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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2337/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2337/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONDINI Parte_1 C.F._1
FRANCA
ATTORE/I contro
TU Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAIONI CP_2 C.F._2
MARCO
CONVENUTI
(P.IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. CONTINI CP_3 P.IVA_1
DAVIDE GIORGIO e dell'avv. BERNINI GIULIA
INTERVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
pagina 1 di 12 Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, previa ogni declaratoria del caso anche in via incidentale:
IN VIA PRELIMINARE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare che i n. 4 atti datati 20/12/2018 denominati
“cessione di diritti litigiosi” (Atti a Repertorio Dott. , Notaio in Este - Persona_1
PD- rep.14009 racc. 11074 / rep.14008 racc. 11073 / rep. 14010 racc. 11075 / rep. 14011 racc. 11076) dissimulano negozi a titolo gratuito.
IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la revocatoria dei n. 4 atti datati 20/12/2018 denominati “cessione di diritti litigiosi” stipulati tra il sig. e il sig. CP_1
(Atti a Repertorio Dott. , Notaio in Este -PD- rep. CP_2 Persona_1
14009 racc. 11074 / rep.14008 racc. 11073 / rep. 14010 racc. 11075 / rep. 14011 racc.
11076) sia nel caso che gli stessi siano intervenuti a titolo gratuito sia nel caso siano intervenuti a titolo oneroso e/o misto, dichiarando inefficaci nei confronti dell'attore sig. tali atti di disposizione del patrimonio. Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste come da seconda e terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositate nell'interesse del sig. in data 15/02/21 e 08/03/21, opponendosi alle Parte_1
istanze/deduzioni istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti.
Per CP_2
Voglia, Codesto On.le Tribunale, ogni diversa istanza rigettata, l'Ill.mo Giudice, per le ragioni indicate in atti:
pagina 2 di 12 1) in principalità respingere la domanda attorea perché inammissibile e comunque infondata;
2) in via gradata, ammettere le istanze istruttorie formulate dal (e qui fatte CP_1
proprie dal ) di cui alle memorie ex art. 183 VI) co. n. 2) c.p.c. del CP_2
15.02.2021 ed ex art. 183 VI) co. n. 3) c.p.c. del 08.03.2021, cui si rinvia per brevità e rigettare tutte le istanze istruttorie di parte attrice per le ragioni già evidenziate nella memoria ex art. 183 VI) co. n. 3) c.p.c. del 08.03.2021, cui sempre si rinvia per brevità;
3) in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa, oltre rimborso spese generali nella misura di legge e oltre accessori di legge, con DISTRAZIONE in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 cpc.
PER CP_3
In assenza di domande svolte nei suoi confronti si limita in questa sede a CHIEDERE che
l'On.le Giudice adito, accertato e dichiarato che la costituzione di si è Controparte_3 resa necessaria a causa della irrituale citazione in giudizio da parte dell'attore e/o dell'affermazione di parte attrice riportata nel presente atto relativamente ad un paventato accertamento di quanto oggetto del giudizio RGN 4626/18 pendente avanti all'intestato
Tribunale, condanni parte attrice alla refusione a di spese diritti ed onorari. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sull'oggetto della presente controversia
convenne in giudizio il fratello e il nipote (figlio del fratello Parte_1 CP_1 CP_2
) deducendo: CP_1
1) di essere creditore del fratello in virtù dei crediti accertati: con sentenza n. CP_1
530/17 del Tribunale di Mantova (doc. 1); con sentenza n. 822/19 della Corte di Appello di
CI (doc. 2); con ordinanza 31/10/19 R G 556/19 del Tribunale di Mantova (doc. 3) e con ordinanza 09/01/20 R G 3803/19 Tribunale di Mantova (doc.4);
pagina 3 di 12 2) di avere provveduto a iscrivere ipoteca giudiziale sui cespiti del debitore (di secondo grado rispetto al complesso immobiliare di maggior valore) nonché a instaurare procedura esecutiva presso terzi (n. 556/19 RG) e di pignoramento di partecipazioni sociali (n.
1102/19 RG);
3) che il fratello si è sempre opposto, intraprendendo iniziative per la sospensione dei titoli richiamati nonché opposizioni alle esecuzioni, e che risulta pendente il giudizio di
Cassazione avverso la sentenza 822/19 della Corte di Appello, senza aver potuto soddisfare, neanche in minima parte, il proprio credito;
4) che in data 20/12/2018 il fratello ha ceduto a suo figlio tutti i diritti CP_2
litigiosi/creditori/risarcitori/restitutori relativi a rapporti azionati e/o da azionarsi nei confronti di: CO di Desio e della Brianza PA doc.9 (di cui al Giudizio R . 12321 2018
Tribunale di Monza) (già doc. 9 bis (di cui CP_3 Controparte_4
al Giudizio R G 4626/18 Tribunale di Mantova); (ora incorporata in Controparte_5
) doc. 9 ter;
CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
doc. 9 quater;
Controparte_10 Controparte_11
5) che tali cessioni risultano pregiudizievoli per l'istante, in quanto relative a crediti di ingentissimo valore (dettagliatamente ricostruito nella narrativa dell'atto di citazione);
6) che, in seno alla procedura esecutiva R G 556/19 Tribunale di Mantova, CO BP
PA (sul cui conto avrebbero dovuto confluire i pagamenti per euro 200.000,00 delle revocande cessioni, come emerge dalla verifica del codice IBAN in esse indicato doc. 12), ha dichiarato un saldo di conto pari a soli euro 504,53 (doc. 13 dichiarazione di CO
BP S p A in seno alla procedura esecutiva R G 556/19 Tribunale di Mantova), così confermando in ogni caso la volontà e l'intento del debitore di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dei creditori, atteso che l'eventuale entrata del prezzo di cessione non risulta nella disponibilità del debitore e che pertanto trattasi di donazioni dissimulate;
7) che sussistono i presupposti per la revocatoria della efficacia delle suddette 4 cessioni.
Tutto ciò premesso, parte attrice rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe e precisava pagina 4 di 12 che l'atto di citazione veniva notificato aanche a e a Controparte_12
affinché “fossero edotte che i crediti litigiosi del sig. e di CP_13 CP_1
cui ai giudizi R G 1232 1 /18 Tribunale di Monza e R G 4626/18 Tribunale di Mantova sono oggetto del presente contenzioso”.
depositava comparsa di costituzione, (poi qualificata quale atto di CP_13
intervento) contestando quanto affermato da parte attrice in merito alla pretesa di cui al giudizio 4626/18 RG del Tribunale di Mantova e chiedendo che le spese di costituzione fossero poste a carico di parte attrice, a fronte della irrituale citazione svolta.
Si costituiva il convenuto ricostruendo i fatti rilevanti, con istanza di CP_1
sospensione del giudizio ex art. 337/2 c.p.c. (rigettata dal precedente G.I.) ed eccependo:
8) il difetto di interesse ad agire in revocatoria, tenuto conto che il pignoramento del corrispettivo delle cessioni presuppone la efficacia delle medesime;
9) la carenza dell'animus nocendi;
10) la infondatezza delle difese di CP_13
La causa venne istruita in via documentale dal precedente GI previa reiezione delle istanze istruttorie delle parti.
A seguito del dichiarato decesso del convenuto la causa era dichiarata CP_1
interrotta e quindi riassunta nei confronti delle eredi e dichiarate Pt_2 Parte_3
contumaci; si costituiva quindi con conseguente revoca della declaratoria CP_2
di contumacia;
infine, subentrata nel ruolo del precedente GI la scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe.
2. Sull'eccezione di difetto di interesse ad agire
Il procedimento risulta sufficientemente istruito sicchè va condiviso il giudizio già reso dal precedente GI con ordinanza in data 21/1/2022, risultando le prove orali dedotte da parte attrice e convenuta inammissibili siccome vertenti su circostanze non rilevanti per la decisione della lite, tenuto conto delle difese svolte e della documentazione acquisita, e non pagina 5 di 12 rivestendo natura di indipensabilità ai fini della decisione gli ordini di esibizione parimenti formulati da parte attrice.
La intervenuta e documentata decisione della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione nel giudizio n. RGN. 25245/19 rende superfluo l'esame della istanza di sospensione del presente giudizio, peraltro non riproposta da parte di , CP_2
nella parte in cui ha fatto proprie le difese già svolte dal padre . CP_1
Ciò premesso, risulta preliminare l'esame della eccezione di difetto di interesse ad agire nella presente controversia di per essere pendente procedura di Parte_1
pignoramento presso terzi avente ad oggetto segnatamente il corrispettivo delle quattro cessioni di credito di cui in questa sede si chiede dichiararsi la inefficacia.
E' noto che ai sensi dell'art. 100 c.p.c. “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, e in merito la Corte di cassazione ha chiarito come
“L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito»1.
Nel presente giudizio è incontestata la pendenza della procedura procedura esecutiva presso terzi (n. 556/19 RG) intrapresa dall'odierno attore per trovare soddisfazione dei crediti vantati nei confronti del fratello.
La circostanza che siano state oggetto di pignoramento le somme vantate dal convenuto a titolo di corrispettivo delle quattro cessioni di cui è causa non determina in sé il venir meno dell'interesse ad agire di ove si osservi che dalla azione revocatoria discende Parte_1
la inefficacia solo relativa di un atto e che tale azione è funzionale alla tutela del credito vantato dallo stesso attore.
