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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PANATO MARCO, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig.
[...] P.IVA_1 CP_1
, e
[...]
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
entrambe rappresentate e difese dall'avv. GIGLIOTTI LUCIANO, presso il quale hanno eletto domicilio;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento della presente domanda, così provvedere:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella interruzione ingiustificata delle trattative aventi per oggetto la conclusione del contratto di cessione
d'azienda, come meglio generalizzato in atti, e ciò a titolo di responsabilità precontrattuale
e/o contrattuale, secondo quanto indicato in citazione e/o ritenuto anche d'ufficio;
pagina 1 di 8 2) per l'effetto, condannare la società “ ”, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentate p.t., e (già socia accomandataria), in solido tra Controparte_2 loro, a risarcire al sig. la somma complessiva di € 27.897,17 o, comunque la Parte_1
minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno emergente
e lucro cessante subiti in seguito alla condotta illecita della società convenuta e/o per quanto ritenuto d'ufficio, anche in via equitativa;
3) in ogni caso condannare controparte al pagamento delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio, con condanna ex art. 96 cpc;
4) sempre ex art. 96 cpc, condannare le parti convenute al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata.
Con Delle parti convenute (già Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
Voglia l'On.le Tribunale adito:
- Dichiarare inammissibile o improponibile ovvero rigettare nel merito, perché infondata, la domanda attorea;
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta ai sensi di legge.
Delle parti convenute : Controparte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito:
- Dichiarare inammissibile o improponibile ovvero rigettare nel merito, perché infondata, la domanda attorea;
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta ai sensi di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
società (già Controparte_1 Controparte_2
e già socia accomandataria della società, per sentire
[...] Controparte_2
accogliere le conclusioni sopra trascritte.
Esponeva, in sintesi, di essere titolare dell'azienda denominata “Bar Code”, con sede in
Bolzano, alla via Augusta 37, avente ad oggetto l'attività di bar-ristoro; che nel mese di giugno 2021, il aveva manifestato l'intenzione di cedere l'azienda a terzi soggetti e la Pt_1
pagina 2 di 8 società ” si era dimostrata interessata all'acquisto Controparte_3 dell'azienda dell'odierno attore;
che, a partire dal mese di luglio 2021, erano intercorse fra l'attore e il sig. , procuratore speciale della società “ Controparte_4 Controparte_3
”, trattative relative all'acquisto dell'azienda, proseguite sino al mese di
[...]
gennaio 2022; che, anche se le parti non erano pervenute alla stipula di un contratto preliminare, le trattative erano invero giunte ad uno stato tale da far sorgere nell'attore la ragionevole convinzione che si sarebbe giunti alla stipula del contratto di cessione d'azienda; che, infatti, in data 20.9.2021 l'attore aveva anche consegnato le chiavi dell'immobile ove erano ubicati i beni aziendali al sig. , ed immesso la società convenuta nel Controparte_4 possesso anticipato degli stessi;
che l'attore aveva anche rifiutato altre proposte di acquisto dell'azienda nelle more pervenute da altri soggetti e sospeso la ricerca di nuovi acquirenti;
che egli aveva altresì incaricato diversi professionisti (tra cui il commercialista) per l'adempimento di tutte le pratiche necessarie alla positiva chiusura della trattativa con la società convenuta;
che, nel mese di novembre 2021, il notaio -dott. incaricato Persona_1
inizialmente dalla controparte, aveva provveduto alla stipula di bozza di contratto di cessione d'azienda debitamente inoltrato a mezzo mail al sig. e da questo mai contestato;
che, CP_2
nel mese di dicembre 2021, tuttavia, il sig. era receduto unilateralmente e senza CP_2
giustificato motivo dalle trattative sino a quel momento intercorse con il sig. , ed Pt_1 aveva riconsegnato le chiavi dell'immobile solo a gennaio 2022; che per tale condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuale l'attore aveva subito un danno di
€ 27.897,17 per cui era a chiedere la condanna delle convenute al risarcimento in suo favore.
1.2. Si costituivano in giudizio le parti convenute con memorie di costituzione depositate il
27.12.2023, con cui chiedevano il rigetto di tutte le domande attoree. Eccepivano in punto di fatto la non correttezza delle prospettazioni attoree, allegando invece che fra le parti fossero
Con intercorsi accordi diversi da quelli menzionati dall'attore, ed in particolare che la società Con Gestione di avrebbe inizialmente gestito il Bar dell'attore con il solo Controparte_2
scopo di verificare gli eventuali introiti di detta attività, e solo laddove gli stessi fossero risultati positivi, avrebbe valutato l'eventuale acquisizione o meno della stessa attività; infatti nessun accordo di cessione era stato mai sottoscritto dalle parti, e il sig. voleva Pt_1
comunque procedere alla chiusura del bar stante gli scarsi introiti;
convenuta si era resa conto dopo circa due mesi che l'attività era in forte perdita e pertanto aveva proceduto a chiuderla con riconsegna delle chiavi. Era pertanto da escludersi alcuna condotta in violazione di buona pagina 3 di 8 fede e correttezza da parte della convenuta, essendo chiaro fra le parti che la società avrebbe deciso solo all'esito di un periodo di prova l'acquisto o meno del bar;
era stato poi lo stesso attore ad avere concesso alla controparte di gestire l'attività senza neppure il pagamento delle spese locatizie e condominiali, anche per renderle più appetibile l'acquisto, e dunque nessuna aspettativa era stata ingenerata nell'attore.
1.3. Le parti scambiavano le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. (le convenute invero depositavano solo la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.) e successivamente la causa veniva istruita con l'assunzione della prova orale. All'udienza del 20.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione a mente dell'art. 281sexies c.p.c.
2.1. La domanda attorea è fondata nei termini seguenti.
Le convenute non hanno contestato che il sig. che agiva quale Controparte_4
procuratore speciale della società, avesse interesse ad acquisire l'azienda dell'attore e si fosse trovato in serie trattative a tal fine con l'attore, ma hanno invece contestato la sussistenza di una ingiustificata rottura delle stesse, e dunque di avere tenuto una condotta contraria alla buona fede contrattuale. A dire delle convenute, infatti, le parti sarebbero state d'accordo per lo svolgimento di un periodo di “prova” dell nella gestione del bar, e all'esito dello CP_2
stesso, valutata la relativa convenienza economica, la società convenuta sarebbe stata libera di scegliere o meno se acquisire l'azienda.
Di tale versione le convenute, tuttavia, non hanno fornito prova: all'udienza del 13.2.2025 fissata per l'assunzione delle prove orali le parti convenute non sono comparse, mentre hanno depositato telematicamente successivamente all'udienza, in data 17.2.2025, copia della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa all'intimazione dei testimoni a comparire all'udienza, peraltro senza formulare successivamente istanza alcuna di rimessione in termini.
Le convenute sono dunque decadute ai sensi dell'art. 208 c.p.c. dal diritto di assumere la prova testimoniale.
Non vi è poi nessun documento attestante la versione dei fatti come descritti dalle convenute.
L'attore, per contro, ha provato di avere consegnato le chiavi del bar in data 20.9.2021 al sig.
(non contestato), che questi agiva quale procuratore speciale della società Controparte_4
(non contestato), e che ha gestito il bar da settembre a Controparte_2
dicembre 2021 (non contestato).
L'attore ha altresì provato che le trattative fra le parti in vista della cessione si trovassero effettivamente in uno stadio avanzato:
pagina 4 di 8 Per_ in primo luogo è stato confermato da parte del notaio dott. , sentito come testimone all'udienza del 13.2.2025, di essere stato incaricato della redazione dell'atto di cessione d'azienda da parte della commercialista del sig. (fratello di Controparte_4 CP_2
già socio accomandante della società e procuratore speciale della società) e che l'atto
[...]
