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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5851/2023 R.G. decisa ex art. 281 sexies c.p.c., avente ad oggetto: pagamento interessi TRA in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Nola, alla Via Stella, n.209, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Chianese e Vincenzo Simonelli, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 presso la sede legale dell'ente sita in Torre del Greco (NA), alla Via Marconi nr. 66, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Ferraro, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato ha dedotto di aver regolarmente sottoscritto con la resistente un contratto in Controparte_1 regime di accreditamento per l'anno 2014 (in data 18.11.2014), in forza del quale essa avrebbe emesso, tra le altre, fatture relative alle prestazioni di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2014; ha aggiunto che queste ultime erano state oggetto di decreto ingiuntivo n. 1428/2015, non opposto, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21.09.2015, attraverso il quale veniva ingiunto alla odierna resistente il pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 139.491,22 oltre interessi legali e spese. Tanto premesso, l'istante ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento da parte dell' degli interessi moratori convenzionali ex Controparte_1 art. 7 del contratto di accreditamento, da calcolarsi sul corrispettivo delle prestazioni delle fatture emesse nell'anno 2014 oggetto di D.I. n. 1428/2015., il cui importo ammonterebbe ad euro 37.005,49 (somma derivante dalla differenza tra l'ammontare complessivo degli interessi moratori e quanto già versato dall'
[...]
a titolo di interessi legali). In subordine, la ricorrente ha chiesto la CP_1 condanna della resistente al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, da calcolarsi sul corrispettivo delle prestazioni oggetto delle fatture emesse nell'anno 2014 di cui al D.I. 1428/2015, detratto quanto già pagato, oltre le spese, con attribuzione. La , in persona del legale rappresentante p.t., nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha contesto il conteggio degli interessi effettuato da parte ricorrente, il quale non ammonterebbero alla cifra di euro 37.421,06 (da cui sottrarre quanto già percepito a titolo di interessi legali pari ad euro 415,57), bensì ad un importo pari ad euro 18.394,51 (derivante dalla differenza tra euro 18.810,08 e quanto già percepito a titolo di interessi legali pari ad euro 415,57). Tali interessi moratori, secondo quanto sostenuto dalla resistente, decorrerebbero sulla base della sussistenza contestuale di un contratto scritto, non sussistendo il diritto del centro di percepire gli interessi di mora maturati su acconti il cui termine contrattuale di scadenza sarebbe già spirato al momento della sottoscrizione del contratto. In conclusione, ha chiesto rigettare la domanda relativamente agli interessi moratori convenzionali e riconoscere unicamente gli interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/02; compensare le spese di lite.
2. In primo luogo, giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
2.1. Nella fattispecie in esame, la ricorrente, a corredo della propria domanda, ha prodotto sia il contratto di accreditamento relativo all'anno 2014, sia copia delle fatture emesse per le prestazioni erogate nell'anno 2014. Ciò posto, risulta essere non contestato il pagamento, da parte della resistente, delle somme dovute alla ricorrente a titolo di sorta capitale residua di cui al D.I. n.1428/2015, documentato, peraltro, sia dall'ordinativo di pagamento datato 13.9.2016, sia dal bonifico bancario del 29.9.2016. Per quanto concerne il pagamento degli interessi di mora va osservato quanto segue. In primo luogo, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare la riconducibilità al genus delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002 anche dei contratti sottoscritti dai centri accreditati e l' ed aventi ad oggetto Controparte_2
l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale. Nella richiamata sentenza, n. 14349/2016 la Suprema Corte ha chiarito che l'accreditamento non è riconducibile ad un contratto poiché il suo conferimento è esercizio di un potere amministrativo all'esito di una verifica delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte del soggetto richiedente. È dunque un provvedimento amministrativo che abilita il soggetto a inserirsi nel servizio sanitario pubblico ed è riconducibile al genus delle concessioni. Dopo aver individuato il soggetto, però, l'amministrazione pubblica agisce iure privatorum stipulando con la struttura accreditata un apposito negozio per definire le prestazioni da fornire e il corrispettivo relativo. Tale accordo assume la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive astrattamente sussumibile nelle 'transazioni commerciali' di cui al d.lgs. n. 231/2002 (cfr. altresì Cass. 2039172016; Cass. 17665/2019).
2.2. Nel caso in esame venendo in rilievo un contratto sottoscritto nell'anno 2014 (in data 18.11.2014) trova dunque applicazione la disciplina sugli interessi di cui al D.lgs. 231/2002. Inoltre, nel contratto che regola il rapporto con la struttura sanitaria opposta è specificamente prevista, all'art. 7, l'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002. Pertanto, la domanda di pagamento degli interessi di mora formulata dal ricorrente merita accoglimento.
2.3. Tuttavia, in merito al quantum della pretesa, viene in rilievo che il D. Lgs. 231/2001, all'art. 4 prevede che: “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Inoltre, il contratto de quo, all'art.
7.2 prevede che “il pagamento del saldo avverrà entro quattro tanche come segue:…entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre.”. Nel caso in esame, essendo le fatture oggetto di causa relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2014, la scadenza delle stesse era fissata convenzionalmente al 30.4.2015, sicchè il èagamento avrebbe docuto avvenire entro la data del 1°.5.2015, mentre ne risulta documentato il pagamento in data 29.9.2016. Pertanto, determinati in tal modo i termini iniziali e finali di pagamento, il quantum relativo agli interessi moratori da ritardato pagamento maturati sulle fatture indicate in ricorso e calcolati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002, va determinato, sul capitale di euro 139.491,22, nella misura di euro 15.887,86. Da tale importo andrà sottratto quanto versato dall' a titolo di Controparte_1 interessi legali pari ad euro 415,57. In definitiva, la resistente va condannata al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente dell'importo di euro 15.472,29, pari alla somma degli interessi da ritardato pagamento maturati sulle fatture indicate in ricorso e calcolati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002. 3. Le spese di lite, compensate per un terzo ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda, seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, discostandosi dalla nota spese calcolata su un valore maggiore, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarsi in favore degli avvocati Vincenzo Chianese e Vincenzo Simonelli dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1 altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, nei confronti del CP_1 Parte_1 della somma di euro 6.662,72;
[...]
B. compensa le spese processuali per un terzo e condanna al Controparte_1 pagamento della residua parte in favore di Parte_1 che liquida euro 545,00 per esborsi ed euro 3.384,66, oltre spese
[...] forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Grazia Ferrara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Torre Annunziata, così deciso il 24 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 presso la sede legale dell'ente sita in Torre del Greco (NA), alla Via Marconi nr. 66, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Ferraro, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato ha dedotto di aver regolarmente sottoscritto con la resistente un contratto in Controparte_1 regime di accreditamento per l'anno 2014 (in data 18.11.2014), in forza del quale essa avrebbe emesso, tra le altre, fatture relative alle prestazioni di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2014; ha aggiunto che queste ultime erano state oggetto di decreto ingiuntivo n. 1428/2015, non opposto, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21.09.2015, attraverso il quale veniva ingiunto alla odierna resistente il pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 139.491,22 oltre interessi legali e spese. Tanto premesso, l'istante ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento da parte dell' degli interessi moratori convenzionali ex Controparte_1 art. 7 del contratto di accreditamento, da calcolarsi sul corrispettivo delle prestazioni delle fatture emesse nell'anno 2014 oggetto di D.I. n. 1428/2015., il cui importo ammonterebbe ad euro 37.005,49 (somma derivante dalla differenza tra l'ammontare complessivo degli interessi moratori e quanto già versato dall'
[...]
a titolo di interessi legali). In subordine, la ricorrente ha chiesto la CP_1 condanna della resistente al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, da calcolarsi sul corrispettivo delle prestazioni oggetto delle fatture emesse nell'anno 2014 di cui al D.I. 1428/2015, detratto quanto già pagato, oltre le spese, con attribuzione. La , in persona del legale rappresentante p.t., nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha contesto il conteggio degli interessi effettuato da parte ricorrente, il quale non ammonterebbero alla cifra di euro 37.421,06 (da cui sottrarre quanto già percepito a titolo di interessi legali pari ad euro 415,57), bensì ad un importo pari ad euro 18.394,51 (derivante dalla differenza tra euro 18.810,08 e quanto già percepito a titolo di interessi legali pari ad euro 415,57). Tali interessi moratori, secondo quanto sostenuto dalla resistente, decorrerebbero sulla base della sussistenza contestuale di un contratto scritto, non sussistendo il diritto del centro di percepire gli interessi di mora maturati su acconti il cui termine contrattuale di scadenza sarebbe già spirato al momento della sottoscrizione del contratto. In conclusione, ha chiesto rigettare la domanda relativamente agli interessi moratori convenzionali e riconoscere unicamente gli interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/02; compensare le spese di lite.
2. In primo luogo, giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
2.1. Nella fattispecie in esame, la ricorrente, a corredo della propria domanda, ha prodotto sia il contratto di accreditamento relativo all'anno 2014, sia copia delle fatture emesse per le prestazioni erogate nell'anno 2014. Ciò posto, risulta essere non contestato il pagamento, da parte della resistente, delle somme dovute alla ricorrente a titolo di sorta capitale residua di cui al D.I. n.1428/2015, documentato, peraltro, sia dall'ordinativo di pagamento datato 13.9.2016, sia dal bonifico bancario del 29.9.2016. Per quanto concerne il pagamento degli interessi di mora va osservato quanto segue. In primo luogo, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare la riconducibilità al genus delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002 anche dei contratti sottoscritti dai centri accreditati e l' ed aventi ad oggetto Controparte_2
l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale. Nella richiamata sentenza, n. 14349/2016 la Suprema Corte ha chiarito che l'accreditamento non è riconducibile ad un contratto poiché il suo conferimento è esercizio di un potere amministrativo all'esito di una verifica delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte del soggetto richiedente. È dunque un provvedimento amministrativo che abilita il soggetto a inserirsi nel servizio sanitario pubblico ed è riconducibile al genus delle concessioni. Dopo aver individuato il soggetto, però, l'amministrazione pubblica agisce iure privatorum stipulando con la struttura accreditata un apposito negozio per definire le prestazioni da fornire e il corrispettivo relativo. Tale accordo assume la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive astrattamente sussumibile nelle 'transazioni commerciali' di cui al d.lgs. n. 231/2002 (cfr. altresì Cass. 2039172016; Cass. 17665/2019).
2.2. Nel caso in esame venendo in rilievo un contratto sottoscritto nell'anno 2014 (in data 18.11.2014) trova dunque applicazione la disciplina sugli interessi di cui al D.lgs. 231/2002. Inoltre, nel contratto che regola il rapporto con la struttura sanitaria opposta è specificamente prevista, all'art. 7, l'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002. Pertanto, la domanda di pagamento degli interessi di mora formulata dal ricorrente merita accoglimento.
2.3. Tuttavia, in merito al quantum della pretesa, viene in rilievo che il D. Lgs. 231/2001, all'art. 4 prevede che: “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Inoltre, il contratto de quo, all'art.
7.2 prevede che “il pagamento del saldo avverrà entro quattro tanche come segue:…entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre.”. Nel caso in esame, essendo le fatture oggetto di causa relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2014, la scadenza delle stesse era fissata convenzionalmente al 30.4.2015, sicchè il èagamento avrebbe docuto avvenire entro la data del 1°.5.2015, mentre ne risulta documentato il pagamento in data 29.9.2016. Pertanto, determinati in tal modo i termini iniziali e finali di pagamento, il quantum relativo agli interessi moratori da ritardato pagamento maturati sulle fatture indicate in ricorso e calcolati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002, va determinato, sul capitale di euro 139.491,22, nella misura di euro 15.887,86. Da tale importo andrà sottratto quanto versato dall' a titolo di Controparte_1 interessi legali pari ad euro 415,57. In definitiva, la resistente va condannata al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente dell'importo di euro 15.472,29, pari alla somma degli interessi da ritardato pagamento maturati sulle fatture indicate in ricorso e calcolati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002. 3. Le spese di lite, compensate per un terzo ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda, seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, discostandosi dalla nota spese calcolata su un valore maggiore, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarsi in favore degli avvocati Vincenzo Chianese e Vincenzo Simonelli dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1 altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, nei confronti del CP_1 Parte_1 della somma di euro 6.662,72;
[...]
B. compensa le spese processuali per un terzo e condanna al Controparte_1 pagamento della residua parte in favore di Parte_1 che liquida euro 545,00 per esborsi ed euro 3.384,66, oltre spese
[...] forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Grazia Ferrara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Torre Annunziata, così deciso il 24 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo