Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Lagonegro composto dai magistrati
Dott. Giuliana Santa Trotta Presidente f.f.
Dott. Aniello Maria de Piano Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 47/2024 r.g.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, in ogni caso il debitore pur costituitosi non ha contestato il mancato superamento delle soglie di legge;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da sentenza n.366/2024 del 15.02.2024, depositata il 19.02.2024 per € €.5.592,06; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili non supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI e che, ciò nonostante è stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di ulteriori debiti scaduti e non pagati dalla società debitrice;
ritenuto, infatti, che ai fini del computo del limite minimo previsto all'art.49, co.5, CCI, deve aversi riguardo non solo all'importo del credito vantato dalla parte istante bensì “al complesso dei debiti scaduti e non pagati” facenti capo alla fallenda ed emersi nel corso dell'istruttoria pre-fallimentare” (Cass. Civ. 19 luglio 2016 n. 14727 la cui ratio è estensibile anche alle ipotesi contemplate dal CCII). La minima entità del credito vantato non influisce sulla legittimazione alla presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, né integra la causa di esclusione insolvenza ai sensi dell'art. 49, co.5, CCI. Invero, il tenore della norma è chiaro nel riferire l'esclusione della fallibilità all'ipotesi in cui l'entità complessiva dei debiti scaduti e non pagati – e non il solo debito verso il creditore istante – sia inferiore ad Euro 30.000,00;
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a) Il credito vantato deriva da un'obbligazione per crediti di lavoro rimasta inadempiuta. Inoltre, parte creditrice ha allegato la presenza di ulteriori debiti, in particolare nei confronti della Accel SEU Italia SR per €.401.707,16 derivante da un Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano;
b) Non risultano depositati i bilanci gli esercizi 2023 e 2024. Nel merito, si osserva, come il solo fatto di aver omesso il deposito delle scritture contabili prescritte dalla legge possa essere già di per sé considerato indice di insolvenza non consentendo al ceto creditorio di aver contezza della situazione patrimoniale dell'impresa (da ultimo Cass. Civ.,19 settembre 2011, n. 19051). Ad ogni buon conto, pur volendo considerare le scritture contabili da ultimo depositate per l'anno 2022, la situazione patrimoniale descritta per gli ultimi esercizi non lascia dubbi in merito allo stato di insolvenza della società comprovato, in primo luogo, dalla presenza di un patrimonio netto decrescente in maniera esponenziale (da euro 101.443,00 del 2021 a soli euro 14.959,00 nel 2022), indice di un forte squilibrio patrimoniale che esclude la patrimonializzazione dell'impresa e la sua capacità di restare in maniera operativa sul mercato, tenuto altresì conto del fatto che l'attivo è caratterizzato per la maggior parta da crediti esigibili entro l'esercizio successivo. La situazione patrimoniale è, poi, ulteriormente compromessa da una sostanziale contrazione delle disponibilità liquide (pari a poco più di euro 2.000,00 nell'ultimo esercizio) peraltro insufficienti a far fronte al passivo espresso in bilancio (pari a circa 600.000,00 euro oltre i debiti non iscritti) ed anche solo al credito vantato dal ricorrente, nonché da una perdita di esercizio pari a circa 80.000,00 euro derivante dalla differenza tra costi di produzione e ricavi;
c) la società risulta in debito nei confronti dell'erario, e segnatamente in relazione a contributi non versati, per circa 35.000,00 euro;
CP_2
d) le dichiarazioni dell'amministratore delegato costituitosi nel CP_3 procedimento in data 03/12/2024 per cui “l'istante è venuto a conoscenza di una serie di obbligazioni scadute e non pagate dalla società e riguardanti, a vario titolo, i dipendenti - per oltre € 43.000,00 - (doc.29); lo Stato e, per esso, anche gli Enti Previdenziali - per oltre
€ 30.000,00 - (doc.30); fornitori - compresi anche i professionisti e le banche - (doc.31) per oltre € 480.000,00 senza considerare il “credito” della Bruno SR di cui si è riferito (e tra l'altro quest'ultime in parte garantite da fideiussione personale di ); tutto per CP_3 oltre € 553.000,00 (numero parziale sicuramente rispetto ai dipendenti ed alle banche) e ciò a fronte di una attività d'impresa - per quanto sia dato sapere all'istante - del tutto azzerata.” Tutte affermazioni, corredate da documentazione a supporto, non contraddette dal debitore costituito. ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale poiché tutte le circostanze evidenziate dimostrano inequivocabilmente come la ricorrente non possa contare né su affidamenti e linee di credito da parte di terzi, né su mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
pag. 2 di 4 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in p.l.r.p.t., con Controparte_1 sede in Corso Garibaldi n.161 – 85048 Rotonda (PZ) c.f./p.i ; P.IVA_1 nomina il dott. ANIELLO MARIA DE PIANO Giudice Delegato per la procedura nomina il dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1 sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 07/05/2025 ad ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso pag. 3 di 4 la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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