Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2025 /2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MAISTO MELINA Parte_1
RICORRENTE
contro contumace CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni di parte ricorrente:
- I figli minori , e dovranno essere affidati Per_1 Persona_2 Persona_3 Per_4 in via esclusiva alla madre ed avranno residenza stabile presso la stessa, con facoltà di adottare ogni decisione nell'interesse e dei figli;
- Il padre dovrà contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante il versamento di una somma non inferiore ad euro 250,00 per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT; Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori saranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara.
Il marito dovrà contribuire al mantenimento della moglie, mediante il versamento di una somma mensile non inferiore ad euro 250,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Conclusioni del PM: visto.
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 in data 29/07/2004 aveva contratto matrimonio con CP_1 dall'unione erano nata la figlia oggi maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e i figli minori e Per_5 Persona_2 Persona_3 Per_6
[...] Il rapporto coniugale era entrato in crisi a seguito della condotta violenta di parte resistente, oggetto di procedimento penale tuttora pendente, e con sentenza n. 630/2023 del 14/07/2023 era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Poiché non era possibile ricostruire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate. All' udienza del 21/05/2025 la ricorrente dichiarava:
“a) quanto alla situazione economica: non ho reddito e vivo con i miei figli in luogo Cont protetto, a carico . Il padre non ha mai versato quanto previsto in sede di separazione anche quando non era ristretto in carcere. I miei figli hanno 17, 12, 10 e 5 anni ma il padre non si è mai messo in contatto con loro. Sono quindi costretta ad assumere da sola ogni decisione”. Parte resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) l.898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La descrizione degli eventi esposta in ricorso e la mancata costituzione di parte resistente sono elementi che fanno ritenere impossibile la ricostituzione tra i coniugi di una comunione di vita spirituale e materiale.
Quanto alla gestione della prole, si ritiene che la mancata costituzione del resistente e la sua totale indifferenza ai bisogni economici e spirituali dei figli, confermino il suo disinteressamento nei confronti della famiglia. Si dispone pertanto l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei minori Persona_7
, , e con facoltà per la madre di
[...] Persona_8 Persona_6 adottare autonomamente ogni decisione riguardante i figli. I rapporti padre/figli avverranno in forma protetta, con le modalità che il Servizio Sociale riterrà di adottare.
Sotto il profilo economico, nulla è mutato rispetto all'epoca della separazione sicchè si dispone che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli € 600,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria . 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato c) Mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Quanto all'assegno divorzile, impropriamente definito quale assegno di mantenimento, si osserva che la ricorrente è priva di reddito.
Secondo la nota giurisprudenza della suprema Corte "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". Il diritto a percepire un assegno divorzile si fonda anche sul principio di solidarietà, ed è pertanto volto a riconoscere all'ex coniuge anche "un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". (Cass. n. 11790/2021). Ciò premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che la ricorrente ha dedotto la spettanza dell'assegno esclusivamente in funzione assistenziale, deducendo l'impossibilità di vivere un'esistenza dignitosa con i soli i propri proventi.
Si pone dunque a carico del resistente un assegno divorzile di € 200,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara la scioglimento del matrimonio contratto il 29/07/2004 a Gujrat (Pakistan) da e Parte_1 CP_1 Dispone l'affidamento esclusivo dei minori , Persona_7 Persona_8 , e alla madre, con facoltà per quest'ultima di adottare
[...] Persona_6 autonomamente ogni decisione nell'interesse dei figli, ivi compresa la facoltà di chiedere il rilascio o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio. Pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento CP_1 dei figli di € 600,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie. Pone a carico di un assegno divorzile in favore di parte ricorrente CP_1 di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva. Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, in favore CP_1 dell'Erario, liquidate in € 3.500,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario. Ferrara, 25.6.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo