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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/09/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 3941 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Luca, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Mauro Leporace n. 29, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente/attrice in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo, presso il cui Controparte_2 studio, in Roma, viale Giulio Cesare n. 2, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta/convenuta in riassunzione
nonché
contro
; CP_3 opposto/convenuto in riassunzione contumace
avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione (fase di merito) – procedura iscritta al n. 83/2021 R.G.Es.Imm.;
conclusioni delle parti: come da rispettive note di precisazione conclusioni ai sensi dell'art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c.; per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la proposta opposizione per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza in capo all'opposta del diritto a procedere all'atto di pignoramento per cui è causa ed alla esecuzione intrapresa nonché alla vendita degli immobili di che trattasi;
conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'atto di pignoramento immobiliare dell'8.5.2021 per cui si controverte con ogni conseguenziale statuizione;
con vittoria di spese e competenze difensive, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'opposta: “voglia il Giudice adito, in via preliminare, ritenere inammissibile l'interposta opposizione in quanto posta in violazione dell'art. 100 cpc e, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dell'opponente in subordine comunque, nel Pt_1 merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nei
1 propri atti e nelle deduzioni difensive;
con condanna dell'opponente alle spese e competenze del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, coltivava nel merito, nel termine Parte_1 assegnato dal G.E. nel relativo provvedimento cautelare, l'opposizione di terzo proposta nell'espropriazione immobiliare iscritta al n. 83/2021 R.G.E.I., incoata contro il coniuge
[...]
dalla mandataria di per il credito di € CP_3 CP_1 Controparte_2
289.208,22, portato dal decreto ingiuntivo n. 27/2010 R.D.I., esecutivo in seguito a rigetto della relativa opposizione, giusta sentenza n. 678/2018 dell'intestato Tribunale, assumendo a motivi, per un verso, (a) la sua originaria estraneità al debito, ed altresì il mutamento, da comunione a separazione dei beni, giusta convenzione anteriore sia al titolo che alla trascrizione del pignoramento, siccome risalente al 2009, e debitamente annotata a margine dell'atto di matrimonio, del regime patrimoniale con il coniuge esecutato, evenienza comportante la comproprietà di entrambi gli immobili (appartamento e garage) pignorati, e quindi l'illegittimità del pregiudizio sulla metà dei medesimi, nonché, in ogni caso, (b) l'inefficacia del pignoramento in ragione del mancato deposito della copia conforme completa dell'atto di precetto;
lamentando quindi l'erroneità del provvedimento reso in fase cautelare dal G.E., in cui inopinatamente ridotto il pignoramento alla metà degli immobili, con illegittima applicazione dell'art. 496 c.p.c., e negata la sospensione totale del medesimo, rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, nella sua qualità, eccepiva preliminarmente la CP_1 carenza di interesse ad agire della avendo già ottenuto in sede cautelare l'esclusione, Pt_1 dal pignoramento, della quota di sua esclusiva proprietà degli immobili staggiti;
nel merito, in ogni caso, ribadiva la sussistenza del credito nei confronti del debitore esecutato, e la conseguente legittimità dell'espropriazione originariamente intrapresa, anche sotto il profilo, mai evincibile dagli atti, del mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi, documentato il quale, vi era nondimeno stata formale resipiscenza dal pignoramento della quota della ratificata dal G.E. in sede cautelare, e debitamente trascritta;
eccepiva, ancora, la Pt_1 carenza di legittimazione della opponente alla censura relativa al mancato deposito di copia integrale del precetto, irregolarità formale in ogni caso tempestivamente sanata, come asseverato dal G.E. sempre in sede cautelare;
rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate. In assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 9 settembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, la struttura necessariamente bifasica delle opposizioni esecutive, nel cui novero rientra quella di terzo ex art. 619 c.p.c., esclude che l'opponente, avendo visto riconosciute le sue ragioni nella prodromica fase cautelare, perda automaticamente
– e giuridicamente - l'interesse ad agire nel merito, per vederle definitivamente consacrate nella sentenza conclusiva del giudizio. Il codice di rito, invero, esclude la prosecuzione nel merito dell'opposizione di terzo nella sola evenienza di un accordo raggiunto dalle parti in udienza, ratificato con ordinanza dal G.E. Nel caso di specie, invece, come premesso, l'opponente lamenta la incompleta (o inesatta) portata del riconoscimento ottenuto in sede cautelare, atteso che la ha chiesto Pt_1
– e continua a chiedere - che l'intera procedura espropriativa venga travolta dall'errore commesso dalla creditrice nell'aggressione (anche) di beni non utilmente espropriabili, perché
2 non in proprietà del debitore esecutato, oltre che per il vizio formale (incompleta allegazione della copia del precetto). In altri termini: il petitum dell'opposizione, come originariamente proposta, è più ampio del riconoscimento delle ragioni attoree fatto dalla creditrice procedente, nonché dal G.E., in sede cautelare, e tale evidenza, da sola, esclude che possa accedersi alla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., eccepita dall'opposta, ed alla conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. In tale ottica, rimane quindi inconferente la produzione documentale della creditrice opposta, relativa alla rettifica della trascrizione del pignoramento, ora formalmente limitato alla sola quota di proprietà del debitore esecutato, e non anche a quella della secondo Pt_1 quello che è un vero e proprio riconoscimento, e tuttavia, come premesso, solo di parte delle ragioni spese da quest'ultima in sede di opposizione. Ciò posto, la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione comporta nondimeno l'immodificabilità dei motivi di opposizione, e, più in generale, delle questioni giuridiche e di fatto, già proposte e scrutinate dal G.E. in sede cautelare. La giurisprudenza, al riguardo, assevera il principio di perfetta simmetricità tra fase cautelare e di merito, sancendo l'inammissibilità della deduzione di motivi di opposizione nuovi rispetto a quelli già dedotti (Cass. n. 6892/2024); siffatta considerazione esonera il Tribunale dallo scrutinio di inammissibili motivi aggiunti dell'opponente. Tanto premesso, coglie nel segno l'eccezione dell'opposta di carenza di legittimazione della a far valere la nullità della procedura per il vizio formale (incompleta Pt_1 allegazione della copia del precetto, mancante di due pagine). Ed invero, a parte il rilievo – pur assorbente - che quel vizio, implicante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., andava di conseguenza denunciato entro il termine perentorio di gg. 20 dalla sua conoscenza, in ogni caso la giurisprudenza è univoca nell'affermazione del principio generale, a mente del quale, “nell'opposizione ex art. 619 c.p.c., il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa” (Cass. nn. 1627/1998, 10810/2000). Peraltro, a tutto voler concedere, l'incompleta allegazione del precetto rappresenta, secondo l'univoca giurisprudenza di merito citata dall'opposta, mera irregolarità, sanabile – e, nel caso di specie, sanata – con la produzione completa, in seguito al rilievo del G.E. Sul punto, quindi, la è soccombente, non essendo legittimata a - e non potendo Pt_1 neppure fondatamente - pretendere la declaratoria di illegittimità formale dell'espropriazione incoata in danno del coniuge . CP_3
Non lo è, invece, in relazione al primo motivo di opposizione, la cui fondatezza è stata riconosciuta – anche per facta concludentia, ossia mediante la cennata trascrizione di limitazione del pignoramento alla sola quota di ½ degli immobili espropriati – dall'opposta, già in sede cautelare. È documentalmente dimostrato, invero, che già in epoca anteriore alla trascrizione del pignoramento, i coniugi avevano, con il rogito notarile del 2009 allegato, Persona_1 modificato il loro regime patrimoniale, mutandolo da comunione a separazione dei beni, con conseguente rientro di quelli staggiti nella comunione ordinaria, e, quindi, applicazione delle regole di quest'ultima, in base alle quali la pacificamente proprietaria della quota Pt_1 indivisa di ½ dell'appartamento e del garage pignorati (Cass. nn. 11467/2003, 8803/2017, 33546/2018). Ergo, l'espropriazione ha colpito anche – ma non solo - beni di proprietà del terzo, odierno opponente, e rimane quindi illegittima in quanto tale, in accoglimento delle ragioni petitorie fatte valere da quest'ultimo con il rimedio tipico di cui all'art. 619 c.p.c.
