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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/06/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
POLARA VERUSCHA GLENDA;
e da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
BUGADA GIOVANNA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ordinando all'ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni.
2) Dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della L.898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni.
3) Disporre l'affido condiviso dei figli e VA ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente degli stessi presso il padre. pagina 1 di 5 4) La casa coniugale rimarrà assegnata al padre e la SI.ra si impegna a lasciarla entro Pt_2
e non oltre il 1.5.2024 purchè il presente ricorso sottoscritto dalle parti risulti iscritto a ruolo, prelevando solo gli effetti strettamente personali;
5) La madre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, tenuto conto dei desideri e delle disponibilità della prole;
in ogni caso, almeno a fine settimana alternati oltre al 50% delle vacanze natalizie e pasquali, ponti scolastici e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi queste ultime entro il 30 aprile di ogni anno;
6) Sino a quando la SI.ra non avrà incassato il prezzo dalla vendita della casa Pt_2 coniugale di cui al successivo punto, le visite madre-figli non prevederanno il pernottamento (neppure durante le prossime vacanze estive) data l'impossibilità di quest'ultima di reperire, sino ad allora, immobile adeguato.
7) Dare atto che il SI. si impegna ad acquistare la quota di 65/100 della casa Parte_1 coniugale intestata alla SI.ra che accetta (e di cui egli stesso è già intestario per la quota di Pt_2
35/100) con gli arredi e suppellettili in essa contenuti, siccome appresso descritta:
a)porzione di villetta bifamiliare sita in Cervigano d'Adda (LO) Via Martiri della Cagnola n.8, sviluppantesi a due piani fuori terra oltre a piano interrato, composta al piano terreno di un locale ed accessori oltre a portico, al piano ammezzato-primo di quattro locali ed accessori, al piano interrato di un vano ad uso autorimessa con annessa porzione di area adibita a giardino di pertinenza esclusiva.
Censita al catasto fabbricati del medesimo comune come segue:
Foglio 4, Mappale 278-Subalterno 703- Via Martiri della Cagnola n.
8-piano T-1- categoria A/7-
Classe 2- vani 7,5- RC euro 581,01.
b) Autorimessa è censita al NCEU del comune di Cervignano d'Adda, come segue:
Foglio 4- Mappale 278- Subalterno 2 – Via Martiri della Cagnola n.
8- piano S1- categoria C/6- classe 2- mq 28- RC euro 73,75.
Confini in un sol corpo: beni al mappale 277, Via Martiri della Cagnola, beni ai mappali 279, 280 e
281, mappale 235.
Dette proprietà sono pervenute pro quota alla SI.ra a mezzo di: Pt_2
- compravendita della proprietà con atto di rogito del 14.12.2009 rep. n. 65018, raccolta n. 39337, sottoscritto in pari data avanti il notaio e registrato il 15.12.2009 al n. 26504 Persona_2 serie 1T, . Organizzazione_1 Organizzazione_2
Il tutto salvo errori.
La stipula dell'atto definitivo dovrà avvenire avanti a Notaio scelto dal SI. in data da Parte_1 fissarsi dopo l'omologazione della separazione ed entro un mese dalla delibera che accorderà il finanziamento, e comunque entro e non oltre il 31.12.2024, il tutto a spese dell'acquirente. La SInora
consegnerà le chiavi di casa al momento del rogito. Pt_2
Il prezzo della quota è stabilito in €65.000,00 netti, da versarsi in favore della moglie, al momento del rogito.
8) Dare atto che dal 1.5.24 e sino al rogito, i beni e ulteriori effetti personali della SI.ra
, rimarranno nella casa coniugale, alla quale la stessa avrà possibilità di accedere con Pt_2 preavviso di minimo 24 ore, per prendere quanto necessario.
9) Dare atto che il SI. si assume sin da ora la responsabilità e così pure i vantaggi Parte_1 per intero ed in via esclusiva, con espressa manleva della SI.ra , di ogni operazione connessa Pt_2
o anche solo correlata al Superbonus 110% relativo alla casa coniugale. pagina 2 di 5 10) Dare atto che a far tempo dal 1° maggio 2024 il SInor si impegna a farsi per Parte_1 intero carico ed in via esclusiva del mutuo acceso a suo tempo dalla coppia per l'acquisto della casa coniugale, mediante accollo interno tra le parti e conseguente liberazione della SInora dal Pt_2 pagamento del residuo;
il SI. inoltre si impegna a fare quanto possibile per provocare la Parte_1 liberazione della SI.ra anche da parte della banca (accollo esterno) entro la data del rogito Pt_2
e comunque entro e non oltre il 31.12.24. Il SInor si farà carico per intero e in via Parte_1 eslcusiva del mutuo della casa coniugale anche qualora non conseguisse il mutuo necessario per liquidare la moglie e la casa dovesse essere venduta a terzi, sino alla data della vendita
11) Dare atto che il SI. si impegna, una volta ottenuto il mutuo per l'acquisto della Parte_1 quota della casa coniugale, al pagamento anche di tutti i debiti famigliari e di tutte le carte di credito dei conti cointestati e dello scoperto del conto cointestato appoggiato su e Organizzazione_3
In ogni caso, nelle more, il SI. si farà carico di tutti i debiti famigliari maturati Org_4 Parte_1 alla data del 1.5.2024 e maturandi a far tempo dal 1 maggio 2024, con manleva della SInora
per ogni conseguente rata, spesa e onere, rimanendo sempre a carico del marito -da tale Pt_2 data- anche eventuali spese e interessi applicati in ipotesi di mancato assolvimento degli obblighi connessi in data successiva al 1.5.24, nonché di tutte le spese, fidi, addebiti di qualsivolgia tipo su conti cointestati sino alla chiusura degli stessi.
12) In caso di inadempimento da parte del SI. al pagamento dei debiti famigliari e di Parte_1 segnalazione della SI.ra quale cattiva pagatrice, il SI. si impegna a risarcirla di Pt_2 Parte_1 tutti i danni a ciò connessi e a provvedere alla cancellazione della segnalazione, sostenendo in via esclusiva tutte le spese necessarie
13) Dare atto che il SI. si impegna a fornire alla SI.ra al momento del Parte_1 Pt_2 rogito e comunque entro e non oltre il 31.12.24 le opportune liberatorie da parte degli enti creditori di cui ai precedenti punti 10 e 11 (debiti maturati e maturandi alla data del presente ricorso) per i quali la stessa sia codebitrice o anche solo garante;
14) Entro la data del rogito e comunque entro il 31.12.2024 il SI. si impegna a Parte_1 chiudere tutti i conti contestati ai coniugi per il che la SI.ra si Pt_2 impegna a fornire tutta la collaborazione a ciò necessaria.
15) Le condizioni di cui al punto 11 e 12 sono subordinate alla consegna al SI. , entro e Parte_1 non oltre la data del 1.5.2024 purchè il presente ricorso sottoscritto dalle parti risulti iscritto a ruolo, di carta di credito in possesso della SInora ed alla cessazione dell'utilizzo di tali conti Pt_2 correnti o carte nonché al trasferimento della SInora fuori dalla casa coniugale;
Pt_2
16) Nella malaugurata ipotesi in cui non venisse erogato il mutuo per cause non dipendenti dalla volontà del SI. e qualora non si celebrasse il rogito nei termini convenuti, le parti si Parte_1 accorderanno per la vendita dell'immobile a terzi al prezzo di mercato ed alle stesse condizioni economiche pattuite: rectius liquidazione comunque alla moglie della quota, quantificata in
€65.000,00 anche in caso di vendita ad un prezzo di mercato inferiore o superiore a quello attuale;
17) Nell'ipotesi sub 16) il SI. , qualora il rogito nei confronti di terzi fosse stipulato Parte_1 oltre la data del 31.12.24, si impegna a versare alla SI.ra la somma mensile di € 1.000,00 a Pt_2 partire dal 1.1.25 per consentirle di reperire una abitazione in locazione e ciò sino alla stipula del rogito della casa coniugale ed all'incasso da parte della SI.ra dell'importo di €65.000,00; Pt_2
18) A titolo di mantenimento figli, la SInora verserà mensilmente al SI. Pt_2 Parte_1
€550,00 (€ 275,00 a figlio) entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal 10.5.24, oltre rivalutazione pagina 3 di 5 istat dal 10.5.2025, nonchè il 50% delle spese straordinarie concordate per i figli, come da linee guida
Tribunale Milano.
19) L'assegno unico universale verrà per intero percepito dal padre.
20) Il rimborso 730 del mese di luglio 2024, percepito in busta paga dal SInor per i Parte_1 figli verrà ripartito al 50% fra le parti.
21) Qualora, per fatti verificatisi successivamente alla sottoscrizione del ricorso, i figli dovessero decidere in futuro di trasferirsi -in maniera non provvisoria- presso la madre come genitore collacatario prevalente, il SInor si impegna a versare un assegno di mantenimento per la Parte_1 prole nella somma di euro 650,00 (€ 325,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da linee guida Trib Milano e a riconoscere alla madre l'intero AUU;
22) Allo stesso modo, qualora i genitori fossero collocatari ciascuno di un figlio, provvederanno direttamente al mantenimento di quello presso di sè, senza previsione di assegno alcuno, con il contributo del 50% delle spese straordinarie e divisione paritetica dell'AUU.
23) in ogni caso, richiamando come cogenti le condizioni di cui punti da n. 2 a 15, in caso di collocamento prevalente di entrambi i figli presso la madre e nel rispetto del principio di buona fede, la SInora (avendo percepito o predisponendosi a percepire il prezzo della quota della casa Pt_2 coniugale ed essendo sollevata dai debiti famigliari, rimasti tutti a carico del marito) rinuncia a chiedere l'assegnazione della casa coniugale rilevata dal SI. o da terzi, alle condizioni che Parte_1 precedono e nel caso in cui -per assurdo- dovesse chiederla comunque, in spregio a quanto precede, si impegna a liquidare il marito prima di prenderne possesso il prezzo totale dell'immobile stesso, alle condizioni di mercato.
24) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento o pretesa ulteriore reciproca, non espressamente regolata come sopra.
25) Con l'adempimento delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di non avere alcunchè da pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o causa.
26) Le parti si danno reciproco consenso a chiedere rinnovo o emissione documenti validi per espatrio per sé e per i figli.
27) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Mediglia in data 12.5.2007, Pt_2 trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II;
serie A, anno 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mediglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 07/06/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
POLARA VERUSCHA GLENDA;
e da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
BUGADA GIOVANNA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ordinando all'ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni.
2) Dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della L.898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni.
3) Disporre l'affido condiviso dei figli e VA ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente degli stessi presso il padre. pagina 1 di 5 4) La casa coniugale rimarrà assegnata al padre e la SI.ra si impegna a lasciarla entro Pt_2
e non oltre il 1.5.2024 purchè il presente ricorso sottoscritto dalle parti risulti iscritto a ruolo, prelevando solo gli effetti strettamente personali;
5) La madre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, tenuto conto dei desideri e delle disponibilità della prole;
in ogni caso, almeno a fine settimana alternati oltre al 50% delle vacanze natalizie e pasquali, ponti scolastici e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi queste ultime entro il 30 aprile di ogni anno;
6) Sino a quando la SI.ra non avrà incassato il prezzo dalla vendita della casa Pt_2 coniugale di cui al successivo punto, le visite madre-figli non prevederanno il pernottamento (neppure durante le prossime vacanze estive) data l'impossibilità di quest'ultima di reperire, sino ad allora, immobile adeguato.
7) Dare atto che il SI. si impegna ad acquistare la quota di 65/100 della casa Parte_1 coniugale intestata alla SI.ra che accetta (e di cui egli stesso è già intestario per la quota di Pt_2
35/100) con gli arredi e suppellettili in essa contenuti, siccome appresso descritta:
a)porzione di villetta bifamiliare sita in Cervigano d'Adda (LO) Via Martiri della Cagnola n.8, sviluppantesi a due piani fuori terra oltre a piano interrato, composta al piano terreno di un locale ed accessori oltre a portico, al piano ammezzato-primo di quattro locali ed accessori, al piano interrato di un vano ad uso autorimessa con annessa porzione di area adibita a giardino di pertinenza esclusiva.
Censita al catasto fabbricati del medesimo comune come segue:
Foglio 4, Mappale 278-Subalterno 703- Via Martiri della Cagnola n.
8-piano T-1- categoria A/7-
Classe 2- vani 7,5- RC euro 581,01.
b) Autorimessa è censita al NCEU del comune di Cervignano d'Adda, come segue:
Foglio 4- Mappale 278- Subalterno 2 – Via Martiri della Cagnola n.
8- piano S1- categoria C/6- classe 2- mq 28- RC euro 73,75.
Confini in un sol corpo: beni al mappale 277, Via Martiri della Cagnola, beni ai mappali 279, 280 e
281, mappale 235.
Dette proprietà sono pervenute pro quota alla SI.ra a mezzo di: Pt_2
- compravendita della proprietà con atto di rogito del 14.12.2009 rep. n. 65018, raccolta n. 39337, sottoscritto in pari data avanti il notaio e registrato il 15.12.2009 al n. 26504 Persona_2 serie 1T, . Organizzazione_1 Organizzazione_2
Il tutto salvo errori.
La stipula dell'atto definitivo dovrà avvenire avanti a Notaio scelto dal SI. in data da Parte_1 fissarsi dopo l'omologazione della separazione ed entro un mese dalla delibera che accorderà il finanziamento, e comunque entro e non oltre il 31.12.2024, il tutto a spese dell'acquirente. La SInora
consegnerà le chiavi di casa al momento del rogito. Pt_2
Il prezzo della quota è stabilito in €65.000,00 netti, da versarsi in favore della moglie, al momento del rogito.
8) Dare atto che dal 1.5.24 e sino al rogito, i beni e ulteriori effetti personali della SI.ra
, rimarranno nella casa coniugale, alla quale la stessa avrà possibilità di accedere con Pt_2 preavviso di minimo 24 ore, per prendere quanto necessario.
9) Dare atto che il SI. si assume sin da ora la responsabilità e così pure i vantaggi Parte_1 per intero ed in via esclusiva, con espressa manleva della SI.ra , di ogni operazione connessa Pt_2
o anche solo correlata al Superbonus 110% relativo alla casa coniugale. pagina 2 di 5 10) Dare atto che a far tempo dal 1° maggio 2024 il SInor si impegna a farsi per Parte_1 intero carico ed in via esclusiva del mutuo acceso a suo tempo dalla coppia per l'acquisto della casa coniugale, mediante accollo interno tra le parti e conseguente liberazione della SInora dal Pt_2 pagamento del residuo;
il SI. inoltre si impegna a fare quanto possibile per provocare la Parte_1 liberazione della SI.ra anche da parte della banca (accollo esterno) entro la data del rogito Pt_2
e comunque entro e non oltre il 31.12.24. Il SInor si farà carico per intero e in via Parte_1 eslcusiva del mutuo della casa coniugale anche qualora non conseguisse il mutuo necessario per liquidare la moglie e la casa dovesse essere venduta a terzi, sino alla data della vendita
11) Dare atto che il SI. si impegna, una volta ottenuto il mutuo per l'acquisto della Parte_1 quota della casa coniugale, al pagamento anche di tutti i debiti famigliari e di tutte le carte di credito dei conti cointestati e dello scoperto del conto cointestato appoggiato su e Organizzazione_3
In ogni caso, nelle more, il SI. si farà carico di tutti i debiti famigliari maturati Org_4 Parte_1 alla data del 1.5.2024 e maturandi a far tempo dal 1 maggio 2024, con manleva della SInora
per ogni conseguente rata, spesa e onere, rimanendo sempre a carico del marito -da tale Pt_2 data- anche eventuali spese e interessi applicati in ipotesi di mancato assolvimento degli obblighi connessi in data successiva al 1.5.24, nonché di tutte le spese, fidi, addebiti di qualsivolgia tipo su conti cointestati sino alla chiusura degli stessi.
12) In caso di inadempimento da parte del SI. al pagamento dei debiti famigliari e di Parte_1 segnalazione della SI.ra quale cattiva pagatrice, il SI. si impegna a risarcirla di Pt_2 Parte_1 tutti i danni a ciò connessi e a provvedere alla cancellazione della segnalazione, sostenendo in via esclusiva tutte le spese necessarie
13) Dare atto che il SI. si impegna a fornire alla SI.ra al momento del Parte_1 Pt_2 rogito e comunque entro e non oltre il 31.12.24 le opportune liberatorie da parte degli enti creditori di cui ai precedenti punti 10 e 11 (debiti maturati e maturandi alla data del presente ricorso) per i quali la stessa sia codebitrice o anche solo garante;
14) Entro la data del rogito e comunque entro il 31.12.2024 il SI. si impegna a Parte_1 chiudere tutti i conti contestati ai coniugi per il che la SI.ra si Pt_2 impegna a fornire tutta la collaborazione a ciò necessaria.
15) Le condizioni di cui al punto 11 e 12 sono subordinate alla consegna al SI. , entro e Parte_1 non oltre la data del 1.5.2024 purchè il presente ricorso sottoscritto dalle parti risulti iscritto a ruolo, di carta di credito in possesso della SInora ed alla cessazione dell'utilizzo di tali conti Pt_2 correnti o carte nonché al trasferimento della SInora fuori dalla casa coniugale;
Pt_2
16) Nella malaugurata ipotesi in cui non venisse erogato il mutuo per cause non dipendenti dalla volontà del SI. e qualora non si celebrasse il rogito nei termini convenuti, le parti si Parte_1 accorderanno per la vendita dell'immobile a terzi al prezzo di mercato ed alle stesse condizioni economiche pattuite: rectius liquidazione comunque alla moglie della quota, quantificata in
€65.000,00 anche in caso di vendita ad un prezzo di mercato inferiore o superiore a quello attuale;
17) Nell'ipotesi sub 16) il SI. , qualora il rogito nei confronti di terzi fosse stipulato Parte_1 oltre la data del 31.12.24, si impegna a versare alla SI.ra la somma mensile di € 1.000,00 a Pt_2 partire dal 1.1.25 per consentirle di reperire una abitazione in locazione e ciò sino alla stipula del rogito della casa coniugale ed all'incasso da parte della SI.ra dell'importo di €65.000,00; Pt_2
18) A titolo di mantenimento figli, la SInora verserà mensilmente al SI. Pt_2 Parte_1
€550,00 (€ 275,00 a figlio) entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal 10.5.24, oltre rivalutazione pagina 3 di 5 istat dal 10.5.2025, nonchè il 50% delle spese straordinarie concordate per i figli, come da linee guida
Tribunale Milano.
19) L'assegno unico universale verrà per intero percepito dal padre.
20) Il rimborso 730 del mese di luglio 2024, percepito in busta paga dal SInor per i Parte_1 figli verrà ripartito al 50% fra le parti.
21) Qualora, per fatti verificatisi successivamente alla sottoscrizione del ricorso, i figli dovessero decidere in futuro di trasferirsi -in maniera non provvisoria- presso la madre come genitore collacatario prevalente, il SInor si impegna a versare un assegno di mantenimento per la Parte_1 prole nella somma di euro 650,00 (€ 325,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da linee guida Trib Milano e a riconoscere alla madre l'intero AUU;
22) Allo stesso modo, qualora i genitori fossero collocatari ciascuno di un figlio, provvederanno direttamente al mantenimento di quello presso di sè, senza previsione di assegno alcuno, con il contributo del 50% delle spese straordinarie e divisione paritetica dell'AUU.
23) in ogni caso, richiamando come cogenti le condizioni di cui punti da n. 2 a 15, in caso di collocamento prevalente di entrambi i figli presso la madre e nel rispetto del principio di buona fede, la SInora (avendo percepito o predisponendosi a percepire il prezzo della quota della casa Pt_2 coniugale ed essendo sollevata dai debiti famigliari, rimasti tutti a carico del marito) rinuncia a chiedere l'assegnazione della casa coniugale rilevata dal SI. o da terzi, alle condizioni che Parte_1 precedono e nel caso in cui -per assurdo- dovesse chiederla comunque, in spregio a quanto precede, si impegna a liquidare il marito prima di prenderne possesso il prezzo totale dell'immobile stesso, alle condizioni di mercato.
24) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento o pretesa ulteriore reciproca, non espressamente regolata come sopra.
25) Con l'adempimento delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di non avere alcunchè da pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o causa.
26) Le parti si danno reciproco consenso a chiedere rinnovo o emissione documenti validi per espatrio per sé e per i figli.
27) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Mediglia in data 12.5.2007, Pt_2 trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II;
serie A, anno 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mediglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 07/06/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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