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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2886/2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2886/2024 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Cherchi;
Parte_1
- appellante - E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alberto Pani e CP_1
CA SP. - appellato -
Oggi 3 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 2886/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Elisabetta Cherchi. Per l'appellato è presente l'avv. Gaetano Alberto Pani anche in sostituzione dell'avv. CA SP. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I difensori precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2886/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 292/2024 del giudice di pace di Cagliari del 28/3/2024, proposto da:
(c.f.: ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e p.t a e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Elisabetta Cherchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Lanusei, n. 29;
-APPELLANTE- CONTRO (c.f.: , rappresentato e difeso, in CP_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo n. 420/2022, dagli avvocati Gaetano Alberto Pani e CA SP, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cagliari, alla via Sonnino, n. 147. -APPELLATO-
Causa decisa all'udienza del 3 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello): “In via principale, nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 292/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla al SI . In via subordinata, nel merito, accogliere Parte_1 CP_1 per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 292/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare
Pagina 2 di 8 che è dovuta dalla al SI la minor somma di euro Parte_1 CP_1
3.502,89. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Per l'appellato (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello): “1) Rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 292 del 2024, Parte_1 pubblicata il 28.3.2024. 2) Confermare la sentenza impugnata. 3) Condannare la parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. 4) Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 292/2024 con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione da essa spiegata al decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 15/3/2022, condannandola al pagamento di € 1.265,00 a titolo di spese di lite. Ha dedotto l'appellante che col predetto decreto le era stato ingiunto il pagamento, in favore di di € 4.992,52, oltre interessi, a saldo CP_1 dell'importo complessivamente dovuto per le attività di consulenza ed esami baropodometrici svolte in favore di nei mesi di agosto 2021, Parte_1 ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022, di cui alle fatture allegate, nonché di € 596,00 per spese e competenze del monitorio e che, ritenendo il provvedimento illegittimo ed infondato, in data 29/4/2022, vi aveva proposto formale opposizione. Si costituiva, in prime cure, CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto,
[...] previa concessione della provvisoria esecutorietà. Alla prima udienza contestava le avverse deduzioni, si opponeva alla richiesta di Parte_1 cuzione ed all'ammissione dei mezzi di prova ex adverso articolati, in particolare rilevando e documentando l'incapacità a testimoniare della moglie dell'opposto, poiché amministratrice della società; chiedeva l'ammissione dei testi a prova del contrario e depositava il ricorso per decreto ingiuntivo emesso dalla sezione lavoro del tribunale di Cagliari, relativo al pagamento del t.f.r. del , l'opposizione allo stesso ed i pagamenti da essa CP_1 successivamente effettuati a saldo delle competenze spettanti all'opposto. Il giudice di pace concedeva la provvisoria esecutività del decreto, ammetteva i mezzi di prova e dichiarava l'incapacità a testimoniare della moglie del . CP_1
Completata l'istruttoria orale, la causa veniva definita con la sentenza impugnata, secondo l'appellante viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova del creditore/opposto, nonostante i testi escussi avessero confermato soltanto che il aveva prestato la sua attività per la CP_1 società, mentre alcuna prova era stata raggiunta in merito alla quantità di prestazioni svolte, al numero di plantari eseguiti ed al numero di clienti, prova
Pagina 3 di 8 questa fondamentale considerato che l'opposto aveva dichiarato che il compenso indicato nelle fatture si fondava su un accordo raggiunto con la società per cui le provvigioni venivano calcolate in € 5 per plantare primario ed in € 3 per plantare secondario. Inoltre, i testi avevano affermato che il CP_1 aveva prestato la sua attività sino al mese di dicembre 2021, mentre dalle fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto risultava sino al mese di gennaio;
infine, dal messaggio del 18/11/2021 con allegato Parte_1 dall'opposto, in cui costui affermava “non potrò fatturare altro per quest'anno come provvigioni per dei limiti legati alla naspi. Provvigioni di ottobre, novembre e dicembre le fatturerò a gennaio”, si evinceva che non risultava alcuna prova neppure in ordine alle provvigioni indicate nella fattura relativa al mese di agosto. Secondo l'appellante, dunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere che nulla era dovuto al , in quanto, per i mesi di agosto e gennaio, l'opposto non CP_1 aveva provato di avere prestato attività per mentre, in ordine Parte_1 ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, non aveva dimostrato le singole prestazioni indispensabili per determinare l'importo ingiunto. Con comparsa di risposta del 24/7/2024, si è costituito in appello CP_1
per contestare la ricostruzione dei fatti ex adverso operata e chiedere il
[...]
o dell'appello. Ha evidenziato, in particolare, che le contestazioni di in ordine agli importi portati nelle fatture ed alle relative causali Parte_1 sono state avanzate, per la prima volta, soltanto in sede di appello e che le fatture precedentemente pagate e non contestate riportano la medesima causale. L'appellato ha, inoltre, dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla domanda subordinata poiché, anch'essa, formulata per la prima volta in appello e comunque non dimostrata. Ha, infine, chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. All'udienza del 3/10/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la ha rinviata ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'1/4/2026, per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, cui la causa è stata assegnata a seguito dell'applicazione a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. al 3/12/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è fondato e in quanto tale deve essere accolto.
Pagina 4 di 8 Si osserva, al riguardo, che il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ritenendo che, a Parte_1 fronte della prova del credito fornita dal sto, la società debitrice non avesse offerto la prova dell'estinzione del pagamento, come era suo onere. Nella prospettazione dell'appellante il giudice di pace avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, visto che i testi escussi, pur confermando lo svolgimento di attività professionale del in favore della da CP_1 Parte_1 giugno a dicembre 2021, nulla avrebbero riferito in ordine alle attività effettivamente svolte e, dunque, alla misura del credito da lui vantato e che, in ogni caso, avendo il lavorato solo fino a dicembre 2021, non sarebbe a CP_1 lui dovuto l'importo di cui alla fattura n. 5 dell'8/2/2022 per l'importo di € 322,00 relativa a prestazioni asseritamente svolte nel mese di gennaio 2022, né quello di € 1.167,63 di cui alla fattura n. 3 dell'8/2/2022 per prestazioni asseritamente svolte nel mese di agosto 2021. Il giudice di pace di Cagliari ha così motivato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo: “Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che abbia CP_1 adempiuto a tale onere, fornendo la prova del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, sia dalla prova testimoniale escussa in corso di causa che dalla documentazione prodotta dalle parti, è emerso che l'opposto ha collaborato con la società dal mese di giugno 2021 al mese di dicembre 2021 in qualità di tecnico Parte_1 ortopedico e che in tale qualità ha svolto per conto dell'opponente consulenze posturali, esami baropodometrici, ha progettato plantari posturali per le sedi di Cagliari e di Torino e ha effettuato la consegna e il collaudo dei predetti plantari ai clienti, effettuando, altresì, giornalmente, visite di controllo nei confronti degli stessi. Tali circostanze sono state confermate dai testi e entrambi dipendenti della Testimone_1 Testimone_2
e dal test s teste oltre Parte_1 Testimone_3 Parte_1 Testimone_3 CP_ alle circostanze di cui sopra, ha, altresì confermato che per l'attività svolta dal in favore di era stata pattuita la fatturazione per le provvigioni sulle vendite di tutto il Parte_1
Centro (€ 5,00 plantare primario, € 3,00 plantare secondario). Pertanto, deve ritenersi che tutti i testi escussi in corso di causa (alcuni dei quali indicati proprio da parte opponente) abbiano confermato l'attività professionale svolta dall'opposta e che, quindi, le somme portate nelle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto siano dovute in virtù dell'attività svolta dall'opposto. Peraltro, che l'opposto abbia svolto attività professionale nei confronti della nei mesi da giugno a dicembre 2021, è emerso anche dalla documentazione Parte_1 versata in atti, in particolare, dai messaggi WhatsApp intercorsi tra l'opposto e l'amministratore di nonché il socio nel periodo da giugno a Parte_1 Testimone_3 dicembre 2021, dai quali si evince la collaborazione e la richiesta di conteggi per l'emissione delle fatture”. Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che l'odierno appellato ha fondato il proprio credito sulle fatture 1, 2, 3, 4 e 5, tutte emesse in data 8/2/2022, per prestazioni (espressamente definite in fattura come “consulenze posturali ed
Pagina 5 di 8 esami baropodometrici”) asseritamente svolte in favore di nei Parte_1 mesi di ottobre 2021 (v. fattura n. 1 dell'8/2/2022 per l'importo di € 1.259,15), novembre 2021 (v. fattura n. 2 dell'8/2/2022 per l'importo di € 1.076,11), agosto 2021 (v. fattura n. 3 dell'8/2/2022 per l'importo di € 1.167,63), dicembre 2021 (v. fattura n. 4 dell'8/2/2022 per l'importo di € 1.167,63) e gennaio 2022 (v. fattura n. 5 dell'8/2/2022 per l'importo di € 322,00). Com'è noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., ex pluribus, cass. n. 5915/2011). Infatti, in caso di opposizione il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, solo quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. cass. n. 15832/2011). Per contro, quando il rapporto è contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, se la fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (cfr., ex multis, cass. n. 34831/2024). Nel caso di specie, nell'opporsi al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da
, ha espressamente contestato lo svolgimento di
CP_1 Parte_1 attività lavorativa da parte del nei periodi temporali a cui si riferiscono le
CP_1 fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. Una simile contestazione imponeva all'opposto di fornire la prova dell'effettivo svolgimento delle attività di cui alle fatture emesse, anche in ordine all'ammontare dei compensi pretesi. Al riguardo non può fondatamente ritenersi che, nel contestare il quantum debeatur, abbia svolto una domanda nuova come tale Parte_1 inammissibile in appello. Ciò in quanto, l'ampiezza della contestazione formulata in primo grado (riferita allo stesso svolgimento di attività lavorativa da parte del ) era tale da coprire anche quella relativa alla determinazione
CP_1 del quantum debeatur. D'altra parte, poiché nel ricorso per decreto ingiuntivo il non ha affatto
CP_1 dettagliato i conteggi operati per giungere alle somme portate nelle fatture
Pagina 6 di 8 poste a fondamento del credito, non poteva richiedersi a di Parte_1 prendere posizione in maniera puntuale sui fatti dedotti. Infatti, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (cfr. cass. n. 3023/2016, che in materia di risarcimento danni da sinistro stradale ha osservato che “la mancata allegazione del preciso luogo in cui si sarebbe verificato un sinistro stradale, dal quale l'attore sostiene di aver riportato danni, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il reale accadimento di tale evento, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”). La corte di cassazione ha affermato che la contestazione sull'an è di per sé sufficiente da assorbire e rendere superflua qualsiasi contestazione sul quantum tutte le volte in cui le operazioni di quantificazione del credito siano affidate all'allegazione di fatti incompatibili con quelli investiti negativamente dalle difese circa la sussistenza del credito stesso (cfr., ex multis, cass. n. 761/2002). Ove, dunque, il convenuto neghi ab origine l'esistenza del credito, l'omessa contestazione dell'ammontare richiesto non avrà alcuna rilevanza. Così come, una volta negata l'esistenza del credito, non sarà onere del giudice motivare sulla sua esatta quantificazione (cfr. cass. n. 11262/2024, in cui si legge altresì che “l'impugnazione della sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo di prestazioni contrattuali per ragioni attinenti l'"an debeatur" impedisce il formarsi del giudicato anche in merito al "quantum", ed all'ammontare delle singole voci che lo compongono, senza necessità di una specifica impugnazione della sentenza anche nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione di queste ultime (Sez. 2, Sentenza n. 19870 del 15/09/2009; v. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2894 del 07/02/2013)”). Ne consegue che, non avendo il precisato e dettagliato, nel ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo e negli atti successivamente depositati nel giudizio di primo grado, il conteggio delle somme domandate, pur a fronte di una contestazione relativa alla stessa sussistenza del suo diritto al pagamento, limitandosi a richiedere un importo globale senza specificazioni, deve accogliersi l'impugnazione di mancando la prova relativa all'ammontare Parte_1 delle somme dov le attività professionali (che pure devono CP_1 ritenersi effettivamente svolte in favore di da giugno a Parte_1 dicembre 2021 per come affermato, anche se genericamente, dai testi escussi) e non essendo il compenso neppure determinabile, mancando in atti la prova scritta di un accordo sui compensi, oltre che dello stesso conferimento di un incarico allo svolgimento di prestazioni di consulenza ed esami baropodometrici, successivamente all'intervenuto scioglimento del rapporto di
Pagina 7 di 8 lavoro del in qualità di tecnico ortopedico alle dipendenze di CP_1 Parte_1 incontestatamente avvenuto a maggio 2021.
[...]
3. Le motivazioni sottese alla sentenza giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 420/2 udice di pace di Cagliari;
- compensa integralmente le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Cagliari, 3 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2886/2024 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Cherchi;
Parte_1
- appellante - E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alberto Pani e CP_1
CA SP. - appellato -
Oggi 3 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 2886/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Elisabetta Cherchi. Per l'appellato è presente l'avv. Gaetano Alberto Pani anche in sostituzione dell'avv. CA SP. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I difensori precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2886/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 292/2024 del giudice di pace di Cagliari del 28/3/2024, proposto da:
(c.f.: ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e p.t a e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Elisabetta Cherchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Lanusei, n. 29;
-APPELLANTE- CONTRO (c.f.: , rappresentato e difeso, in CP_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo n. 420/2022, dagli avvocati Gaetano Alberto Pani e CA SP, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cagliari, alla via Sonnino, n. 147. -APPELLATO-
Causa decisa all'udienza del 3 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello): “In via principale, nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 292/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla al SI . In via subordinata, nel merito, accogliere Parte_1 CP_1 per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 292/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare
Pagina 2 di 8 che è dovuta dalla al SI la minor somma di euro Parte_1 CP_1
3.502,89. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Per l'appellato (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello): “1) Rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 292 del 2024, Parte_1 pubblicata il 28.3.2024. 2) Confermare la sentenza impugnata. 3) Condannare la parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. 4) Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 292/2024 con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione da essa spiegata al decreto ingiuntivo n. 420/2022 del 15/3/2022, condannandola al pagamento di € 1.265,00 a titolo di spese di lite. Ha dedotto l'appellante che col predetto decreto le era stato ingiunto il pagamento, in favore di di € 4.992,52, oltre interessi, a saldo CP_1 dell'importo complessivamente dovuto per le attività di consulenza ed esami baropodometrici svolte in favore di nei mesi di agosto 2021, Parte_1 ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022, di cui alle fatture allegate, nonché di € 596,00 per spese e competenze del monitorio e che, ritenendo il provvedimento illegittimo ed infondato, in data 29/4/2022, vi aveva proposto formale opposizione. Si costituiva, in prime cure, CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto,
[...] previa concessione della provvisoria esecutorietà. Alla prima udienza contestava le avverse deduzioni, si opponeva alla richiesta di Parte_1 cuzione ed all'ammissione dei mezzi di prova ex adverso articolati, in particolare rilevando e documentando l'incapacità a testimoniare della moglie dell'opposto, poiché amministratrice della società; chiedeva l'ammissione dei testi a prova del contrario e depositava il ricorso per decreto ingiuntivo emesso dalla sezione lavoro del tribunale di Cagliari, relativo al pagamento del t.f.r. del , l'opposizione allo stesso ed i pagamenti da essa CP_1 successivamente effettuati a saldo delle competenze spettanti all'opposto. Il giudice di pace concedeva la provvisoria esecutività del decreto, ammetteva i mezzi di prova e dichiarava l'incapacità a testimoniare della moglie del . CP_1
Completata l'istruttoria orale, la causa veniva definita con la sentenza impugnata, secondo l'appellante viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova del creditore/opposto, nonostante i testi escussi avessero confermato soltanto che il aveva prestato la sua attività per la CP_1 società, mentre alcuna prova era stata raggiunta in merito alla quantità di prestazioni svolte, al numero di plantari eseguiti ed al numero di clienti, prova
Pagina 3 di 8 questa fondamentale considerato che l'opposto aveva dichiarato che il compenso indicato nelle fatture si fondava su un accordo raggiunto con la società per cui le provvigioni venivano calcolate in € 5 per plantare primario ed in € 3 per plantare secondario. Inoltre, i testi avevano affermato che il CP_1 aveva prestato la sua attività sino al mese di dicembre 2021, mentre dalle fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto risultava sino al mese di gennaio;
infine, dal messaggio del 18/11/2021 con allegato Parte_1 dall'opposto, in cui costui affermava “non potrò fatturare altro per quest'anno come provvigioni per dei limiti legati alla naspi. Provvigioni di ottobre, novembre e dicembre le fatturerò a gennaio”, si evinceva che non risultava alcuna prova neppure in ordine alle provvigioni indicate nella fattura relativa al mese di agosto. Secondo l'appellante, dunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere che nulla era dovuto al , in quanto, per i mesi di agosto e gennaio, l'opposto non CP_1 aveva provato di avere prestato attività per mentre, in ordine Parte_1 ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, non aveva dimostrato le singole prestazioni indispensabili per determinare l'importo ingiunto. Con comparsa di risposta del 24/7/2024, si è costituito in appello CP_1
per contestare la ricostruzione dei fatti ex adverso operata e chiedere il
[...]
o dell'appello. Ha evidenziato, in particolare, che le contestazioni di in ordine agli importi portati nelle fatture ed alle relative causali Parte_1 sono state avanzate, per la prima volta, soltanto in sede di appello e che le fatture precedentemente pagate e non contestate riportano la medesima causale. L'appellato ha, inoltre, dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla domanda subordinata poiché, anch'essa, formulata per la prima volta in appello e comunque non dimostrata. Ha, infine, chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. All'udienza del 3/10/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la ha rinviata ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'1/4/2026, per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, cui la causa è stata assegnata a seguito dell'applicazione a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. al 3/12/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è fondato e in quanto tale deve essere accolto.
Pagina 4 di 8 Si osserva, al riguardo, che il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ritenendo che, a Parte_1 fronte della prova del credito fornita dal sto, la società debitrice non avesse offerto la prova dell'estinzione del pagamento, come era suo onere. Nella prospettazione dell'appellante il giudice di pace avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, visto che i testi escussi, pur confermando lo svolgimento di attività professionale del in favore della da CP_1 Parte_1 giugno a dicembre 2021, nulla avrebbero riferito in ordine alle attività effettivamente svolte e, dunque, alla misura del credito da lui vantato e che, in ogni caso, avendo il lavorato solo fino a dicembre 2021, non sarebbe a CP_1 lui dovuto l'importo di cui alla fattura n. 5 dell'8/2/2022 per l'importo di € 322,00 relativa a prestazioni asseritamente svolte nel mese di gennaio 2022, né quello di € 1.167,63 di cui alla fattura n. 3 dell'8/2/2022 per prestazioni asseritamente svolte nel mese di agosto 2021. Il giudice di pace di Cagliari ha così motivato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo: “Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che abbia CP_1 adempiuto a tale onere, fornendo la prova del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, sia dalla prova testimoniale escussa in corso di causa che dalla documentazione prodotta dalle parti, è emerso che l'opposto ha collaborato con la società dal mese di giugno 2021 al mese di dicembre 2021 in qualità di tecnico Parte_1 ortopedico e che in tale qualità ha svolto per conto dell'opponente consulenze posturali, esami baropodometrici, ha progettato plantari posturali per le sedi di Cagliari e di Torino e ha effettuato la consegna e il collaudo dei predetti plantari ai clienti, effettuando, altresì, giornalmente, visite di controllo nei confronti degli stessi. Tali circostanze sono state confermate dai testi e entrambi dipendenti della Testimone_1 Testimone_2
e dal test s teste oltre Parte_1 Testimone_3 Parte_1 Testimone_3 CP_ alle circostanze di cui sopra, ha, altresì confermato che per l'attività svolta dal in favore di era stata pattuita la fatturazione per le provvigioni sulle vendite di tutto il Parte_1
Centro (€ 5,00 plantare primario, € 3,00 plantare secondario). Pertanto, deve ritenersi che tutti i testi escussi in corso di causa (alcuni dei quali indicati proprio da parte opponente) abbiano confermato l'attività professionale svolta dall'opposta e che, quindi, le somme portate nelle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto siano dovute in virtù dell'attività svolta dall'opposto. Peraltro, che l'opposto abbia svolto attività professionale nei confronti della nei mesi da giugno a dicembre 2021, è emerso anche dalla documentazione Parte_1 versata in atti, in particolare, dai messaggi WhatsApp intercorsi tra l'opposto e l'amministratore di nonché il socio nel periodo da giugno a Parte_1 Testimone_3 dicembre 2021, dai quali si evince la collaborazione e la richiesta di conteggi per l'emissione delle fatture”. Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che l'odierno appellato ha fondato il proprio credito sulle fatture 1, 2, 3, 4 e 5, tutte emesse in data 8/2/2022, per prestazioni (espressamente definite in fattura come “consulenze posturali ed
Pagina 5 di 8 esami baropodometrici”) asseritamente svolte in favore di nei Parte_1 mesi di ottobre 2021 (v. fattura n. 1 dell'8/2/2022 per l'importo di € 1.259,15), novembre 2021 (v. fattura n. 2 dell'8/2/2022 per l'importo di € 1.076,11), agosto 2021 (v. fattura n. 3 dell'8/2/2022 per l'importo di € 1.167,63), dicembre 2021 (v. fattura n. 4 dell'8/2/2022 per l'importo di € 1.167,63) e gennaio 2022 (v. fattura n. 5 dell'8/2/2022 per l'importo di € 322,00). Com'è noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., ex pluribus, cass. n. 5915/2011). Infatti, in caso di opposizione il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, solo quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. cass. n. 15832/2011). Per contro, quando il rapporto è contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, se la fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (cfr., ex multis, cass. n. 34831/2024). Nel caso di specie, nell'opporsi al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da
, ha espressamente contestato lo svolgimento di
CP_1 Parte_1 attività lavorativa da parte del nei periodi temporali a cui si riferiscono le
CP_1 fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. Una simile contestazione imponeva all'opposto di fornire la prova dell'effettivo svolgimento delle attività di cui alle fatture emesse, anche in ordine all'ammontare dei compensi pretesi. Al riguardo non può fondatamente ritenersi che, nel contestare il quantum debeatur, abbia svolto una domanda nuova come tale Parte_1 inammissibile in appello. Ciò in quanto, l'ampiezza della contestazione formulata in primo grado (riferita allo stesso svolgimento di attività lavorativa da parte del ) era tale da coprire anche quella relativa alla determinazione
CP_1 del quantum debeatur. D'altra parte, poiché nel ricorso per decreto ingiuntivo il non ha affatto
CP_1 dettagliato i conteggi operati per giungere alle somme portate nelle fatture
Pagina 6 di 8 poste a fondamento del credito, non poteva richiedersi a di Parte_1 prendere posizione in maniera puntuale sui fatti dedotti. Infatti, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (cfr. cass. n. 3023/2016, che in materia di risarcimento danni da sinistro stradale ha osservato che “la mancata allegazione del preciso luogo in cui si sarebbe verificato un sinistro stradale, dal quale l'attore sostiene di aver riportato danni, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il reale accadimento di tale evento, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”). La corte di cassazione ha affermato che la contestazione sull'an è di per sé sufficiente da assorbire e rendere superflua qualsiasi contestazione sul quantum tutte le volte in cui le operazioni di quantificazione del credito siano affidate all'allegazione di fatti incompatibili con quelli investiti negativamente dalle difese circa la sussistenza del credito stesso (cfr., ex multis, cass. n. 761/2002). Ove, dunque, il convenuto neghi ab origine l'esistenza del credito, l'omessa contestazione dell'ammontare richiesto non avrà alcuna rilevanza. Così come, una volta negata l'esistenza del credito, non sarà onere del giudice motivare sulla sua esatta quantificazione (cfr. cass. n. 11262/2024, in cui si legge altresì che “l'impugnazione della sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo di prestazioni contrattuali per ragioni attinenti l'"an debeatur" impedisce il formarsi del giudicato anche in merito al "quantum", ed all'ammontare delle singole voci che lo compongono, senza necessità di una specifica impugnazione della sentenza anche nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione di queste ultime (Sez. 2, Sentenza n. 19870 del 15/09/2009; v. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2894 del 07/02/2013)”). Ne consegue che, non avendo il precisato e dettagliato, nel ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo e negli atti successivamente depositati nel giudizio di primo grado, il conteggio delle somme domandate, pur a fronte di una contestazione relativa alla stessa sussistenza del suo diritto al pagamento, limitandosi a richiedere un importo globale senza specificazioni, deve accogliersi l'impugnazione di mancando la prova relativa all'ammontare Parte_1 delle somme dov le attività professionali (che pure devono CP_1 ritenersi effettivamente svolte in favore di da giugno a Parte_1 dicembre 2021 per come affermato, anche se genericamente, dai testi escussi) e non essendo il compenso neppure determinabile, mancando in atti la prova scritta di un accordo sui compensi, oltre che dello stesso conferimento di un incarico allo svolgimento di prestazioni di consulenza ed esami baropodometrici, successivamente all'intervenuto scioglimento del rapporto di
Pagina 7 di 8 lavoro del in qualità di tecnico ortopedico alle dipendenze di CP_1 Parte_1 incontestatamente avvenuto a maggio 2021.
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3. Le motivazioni sottese alla sentenza giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 420/2 udice di pace di Cagliari;
- compensa integralmente le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Cagliari, 3 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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