3 Ciò posto, erra invece l'opponente a qualificare il provvedimento del G.E. in termini di riduzione del pignoramento alla sola quota di spettanza del debitore esecutato. Piuttosto, come si evince invero chiaramente dalla lettura dell'ordinanza cautelare, il G.E., asseverando parzialmente le ragioni della ha fatto corretta applicazione del Pt_1 principio giurisprudenziale, a mente del quale, “in tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore” (Cass. n. 6833/2015). Nel caso di specie, come premesso, la creditrice opposta, peraltro indotta in errore (scusabile) dalle emergenze documentali, nelle quali non evincibile il regime di separazione dei beni tra i coniugi, non appena venuta a conoscenza della conseguente erroneità (per eccesso) del pignoramento, ha riconosciuto le ragioni del terzo, ed ha nondimeno dato attuazione al provvedimento cautelare, mediante l'allegata annotazione di rettifica della trascrizione del pignoramento, ed altresì con la notifica dell'avviso di pignoramento ex art. 599 c.p.c. a quella che è risultata comproprietaria (pacificamente) non debitrice, ossia l'odierna opponente
Parte_1
Appare quindi corretta la decisione del G.E., che, facendo applicazione di quei principi, ha ritenuto di non sospendere tout court la procedura, pur riconoscendo (parzialmente) le ragioni della terza opponente. Per quanto argomentato, quindi, l'opposizione di terzo va accolta solo in parte, con integrale compensazione delle spese di lite, in ragione sia della reciproca soccombenza, che dell'evidenziata scusabilità dell'errore commesso dalla creditrice procedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da Parte_1 nella procedura iscritta al n. 83/2021 R.G.E.I., e, per l'effetto, dichiara illegittima l'espropriazione limitatamente alla quota di ½ dei cespiti pignorati, siccome di proprietà della ridetta terza opponente;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 15 settembre 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 3941 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Luca, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Mauro Leporace n. 29, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente/attrice in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo, presso il cui Controparte_2 studio, in Roma, viale Giulio Cesare n. 2, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta/convenuta in riassunzione
nonché
contro
; CP_3 opposto/convenuto in riassunzione contumace
avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione (fase di merito) – procedura iscritta al n. 83/2021 R.G.Es.Imm.;
conclusioni delle parti: come da rispettive note di precisazione conclusioni ai sensi dell'art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c.; per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la proposta opposizione per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza in capo all'opposta del diritto a procedere all'atto di pignoramento per cui è causa ed alla esecuzione intrapresa nonché alla vendita degli immobili di che trattasi;
conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'atto di pignoramento immobiliare dell'8.5.2021 per cui si controverte con ogni conseguenziale statuizione;
con vittoria di spese e competenze difensive, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'opposta: “voglia il Giudice adito, in via preliminare, ritenere inammissibile l'interposta opposizione in quanto posta in violazione dell'art. 100 cpc e, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dell'opponente in subordine comunque, nel Pt_1 merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nei
1 propri atti e nelle deduzioni difensive;
con condanna dell'opponente alle spese e competenze del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, coltivava nel merito, nel termine Parte_1 assegnato dal G.E. nel relativo provvedimento cautelare, l'opposizione di terzo proposta nell'espropriazione immobiliare iscritta al n. 83/2021 R.G.E.I., incoata contro il coniuge
[...]
