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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Ottavio Picozzi all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 13359/2024 R.G. promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, via Costantino, n. 4 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli e dell'avv. Emilio Iacobelli, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 legale rappresentante
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI:
Per la parte ricorrente:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
Controparte_1
2. Per l'effetto, condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in euro 1.210,56 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato se dovuto, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 4 aprile 2024 , Parte_1 all'attualità docente precaria delle graduatorie di istituto con titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto di docente di Scienze naturali chimiche e biologiche, avendo prestato la propria attività lavorativa in forza di ripetuti contratti a tempo determinato riconducibili a supplenze temporanee brevi con riferimento al periodo dal 13 novembre 2020 all'8 giugno 2021, (per n. 18 ore settimanali), conveniva in giudizio il Controparte_2
assumendo che aveva diritto al riconoscimento della cd.
[...] retribuzione professionale docenti sul presupposto che aveva svolto le medesime mansioni, attività e compiti cui erano tenuti i docenti di ruolo. Deduceva che durante il suddetto anno scolastico 2020/2021, nonostante avesse svolto diverse supplenze brevi e/o temporanee, (con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto), non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001 e corrisposta dal , sino all'attualità, CP_3 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
che in base all'art. 87 del C.C.N.L. Scuola del 29 novembre 2007 la retribuzione professionale docenti ammontava, alla data del 28 febbraio 2018, a euro 164,00 mensili (somma inizialmente riconosciuta a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si prestava servizio); che tale importo, a decorrere dal 1° marzo 2018 era stato, (ex art. 38 del CCNL Scuola 2016/2017), aumentato a euro 174,50 (importo riferito ai docenti con una anzianità di servizio compresa da 0 a 14 atteso l'incremento mensile, per tale fascia di anzianità di euro 10,50); che successivamente tale importo era stato aumentato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 a euro 184,50; che, pertanto, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, ex art. 25 del C.C.N.L. Scuola del 31 agosto 1999, (con riferimento ad un orario settimanale pari a 18 ore previsto per la scuola secondaria, 24 ore settimanali previsto per la scuola primaria e 25 ore settimanali previsto per la scuola materna/infanzia), era pari a: euro 5,47 al giorno (euro 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018, euro 5,82 al giorno (euro 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2021. euro 6,15 al giorno (euro 184,50: 30 giorni) dal 1° gennaio 2022; che essa ricorrente sulla base di tali calcoli aveva diritto alla somma totale di euro 1.210,56 (euro 5,82 x 208 giorni di lavoro); che inutili erano state le richieste formulate nei confronti dell'Amministrazione; che era illegittimo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 marzo 2001 nella parte in cui (Art. 7) non prevedeva il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
che era pure illegittimo il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individuava come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, avessero prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei;
che dovevano esserle riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite nei periodi di servizio indicati in ricorso svolti per supplenze temporanee brevi, per l'ammontare di un credito complessivo di euro 1.210,56 oltre interessi legali;
che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva in questione, tra i quali rientrava la retribuzione professionale docenti, avevano natura fissa e continuativa, non essendo inoltre collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, così come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione;
che quest'ultima aveva anche precisato che la retribuzione professionale docenti rientrava nell'ambito delle "condizioni di impiego" che "ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018); che tale principio era ornai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte;
che secondo tale indirizzo la disparità di trattamento non poteva essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mirava ad assicurare;
che la comparabilità non poteva essere esclusa per le supplenze temporanee;
che alla luce di tali elementi l'istituto della retribuzione professionale docenti doveva considerarsi illegittimo, in quanto contrario in primis alla normativa europea (clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE") che sanciva il principio di non discriminazione nei rapporti di lavoro e ne imponeva l'armonizzazione e l'attuazione con tutte le normative nazionali, sia in modo verticale che orizzontale;
che altrimenti vi sarebbe stata violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro;
che secondo la Suprema Corte l'art. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuiva al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, per cui il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999" doveva intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio;
che le spettava l'ammontare delle retribuzioni professionali docenti maturate e non percepite per tutti i periodi di precariato. Concludeva come in epigrafe riportato.
Il non si costituiva e rimaneva Controparte_1 contumace. All'udienza del 24 marzo 2025 la causa, sulla base della documentazione in atti, era decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto per i seguenti motivi di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27 luglio 2018 che si condividono che si fanno propri anche con riferimento al disposto dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c. secondo cui “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
“
2. Il CCNL 15 marzo 2001 per il personale del comparto della scuola art. 7, ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dal CCNI 31 agosto 1999, art. 25...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (CCNL 24 luglio 2003, art. 81, CCNL 29 novembre 2007, art. 83), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata CP_1 dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per (l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel CCNL 15 marzo 2001, art. 7, comma 3, art. 7, alle "modalità stabilite dal CCNI 31 agosto 1999, art. 25" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "il CCNL 15 marzo 2001, art. 7, per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dal CCNL 31 agosto 1999, art. 25" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Tali principi del resto sono stati confermati anche dall'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020, che pure si condivide secondo cui non sussistono ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale docente supplente a tempo determinato, tale principio “risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'articolo 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio" (Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020).
Tali considerazioni sono del tutto condivisibili, e non sono state poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C- 466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43 - 46). Tuttavia nel caso in esame - come evidenziato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce di cui sopra - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi indicati e che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. EL resto l'art. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 ha previsto la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Risulta evidente che si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere per cui non appare possibile una interpretazione restrittiva della previsione contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come del resto esplicitato nell'ordinanza della Corte di Cassazione. Sulla base delle considerazioni complessivamente sopra esposte, in accoglimento del ricorso, deve essere pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in forza dei contratti a tempo CP_1 determinato sottoscritti nel periodo dal 13 novembre 2020 all'8 giugno 2021. Conseguentemente l'Amministrazione deve essere condannata per i predetti periodi di effettivo servizio prestati al pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a tale titolo secondo le previsioni del C.C.N.L. di settore, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi degli artt. 22, comma 36, Legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, Legge n. 412 del 1991. Quanto alle effettive spettanze di parte ricorrente, si osserva che le stesse sono state correttamente calcolate nei conteggi di parte in atti, che, pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, possono essere posti a fondamento della presente sentenza corrispondendo a quanto indicato nel C.C.N.L. di categoria prodotto dalla stessa ricorrente. EL resto “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. Civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile " (cfr. tra le molte Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 4051 del 18 febbraio 2011 e nello stesso senso Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 4104 del 2 marzo 2016; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 10116 del 18 maggio 2015; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 6332 del 19 marzo 2014; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 563 del 17 gennaio 2012; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 4051 del 18 febbraio 2011; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 18378 del 19 agosto 2009; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 945 del 19 gennaio 2006; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 9285 del 10 giugno 2003; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 7103 del 29 maggio 2000). Di conseguenza il
[...]
deve essere condannato a pagare in favore della parte Controparte_1 ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, la somma totale di euro 1.210,56 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi degli artt. 22, comma 36, Legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, Legge n. 412 del 1991. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del
[...]
in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti nel Controparte_1 periodo dal 13 novembre 2020 all'8 giugno 2021e per l'effetto condanna il resistente, per i periodi di effettivo servizio prestati in tale arco CP_1 temporale, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.210,56 dovuta a tale titolo secondo le previsioni del C.C.N.L. di settore, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi degli artt. 22, comma 36, Legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, Legge n. 412 del 1991; - condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di CP_1 lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi