Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
23 aprile 2008
23 aprile 2008
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 226. (( (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi) )) (( 1. Se le autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando cio' sia richiesto dalle autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorita', l'IVASS adotta altresi' i provvedimenti di vincolo delle singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalita' di cui all'articolo 224.
2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilita' ed e' posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilita' venga demandato ad altra Autorita' ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita' per il complesso delle attivita' esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo e' sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione dell'IVASS. ))
2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilita' ed e' posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilita' venga demandato ad altra Autorita' ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita' per il complesso delle attivita' esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo e' sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione dell'IVASS. ))
Commentari • 6
- 1. Documento unico autoveicoli: in Gazzetta il decreto che supera la carta di circolazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2017 · 0.86933064
Giurisprudenza • 71
- 1. Trib. Milano, sentenza 13/03/2024, n. 2843Provvedimento: N. R.G. 16916/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16916/2023 tra [...] [...] Parte_1 RICORRENTE/I e Controparte_1 RESISTENTE/I Oggi 13 marzo 2024, ad ore 11,00, innanzi alla dott.ssa RT AN DE NZ, sono comparsi: per parti ricorrenti l'avv. Valentina Camicia per parte resistente, l'avv. Marialuisa Pozzi Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Camicia si riporta al ricorso introduttivo e alla memoria autorizzata e richiama le due fondamentali doglianze poste alla base dell'impugnazione, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti opposti. L'avv. Pozzi si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e contesta …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- celerità azione amministrativa·
- art. 18 L. 689/1981·
- fede privilegiata verbale di accertamento·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- D.Lgs. 152/2006·
- vizi del procedimento amministrativo·
- etichettatura borse di plastica·
- legittimo affidamento·
- compensazione spese di lite