dalla mandataria di per il credito di € CP_3 CP_1 Controparte_2
289.208,22, portato dal decreto ingiuntivo n. 27/2010 R.D.I., esecutivo in seguito a rigetto della relativa opposizione, giusta sentenza n. 678/2018 dell'intestato Tribunale, assumendo a motivi, per un verso, (a) la sua originaria estraneità al debito, ed altresì il mutamento, da comunione a separazione dei beni, giusta convenzione anteriore sia al titolo che alla trascrizione del pignoramento, siccome risalente al 2009, e debitamente annotata a margine dell'atto di matrimonio, del regime patrimoniale con il coniuge esecutato, evenienza comportante la comproprietà di entrambi gli immobili (appartamento e garage) pignorati, e quindi l'illegittimità del pregiudizio sulla metà dei medesimi, nonché, in ogni caso, (b) l'inefficacia del pignoramento in ragione del mancato deposito della copia conforme completa dell'atto di precetto;
lamentando quindi l'erroneità del provvedimento reso in fase cautelare dal G.E., in cui inopinatamente ridotto il pignoramento alla metà degli immobili, con illegittima applicazione dell'art. 496 c.p.c., e negata la sospensione totale del medesimo, rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, nella sua qualità, eccepiva preliminarmente la CP_1 carenza di interesse ad agire della avendo già ottenuto in sede cautelare l'esclusione, Pt_1 dal pignoramento, della quota di sua esclusiva proprietà degli immobili staggiti;
nel merito, in ogni caso, ribadiva la sussistenza del credito nei confronti del debitore esecutato, e la conseguente legittimità dell'espropriazione originariamente intrapresa, anche sotto il profilo, mai evincibile dagli atti, del mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi, documentato il quale, vi era nondimeno stata formale resipiscenza dal pignoramento della quota della ratificata dal G.E. in sede cautelare, e debitamente trascritta;
eccepiva, ancora, la Pt_1 carenza di legittimazione della opponente alla censura relativa al mancato deposito di copia integrale del precetto, irregolarità formale in ogni caso tempestivamente sanata, come asseverato dal G.E. sempre in sede cautelare;
rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate. In assenza di istanze istruttorie, all'udienza del 9 settembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, la struttura necessariamente bifasica delle opposizioni esecutive, nel cui novero rientra quella di terzo ex art. 619 c.p.c., esclude che l'opponente, avendo visto riconosciute le sue ragioni nella prodromica fase cautelare, perda automaticamente
– e giuridicamente - l'interesse ad agire nel merito, per vederle definitivamente consacrate nella sentenza conclusiva del giudizio. Il codice di rito, invero, esclude la prosecuzione nel merito dell'opposizione di terzo nella sola evenienza di un accordo raggiunto dalle parti in udienza, ratificato con ordinanza dal G.E. Nel caso di specie, invece, come premesso, l'opponente lamenta la incompleta (o inesatta) portata del riconoscimento ottenuto in sede cautelare, atteso che la ha chiesto Pt_1
– e continua a chiedere - che l'intera procedura espropriativa venga travolta dall'errore commesso dalla creditrice nell'aggressione (anche) di beni non utilmente espropriabili, perché
2 non in proprietà del debitore esecutato, oltre che per il vizio formale (incompleta allegazione della copia del precetto). In altri termini: il petitum dell'opposizione, come originariamente proposta, è più ampio del riconoscimento delle ragioni attoree fatto dalla creditrice procedente, nonché dal G.E., in sede cautelare, e tale evidenza, da sola, esclude che possa accedersi alla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., eccepita dall'opposta, ed alla conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. In tale ottica, rimane quindi inconferente la produzione documentale della creditrice opposta, relativa alla rettifica della trascrizione del pignoramento, ora formalmente limitato alla sola quota di proprietà del debitore esecutato, e non anche a quella della secondo Pt_1 quello che è un vero e proprio riconoscimento, e tuttavia, come premesso, solo di parte delle ragioni spese da quest'ultima in sede di opposizione. Ciò posto, la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione comporta nondimeno l'immodificabilità dei motivi di opposizione, e, più in generale, delle questioni giuridiche e di fatto, già proposte e scrutinate dal G.E. in sede cautelare. La giurisprudenza, al riguardo, assevera il principio di perfetta simmetricità tra fase cautelare e