti dall'occupazione pluriennale e da incuria nell'attività di manutenzione ordinaria e il rimborso dei costi dei lavori di intervento per i ripri- stini, invocando l'intervenuta prescrizione del diritto del convenuto alla ripetizione di quanto versato all'attore a titolo di prezzo.
ha opposto che: Controparte_1
a) aveva avuto la consapevolezza dell'avveramento della condizione risolu- tiva (ovvero il rigetto della sanatoria edilizia) solo nel 2021 a seguito di una propria iniziativa presso il TAR della Toscana a seguito della quale aveva appreso che il ricorso avverso il provvedimento di diniego era stato dichiarato perento per man- cato deposito dell'istanza di prelievo: da ciò conseguirebbe che fino a quel momento il titolo per l'occupazione dovrebbe dirsi esistente;
b) in virtù di quanto sopra, non sarebbe nemmeno prescritto il diritto alla restituzione del prezzo che potrebbe decorrere solo dalla data di inefficacia del con- tratto;
c) non sarebbe dovuta alcuna somma a titolo di illegittima occupazione né
a titolo di indennizzo per difetti di manutenzione.
5 Nel corso del giudizio l'attore ha chiesto anche ex art. 700 c.p.c. che fosse ordinato in via d'urgenza il rilascio del bene, istanza rigettata dal Tribunale.
Al presente giudizio è stato poi riunito il n. 1840/2021 derivante dall'oppo- sizione promossa da al decreto ingiuntivo 24 maggio 2021 n. Parte_3
585 ottenuto da per la restituzione della somma di € 112.500,00; Controparte_1 in detta opposizione, : Parte_1
a) ha sollevato eccezione di prescrizione alla restituzione delle somme dal momento che dal momento dell'avveramento della condizione risolutiva (mancata sanatoria) erano decorsi più di dieci anni;
b) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione, ha chiesto che la somma fosse decurtata di quella dovuta dal creditore a titolo di indennità di occupazione sine titulo e quella per il ripristino dei danni conseguenti all'occupazione.
si è costituito in giudizio eccependo che: Controparte_1
a) “il ricorso al TAR ovviamente sospendeva il diritto dell'Architetto a CP_1 richiedere la restituzione delle somme versate in quanto la condizione prevista nel preliminare e negli atti integrativi non si era verificata perché il provvedimento del Pa Comune di Piombino di diniego all'istanza di condono presentata dal sig. non era definitivo”;
b) “in data 25.03.2021 l'Architetto veniva a conoscenza, per la prima CP_1 ed unica volta, del fatto che in data 25.03.2014 il Tar Toscana aveva dichiarato Pa
il ricorso proposto dal sig. ” con la conseguenza che solo da quella data Pt_4 potrebbe decorrere la prescrizione del diritto alla restituzione;
c) non era stato causato alcun danno all'immobile
2. – Come correttamente osservato dal convenuto , l'occu- Controparte_1 pazione dell'immobile non poteva dirsi sine titulo in quanto esso era costituito del contratto preliminare il cui art. 2 aveva autorizzato la sua immissione nel possesso del bene. Ovviamente, una volta divenuto inefficace il contratto, essa era divenuta illegittima in quanto doveva dirsi venuto meno il titolo legittimante. Risulta docu- mentalmente (e non è circostanza contestata tra le parti) che l'efficacia del con- tratto preliminare fosse risolutivamente condizionata all'ottenimento del permesso in sanatoria da parte il promittente venditore con la conseguenza che il mancato conseguimento avrebbe determinato il venir meno del contratto. È pacifico poi che il aveva rigettato l'istanza di sanatoria e che il provvedimento Controparte_3 di diniego era stato impugnato di fronte al TAR della Toscana.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che con la notifica del provvedimento di rigetto da parte del si sia effettivamente avverata la Controparte_3
6 condizione risolutiva del contratto. Infondata è sul punto la pretesa del convenuto di “allungare” gli effetti del contratto a seguito del ricorso avverso il diniego della sanatoria sul presupposto che la pendenza del giudizio avrebbe impedito il conso- lidamento del provvedimento fino alla decisione del Tribunale Amministrativo. In- fatti, in questo modo, si dovrebbe ammettere una sostituzione della condizione risolutiva contrattualmente prevista con altra di tipo sospensivo del tutto estranea al contratto (che potrebbe essere qualificata come “condizione sospensiva della condizione risolutiva”).
Che anche il promissario acquirente fosse consapevole dell'avveramento della condizione risolutiva è documentalmente provato dalla comunicazione 23 maggio 2008 di (“purtroppo questa vicenda si sta allungando al di Controparte_1 là di ogni ragionevole previsione, e per noi la scelta di risolvere il compromesso ora, sebbene dolorosa, potrebbe essere la giusta decisione”). Peraltro, la successiva
“chiosa” del messaggio (“Detto questo, il colloquio con l'avvocato diventa decisivo, perché se il ricorso ha il 90% di probabilità di essere accolto, o comunque ottime probabilità di risolversi positivamente, per tutto il complesso: bagno torrino veranda ecc., noi continuiamo la partita, altrimenti, purtroppo e con dispiacere, bisogna risol- vere il compromesso”) non può essere intesa come tacito accordo volto a procrasti- nare gli effetti del contratto sino alla definizione del processo amministrativo in quanto, a fronte delle pregresse condotte delle pari – che avevano minuziosamente definito le scadenze delle singole operazioni – una simile proroga avrebbe dovuto essere oggetto di espressa pattuizione.
Dunque, l'avveramento della condizione deve farsi risalire al 17 marzo 2008
e da quella data l'occupazione era diventata priva di “legale copertura” con conse- guente primario obbligo dell'occupante di restituire il bene. Controparte_1
Sul punto, dagli atti è emerso che il bene è oggetto di una esecuzione immo- biliare in danno di con la conseguenza che l'accoglimento della Parte_1 domanda restitutoria dovrà avvenire in compatibilità con la concreta condizione giuridica del bene.
3.- L'attore ha anche articolato domanda di condanna dell'occupante al pa- gamento delle indennità di occupazione sine titulo che, come dovrebbe essere noto, costituisce forma di danno patrimoniale oggetto di prova, sia nell'an che nel quan- tum, in capo al richiedente. Rispetto ad essa, il convenuto si è difeso negando che vi fosse una occupazione senza titolo (“la controparte non ha diritto a nessuna somma di denaro richiesta a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo dell'immobile in quanto l'Architetto detiene il bene in forza del CP_1
7 possesso concesso contestualmente alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita”) e, così facendo, non ha contestato in modo chiaro e preciso l'even- tuale mancanza di prova del relativo danno subito dal proprietario del bene. Ciò premesso, la Suprema Corte, precisato che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)”, ha precisato che esso può essere provato
“anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”, ammettendo che, in caso in cui “il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammon- tare”, “esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass., 3 febbraio 2025, n. 2610). Sotto questo punto di vista, si osserva che, come emerso dalle testimonianze, l'immobile veniva occupato dalla famiglia di nei mesi estivi con la conse- Controparte_1 guenza che era innegabile la sua vocazione turistica e, quindi, la concreta possibi- lità che il proprietario lo potesse ad esempio locare ove fosse cessata l'occupazione.
Da ciò consegue che deve dirsi sussistente il danno lamentato.
In merito alla durata dell'occupazione, parte convenuta ha rilevato che essa sarebbe terminata dall'estate 2021 (pag. 13 comparsa) circostanza che ha imposto un inevitabile approfondimento istruttorio.
All'udienza del 18 gennaio 2024, è stata sentita la figlia dell'attore Parte_5
la quale, rispondendo a controprova ai capitoli di parte convenute, ha
[...] confermato che, quando si era trovata presso la contigua abitazione, “le utenze erano attive e lo vedevo perché, essendo le case accanto (c'è 5 metri), vedevo che l'acqua veniva alla doccia fuori;
di notte la luce era accesa;
ovviamente nulla posso dire sul gas” non avendo “mai visto nessuna saracinesca nel giardino di mio padre;
il contatore dell'acqua è sulla strada pubblica accanto alla loro porta”; essa ha poi aggiunto che “nel settembre 2021, i signori erano nella casa di Populonia;
CP_1 nell'estate 2022 non lo ricordo;
nell'estate 2023 non li ho visti”. Nella stessa occa- sione è stata sentita anche , moglie di Testimone_1 Parte_6
in regime di separazione patrimoniale, che ha riferito che l'interruzione delle
[...] utenze presso l'abitazione (“mi ricordo che nei mesi di luglio fino a settembre le utenze della casa di Populonia erano state disattivate lo so perché, specie con il gas
(poi a settembre l'acqua non veniva più), … tanto è vero che da settembre la
8 permanenza era divenuta impossibile”) avevano reso impossibile la permanenza tanto che “abbiamo dovuto smettere da settembre di usare l'immobile soprattutto perché mancava l'acqua”. Le stesse dichiarazioni sono state rese da Tes_2 amica della famiglia all'udienza del 25 settembre 2024, la quale, precisato CP_1 di essere stata “in vacanza in appartamento di fronte ai sig.ri , ha riferito CP_1 che “le utenze della casa erano state disattivate ed infatti venivano da mea per fare la doccia e per utilizzare i servizi igienici e per mangiare (colazione pranzo e cena)”, aggiungendo che “a settembre ho visto che l'acqua non arrivava e nemmeno il gas”.
E' proprio grazie a quest'ultima testimonianza resa da un soggetto terzo e non le- gato da vincoli parentali con le parti in causa che può concludersi che l'occupa- zione del bene iniziata il 16 ottobre 2004 è cessata il settembre 2021.
Venendo al quantum, si deve prendere atto del fatto che l'attore ha (auto)li- mitato la propria richiesta a far data solo dal marzo 2016 con la conseguenza che, considerato che le mensilità fino al settembre 2021 sono pari a 54 mesi e che il valore locativo mensile era di € 474,00 come calcolato dalla CTU dell'arch.
[...]
, l'indennità è pari a € 25.596,00. Persona_3
4.- Parte convenuta ha proposto domanda monitoria per ottenere la restitu- zione le somma di € 112.500,00 pacificamente versata a titolo di prezzo a favore di
. Parte_1
È evidente che, realizzatasi la condizione risolutiva e venuto quindi meno il titolo per la ritenzione del bene e del denaro ricevuto, l'accipiens è tenuto a resti- tuire la somma incassata.
A fronte di ciò, ha invece eccepito che il diritto di Parte_1 CP_1
si fosse prescritto poiché dalla fatidica data del 17 marzo 2008 quest'ul-
[...] timo non aveva avanzato richiesta di restituzione (idonea ad interrompere la pre- scrizione) antecedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo nel 2021. La difesa di , come visto, aveva tentato di accreditare la tesi che la decor- Controparte_1 renza del termine di prescrizione (e dell'efficacia del contratto) fosse sospesa con- testualmente alla proposizione del ricorso al TAR per poi riprendere dopo l'avve- nuta conoscenza dell'esito infausto del giudizio amministrativo.
Sul punto, come correttamente evidenziato da l'unico Parte_1 momento dal quale, ex art. 2935 c.c., “il diritto poteva essere fatto valere” coincide proprio con il 17 marzo 2008 o, al più, con il 23 maggio 2008 data nella quale era sicuramente al corrente del provvedimento comunale che Controparte_1 aveva causato l'avveramento delle condizione risolutiva.
9 La tesi sostenuta da parte convenuta è infondata sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la decorrenza del termine di prescrizione non può essere rimessa a dati del tutto soggettivi quali l'avvenuta conoscenza da parte del titolare;
b) il sistema è improntato all'inderogabilità negoziale del regime della pre- scrizione ex art. 2936 c.c. comprese le modalità di individuazione del termine di decorrenza;
c) secondo la giurisprudenza, irrilevanti devono essere considerati gli impe- dimenti di fatto alla possibilità di far valere il diritto;
d) l'instaurazione del processo amministrativo non può determinare gli ef- fetti dell'art. 2943 c.c. (di interruzione e sospensione) in quantonon rappresenta domanda finalizzata far valere il diritto di credito;
e) il provvedimento impugnato mai nel corso del giudizio è stato oggetto di sospensione della sua efficacia.
Queste sono le ragioni per cui la domanda di restituzione delle somme non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
5.- Per quanto attiene alle questioni concernenti i danni da mancata manu- tenzione del bene, è appena il caso di rilevare che le parti nel contratto preliminare nulla hanno disposto sul punto né alcuna norma impone al possessore di provve- dere alla manutenzione del bene che, per definizione, grava sul proprietario il quale, con la consegna del bene nella disponibilità del terzo affinchè questi ne possa godere, ha implicitamente accettato che il godimento altrui possa determi- nare la necessità di una manutenzione che, inevitabilmente, ricade sul proprieta- rio.
Diverso sarebbe il caso in cui fosse lamentato il danneggiamento del bene operato dal possessore o nel caso di una locazione per la quale la legge prevede che sul conduttore gravi l'onere della manutenzione ordinaria.
Le domande quindi non possono trovare accoglimento.
6.- Conclusivamente, quindi, rispetto alla parte attrice Parte_1 deve essere accolta la domanda di restituzione del bene (lett. A), di pagamento dell'indennità di occupazione (lett. B) mentre devono essere rigettate quelle sub C
(lett. D RGN 1804/2021) mentre quelle di cui alle lettere D e C1 (RGN 1804/2021) risultano assorbite.
La domanda del convenuto invece, stante la prescrizione del credito, non può essere accolta con la conseguenza che il decreto ingiuntivo 24 maggio 2021 n.
585 deve essere revocato.
10 7.- Per quanto attiene alle spese di lite, occorre rilevare che Parte_7
è risultato complessivamente vittorioso dal momento che è stata accolta sia
[...] la domanda di restituzione del bene che di pagamento dell'indennità di occupa- zione oltre all'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione azionato da
[...]
. Tale posizione non può essere contrastata dal rigetto della domanda CP_2 cautelare di restituzione (pur sempre accolta) e di quelle relative alla condanna al risarcimento dei danni materiali all'immobile. Tuttavia, queste ultime circostanze, assieme al fatto che ha pur sempre incamerato il prezzo e la Parte_1 mancata restituzione è dipesa dall'estinzione del diritto, inducono a disporre la compensazione tra le parti delle spese legali per la quota metà. Esse sono liquidate per il presente procedimento tenendo conto dei valori medi e di tutte le fasi, mentre per quella di opposizione a decreto ingiuntivo per le sole fasi di studio ed introdut- tive tenendo conto dei valori minimi alla luce della ripetizione delle difese già arti- colate.
Quelle di CTU devono essere poste a definitivo carico solidale delle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande di , condanna Parte_1
alla restituzione dell'immobile posto in nel Comune di Piombino Controparte_1
(LI), frazione Populonia Stazione, alla via Flabelli nn 2-4 oltre al pagamento, a titolo di indennità di occupazione abusiva, della somma di € € 25.596,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolate sulla indennità mensile di € 474,00 per la du- rata dell'occupazione;
- rigetta le ulteriori domande formulate da;
Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo 24 maggio 2021 n. 585 ottenuto da CP_1
contro
;
[...] Parte_1
- condanna a rifondere a per le spese Controparte_1 Parte_1 legali sostenute nel presente giudizio la somma di € 14.000,00 e per il procedi- mento di opposizione la somma di € 4.000,00 oltre accessori come per legge dispo- nendone la compensazione tra le parti per quota della metà;
- pone definitivamente quelle di CTU a carico solidale delle parti.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
18/09/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
11
RGN. N. 1590/2021
Udienza del 18/09/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. MON- Parte_1
NINI MICHELE e per la parte convenuta rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. NANNINI ROBERTO nelle quali le parti hanno reiterato le proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c nel procedimento N. R.G. 1590/2021 (cui è stato riunito il fascicolo N. R.G.
1804/2021) promosso da:
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MONNINI MICHELE e PANELLI ENRICO;
- parte attrice - contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. NANNINI ROBERTO;
- parte convenuta –
Oggetto: restituzione immobile.
Conclusioni in RGN 1590/2021: “A) condannare il conve- Parte_1 nuto Arch. (C.F. ) al rilascio immediato nella piena ed Controparte_1 C.F._2 esclusiva disponibilità dell'attore Sig. (C.F. ) dell'im- Parte_1 C.F._1 mobile posto in Comune di Piombino (LI) – frazione Populonia Stazione, alla Via Flabelli nn. 2-4, libero da persone e cose, fissando, ex art. 614bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nell'ammontare equitativamente individuato, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. B) condan- nare il convenuto Arch. (C.F. ) al risarcimento del Controparte_1 C.F._2 danno in favore del Sig. (C.F. ) da occupazione dive- Parte_1 C.F._1 nuta abusiva o senza più titolo dell'immobile Populonia Stazione – Piombino (LI), alla Via Flabelli nn. 2-4, conteggiato in una c.d. indennità da occupazione sine titulo a far data dal marzo 2016 compreso e fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile libero da persone e cose da parte dell'Arch. sia in via spontanea in corso di giudizio, sia a Controparte_1 seguito di provvedimento cautelare all'uopo e comunque fino alla sentenza di primo grado che statuisce il rilascio se non ancora avvenuto, e salvo il risarcimento dei maggiori danni provati in corso di causa;
B-1) di conseguenza condannare il convenuto Arch. CP_2 a versare a tal titolo all'attore Sig. l'importo dovuto alla data odierna
[...] Parte_1 di € 101.421,66, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichia- rata dal Tribunale di Pistoia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del via via
2 dovuto al saldo ed oltre agli ulteriori importi risarcitori dovuti dal mese di giugno 2021 fino alla data dell'effettivo rilascio, nella misura mensile indicata nella narrativa del presente atto, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre, anche in tal caso, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del via via dovuto al saldo;
e condannare il convenuto Arch. a risarcire Controparte_1 all'attore Sig. i costi per i compensi e spes eritale del Parte_1 Geom. ll'uopo predisposta, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini Per_1 di rito, nonché i costi del necessitato e reiterato intervento dei suoi legali in fase stragiudi- ziale, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per entrambe tali voci dal dì del versato al saldo;
C) condannare il convenuto Arch. (C.F. ) al risarcimento del danno in Controparte_1 C.F._2 favore del Sig. (C.F. ) e/o alla restituzione dei costi Parte_1 C.F._1 sostenendi dal secondo, una volta rientrato nel possesso dell'immobile, attinenti a rifaci- mento delle facciate esterne e a impermeabilizzazione della copertura del fabbricato, oltre al ritinteggiamento delle superfici interne e opere accessorie, da imputare alla negligenza ed incuria nella occupazione tenuta dal convenuto dal 2004 ad oggi, quantificati nell'importo di
€ 8.075,00 oltre IVA di legge, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
e condannare il convenuto Arch. a risarcire all'attore Controparte_1 Sig. i costi per i compensi e spese della relazione peritale del Geom. Parte_1 [...] all'uopo predisposta, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, Per_2 é i costi del necessitato e reiterato intervento dei suoi legali in fase stragiudiziale, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per entrambe tali voci dal dì del versato al saldo. Con riserva di ulteriore autonoma azione nei confronti dell'Arch. per il risarcimento degli ulteriori danni e/o degli ulte- CP_1 riori costi da restituire in relazione a problematiche scoperte all'interno del , una volta Pt_2 che l'attore potrà avere avuto accesso all'interno dell'immobile prima posseduto dal 2004 e poi occupato dal 2008 a tutt'oggi dal convenuto. D) accertare l'estinzione per intervenuta prescrizione estintiva decennale del diritto dell'Arch. alla ripetizione da Controparte_1 parte del Sig. della somma di € 112.500,00 a quest'ultimo dal primo Parte_1 versata tra l'11/10/2004 e il 14/7/2005 a titolo di prezzo della promessa vendita immobi- liare 11/10/2004 per cui è causa e per la prima volta richiesta in restituzione in data 20- 27/4/2021, previo accertamento che la somma è divenuta in via sopravvenuta indebita- mente versata a far data dal marzo/maggio 2008, in relazione a contratto preliminare di vendita divenuto inefficace per avveramento della condizione risolutiva prevista all'art. 1bis di detto contratto. E) Con riserva di autonoma azione, nei confronti dell'Arch. CP_2 netti, di risarcimento danni e/o di restituzione dei relativi importi che verranno pagati dal Sig. a titolo di maggiori spese, di sanzioni, interessi moratori ed altro al Parte_1 Co la demolizione e ricostruzione coattiva delle opere abusive, per l'ipo- tesi che l'ulteriore ritardo, dalla data odierna, nel rilascio dell'immobile impedisca al Sig.
di dare attuazione spontanea alla demolizione e ricostruzione delle opere Parte_1 abusive, con tutti i corollari e benefici economici del caso. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Conclusioni in RGN 1804/2021: “B) in tesi, accertare Parte_1 l'estinzione per intervenuta prescrizione decennale del diritto dell'Arch. alla Controparte_1 ripetizione da parte del Sig. della somma di € 112.500,00 a quest'ultimo Parte_1 dal primo versata tra l'11/1 005 a titolo di prezzo della promessa vendita immobiliare 11/10/2004 per cui è causa e per la prima volta richiesta in restituzione in data 20-27/4/2021, previo accertamento che la somma è divenuta in via sopravvenuta indebita- mente versata a far data dal marzo/maggio 2008, in relazione a contratto preliminare di vendita divenuto inefficace per avveramento della condizione risolutiva prevista all'art. 1bis di detto contratto. E conseguentemente accogliere la presente opposizione al d.i. n. 585/2021 del Tribunale di Pistoia e, ancora in conseguenza, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo lo stesso. C) nella denegata e contestata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione a d.i. per il motivo sub B), accertare che l'ingiungente Arch. (C.F. Controparte_1
) è tenuto al risarcimento del danno in favore del Sig. C.F._2 Parte_1[...
