CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 26048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26048 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'GE AT nato a [...] il [...] NG UD nato a [...] il [...] NG IS nato a [...] il [...] avverso il decreto del 15/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore delle ricorrenti, avv. Giuseppe Stellato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da RI D'GE, OV LU, MA LU, proprietarie e terze interessate al procedimento, di revoca della confisca disposta a carico di AU LU con la sentenza del 10 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 9 luglio 2018. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26048 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/03/2023 In particolare, la sentenza citata ha disposto la confisca ex art. 240-bis cod. pen. del fabbricato sito in Aversa, viale Kennedy, di due ville site in Aversa strada S. Michele, delle quote delle società LU BI srl e D'GE & C., in quanto ritenute nella disponibilità di AU LU, che con la stessa sentenza è stato condannato per il reato dell'art. 416-bis cod. pen. per la sua appartenenza al clan dei casalesi. OV LU e MA LU sono nude proprietarie del fabbricato sito in Aversa, viale Kennedy, di cui è usufruttuaria la madre RI D'GE; RI D'GE è proprietaria di una villa in Aversa strada S. Michele;
RI D'GE è anche titolare di una quota delle società Luclomar BI srl e D'GE & C.; AU LU è padre delle prime due ricorrenti e marito della terza. Le ricorrenti hanno presentato ricorso in opposizione allo stesso giudice. Con ordinanza del 17 settembre 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo quale giudice dell'opposizione, l'ha respinta. Nella ordinanza di rigetto la Corte di assise di appello rileva che, con riferimento all'immobile di viale Kennedy, il costo di costruzione pari ad almeno 309.000.000 lire riferito dallo stesso consulente tecnico delle ricorrenti, ed a cui andrebbero aggiunti ulteriori 50.000.000 lire per l'acquisto dalle sorelle della quota del terreno di proprietà non è stato coperto dalle due operazioni di mutuo e dall'apertura di credito documentate in atti, perché le due operazioni presentano diversi indici di anomalia sia sul contratto che sul pagamento dello stesso;
che, con riferimento all'acquisto delle ville di strada San Michele, la circostanza che sia avvenuta una permuta non è documentata in modo adeguato, e che comunque non si giustifica, se non con l'intervento di capitali del marito, che la D'GE abbia ricevuto una villa in più rispetto alle sorelle;
che, con riferimento alla LU srl, la stessa non è mai stata realmente operativa, ha ricevuto finanziamenti ingenti da soggetti rimasti ignoti e che non hanno mai preteso restituzione, e con riferimento alla D'GE & C. la stessa aveva i beni (i gioielli che commercializzava) nella cassaforte dell'abitazione di famiglia, il che deponeva nel senso della reale titolarità della stessa in capo a LU. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso RI D'GE, OV LU e MA LU, per il tramite del difensore, con due motivi. Nel primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza ha addossato alle ricorrenti degli oneri della prova della esistenza di disponibilità economiche lecite che in realtà sono meri oneri di allegazione, che la costruzione del fabbricato di viale Kennedy è stata effettuata 4 con la provvista proveniente dalle due operazioni di mutuo e dall'apertura di credito documentate in atti che a loro volta sono state saldate in ritardo mediante i redditi provenienti dagli affitti dell'immobile costruito, talora non dichiarati ai fini fiscali;
ch,e l'acquisto delle due ville in strada San Michele è stato finanziato con la tuc-t e, vendita del terreno su cui le stesse erano costruite, perché in realtà l'operazione di vendita del terreno e di acquisto delle ville nascondeva SC una permuta, e la intestazione di una delle ville alla LU srl, di cui era proprietario anche il condannato (ma non alla data in cui avvenne l'acquisito della vi letta, che risale al à C 2011; LU acquistò il 50% delle quote solo il 27 marzo 2012), non può far trasferire i profili di sospetto anche sulla villa acquistata invece da RI D'GE in proprio;
che, quanto alle due società, l'esistenza in esse di capitali illeciti di LU nop è stata giustificata. S,~ Nel Rianup motivo deducono violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva, perché l'espletamento di una C.T.U. avrebbe consentito di avere un vaglio più approfondito dei documenti prodotti e della ricostruzione delle provviste del nucleo familiare. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. Stefano Tocci, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria di controdeduzioni il difensore delle ricorrenti, avv. Giuseppe Stellato, ha replicato agli argomenti della Procura generale ed insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere affrontati congiuntamente, è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "in tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un bene formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto, è necessario che il bene sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto;
pertanto, qualora il medesimo abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo dal predetto fornito" (Sez. 1, Sentenza n. 35762 del 04/06/2019, SA, Rv. 276811). Nella pronuncia si legge che la questione interpretativa vede intorno alla nozione di «disponibilità», di cui all'attuale articolo 240-bis cod. pen. del bene 3 formalmente intestato ad un soggetto diverso dal destinatario della decisione penale sul reato-presupposto della confisca estesa, e che la necessaria osservanza del canone di ragionevolezza porta a ritenere che alla base della nozione di disponibilità del bene in capo al condannato debba esservi la prova della «riconducibilità» del bene in questione ad una iniziativa economica di tale soggetto, posto che la confisca cd. estesa è uno strumento giuridico teso al recupero (con finalità e profili funzionali non dissimili rispetto alla confisca di prevenzione) di beni - in senso ampio - derivanti dalla attività illecita posta in essere dal reo, pur se nella indiscussa presenza di una forte attenuazione del classico nesso pertinenziale tra specifico reato e suo profitto. La pronuncia SA prosegue sostenendo che, posto che il fattore di legittimazione della confisca estesa sta nella presunzione di illecita accumulazione patrimoniale basata sulla condanna per uno dei reati c.d. spia, la posizione del soggetto terzo deve essere tutelata anche nella ipotesi ir cui la iniziativa economica proveniente dal soggetto autore del reato abbia inciso «pro quota» nell'acquisto del bene, non potendosi in simili ipotesi disporre la confisca per l'intero. Il principio di diritto che impone - lì dove non vi sia prova della provenienza totale delle risorse dal soggetto portatore di pericolosità - la confisca parziale è stato da tempo elaborato in sede di confisca di prevenzione e va ritenuto, per quanto sinora detto, applicabile - a tutela del soggetto terzo anche in sede di confisca estesa. Il collegio ritiene di dare continuità a questo orientamento giurisprudenziale, e ritiene che la ordinanza impugnata non ne abbia fatto corretta applicazione. La ordinanza della Corte di assise di appello supera, infatti, la questione introdotta dalle ricorrenti della provenienza lecita dei capitali attraverso cui sono state sostenute le due iniziative edilizie di viale Kennedy e di strada S. Michele, nonché del denaro immesse/ nelle società LU e D'GE & C., con il mero riferimento all'evidente ruolo di regista e dominus delle operazioni in capo a LU. Con riferimento alla operazione immobiliare di viale Kennedy, infatti, la motivazione della ordinanza afferma che: "il coinvolgimento di LU quale reale artefice dell'operazione di investimento immobiliare si coglie a piene mani dalla circostanza che nel 2012, nell'ambito dell'operazione che ha indotto RI D'GE a cedere la nuda proprietà delle unità immobiliari alle figlie, il predetto ha beneficiato dell'usufrutto generale vitalizio in caso premorienza della moglie (...) il che conferma l'operata ricostruzione dei fatti, per i quali il vero dominus e finanziatore dell'operazione era LU". Con riferimento alla realizzazione delle ville in strada S. Michele la stessa segue un percorso logico piuttosto simile, perché sostiene che "la giustificazione 4 si rinviene soltanto considerando LU il vero regista dell'operazione, condotta