In altri termini, dunque, posto che il diritto cui è preordinata l'azione svolta nel presente pagina 6 di 12 giudizio è la soddisfazione del credito vantato dall'odierno attore nei confronti del proprio fratello, l'interesse ad agire permane sino a che non si abbia prova che tale diritto abbia trovato integrale soddisfazione.
In tal senso può richiamarsi il dictum di legittimità in forza del quale “In tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'"eventus damni" se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante
l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione”2.
In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che il pregiudizio alle ragioni del creditore debba sussistere al tempo dell'atto dispositivo e permanere al momento della proposizione della domanda, col rilievo per cui se, in corso di causa, il pregiudizio in discorso viene meno, l'azione revocatoria non può essere accolta, con valutazione che il giudice deve pertanto compiere in fatto.
Dagli atti di causa (ed è invero circostanza incontestata) emerge che l'attore non abbia trovato soddisfazione (se non in misura minima) del proprio credito in sede di procedura esecutiva, sicchè tale interesse non può dirsi venuto meno e la relativa eccezione è infondata.
3. Sulla domanda di accertamento della natura simulata dei contratti di cessione di credito litigioso
La domanda svolta in via preliminare di accertamento della natura simulata dei quattro contratti di cessione di credito litigioso, in quanto “dissimulanti negozi a titolo gratuito” è infondata nella misura in cui non risulta sufficiente e specifica allegazione degli elementi che costituirebbero la prova di tale asserita simulazione, al di fuori della circostanza che il cessionario non avrebbe versato il corrispettivo della vendita e che alla conclusione degli atti siano comparse due persone (quali testimoni ove si trattasse di donazioni).
Tali circostanze, da sole considerate e non inserite in un quadro di altri elementi che, anche pagina 7 di 12 in via presuntiva, connotino tali dati di fatto e siano indicative di una volontà di concludere un contratto di genus differente nonché di una eventuale controdichiarazione in ordine al mancato pagamento del corrispettivo, non consentono di addivenire ad un accertamento della natura simulata dei quattro contratti, soprattutto ove si osservi che risultano in contrasto con l'ulteriore deduzione secondo la quale invece si sarebbe trattato sì di una vendita, ma conclusa per prezzo irrisorio.
Come condivisibilmente chiarito dalla Corte di cassazione, infatti, “la parte che deduce, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il
"negotium mixtum cum donatione" (Cass. 29.9.2004 n. 19601) e non il mancato pagamento dell'intero prezzo, come invece richiesto dalla nelle enunciate conclusioni, che Parte_4
dunque sotto tale profilo costituiscono un indice significativo per escludere che esse si riferissero al negozio misto con donazione” 3, non potendosi pertanto statuire in merito ad eventuale accertamento della predetta situazione, essendo stata formulata esplicita domanda di accertamento della simulazione di un negozio a titolo gratuito, e in particolare di un contratto di donazione.
4. Sulla domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c.
La domanda di inefficacia formulata ex art. 2901 c.c. è invece fondata, per le ragioni che seguono.
In linea generale, l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito ed è diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore: ai sensi dell'art. 2901/1 c.c., per quanto qui rileva, il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può quindi domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del pagina 8 di 12 creditore (trattandosi di atti successivi al sorgere del credito); 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Per quanto concerne la qualità di creditore in capo all'attore, è sufficiente rilevare come nelle more del giudizio sia intervenuta pronuncia della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello di CI che aveva confermato la decisione con il quale il giudice di primo grado aveva condannato al CP_1
pagamento in favore del fratello della somma di euro 2.100.000,00 a titolo di Pt_1 restituzione dell'indebito, sicchè il credito nascente origine dalla pronuncia di questo
Tribunale n. 530/2017 del 19/5/2017, confermata in grado di appello, ha trovato definitiva conferma in sede di legittimità.
Trattasi invero di credito sorto prima della conclusione dei negozi di cui si domanda la declaratoria di inefficacia, risultando così assorbita la questione relativa alla formazione successiva agli atti revocandi degli ulteriori crediti vantati dall'attore in forza della condanna al pagamento delle spese di lite, come emessa nelle ordinanze di cui ai docc. 3 e
4 di parte attrice, pacificamente successive alla data delle quattro cessioni oggetto di giudizio.
Ciò premesso, in relazione all'eventus damni, nel presente giudizio, a fronte della dettagliata deduzione di parte attrice circa la incapienza del patrimonio del debitore, anche in relazione alle intraprese azioni esecutive, il convenuto non ha validamente dimostrato la effettiva capienza di detto patrimonio, ma al contrario risulta aver ammesso esplicitamente la assoluta incapienza del proprio patrimonio rispetto alla somma di cui l'attore è creditore
(cfr. in particolare doc. 8 di parte attrice, pag. 16, par.
8.1. e ss.).
Al contempo, avendo gli atti revocandi per oggetto la cessione di crediti litigiosi per valore nominale assolutamente superiore al corrispettivo richiesto, indipendentemente dall'alea della effettiva riscossione, deve ritenersi sussistere un potenziale danno per l'attore, ove si osservi che da un lato, come osservato sopra, la inefficacia relativa degli atti non impedisce all'attore di soddisfarsi sul corrispettivo delle dette cessioni e che dall'altro, in via pagina 9 di 12 comunque assorbente, non vi è prova alcuna dell'intervenuto pagamento di detto corrispettivo da parte del figlio del cedente, sig. CP_2
Per quanto concerne la prova dell'elemento soggettivo in capo al cedente convenuto per condivisibile orientamento di legittimità essa può essere fornita tramite CP_1
presunzioni (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019) e nel presente giudizio la circostanza della anteriorità del credito rispetto agli atti revocandi, in una con la consapevolezza (di cui si è riferito sopra) della incapienza del proprio patrimonio, conducono in modo inequivoco a ritenere esistente tale elemento soggettivo.
Quanto infine alla partecipatio fraudis, deve osservarsi come, risultando sufficiente una generica consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, (cfr. ex multis Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020) nel presente caso tale elemento possa trarsi, con assoluta verosimiglianza secondo il canone del
“più probabile che non” tanto dallo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti dei negozi (padre e figlio) quanto dalle stesse dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale nel giudizio 4273/13 rg dell'intestato Tribunale, ove il teste Testimone_1
commercialista di parte attrice, sentito sulle dichiarazioni del convenuto in CP_1 occasione di un incontro tenutosi nell'autunno 2010, così rispondeva:
Da tali dichiarazioni, ritualmente depositate da parte attrice, può trarsi quindi ulteriore argomento di prova nel senso della consapevolezza in capo al terzo CP_2
secondo il condivisibile orientamento di legittimità in forza del quale è “consentito al giudice - alla stregua dell'orientamento dominante in dottrina e consolidato nella giurisprudenza di legittimità - porre a fondamento della sua decisione anche prove
pagina 10 di 12 acquisite in altro giudizio svoltosi tra le stesse parti o tra soggetti diversi, stante il principio del libero convincimento desumibile dall'art. 116 c.p.c., per il quale il giudice civile può porre a fondamento delle sue decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra parti diverse, come nel caso delle consulenze tecniche, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito.”.4
Ne discende che risulta quantomeno estremamente inverosimile, secondo il canone indicato dalla Suprema Corte, che “il terzo” ignorasse la situazione debitoria del CP_2
convenuto.
Per tali complessive ragioni, la domanda di inefficacia è fondata e merita accoglimento, risultando invero assorbite le ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice rispetto alle difese dei convenuti.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate tra parte attrice e convenuta nella misura del 20% attesa la reiezione della domanda svolta in via preliminare;
per il restante 80% seguono la soccombenza di parte convenuta nei confronti di parte attrice e si liquidano come segue, in applicazione del DM 55/14: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00 Compenso tabellare
(valori medi) € 10.860,00.
Per quanto concerne invece le spese di lite sostenute da che si è costituita Controparte_3
a fronte della notifica dell'atto di citazione, va rilevato che, per il principio di causalità che governa le spese sostenute dal terzo, (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019), osservato che non è stata formulata alcuna domanda nei confronti della parte, che pertanto pagina 11 di 12 non potrà dirsi soccombente rispetto all'attore, e che però al contempo è circostanza documentale che la iniziativa sia dipesa dalla irrituale notifica dell'atto di citazione, esse andranno poste a carico di parte attrice e liquidate come sopra indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Rigetta la domanda di simulazione svolta in via preliminare;
2. In accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice dei 4 atti datati 20/12/2018 Parte_1 denominati “cessione di diritti litigiosi” stipulati tra e CP_1 CP_2
(Atti a Repertorio Dott. , Notaio in Este -PD- rep.
[...] Persona_1 Per_1
14009 racc. 11074 / rep.14008 racc. 11073 / rep. 14010 racc. 11075 / rep. 14011 racc. 11076);
3. Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta nella misura del 20% e condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione a parte attrice Pt_1
el restante 80% delle spese di lite, che liquida, per tale percentuale, in
[...]
euro 733,24 per spese e in euro 8.688,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 da per il proprio intervento, che liquida in complessivi € Controparte_3
10.860,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Mantova, 5 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. Un, Ordinanza n. 34388 del 22/11/2022. 2 Sez. 2, Sentenza n. 17029 del 11/08/2016. 3 Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19099 del 02/09/2009. 4 Cass., sez. L., n. 28855 del 05/12/2008, in motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2337/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONDINI Parte_1 C.F._1
FRANCA
ATTORE/I contro
TU Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAIONI CP_2 C.F._2
MARCO
CONVENUTI
(P.IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. CONTINI CP_3 P.IVA_1
DAVIDE GIORGIO e dell'avv. BERNINI GIULIA
INTERVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
pagina 1 di 12 Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, previa ogni declaratoria del caso anche in via incidentale:
IN VIA PRELIMINARE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare che i n. 4 atti datati 20/12/2018 denominati
“cessione di diritti litigiosi” (Atti a Repertorio Dott. , Notaio in Este - Persona_1
PD- rep.14009 racc. 11074 / rep.14008 racc. 11073 / rep. 14010 racc. 11075 / rep. 14011 racc. 11076) dissimulano negozi a titolo gratuito.
IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la revocatoria dei n. 4 atti datati 20/12/2018 denominati “cessione di diritti litigiosi” stipulati tra il sig. e il sig. CP_1
(Atti a Repertorio Dott. , Notaio in Este -PD- rep. CP_2 Persona_1
14009 racc. 11074 / rep.14008 racc. 11073 / rep. 14010 racc. 11075 / rep. 14011 racc.
11076) sia nel caso che gli stessi siano intervenuti a titolo gratuito sia nel caso siano intervenuti a titolo oneroso e/o misto, dichiarando inefficaci nei confronti dell'attore sig. tali atti di disposizione del patrimonio. Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste come da seconda e terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositate nell'interesse del sig. in data 15/02/21 e 08/03/21, opponendosi alle Parte_1
istanze/deduzioni istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti.
Per CP_2
Voglia, Codesto On.le Tribunale, ogni diversa istanza rigettata, l'Ill.mo Giudice, per le ragioni indicate in atti:
pagina 2 di 12 1) in principalità respingere la domanda attorea perché inammissibile e comunque infondata;
2) in via gradata, ammettere le istanze istruttorie formulate dal (e qui fatte CP_1
proprie dal ) di cui alle memorie ex art. 183 VI) co. n. 2) c.p.c. del CP_2
15.02.2021 ed ex art. 183 VI) co. n. 3) c.p.c. del 08.03.2021, cui si rinvia per brevità e rigettare tutte le istanze istruttorie di parte attrice per le ragioni già evidenziate nella memoria ex art. 183 VI) co. n. 3) c.p.c. del 08.03.2021, cui sempre si rinvia per brevità;
3) in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa, oltre rimborso spese generali nella misura di legge e oltre accessori di legge, con DISTRAZIONE in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 cpc.
PER CP_3
In assenza di domande svolte nei suoi confronti si limita in questa sede a CHIEDERE che
l'On.le Giudice adito, accertato e dichiarato che la costituzione di si è Controparte_3 resa necessaria a causa della irrituale citazione in giudizio da parte dell'attore e/o dell'affermazione di parte attrice riportata nel presente atto relativamente ad un paventato accertamento di quanto oggetto del giudizio RGN 4626/18 pendente avanti all'intestato
Tribunale, condanni parte attrice alla refusione a di spese diritti ed onorari. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sull'oggetto della presente controversia
convenne in giudizio il fratello e il nipote (figlio del fratello Parte_1 CP_1 CP_2
) deducendo: CP_1
1) di essere creditore del fratello in virtù dei crediti accertati: con sentenza n. CP_1
530/17 del Tribunale di Mantova (doc. 1); con sentenza n. 822/19 della Corte di Appello di
CI (doc. 2); con ordinanza 31/10/19 R G 556/19 del Tribunale di Mantova (doc. 3) e con ordinanza 09/01/20 R G 3803/19 Tribunale di Mantova (doc.4);
pagina 3 di 12 2) di avere provveduto a iscrivere ipoteca giudiziale sui cespiti del debitore (di secondo grado rispetto al complesso immobiliare di maggior valore) nonché a instaurare procedura esecutiva presso terzi (n. 556/19 RG) e di pignoramento di partecipazioni sociali (n.
1102/19 RG);
3) che il fratello si è sempre opposto, intraprendendo iniziative per la sospensione dei titoli richiamati nonché opposizioni alle esecuzioni, e che risulta pendente il giudizio di
Cassazione avverso la sentenza 822/19 della Corte di Appello, senza aver potuto soddisfare, neanche in minima parte, il proprio credito;
4) che in data 20/12/2018 il fratello ha ceduto a suo figlio tutti i diritti CP_2
litigiosi/creditori/risarcitori/restitutori relativi a rapporti azionati e/o da azionarsi nei confronti di: CO di Desio e della Brianza PA doc.9 (di cui al Giudizio R . 12321 2018
Tribunale di Monza) (già doc. 9 bis (di cui CP_3 Controparte_4
al Giudizio R G 4626/18 Tribunale di Mantova); (ora incorporata in Controparte_5
) doc. 9 ter;
CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
doc. 9 quater;
Controparte_10 Controparte_11
5) che tali cessioni risultano pregiudizievoli per l'istante, in quanto relative a crediti di ingentissimo valore (dettagliatamente ricostruito nella narrativa dell'atto di citazione);
6) che, in seno alla procedura esecutiva R G 556/19 Tribunale di Mantova, CO BP
PA (sul cui conto avrebbero dovuto confluire i pagamenti per euro 200.000,00 delle revocande cessioni, come emerge dalla verifica del codice IBAN in esse indicato doc. 12), ha dichiarato un saldo di conto pari a soli euro 504,53 (doc. 13 dichiarazione di CO
BP S p A in seno alla procedura esecutiva R G 556/19 Tribunale di Mantova), così confermando in ogni caso la volontà e l'intento del debitore di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dei creditori, atteso che l'eventuale entrata del prezzo di cessione non risulta nella disponibilità del debitore e che pertanto trattasi di donazioni dissimulate;
7) che sussistono i presupposti per la revocatoria della efficacia delle suddette 4 cessioni.
Tutto ciò premesso, parte attrice rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe e precisava pagina 4 di 12 che l'atto di citazione veniva notificato aanche a e a Controparte_12
affinché “fossero edotte che i crediti litigiosi del sig. e di CP_13 CP_1
cui ai giudizi R G 1232 1 /18 Tribunale di Monza e R G 4626/18 Tribunale di Mantova sono oggetto del presente contenzioso”.
depositava comparsa di costituzione, (poi qualificata quale atto di CP_13
intervento) contestando quanto affermato da parte attrice in merito alla pretesa di cui al giudizio 4626/18 RG del Tribunale di Mantova e chiedendo che le spese di costituzione fossero poste a carico di parte attrice, a fronte della irrituale citazione svolta.
Si costituiva il convenuto ricostruendo i fatti rilevanti, con istanza di CP_1
sospensione del giudizio ex art. 337/2 c.p.c. (rigettata dal precedente G.I.) ed eccependo:
8) il difetto di interesse ad agire in revocatoria, tenuto conto che il pignoramento del corrispettivo delle cessioni presuppone la efficacia delle medesime;
9) la carenza dell'animus nocendi;
10) la infondatezza delle difese di CP_13
La causa venne istruita in via documentale dal precedente GI previa reiezione delle istanze istruttorie delle parti.
A seguito del dichiarato decesso del convenuto la causa era dichiarata CP_1
interrotta e quindi riassunta nei confronti delle eredi e dichiarate Pt_2 Parte_3
contumaci; si costituiva quindi con conseguente revoca della declaratoria CP_2
di contumacia;
infine, subentrata nel ruolo del precedente GI la scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe.
2. Sull'eccezione di difetto di interesse ad agire
Il procedimento risulta sufficientemente istruito sicchè va condiviso il giudizio già reso dal precedente GI con ordinanza in data 21/1/2022, risultando le prove orali dedotte da parte attrice e convenuta inammissibili siccome vertenti su circostanze non rilevanti per la decisione della lite, tenuto conto delle difese svolte e della documentazione acquisita, e non pagina 5 di 12 rivestendo natura di indipensabilità ai fini della decisione gli ordini di esibizione parimenti formulati da parte attrice.
La intervenuta e documentata decisione della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione nel giudizio n. RGN. 25245/19 rende superfluo l'esame della istanza di sospensione del presente giudizio, peraltro non riproposta da parte di , CP_2
nella parte in cui ha fatto proprie le difese già svolte dal padre . CP_1
Ciò premesso, risulta preliminare l'esame della eccezione di difetto di interesse ad agire nella presente controversia di per essere pendente procedura di Parte_1
pignoramento presso terzi avente ad oggetto segnatamente il corrispettivo delle quattro cessioni di credito di cui in questa sede si chiede dichiararsi la inefficacia.
E' noto che ai sensi dell'art. 100 c.p.c. “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, e in merito la Corte di cassazione ha chiarito come
“L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito»1.
Nel presente giudizio è incontestata la pendenza della procedura procedura esecutiva presso terzi (n. 556/19 RG) intrapresa dall'odierno attore per trovare soddisfazione dei crediti vantati nei confronti del fratello.
La circostanza che siano state oggetto di pignoramento le somme vantate dal convenuto a titolo di corrispettivo delle quattro cessioni di cui è causa non determina in sé il venir meno dell'interesse ad agire di ove si osservi che dalla azione revocatoria discende Parte_1
la inefficacia solo relativa di un atto e che tale azione è funzionale alla tutela del credito vantato dallo stesso attore.
In altri termini, dunque, posto che il diritto cui è preordinata l'azione svolta nel presente pagina 6 di 12 giudizio è la soddisfazione del credito vantato dall'odierno attore nei confronti del proprio fratello, l'interesse ad agire permane sino a che non si abbia prova che tale diritto abbia trovato integrale soddisfazione.
In tal senso può richiamarsi il dictum di legittimità in forza del quale “In tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'"eventus damni" se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante
l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione”2.
In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito che il pregiudizio alle ragioni del creditore debba sussistere al tempo dell'atto dispositivo e permanere al momento della proposizione della domanda, col rilievo per cui se, in corso di causa, il pregiudizio in discorso viene meno, l'azione revocatoria non può essere accolta, con valutazione che il giudice deve pertanto compiere in fatto.
Dagli atti di causa (ed è invero circostanza incontestata) emerge che l'attore non abbia trovato soddisfazione (se non in misura minima) del proprio credito in sede di procedura esecutiva, sicchè tale interesse non può dirsi venuto meno e la relativa eccezione è infondata.
3. Sulla domanda di accertamento della natura simulata dei contratti di cessione di credito litigioso
La domanda svolta in via preliminare di accertamento della natura simulata dei quattro contratti di cessione di credito litigioso, in quanto “dissimulanti negozi a titolo gratuito” è infondata nella misura in cui non risulta sufficiente e specifica allegazione degli elementi che costituirebbero la prova di tale asserita simulazione, al di fuori della circostanza che il cessionario non avrebbe versato il corrispettivo della vendita e che alla conclusione degli atti siano comparse due persone (quali testimoni ove si trattasse di donazioni).
Tali circostanze, da sole considerate e non inserite in un quadro di altri elementi che, anche pagina 7 di 12 in via presuntiva, connotino tali dati di fatto e siano indicative di una volontà di concludere un contratto di genus differente nonché di una eventuale controdichiarazione in ordine al mancato pagamento del corrispettivo, non consentono di addivenire ad un accertamento della natura simulata dei quattro contratti, soprattutto ove si osservi che risultano in contrasto con l'ulteriore deduzione secondo la quale invece si sarebbe trattato sì di una vendita, ma conclusa per prezzo irrisorio.
Come condivisibilmente chiarito dalla Corte di cassazione, infatti, “la parte che deduce, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il
"negotium mixtum cum donatione" (Cass. 29.9.2004 n. 19601) e non il mancato pagamento dell'intero prezzo, come invece richiesto dalla nelle enunciate conclusioni, che Parte_4
dunque sotto tale profilo costituiscono un indice significativo per escludere che esse si riferissero al negozio misto con donazione” 3, non potendosi pertanto statuire in merito ad eventuale accertamento della predetta situazione, essendo stata formulata esplicita domanda di accertamento della simulazione di un negozio a titolo gratuito, e in particolare di un contratto di donazione.
4. Sulla domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c.
La domanda di inefficacia formulata ex art. 2901 c.c. è invece fondata, per le ragioni che seguono.
In linea generale, l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito ed è diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore: ai sensi dell'art. 2901/1 c.c., per quanto qui rileva, il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può quindi domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del pagina 8 di 12 creditore (trattandosi di atti successivi al sorgere del credito); 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Per quanto concerne la qualità di creditore in capo all'attore, è sufficiente rilevare come nelle more del giudizio sia intervenuta pronuncia della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello di CI che aveva confermato la decisione con il quale il giudice di primo grado aveva condannato al CP_1
pagamento in favore del fratello della somma di euro 2.100.000,00 a titolo di Pt_1 restituzione dell'indebito, sicchè il credito nascente origine dalla pronuncia di questo
Tribunale n. 530/2017 del 19/5/2017, confermata in grado di appello, ha trovato definitiva conferma in sede di legittimità.
Trattasi invero di credito sorto prima della conclusione dei negozi di cui si domanda la declaratoria di inefficacia, risultando così assorbita la questione relativa alla formazione successiva agli atti revocandi degli ulteriori crediti vantati dall'attore in forza della condanna al pagamento delle spese di lite, come emessa nelle ordinanze di cui ai docc. 3 e
4 di parte attrice, pacificamente successive alla data delle quattro cessioni oggetto di giudizio.
Ciò premesso, in relazione all'eventus damni, nel presente giudizio, a fronte della dettagliata deduzione di parte attrice circa la incapienza del patrimonio del debitore, anche in relazione alle intraprese azioni esecutive, il convenuto non ha validamente dimostrato la effettiva capienza di detto patrimonio, ma al contrario risulta aver ammesso esplicitamente la assoluta incapienza del proprio patrimonio rispetto alla somma di cui l'attore è creditore
(cfr. in particolare doc. 8 di parte attrice, pag. 16, par.