(C.F. ) da occupazione divenuta abusiva o senza più titolo dell'im- C.F._1 bile P iombino (LI), alla Via Flabelli nn. 2-4, conteggiato in una c.d. indennità da occupazione sine titulo a far data dal marzo 2016 compreso e fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile libero da persone e cose da parte dell'Arch. Controparte_1
3 e salvo il risarcimento dei maggiori danni provati in corso di causa;
C-1) di conseguenza, compensare quanto ingiunto dal convenuto Arch. al Sig. Controparte_1 Parte_1 con l'importo dovuto a tal titolo, pari alla data odierna ad € 101.421,66, o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del via via dovuto al saldo ed oltre agli ulte- riori importi risarcitori dovuti dal mese di giugno 2021 fino alla data dell'effettivo rilascio, nella misura mensile indicata nella narrativa del presente atto, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre, anche in tal caso, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del via via dovuto al saldo;
e accer- tare che l'ingiungente Arch. è tenuto a risarcire all'attore Sig. Controparte_1 Parte_1[...
i costi per i compensi e one peritale del Geom. Per_1 sposta, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, nonché i costi del ne- cessitato e reiterato intervento dei suoi legali in fase stragiudiziale, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per en- trambe tali voci dal dì del versato al saldo;
ed in conseguenza compensare anche tali com- pensi e spese quanto ingiunto dall'Arch. al Sig. . E con- Controparte_1 Parte_1 seguentemente accogliere la presente op 585/2 Pistoia in parte qua;
e, ancora in conseguenza, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo lo stesso per l'importo richiesto e ottenuto in sede monitoria. D) nella denegata e contestata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione a d.i. per il motivo sub B), accertare che l'ingiungente Arch. (C.F. ) è tenuto al risarcimento del danno in fa- Controparte_1 C.F._2 vore ) e/o alla restituzione dei costi Parte_1 C.F._1 sostenendi dal secondo, una volta rientrato nel possesso dell'immobile, attinenti a rifaci- mento delle facciate esterne e a impermeabilizzazione della copertura del fabbricato, oltre al ritinteggiamento delle superfici interne e opere accessorie, da imputare alla negligenza ed incuria nella occupazione tenuta dal convenuto dal 2004 ad oggi, quantificati nell'importo di
€ 8.075,00 oltre IVA di legge, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e dichiarata dal Tribunale di Pistoia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
D-1) di conseguenza, compensare quanto ingiunto dal convenuto Arch. al Sig. con l'importo dovuto a tal titolo di cui al punto D); Controparte_1 Parte_1 e accertare che l'ingiungente Arch. è tenuto a risarcire all'attore Sig. Controparte_1 [...]
i costi per i compensi e spese della relazione peritale del Geom. ll'uopo Parte_1 Per_1 a, che si riserva di precisare nel quantum entro i termini di rito, osti del necessitato e reiterato intervento dei suoi legali in fase stragiudiziale, che si riserva di preci- sare nel quantum entro i termini di rito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per entrambe tali voci dal dì del versato al saldo;
ed in conseguenza compensare anche tali com- pensi e spese quanto ingiunto dall'Arch. al Sig. . E con- Controparte_1 Parte_1 seguentemente accogliere la presente opposizione al d.i. n. 585/2021 del Tribunale di Pistoia in parte qua e ancora in conseguenza revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo lo stesso per l'importo richiesto e ottenuto in sede monitoria. Con riserva di ulteriore autonoma azione nei confronti dell'Arch. per il risarcimento degli ulteriori danni e/o degli ulteriori costi CP_1 da restituire in relazione a problematiche scoperte all'interno del , una volta che l'at- Pt_2 tore potrà avere avuto accesso all'interno dell'immobile prima posseduto dal 2004 e poi oc- cupato dal 2008 a tutt'oggi dal convenuto. E) Con riserva di autonoma azione, nei confronti dell'Arch. di risarcimento danni e/o di restituzione dei relativi importi che Controparte_1 verranno pagati dal Sig. a titolo di maggiori spese, di sanzioni, interessi Parte_1 moratori ed altro al Comune di Piombino per la demolizione e ricostruzione coattiva delle opere abusive, per l'ipotesi che l'ulteriore ritardo, dalla data odierna, nel rilascio dell'immo- bile impedisca al Sig. di dare attuazione spontanea alla demolizione e Parte_1 ricostruzione delle op i i corollari e benefici economici del caso. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”
Conclusioni in RGN 1590/2021: “rigettare le richieste tutte Controparte_1 dell'istante in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa anche della fase cautelare”.
Conclusioni in RGN 1804/2021; “affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi sopra esposti, Voglia rigettare le richieste tutte dell'istante in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1.- ha dedotto di aver sottoscritto con Parte_1 Controparte_1 contratto preliminare di compravendita 11 ottobre 2004 (successive integrazioni) con cui egli si era obbligato a vendere al secondo l'unità immobiliare nel Comune di Piombino (definita anche il ) per il prezzo di € 112.500,00 (integralmente Pt_2 corrisposto), immettendo il promissario acquirente era stato immesso nel possesso dei beni a far data dal 16 ottobre 2004. Ai sensi dell'art. 1 bis del contratto preli- minare il venditore si era anche obbligato a sanare con apposita istanza al Comune di Piombino alcune opere realizzate in assenza di permesso e le parti avevano sta- bilito che “qualora l'Amministrazione comunale respinga la domanda di condono presentato dal venditore, la stessa parte venditrice si obbliga su richiesta del Sig.