in porto grazie ai suoi contatti nel mondo imprenditoriale". Il ruolo di regista di queste operazioni di accumulazione del patrimonio immobiliare della moglie e delle figlie non è, però, come detto sufficiente per sostenere che il bene sia nella "disponibilità" del condannato nel significato di cui all'art. 240-bis cod. pen., e quindi che i beni derivino - nel senso più ampio che può avere questo termine, e senza che vi sia bisogno di alcuna prova di nesso di derivazione diretta, altrimenti si applicherebbero direttamente le norme ordinarie sulla confisca del profitto diretto del reato di cui agli art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240, comma 2, cod. pen. - dalla attività illecita posta in essere dal reo, perché occorre sostenere che in essi siano confluiti capitali illeciti dell'interessato. E, se è vero che dalla lettura dell'ordinanza impugnata, e dalla stessa consulenza tecnica delle ricorrenti, emergono concreti elementi per ritenere che in questi beni siano effettivamente confluiti capitali illeciti (perché la signora D'GE sostiene degli esborsi economici - 202.000 euro per la transazione con una delle banche mutuanti nel 2004, 220.000 euro per la transazione con l'altra banca mutuante nel 2005, 230.000 euro per finanziamento soci alla LU nel 2007, 200.000 euro per finanziamento soci alla LU nel 2011 - che non sono compatibili con i redditi, piuttosto contenuti anche tenendo conto dei canoni di affitto, e con i disinvestimenti delle proprietà di famiglia, anch'essi del tutto insufficienti per giustificare disponibilità finanziarie così consistenti, come si comprende leggendo la stessa tabella di pag. 19 della consulen2:a delle ricorrenti), è anche vero, però, che la motivazione della ordinanza impugnata non si fa carico di stabilire quanta parte dei capitali confluiti nelle due operazioni immobiliari e nelle due società oggetto del provvedimento siano di provenienza della famiglia della D'GE e quanta, invece, derivi dalla attività illecita posta in essere dal reo, e non ne trae le relative conseguenze in punto di corretta determinazione dei beni cui è applicabile la confisca. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame dell'istanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG, Stefano Tocci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore delle ricorrenti, avv. Giuseppe Stellato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da RI D'GE, OV LU, MA LU, proprietarie e terze interessate al procedimento, di revoca della confisca disposta a carico di AU LU con la sentenza del 10 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 9 luglio 2018. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26048 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/03/2023 In particolare, la sentenza citata ha disposto la confisca ex art. 240-bis cod. pen. del fabbricato sito in Aversa, viale Kennedy, di due ville site in Aversa strada S. Michele, delle quote delle società LU BI srl e D'GE & C., in quanto ritenute nella disponibilità di AU LU, che con la stessa sentenza è stato condannato per il reato dell'art. 416-bis cod. pen. per la sua appartenenza al clan dei casalesi. OV LU e MA LU sono nude proprietarie del fabbricato sito in Aversa, viale Kennedy, di cui è usufruttuaria la madre RI D'GE; RI D'GE è proprietaria di una villa in Aversa strada S. Michele;
RI D'GE è anche titolare di una quota delle società Luclomar BI srl e D'GE & C.; AU LU è padre delle prime due ricorrenti e marito della terza. Le ricorrenti hanno presentato ricorso in opposizione allo stesso giudice. Con ordinanza del 17 settembre 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo quale giudice dell'opposizione, l'ha respinta. Nella ordinanza di rigetto la Corte di assise di appello rileva che, con riferimento all'immobile di viale Kennedy, il costo di costruzione pari ad almeno 309.000.000 lire riferito dallo stesso consulente tecnico delle ricorrenti, ed a cui andrebbero aggiunti ulteriori 50.000.000 lire per l'acquisto dalle sorelle della quota del terreno di proprietà non è stato coperto dalle due operazioni di mutuo e dall'apertura di credito documentate in atti, perché le due operazioni presentano diversi indici di anomalia sia sul contratto che sul pagamento dello stesso;
che, con riferimento all'acquisto delle ville di strada San Michele, la circostanza che sia avvenuta una permuta non è documentata in modo adeguato, e che comunque non si giustifica, se non con l'intervento di capitali del marito, che la D'GE abbia ricevuto una villa in più rispetto alle sorelle;
che, con riferimento alla LU srl, la stessa non è mai stata realmente operativa, ha ricevuto finanziamenti ingenti da soggetti rimasti ignoti e che non hanno mai preteso restituzione, e con riferimento alla D'GE & C. la stessa aveva i beni (i gioielli che commercializzava) nella cassaforte dell'abitazione di famiglia, il che deponeva nel senso della reale titolarità della stessa in capo a LU. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso RI D'GE, OV LU e MA LU, per il tramite del difensore, con due motivi. Nel primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza ha addossato alle ricorrenti degli oneri della prova della esistenza di disponibilità economiche lecite che in realtà sono meri oneri di allegazione, che la costruzione del fabbricato di viale Kennedy è stata effettuata 4 con la provvista proveniente dalle due operazioni di mutuo e dall'apertura di credito documentate in atti che a loro volta sono state saldate in ritardo mediante i redditi provenienti dagli affitti dell'immobile costruito, talora non dichiarati ai fini fiscali;
ch,e l'acquisto delle due ville in strada San Michele è stato finanziato con la tuc-t e, vendita del terreno su cui le stesse erano costruite, perché in realtà l'operazione di vendita del terreno e di acquisto delle ville nascondeva SC una permuta, e la intestazione di una delle ville alla LU srl, di cui era proprietario anche il condannato (ma non alla data in cui avvenne l'acquisito della vi letta, che risale al à C 2011; LU acquistò il 50% delle quote solo il 27 marzo 2012), non può far trasferire i profili di sospetto anche sulla villa acquistata invece da RI D'GE in proprio;
che, quanto alle due società, l'esistenza in esse di capitali illeciti di LU nop è stata giustificata. S,~ Nel Rianup motivo deducono violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva, perché l'espletamento di una C.T.U. avrebbe consentito di avere un vaglio più approfondito dei documenti prodotti e della ricostruzione delle provviste del nucleo familiare. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. Stefano Tocci, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria di controdeduzioni il difensore delle ricorrenti, avv. Giuseppe Stellato, ha replicato agli argomenti della Procura generale ed insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere affrontati congiuntamente, è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "in tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un bene formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto, è necessario che il bene sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto;
pertanto, qualora il medesimo abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo dal predetto fornito" (Sez. 1, Sentenza n. 35762 del 04/06/2019, SA, Rv. 276811). Nella pronuncia si legge che la questione interpretativa vede intorno alla nozione di «disponibilità», di cui all'attuale articolo 240-bis cod. pen. del bene 3 formalmente intestato ad un soggetto diverso dal destinatario della decisione penale sul reato-presupposto della confisca estesa, e che la necessaria osservanza del canone di ragionevolezza porta a ritenere che alla base della nozione di disponibilità del bene in capo al condannato debba esservi la prova della «riconducibilità» del bene in questione ad una iniziativa economica di tale soggetto, posto che la confisca cd. estesa è uno strumento giuridico teso al recupero (con finalità e profili funzionali non dissimili rispetto alla confisca di prevenzione) di beni - in senso ampio - derivanti dalla attività illecita posta in essere dal reo, pur se nella indiscussa presenza di una forte attenuazione del classico nesso pertinenziale tra specifico reato e suo profitto. La pronuncia SA prosegue sostenendo che, posto che il fattore di legittimazione della confisca estesa sta nella presunzione di illecita accumulazione patrimoniale basata sulla condanna per uno dei reati