8.1. e ss.).
Al contempo, avendo gli atti revocandi per oggetto la cessione di crediti litigiosi per valore nominale assolutamente superiore al corrispettivo richiesto, indipendentemente dall'alea della effettiva riscossione, deve ritenersi sussistere un potenziale danno per l'attore, ove si osservi che da un lato, come osservato sopra, la inefficacia relativa degli atti non impedisce all'attore di soddisfarsi sul corrispettivo delle dette cessioni e che dall'altro, in via pagina 9 di 12 comunque assorbente, non vi è prova alcuna dell'intervenuto pagamento di detto corrispettivo da parte del figlio del cedente, sig. CP_2
Per quanto concerne la prova dell'elemento soggettivo in capo al cedente convenuto per condivisibile orientamento di legittimità essa può essere fornita tramite CP_1
presunzioni (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019) e nel presente giudizio la circostanza della anteriorità del credito rispetto agli atti revocandi, in una con la consapevolezza (di cui si è riferito sopra) della incapienza del proprio patrimonio, conducono in modo inequivoco a ritenere esistente tale elemento soggettivo.
Quanto infine alla partecipatio fraudis, deve osservarsi come, risultando sufficiente una generica consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, (cfr. ex multis Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020) nel presente caso tale elemento possa trarsi, con assoluta verosimiglianza secondo il canone del
“più probabile che non” tanto dallo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti dei negozi (padre e figlio) quanto dalle stesse dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale nel giudizio 4273/13 rg dell'intestato Tribunale, ove il teste Testimone_1
commercialista di parte attrice, sentito sulle dichiarazioni del convenuto in CP_1 occasione di un incontro tenutosi nell'autunno 2010, così rispondeva:
Da tali dichiarazioni, ritualmente depositate da parte attrice, può trarsi quindi ulteriore argomento di prova nel senso della consapevolezza in capo al terzo CP_2
secondo il condivisibile orientamento di legittimità in forza del quale è “consentito al giudice - alla stregua dell'orientamento dominante in dottrina e consolidato nella giurisprudenza di legittimità - porre a fondamento della sua decisione anche prove
pagina 10 di 12 acquisite in altro giudizio svoltosi tra le stesse parti o tra soggetti diversi, stante il principio del libero convincimento desumibile dall'art. 116 c.p.c., per il quale il giudice civile può porre a fondamento delle sue decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra parti diverse, come nel caso delle consulenze tecniche, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito.”.4
Ne discende che risulta quantomeno estremamente inverosimile, secondo il canone indicato dalla Suprema Corte, che “il terzo” ignorasse la situazione debitoria del CP_2
convenuto.
Per tali complessive ragioni, la domanda di inefficacia è fondata e merita accoglimento, risultando invero assorbite le ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice rispetto alle difese dei convenuti.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate tra parte attrice e convenuta nella misura del 20% attesa la reiezione della domanda svolta in via preliminare;
per il restante 80% seguono la soccombenza di parte convenuta nei confronti di parte attrice e si liquidano come segue, in applicazione del DM 55/14: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00 Compenso tabellare
(valori medi) € 10.860,00.
Per quanto concerne invece le spese di lite sostenute da che si è costituita Controparte_3
a fronte della notifica dell'atto di citazione, va rilevato che, per il principio di causalità che governa le spese sostenute dal terzo, (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019), osservato che non è stata formulata alcuna domanda nei confronti della parte, che pertanto pagina 11 di 12 non potrà dirsi soccombente rispetto all'attore, e che però al contempo è circostanza documentale che la iniziativa sia dipesa dalla irrituale notifica dell'atto di citazione, esse andranno poste a carico di parte attrice e liquidate come sopra indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Rigetta la domanda di simulazione svolta in via preliminare;
2. In accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice dei 4 atti datati 20/12/2018 Parte_1 denominati “cessione di diritti litigiosi” stipulati tra e CP_1 CP_2
(Atti a Repertorio Dott. , Notaio in Este -PD- rep.
[...] Persona_1 Per_1
14009 racc. 11074 / rep.14008 racc. 11073 / rep. 14010 racc. 11075 / rep. 14011 racc. 11076);
3. Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta nella misura del 20% e condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione a parte attrice Pt_1
el restante 80% delle spese di lite, che liquida, per tale percentuale, in
[...]
euro 733,24 per spese e in euro 8.688,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 da per il proprio intervento, che liquida in complessivi € Controparte_3
10.860,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Mantova, 5 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. Un, Ordinanza n. 34388 del 22/11/2022. 2 Sez. 2, Sentenza n. 17029 del 11/08/2016. 3 Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19099 del 02/09/2009. 4 Cass., sez. L., n. 28855 del 05/12/2008, in motivazione.