entro un mese dalla notifica del diniego, alla restituzione della cifra ricevuta CP_1 senza interessi ma con tutte le spese aggiuntive effettuate dall'acquirente, quali spese notarili, di notifica di trascrizione ecc. e di mediazione”. A seguito del rigetto della domanda di sanatoria con provvedimento del n. 6786 Controparte_3 del 12/3/2008, l'attore aveva più volte chiesto - ma invano - al convenuto di rila- sciare l'immobile. Tutto ciò premesso, ha quindi chiesto che il Tribunale condan- nasse il convenuto non solo al rilascio immediato dell'immobile, ma anche il risar- cimento dei danni conseguenti all'occupazione senza più titolo dell'immobile - pro- trattasi dal marzo 2008 e, al momento della notifica della citazione, ancora in corso
– quelli materiali derivanti dall'occupazione pluriennale e da incuria nell'attività di manutenzione ordinaria e il rimborso dei costi dei lavori di intervento per i ripri- stini, invocando l'intervenuta prescrizione del diritto del convenuto alla ripetizione di quanto versato all'attore a titolo di prezzo.
ha opposto che: Controparte_1
a) aveva avuto la consapevolezza dell'avveramento della condizione risolu- tiva (ovvero il rigetto della sanatoria edilizia) solo nel 2021 a seguito di una propria iniziativa presso il TAR della Toscana a seguito della quale aveva appreso che il ricorso avverso il provvedimento di diniego era stato dichiarato perento per man- cato deposito dell'istanza di prelievo: da ciò conseguirebbe che fino a quel momento il titolo per l'occupazione dovrebbe dirsi esistente;
b) in virtù di quanto sopra, non sarebbe nemmeno prescritto il diritto alla restituzione del prezzo che potrebbe decorrere solo dalla data di inefficacia del con- tratto;
c) non sarebbe dovuta alcuna somma a titolo di illegittima occupazione né
a titolo di indennizzo per difetti di manutenzione.
5 Nel corso del giudizio l'attore ha chiesto anche ex art. 700 c.p.c. che fosse ordinato in via d'urgenza il rilascio del bene, istanza rigettata dal Tribunale.
Al presente giudizio è stato poi riunito il n. 1840/2021 derivante dall'oppo- sizione promossa da al decreto ingiuntivo 24 maggio 2021 n. Parte_3
585 ottenuto da per la restituzione della somma di € 112.500,00; Controparte_1 in detta opposizione, : Parte_1
a) ha sollevato eccezione di prescrizione alla restituzione delle somme dal momento che dal momento dell'avveramento della condizione risolutiva (mancata sanatoria) erano decorsi più di dieci anni;
b) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione, ha chiesto che la somma fosse decurtata di quella dovuta dal creditore a titolo di indennità di occupazione sine titulo e quella per il ripristino dei danni conseguenti all'occupazione.
si è costituito in giudizio eccependo che: Controparte_1
a) “il ricorso al TAR ovviamente sospendeva il diritto dell'Architetto a CP_1 richiedere la restituzione delle somme versate in quanto la condizione prevista nel preliminare e negli atti integrativi non si era verificata perché il provvedimento del Pa Comune di Piombino di diniego all'istanza di condono presentata dal sig. non era definitivo”;
b) “in data 25.03.2021 l'Architetto veniva a conoscenza, per la prima CP_1 ed unica volta, del fatto che in data 25.03.2014 il Tar Toscana aveva dichiarato Pa
il ricorso proposto dal sig. ” con la conseguenza che solo da quella data Pt_4 potrebbe decorrere la prescrizione del diritto alla restituzione;
c) non era stato causato alcun danno all'immobile
2. – Come correttamente osservato dal convenuto , l'occu- Controparte_1 pazione dell'immobile non poteva dirsi sine titulo in quanto esso era costituito del contratto preliminare il cui art. 2 aveva autorizzato la sua immissione nel possesso del bene. Ovviamente, una volta divenuto inefficace il contratto, essa era divenuta illegittima in quanto doveva dirsi venuto meno il titolo legittimante. Risulta docu- mentalmente (e non è circostanza contestata tra le parti) che l'efficacia del con- tratto preliminare fosse risolutivamente condizionata all'ottenimento del permesso in sanatoria da parte il promittente venditore con la conseguenza che il mancato conseguimento avrebbe determinato il venir meno del contratto. È pacifico poi che il aveva rigettato l'istanza di sanatoria e che il provvedimento Controparte_3 di diniego era stato impugnato di fronte al TAR della Toscana.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che con la notifica del provvedimento di rigetto da parte del si sia effettivamente avverata la Controparte_3
6 condizione risolutiva del contratto. Infondata è sul punto la pretesa del convenuto di “allungare” gli effetti del contratto a seguito del ricorso avverso il diniego della sanatoria sul presupposto che la pendenza del giudizio avrebbe impedito il conso- lidamento del provvedimento fino alla decisione del Tribunale Amministrativo. In- fatti, in questo modo, si dovrebbe ammettere una sostituzione della condizione risolutiva contrattualmente prevista con altra di tipo sospensivo del tutto estranea al contratto (che potrebbe essere qualificata come “condizione sospensiva della condizione risolutiva”).