c.d. spia, la posizione del soggetto terzo deve essere tutelata anche nella ipotesi ir cui la iniziativa economica proveniente dal soggetto autore del reato abbia inciso «pro quota» nell'acquisto del bene, non potendosi in simili ipotesi disporre la confisca per l'intero. Il principio di diritto che impone - lì dove non vi sia prova della provenienza totale delle risorse dal soggetto portatore di pericolosità - la confisca parziale è stato da tempo elaborato in sede di confisca di prevenzione e va ritenuto, per quanto sinora detto, applicabile - a tutela del soggetto terzo anche in sede di confisca estesa. Il collegio ritiene di dare continuità a questo orientamento giurisprudenziale, e ritiene che la ordinanza impugnata non ne abbia fatto corretta applicazione. La ordinanza della Corte di assise di appello supera, infatti, la questione introdotta dalle ricorrenti della provenienza lecita dei capitali attraverso cui sono state sostenute le due iniziative edilizie di viale Kennedy e di strada S. Michele, nonché del denaro immesse/ nelle società LU e D'GE & C., con il mero riferimento all'evidente ruolo di regista e dominus delle operazioni in capo a LU. Con riferimento alla operazione immobiliare di viale Kennedy, infatti, la motivazione della ordinanza afferma che: "il coinvolgimento di LU quale reale artefice dell'operazione di investimento immobiliare si coglie a piene mani dalla circostanza che nel 2012, nell'ambito dell'operazione che ha indotto RI D'GE a cedere la nuda proprietà delle unità immobiliari alle figlie, il predetto ha beneficiato dell'usufrutto generale vitalizio in caso premorienza della moglie (...) il che conferma l'operata ricostruzione dei fatti, per i quali il vero dominus e finanziatore dell'operazione era LU". Con riferimento alla realizzazione delle ville in strada S. Michele la stessa segue un percorso logico piuttosto simile, perché sostiene che "la giustificazione 4 si rinviene soltanto considerando LU il vero regista dell'operazione, condotta in porto grazie ai suoi contatti nel mondo imprenditoriale". Il ruolo di regista di queste operazioni di accumulazione del patrimonio immobiliare della moglie e delle figlie non è, però, come detto sufficiente per sostenere che il bene sia nella "disponibilità" del condannato nel significato di cui all'art. 240-bis cod. pen., e quindi che i beni derivino - nel senso più ampio che può avere questo termine, e senza che vi sia bisogno di alcuna prova di nesso di derivazione diretta, altrimenti si applicherebbero direttamente le norme ordinarie sulla confisca del profitto diretto del reato di cui agli art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240, comma 2, cod. pen. - dalla attività illecita posta in essere dal reo, perché occorre sostenere che in essi siano confluiti capitali illeciti dell'interessato. E, se è vero che dalla lettura dell'ordinanza impugnata, e dalla stessa consulenza tecnica delle ricorrenti, emergono concreti elementi per ritenere che in questi beni siano effettivamente confluiti capitali illeciti (perché la signora D'GE sostiene degli esborsi economici - 202.000 euro per la transazione con una delle banche mutuanti nel 2004, 220.000 euro per la transazione con l'altra banca mutuante nel 2005, 230.000 euro per finanziamento soci alla LU nel 2007, 200.000 euro per finanziamento soci alla LU nel 2011 - che non sono compatibili con i redditi, piuttosto contenuti anche tenendo conto dei canoni di affitto, e con i disinvestimenti delle proprietà di famiglia, anch'essi del tutto insufficienti per giustificare disponibilità finanziarie così consistenti, come si comprende leggendo la stessa tabella di pag. 19 della consulen2:a delle ricorrenti), è anche vero, però, che la motivazione della ordinanza impugnata non si fa carico di stabilire quanta parte dei capitali confluiti nelle due operazioni immobiliari e nelle due società oggetto del provvedimento siano di provenienza della famiglia della D'GE e quanta, invece, derivi dalla attività illecita posta in essere dal reo, e non ne trae le relative conseguenze in punto di corretta determinazione dei beni cui è applicabile la confisca. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame dell'istanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.