è stato effettivamente predisposto dal notaio e inviato alla detta commercialista, anche se poi le parti non sono addivenute alla sottoscrizione;
in secondo luogo il padre del , sig. ha poi confermato che il sig. Pt_1 Testimone_1
era interessato ad acquisire l'azienda, e che non era intercorso alcun Controparte_4 accordo in ordine ad un periodo di prova nella gestione dell'attività; ha altresì dichiarato che il sig. aveva anche iniziato nel bar lavori di tinteggiatura e di pulitura del locale a CP_2
seguito della consegna delle chiavi.
Dalle chat whatsapp prodotte dall'attore emerge poi come l'attore e il sig. Controparte_4
avessero scambiato fra settembre e ottobre 2021 numerosissimi messaggi inerenti all'anticipato possesso dell'immobile ed al subentro nella gestione del locale, così come si fossero già accordati sul prezzo della cessione (€ 20.000) e sugli aspetti tecnici della preparazione dell'atto di cessione, in cui erano coinvolti anche i relativi commercialisti incaricati di seguire l'affare (chat sub doc.ti 12-14 attore). E' agli atti anche la corrispondenza e-mail fra l'attore ed il commercialista da lui incaricato a novembre 2021, in cui il professionista comunica all'attore che il commercialista della controparte ha confermato l'intenzione del proprio cliente di procedere all'acquisto (doc.ti 15 e 16 attore).
Dagli atti risulta anche il rifiuto dell'Astorino di procedere, manifestato a dicembre 2021 (chat doc.to 7 attore).
Ebbene, l'art. 1337 c.c., che dispone che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, debbano comportarsi secondo buona fede, configura un'ipotesi di responsabilità, cd. precontrattuale, in capo alla parte che, violando detto obbligo di correttezza, arrechi all'altra un danno ingiusto, corrispondente alla lesione della sua libertà negoziale.
Costituisce ormai consolidato principio in materia che la responsabilità posta dall'art. 1337
c.c. ha natura extracontrattuale, per cui si applicano le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova (Cass. civ., sent. n. 24738/2019; n. 16735/2011; n. 15040/2004; n.
15172/2003).
pagina 5 di 8 Ne consegue che la parte che chiede il risarcimento del danno deve provare tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito: la condotta lesiva, non iure; il danno-evento, ossia la lesione contra ius; il rapporto di causalità fra condotta ed evento dannoso;
il danno- conseguenza, ovvero le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse e, infine, il nesso eziologico tra danno-evento e danno-conseguenza.
L'attore ha dunque allegato che il comportamento contrario a buona fede della controparte sarebbe consistito nel rifiuto di addivenire alla stipulazione del contratto di cessione d'azienda, ingiustificato alla luce del livello di avanzamento delle trattative.
Non avendo la società convenuta mai contestato che il sig. agisse quale Controparte_4
procuratore speciale della stessa, le di lui azioni sono dunque riferibili alla società convenuta.
Il Tribunale ritiene che la condotta dell' , nella misura in cui ha interrotto le trattative CP_2
senza giustificazione dopo quattro mesi di intensi scambi con la parte cedente, predisposizione della bozza dell'atto di cessione dell'azienda da parte del notaio dietro incarico conferito dalla stessa convenuta, e immissione nel possesso anticipato dell'immobile con lo svolgimento di lavori di sistemazione quali tinteggiatura e pulizie, costituisca a tutti gli effetti una condotta contraria a buona fede, legittimante il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento dal danno.
Infatti, l'asserita scarsità degli introiti realizzati, addotta dalla convenuta a giustificazione dell'interruzione delle trattative, non è stata provata, non avendo la convenuta provato né
l'esatto ammontare degli introiti attesi rispetto a quelli realizzati né in ogni caso che fosse stato astretto un accordo fra le parti in tal senso.
Passando alle voci di danno, parte attrice ha esposto:
1. € 7.897,17 a titolo di danno emergente, quali spese sostenute al fine della stipula del contratto di cessione d'azienda, risultate poi inutili, di cui
€ 5.084,84, quale somma pagata a titolo di canone di locazione dell'immobile durante il periodo in cui lo stesso era nella disponibilità del sig. , ovvero dal 20.09.2021 al CP_2
12.01.2022 (113 giorni);
€ 1.141,92 quale parcella pagata al commercialista per le prestazioni da questi rese relativamente alla pratica di cessione d'azienda non andata a buon fine;
€ 1.086,76 quali spese condominiali sopportate dal sig. (di cui € 57,27 per la Pt_1
fornitura di acqua fredda, calda e spese personali, Spese generali - € 121,74, Riscaldamento -
864,41);
pagina 6 di 8 2. € 20.000,00 a titolo di lucro cessante, quale perdita sofferta dal sig. per non aver Pt_1 potuto vendere l'azienda ad altri soggetti.
È fondata la domanda di corresponsione dell'importo di € 1.141,92 quale parcella del commercialista dott. , incaricato dall'attore di elaborare la pratica di cessione CP_5
d'azienda (doc.to 10 attore). Parimenti fondata risulta la richiesta a titolo di pagamento delle spese condominiali per l'anno 2021, se pur nella misura ridotta di € 500,00 (pari alla quota di tre mesi ca. dell'intero importo annuale di € 2.065,99 delle spese condominiali per l'unità locata dal come risultante dal consuntivo 2021 prodotto sub doc.to 11 attore), alla Pt_1 luce del fatto che l'occupazione del sig. è durata solo tre mesi e che le spese CP_2 condominiali sono in carico in parte anche al proprietario dell'immobile (il sig. era Pt_1
locatario).
Pur non essendovi prova per entrambe le voci suddette che il pagamento sia stato effettuato,
l'attore vi risulta comunque tenuto e ciò costituisce di per sé una perdita patrimoniale (Cass. civ. 5159/2023 “la 'perdita subita', con la quale l'art. 1223 cod.civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare
l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare”).
Infondata risulta invece la richiesta di pagamento del canone di locazione, non sussistendo la minima prova in ordine all'ordinario ammontare dello stesso (l'attore non ha prodotto il proprio contratto di locazione né ha offerto prova orale).
Anche la richiesta di pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di lucro cessante, per non avere potuto il vendere l'azienda a terzi, risulta del tutto infondata, atteso che il Pt_1
non ha indicato in nessun modo le ragioni per cui la vendita a terzi, nonostante il Pt_1
ritardo di quattro mesi rispetto agli originari piani determinato dalla rottura delle trattative da parte dell' , non sarebbe ora più possibile. Oltretutto il riconoscimento dell'importo CP_2
pattuito per la vendita corrisponderebbe al risarcimento del cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito, pregiudizio che notoriamente non è riconoscibile nel caso di responsabilità precontrattuale, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore.
pagina 7 di 8 In definitiva spetta all'attore a titolo di danno emergente l'importo di € 1.641,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma annualmente via via rivalutata (Cass. civ.
1712/1995) dalla domanda (8.11.2023) ad oggi, per complessivi € 1.716,98. Su tale somma decorrono gli interessi legali da oggi al saldo.
La convenuta risponde in via solidale con la società per le obbligazioni Controparte_2
sociali della società in accomandita semplice sorte anteriormente alla cessione a mente degli artt. 2290-2269-2315 c.c.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico delle convenute soccombenti
(art. 91 c.p.c.).
Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile in base alla somma riconosciuta (dunque valore sino a €
5.201,00, art. 5 co. 1 d.m. 55/2014).
Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive e gli accessori di legge.
Non sussistono per contro i presupposti dell'art. 96 c.p.c., non risultando la difesa delle convenute basata su mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna le parti convenute (già Controparte_1 [...]
e , in solido fra loro, per le Controparte_2 Controparte_2 ragioni di cui in narrativa, a corrispondere all'attore l'importo di € Parte_1
1.716,98, oltre interessi legali da oggi al saldo;
2. Condanna le parti convenute (già Controparte_1 [...]
e in solido fra loro, a Controparte_2 Controparte_2 corrispondere all'attore le spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per Parte_1 compensi e € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 20 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PANATO MARCO, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig.
[...] P.IVA_1 CP_1
, e
[...]
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
entrambe rappresentate e difese dall'avv. GIGLIOTTI LUCIANO, presso il quale hanno eletto domicilio;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento della presente domanda, così provvedere:
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella interruzione ingiustificata delle trattative aventi per oggetto la conclusione del contratto di cessione
d'azienda, come meglio generalizzato in atti, e ciò a titolo di responsabilità precontrattuale
e/o contrattuale, secondo quanto indicato in citazione e/o ritenuto anche d'ufficio;
pagina 1 di 8 2) per l'effetto, condannare la società “ ”, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentate p.t., e (già socia accomandataria), in solido tra Controparte_2 loro, a risarcire al sig. la somma complessiva di € 27.897,17 o, comunque la Parte_1
minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno emergente
e lucro cessante subiti in seguito alla condotta illecita della società convenuta e/o per quanto ritenuto d'ufficio, anche in via equitativa;
3) in ogni caso condannare controparte al pagamento delle competenze, spese ed onorari del presente giudizio, con condanna ex art. 96 cpc;
4) sempre ex art. 96 cpc, condannare le parti convenute al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata.
Con Delle parti convenute (già Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
Voglia l'On.le Tribunale adito:
- Dichiarare inammissibile o improponibile ovvero rigettare nel merito, perché infondata, la domanda attorea;
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta ai sensi di legge.
Delle parti convenute : Controparte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito:
- Dichiarare inammissibile o improponibile ovvero rigettare nel merito, perché infondata, la domanda attorea;
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta ai sensi di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
società (già Controparte_1 Controparte_2
e già socia accomandataria della società, per sentire
[...] Controparte_2
accogliere le conclusioni sopra trascritte.
Esponeva, in sintesi, di essere titolare dell'azienda denominata “Bar Code”, con sede in
Bolzano, alla via Augusta 37, avente ad oggetto l'attività di bar-ristoro; che nel mese di giugno 2021, il aveva manifestato l'intenzione di cedere l'azienda a terzi soggetti e la Pt_1
pagina 2 di 8 società ” si era dimostrata interessata all'acquisto Controparte_3 dell'azienda dell'odierno attore;
che, a partire dal mese di luglio 2021, erano intercorse fra l'attore e il sig. , procuratore speciale della società “ Controparte_4 Controparte_3
”, trattative relative all'acquisto dell'azienda, proseguite sino al mese di
[...]
gennaio 2022; che, anche se le parti non erano pervenute alla stipula di un contratto preliminare, le trattative erano invero giunte ad uno stato tale da far sorgere nell'attore la ragionevole convinzione che si sarebbe giunti alla stipula del contratto di cessione d'azienda; che, infatti, in data 20.9.2021 l'attore aveva anche consegnato le chiavi dell'immobile ove erano ubicati i beni aziendali al sig. , ed immesso la società convenuta nel Controparte_4 possesso anticipato degli stessi;
che l'attore aveva anche rifiutato altre proposte di acquisto dell'azienda nelle more pervenute da altri soggetti e sospeso la ricerca di nuovi acquirenti;
che egli aveva altresì incaricato diversi professionisti (tra cui il commercialista) per l'adempimento di tutte le pratiche necessarie alla positiva chiusura della trattativa con la società convenuta;
che, nel mese di novembre 2021, il notaio -dott. incaricato Persona_1
inizialmente dalla controparte, aveva provveduto alla stipula di bozza di contratto di cessione d'azienda debitamente inoltrato a mezzo mail al sig. e da questo mai contestato;
che, CP_2
nel mese di dicembre 2021, tuttavia, il sig. era receduto unilateralmente e senza CP_2
giustificato motivo dalle trattative sino a quel momento intercorse con il sig. , ed Pt_1 aveva riconsegnato le chiavi dell'immobile solo a gennaio 2022; che per tale condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuale l'attore aveva subito un danno di
€ 27.897,17 per cui era a chiedere la condanna delle convenute al risarcimento in suo favore.
1.2. Si costituivano in giudizio le parti convenute con memorie di costituzione depositate il
27.12.2023, con cui chiedevano il rigetto di tutte le domande attoree. Eccepivano in punto di fatto la non correttezza delle prospettazioni attoree, allegando invece che fra le parti fossero
Con intercorsi accordi diversi da quelli menzionati dall'attore, ed in particolare che la società Con Gestione di avrebbe inizialmente gestito il Bar dell'attore con il solo Controparte_2
scopo di verificare gli eventuali introiti di detta attività, e solo laddove gli stessi fossero risultati positivi, avrebbe valutato l'eventuale acquisizione o meno della stessa attività; infatti nessun accordo di cessione era stato mai sottoscritto dalle parti, e il sig. voleva Pt_1
comunque procedere alla chiusura del bar stante gli scarsi introiti;
convenuta si era resa conto dopo circa due mesi che l'attività era in forte perdita e pertanto aveva proceduto a chiuderla con riconsegna delle chiavi. Era pertanto da escludersi alcuna condotta in violazione di buona pagina 3 di 8 fede e correttezza da parte della convenuta, essendo chiaro fra le parti che la società avrebbe deciso solo all'esito di un periodo di prova l'acquisto o meno del bar;
era stato poi lo stesso attore ad avere concesso alla controparte di gestire l'attività senza neppure il pagamento delle spese locatizie e condominiali, anche per renderle più appetibile l'acquisto, e dunque nessuna aspettativa era stata ingenerata nell'attore.
1.3. Le parti scambiavano le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. (le convenute invero depositavano solo la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.) e successivamente la causa veniva istruita con l'assunzione della prova orale. All'udienza del 20.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione a mente dell'art. 281sexies c.p.c.
2.1. La domanda attorea è fondata nei termini seguenti.
Le convenute non hanno contestato che il sig. che agiva quale Controparte_4
procuratore speciale della società, avesse interesse ad acquisire l'azienda dell'attore e si fosse trovato in serie trattative a tal fine con l'attore, ma hanno invece contestato la sussistenza di una ingiustificata rottura delle stesse, e dunque di avere tenuto una condotta contraria alla buona fede contrattuale. A dire delle convenute, infatti, le parti sarebbero state d'accordo per lo svolgimento di un periodo di “prova” dell nella gestione del bar, e all'esito dello CP_2
stesso, valutata la relativa convenienza economica, la società convenuta sarebbe stata libera di scegliere o meno se acquisire l'azienda.
Di tale versione le convenute, tuttavia, non hanno fornito prova: all'udienza del 13.2.2025 fissata per l'assunzione delle prove orali le parti convenute non sono comparse, mentre hanno depositato telematicamente successivamente all'udienza, in data 17.2.2025, copia della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa all'intimazione dei testimoni a comparire all'udienza, peraltro senza formulare successivamente istanza alcuna di rimessione in termini.
Le convenute sono dunque decadute ai sensi dell'art. 208 c.p.c. dal diritto di assumere la prova testimoniale.
Non vi è poi nessun documento attestante la versione dei fatti come descritti dalle convenute.
L'attore, per contro, ha provato di avere consegnato le chiavi del bar in data 20.9.2021 al sig.
(non contestato), che questi agiva quale procuratore speciale della società Controparte_4
(non contestato), e che ha gestito il bar da settembre a Controparte_2
dicembre 2021 (non contestato).
L'attore ha altresì provato che le trattative fra le parti in vista della cessione si trovassero effettivamente in uno stadio avanzato:
pagina 4 di 8 Per_ in primo luogo è stato confermato da parte del notaio dott. , sentito come testimone all'udienza del 13.2.2025, di essere stato incaricato della redazione dell'atto di cessione d'azienda da parte della commercialista del sig. (fratello di Controparte_4 CP_2
già socio accomandante della società e procuratore speciale della società) e che l'atto
[...]
è stato effettivamente predisposto dal notaio e inviato alla detta commercialista, anche se poi le parti non sono addivenute alla sottoscrizione;
in secondo luogo il padre del , sig. ha poi confermato che il sig. Pt_1 Testimone_1
era interessato ad acquisire l'azienda, e che non era intercorso alcun Controparte_4 accordo in ordine ad un periodo di prova nella gestione dell'attività; ha altresì dichiarato che il sig. aveva anche iniziato nel bar lavori di tinteggiatura e di pulitura del locale a CP_2
seguito della consegna delle chiavi.
Dalle chat whatsapp prodotte dall'attore emerge poi come l'attore e il sig. Controparte_4
avessero scambiato fra settembre e ottobre 2021 numerosissimi messaggi inerenti all'anticipato possesso dell'immobile ed al subentro nella gestione del locale, così come si fossero già accordati sul prezzo della cessione (€ 20.000) e sugli aspetti tecnici della preparazione dell'atto di cessione, in cui erano coinvolti anche i relativi commercialisti incaricati di seguire l'affare (chat sub doc.ti 12-14 attore). E' agli atti anche la corrispondenza e-mail fra l'attore ed il commercialista da lui incaricato a novembre 2021, in cui il professionista comunica all'attore che il commercialista della controparte ha confermato l'intenzione del proprio cliente di procedere all'acquisto (doc.ti 15 e 16 attore).
Dagli atti risulta anche il rifiuto dell'Astorino di procedere, manifestato a dicembre 2021 (chat doc.to 7 attore).
Ebbene, l'art. 1337 c.c., che dispone che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, debbano comportarsi secondo buona fede, configura un'ipotesi di responsabilità, cd. precontrattuale, in capo alla parte che, violando detto obbligo di correttezza, arrechi all'altra un danno ingiusto, corrispondente alla lesione della sua libertà negoziale.
Costituisce ormai consolidato principio in materia che la responsabilità posta dall'art. 1337
c.c. ha natura extracontrattuale, per cui si applicano le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova (Cass. civ., sent. n. 24738/2019; n. 16735/2011; n. 15040/2004; n.
15172/2003).
pagina 5 di 8 Ne consegue che la parte che chiede il risarcimento del danno deve provare tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito: la condotta lesiva, non iure; il danno-evento, ossia la lesione contra ius; il rapporto di causalità fra condotta ed evento dannoso;
il danno- conseguenza, ovvero le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse e, infine, il nesso eziologico tra danno-evento e danno-conseguenza.
L'attore ha dunque allegato che il comportamento contrario a buona fede della controparte sarebbe consistito nel rifiuto di addivenire alla stipulazione del contratto di cessione d'azienda, ingiustificato alla luce del livello di avanzamento delle trattative.
Non avendo la società convenuta mai contestato che il sig. agisse quale Controparte_4
procuratore speciale della stessa, le di lui azioni sono dunque riferibili alla società convenuta.
Il Tribunale ritiene che la condotta dell' , nella misura in cui ha interrotto le trattative CP_2
senza giustificazione dopo quattro mesi di intensi scambi con la parte cedente, predisposizione della bozza dell'atto di cessione dell'azienda da parte del notaio dietro incarico conferito dalla stessa convenuta, e immissione nel possesso anticipato dell'immobile con lo svolgimento di lavori di sistemazione quali tinteggiatura e pulizie, costituisca a tutti gli effetti una condotta contraria a buona fede, legittimante il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento dal danno.
Infatti, l'asserita scarsità degli introiti realizzati, addotta dalla convenuta a giustificazione dell'interruzione delle trattative, non è stata provata, non avendo la convenuta provato né
l'esatto ammontare degli introiti attesi rispetto a quelli realizzati né in ogni caso che fosse stato astretto un accordo fra le parti in tal senso.
Passando alle voci di danno, parte attrice ha esposto:
1. € 7.897,17 a titolo di danno emergente, quali spese sostenute al fine della stipula del contratto di cessione d'azienda, risultate poi inutili, di cui
€ 5.084,84, quale somma pagata a titolo di canone di locazione dell'immobile durante il periodo in cui lo stesso era nella disponibilità del sig. , ovvero dal 20.09.2021 al CP_2
12.01.2022 (113 giorni);
€ 1.141,92 quale parcella pagata al commercialista per le prestazioni da questi rese relativamente alla pratica di cessione d'azienda non andata a buon fine;
€ 1.086,76 quali spese condominiali sopportate dal sig. (di cui € 57,27 per la Pt_1
fornitura di acqua fredda, calda e spese personali, Spese generali - € 121,74, Riscaldamento -
864,41);
pagina 6 di 8 2. € 20.000,00 a titolo di lucro cessante, quale perdita sofferta dal sig. per non aver Pt_1 potuto vendere l'azienda ad altri soggetti.
È fondata la domanda di corresponsione dell'importo di € 1.141,92 quale parcella del commercialista dott. , incaricato dall'attore di elaborare la pratica di cessione CP_5
d'azienda (doc.to 10 attore). Parimenti fondata risulta la richiesta a titolo di pagamento delle spese condominiali per l'anno 2021, se pur nella misura ridotta di € 500,00 (pari alla quota di tre mesi ca. dell'intero importo annuale di € 2.065,99 delle spese condominiali per l'unità locata dal come risultante dal consuntivo 2021 prodotto sub doc.to 11 attore), alla Pt_1 luce del fatto che l'occupazione del sig. è durata solo tre mesi e che le spese CP_2 condominiali sono in carico in parte anche al proprietario dell'immobile (il sig. era Pt_1
locatario).
Pur non essendovi prova per entrambe le voci suddette che il pagamento sia stato effettuato,
l'attore vi risulta comunque tenuto e ciò costituisce di per sé una perdita patrimoniale (Cass. civ. 5159/2023 “la 'perdita subita', con la quale l'art. 1223 cod.civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare
l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare”).
Infondata risulta invece la richiesta di pagamento del canone di locazione, non sussistendo la minima prova in ordine all'ordinario ammontare dello stesso (l'attore non ha prodotto il proprio contratto di locazione né ha offerto prova orale).
Anche la richiesta di pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di lucro cessante, per non avere potuto il vendere l'azienda a terzi, risulta del tutto infondata, atteso che il Pt_1
non ha indicato in nessun modo le ragioni per cui la vendita a terzi, nonostante il Pt_1
ritardo di quattro mesi rispetto agli originari piani determinato dalla rottura delle trattative da parte dell' , non sarebbe ora più possibile. Oltretutto il riconoscimento dell'importo CP_2
pattuito per la vendita corrisponderebbe al risarcimento del cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito, pregiudizio che notoriamente non è riconoscibile nel caso di responsabilità precontrattuale, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore.
pagina 7 di 8 In definitiva spetta all'attore a titolo di danno emergente l'importo di € 1.641,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma annualmente via via rivalutata (Cass. civ.
1712/1995) dalla domanda (8.11.2023) ad oggi, per complessivi € 1.716,98. Su tale somma decorrono gli interessi legali da oggi al saldo.
La convenuta risponde in via solidale con la società per le obbligazioni Controparte_2
sociali della società in accomandita semplice sorte anteriormente alla cessione a mente degli artt. 2290-2269-2315 c.c.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico delle convenute soccombenti
(art. 91 c.p.c.).
Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile in base alla somma riconosciuta (dunque valore sino a €
5.201,00, art. 5 co. 1 d.m. 55/2014).
Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive e gli accessori di legge.
Non sussistono per contro i presupposti dell'art. 96 c.p.c., non risultando la difesa delle convenute basata su mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna le parti convenute (già Controparte_1 [...]
e , in solido fra loro, per le Controparte_2 Controparte_2 ragioni di cui in narrativa, a corrispondere all'attore l'importo di € Parte_1
1.716,98, oltre interessi legali da oggi al saldo;
2. Condanna le parti convenute (già Controparte_1 [...]
e in solido fra loro, a Controparte_2 Controparte_2 corrispondere all'attore le spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per Parte_1 compensi e € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 20 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
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