Che anche il promissario acquirente fosse consapevole dell'avveramento della condizione risolutiva è documentalmente provato dalla comunicazione 23 maggio 2008 di (“purtroppo questa vicenda si sta allungando al di Controparte_1 là di ogni ragionevole previsione, e per noi la scelta di risolvere il compromesso ora, sebbene dolorosa, potrebbe essere la giusta decisione”). Peraltro, la successiva
“chiosa” del messaggio (“Detto questo, il colloquio con l'avvocato diventa decisivo, perché se il ricorso ha il 90% di probabilità di essere accolto, o comunque ottime probabilità di risolversi positivamente, per tutto il complesso: bagno torrino veranda ecc., noi continuiamo la partita, altrimenti, purtroppo e con dispiacere, bisogna risol- vere il compromesso”) non può essere intesa come tacito accordo volto a procrasti- nare gli effetti del contratto sino alla definizione del processo amministrativo in quanto, a fronte delle pregresse condotte delle pari – che avevano minuziosamente definito le scadenze delle singole operazioni – una simile proroga avrebbe dovuto essere oggetto di espressa pattuizione.
Dunque, l'avveramento della condizione deve farsi risalire al 17 marzo 2008
e da quella data l'occupazione era diventata priva di “legale copertura” con conse- guente primario obbligo dell'occupante di restituire il bene. Controparte_1
Sul punto, dagli atti è emerso che il bene è oggetto di una esecuzione immo- biliare in danno di con la conseguenza che l'accoglimento della Parte_1 domanda restitutoria dovrà avvenire in compatibilità con la concreta condizione giuridica del bene.
3.- L'attore ha anche articolato domanda di condanna dell'occupante al pa- gamento delle indennità di occupazione sine titulo che, come dovrebbe essere noto, costituisce forma di danno patrimoniale oggetto di prova, sia nell'an che nel quan- tum, in capo al richiedente. Rispetto ad essa, il convenuto si è difeso negando che vi fosse una occupazione senza titolo (“la controparte non ha diritto a nessuna somma di denaro richiesta a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo dell'immobile in quanto l'Architetto detiene il bene in forza del CP_1
7 possesso concesso contestualmente alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita”) e, così facendo, non ha contestato in modo chiaro e preciso l'even- tuale mancanza di prova del relativo danno subito dal proprietario del bene. Ciò premesso, la Suprema Corte, precisato che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)”, ha precisato che esso può essere provato
“anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”, ammettendo che, in caso in cui “il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammon- tare”, “esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass., 3 febbraio 2025, n. 2610). Sotto questo punto di vista, si osserva che, come emerso dalle testimonianze, l'immobile veniva occupato dalla famiglia di nei mesi estivi con la conse- Controparte_1 guenza che era innegabile la sua vocazione turistica e, quindi, la concreta possibi- lità che il proprietario lo potesse ad esempio locare ove fosse cessata l'occupazione.
Da ciò consegue che deve dirsi sussistente il danno lamentato.
In merito alla durata dell'occupazione, parte convenuta ha rilevato che essa sarebbe terminata dall'estate 2021 (pag. 13 comparsa) circostanza che ha imposto un inevitabile approfondimento istruttorio.
All'udienza del 18 gennaio 2024, è stata sentita la figlia dell'attore Parte_5
la quale, rispondendo a controprova ai capitoli di parte convenute, ha
[...] confermato che, quando si era trovata presso la contigua abitazione, “le utenze erano attive e lo vedevo perché, essendo le case accanto (c'è 5 metri), vedevo che l'acqua veniva alla doccia fuori;
di notte la luce era accesa;
ovviamente nulla posso dire sul gas” non avendo “mai visto nessuna saracinesca nel giardino di mio padre;
il contatore dell'acqua è sulla strada pubblica accanto alla loro porta”; essa ha poi aggiunto che “nel settembre 2021, i signori erano nella casa di Populonia;
CP_1 nell'estate 2022 non lo ricordo;
nell'estate 2023 non li ho visti”. Nella stessa occa- sione è stata sentita anche , moglie di Testimone_1 Parte_6
in regime di separazione patrimoniale, che ha riferito che l'interruzione delle
[...] utenze presso l'abitazione (“mi ricordo che nei mesi di luglio fino a settembre le utenze della casa di Populonia erano state disattivate lo so perché, specie con il gas
(poi a settembre l'acqua non veniva più), … tanto è vero che da settembre la
8 permanenza era divenuta impossibile”) avevano reso impossibile la permanenza tanto che “abbiamo dovuto smettere da settembre di usare l'immobile soprattutto perché mancava l'acqua”. Le stesse dichiarazioni sono state rese da Tes_2 amica della famiglia all'udienza del 25 settembre 2024, la quale, precisato CP_1 di essere stata “in vacanza in appartamento di fronte ai sig.ri , ha riferito CP_1 che “le utenze della casa erano state disattivate ed infatti venivano da mea per fare la doccia e per utilizzare i servizi igienici e per mangiare (colazione pranzo e cena)”, aggiungendo che “a settembre ho visto che l'acqua non arrivava e nemmeno il gas”.
E' proprio grazie a quest'ultima testimonianza resa da un soggetto terzo e non le- gato da vincoli parentali con le parti in causa che può concludersi che l'occupa- zione del bene iniziata il 16 ottobre 2004 è cessata il settembre 2021.
Venendo al quantum, si deve prendere atto del fatto che l'attore ha (auto)li- mitato la propria richiesta a far data solo dal marzo 2016 con la conseguenza che, considerato che le mensilità fino al settembre 2021 sono pari a 54 mesi e che il valore locativo mensile era di € 474,00 come calcolato dalla CTU dell'arch.
[...]