di merito, sancendo l'inammissibilità della deduzione di motivi di opposizione nuovi rispetto a quelli già dedotti (Cass. n. 6892/2024); siffatta considerazione esonera il Tribunale dallo scrutinio di inammissibili motivi aggiunti dell'opponente. Tanto premesso, coglie nel segno l'eccezione dell'opposta di carenza di legittimazione della a far valere la nullità della procedura per il vizio formale (incompleta Pt_1 allegazione della copia del precetto, mancante di due pagine). Ed invero, a parte il rilievo – pur assorbente - che quel vizio, implicante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., andava di conseguenza denunciato entro il termine perentorio di gg. 20 dalla sua conoscenza, in ogni caso la giurisprudenza è univoca nell'affermazione del principio generale, a mente del quale, “nell'opposizione ex art. 619 c.p.c., il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa” (Cass. nn. 1627/1998, 10810/2000). Peraltro, a tutto voler concedere, l'incompleta allegazione del precetto rappresenta, secondo l'univoca giurisprudenza di merito citata dall'opposta, mera irregolarità, sanabile – e, nel caso di specie, sanata – con la produzione completa, in seguito al rilievo del G.E. Sul punto, quindi, la è soccombente, non essendo legittimata a - e non potendo Pt_1 neppure fondatamente - pretendere la declaratoria di illegittimità formale dell'espropriazione incoata in danno del coniuge . CP_3
Non lo è, invece, in relazione al primo motivo di opposizione, la cui fondatezza è stata riconosciuta – anche per facta concludentia, ossia mediante la cennata trascrizione di limitazione del pignoramento alla sola quota di ½ degli immobili espropriati – dall'opposta, già in sede cautelare. È documentalmente dimostrato, invero, che già in epoca anteriore alla trascrizione del pignoramento, i coniugi avevano, con il rogito notarile del 2009 allegato, Persona_1 modificato il loro regime patrimoniale, mutandolo da comunione a separazione dei beni, con conseguente rientro di quelli staggiti nella comunione ordinaria, e, quindi, applicazione delle regole di quest'ultima, in base alle quali la pacificamente proprietaria della quota Pt_1 indivisa di ½ dell'appartamento e del garage pignorati (Cass. nn. 11467/2003, 8803/2017, 33546/2018). Ergo, l'espropriazione ha colpito anche – ma non solo - beni di proprietà del terzo, odierno opponente, e rimane quindi illegittima in quanto tale, in accoglimento delle ragioni petitorie fatte valere da quest'ultimo con il rimedio tipico di cui all'art. 619 c.p.c.
3 Ciò posto, erra invece l'opponente a qualificare il provvedimento del G.E. in termini di riduzione del pignoramento alla sola quota di spettanza del debitore esecutato. Piuttosto, come si evince invero chiaramente dalla lettura dell'ordinanza cautelare, il G.E., asseverando parzialmente le ragioni della ha fatto corretta applicazione del Pt_1 principio giurisprudenziale, a mente del quale, “in tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore” (Cass. n. 6833/2015). Nel caso di specie, come premesso, la creditrice opposta, peraltro indotta in errore (scusabile) dalle emergenze documentali, nelle quali non evincibile il regime di separazione dei beni tra i coniugi, non appena venuta a conoscenza della conseguente erroneità (per eccesso) del pignoramento, ha riconosciuto le ragioni del terzo, ed ha nondimeno dato attuazione al provvedimento cautelare, mediante l'allegata annotazione di rettifica della trascrizione del pignoramento, ed altresì con la notifica dell'avviso di pignoramento ex art. 599 c.p.c. a quella che è risultata comproprietaria (pacificamente) non debitrice, ossia l'odierna opponente
Parte_1
Appare quindi corretta la decisione del G.E., che, facendo applicazione di quei principi, ha ritenuto di non sospendere tout court la procedura, pur riconoscendo (parzialmente) le ragioni della terza opponente. Per quanto argomentato, quindi, l'opposizione di terzo va accolta solo in parte, con integrale compensazione delle spese di lite, in ragione sia della reciproca soccombenza, che dell'evidenziata scusabilità dell'errore commesso dalla creditrice procedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da Parte_1 nella procedura iscritta al n. 83/2021 R.G.E.I., e, per l'effetto, dichiara illegittima l'espropriazione limitatamente alla quota di ½ dei cespiti pignorati, siccome di proprietà della ridetta terza opponente;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 15 settembre 2025
Il giudice
Gino Bloise
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