, l'indennità è pari a € 25.596,00. Persona_3
4.- Parte convenuta ha proposto domanda monitoria per ottenere la restitu- zione le somma di € 112.500,00 pacificamente versata a titolo di prezzo a favore di
. Parte_1
È evidente che, realizzatasi la condizione risolutiva e venuto quindi meno il titolo per la ritenzione del bene e del denaro ricevuto, l'accipiens è tenuto a resti- tuire la somma incassata.
A fronte di ciò, ha invece eccepito che il diritto di Parte_1 CP_1
si fosse prescritto poiché dalla fatidica data del 17 marzo 2008 quest'ul-
[...] timo non aveva avanzato richiesta di restituzione (idonea ad interrompere la pre- scrizione) antecedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo nel 2021. La difesa di , come visto, aveva tentato di accreditare la tesi che la decor- Controparte_1 renza del termine di prescrizione (e dell'efficacia del contratto) fosse sospesa con- testualmente alla proposizione del ricorso al TAR per poi riprendere dopo l'avve- nuta conoscenza dell'esito infausto del giudizio amministrativo.
Sul punto, come correttamente evidenziato da l'unico Parte_1 momento dal quale, ex art. 2935 c.c., “il diritto poteva essere fatto valere” coincide proprio con il 17 marzo 2008 o, al più, con il 23 maggio 2008 data nella quale era sicuramente al corrente del provvedimento comunale che Controparte_1 aveva causato l'avveramento delle condizione risolutiva.
9 La tesi sostenuta da parte convenuta è infondata sulla base delle seguenti considerazioni:
a) la decorrenza del termine di prescrizione non può essere rimessa a dati del tutto soggettivi quali l'avvenuta conoscenza da parte del titolare;
b) il sistema è improntato all'inderogabilità negoziale del regime della pre- scrizione ex art. 2936 c.c. comprese le modalità di individuazione del termine di decorrenza;
c) secondo la giurisprudenza, irrilevanti devono essere considerati gli impe- dimenti di fatto alla possibilità di far valere il diritto;
d) l'instaurazione del processo amministrativo non può determinare gli ef- fetti dell'art. 2943 c.c. (di interruzione e sospensione) in quantonon rappresenta domanda finalizzata far valere il diritto di credito;
e) il provvedimento impugnato mai nel corso del giudizio è stato oggetto di sospensione della sua efficacia.
Queste sono le ragioni per cui la domanda di restituzione delle somme non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
5.- Per quanto attiene alle questioni concernenti i danni da mancata manu- tenzione del bene, è appena il caso di rilevare che le parti nel contratto preliminare nulla hanno disposto sul punto né alcuna norma impone al possessore di provve- dere alla manutenzione del bene che, per definizione, grava sul proprietario il quale, con la consegna del bene nella disponibilità del terzo affinchè questi ne possa godere, ha implicitamente accettato che il godimento altrui possa determi- nare la necessità di una manutenzione che, inevitabilmente, ricade sul proprieta- rio.
Diverso sarebbe il caso in cui fosse lamentato il danneggiamento del bene operato dal possessore o nel caso di una locazione per la quale la legge prevede che sul conduttore gravi l'onere della manutenzione ordinaria.
Le domande quindi non possono trovare accoglimento.
6.- Conclusivamente, quindi, rispetto alla parte attrice Parte_1 deve essere accolta la domanda di restituzione del bene (lett. A), di pagamento dell'indennità di occupazione (lett. B) mentre devono essere rigettate quelle sub C
(lett. D RGN 1804/2021) mentre quelle di cui alle lettere D e C1 (RGN 1804/2021) risultano assorbite.
La domanda del convenuto invece, stante la prescrizione del credito, non può essere accolta con la conseguenza che il decreto ingiuntivo 24 maggio 2021 n.
585 deve essere revocato.
10 7.- Per quanto attiene alle spese di lite, occorre rilevare che Parte_7
è risultato complessivamente vittorioso dal momento che è stata accolta sia
[...] la domanda di restituzione del bene che di pagamento dell'indennità di occupa- zione oltre all'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione azionato da
[...]
. Tale posizione non può essere contrastata dal rigetto della domanda CP_2 cautelare di restituzione (pur sempre accolta) e di quelle relative alla condanna al risarcimento dei danni materiali all'immobile. Tuttavia, queste ultime circostanze, assieme al fatto che ha pur sempre incamerato il prezzo e la Parte_1 mancata restituzione è dipesa dall'estinzione del diritto, inducono a disporre la compensazione tra le parti delle spese legali per la quota metà. Esse sono liquidate per il presente procedimento tenendo conto dei valori medi e di tutte le fasi, mentre per quella di opposizione a decreto ingiuntivo per le sole fasi di studio ed introdut- tive tenendo conto dei valori minimi alla luce della ripetizione delle difese già arti- colate.
Quelle di CTU devono essere poste a definitivo carico solidale delle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande di , condanna Parte_1
alla restituzione dell'immobile posto in nel Comune di Piombino Controparte_1
(LI), frazione Populonia Stazione, alla via Flabelli nn 2-4 oltre al pagamento, a titolo di indennità di occupazione abusiva, della somma di € € 25.596,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolate sulla indennità mensile di € 474,00 per la du- rata dell'occupazione;
- rigetta le ulteriori domande formulate da;
Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo 24 maggio 2021 n. 585 ottenuto da CP_1
contro
;
[...] Parte_1
- condanna a rifondere a per le spese Controparte_1 Parte_1 legali sostenute nel presente giudizio la somma di € 14.000,00 e per il procedi- mento di opposizione la somma di € 4.000,00 oltre accessori come per legge dispo- nendone la compensazione tra le parti per quota della metà;
- pone definitivamente quelle di CTU a carico solidale delle parti.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
18/09/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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