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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 13705/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale- azione di rivalsa”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Del Seppia Parte_1
-Appellante- E
HD ASSICURAZIONI spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Placido Cardillo
-Appellata-
pagina 1 di 6
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Firenze, la HD
Assicurazioni spa avanzò azione di rivalsa nei confronti della Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 3.885,01.
Espose parte attrice, a fondamento della propria pretesa, di aver corrisposto un risarcimento a tale quale soggetto trasportato sul veicolo Persona_1
Mazda assicurato con la HD, il quale aveva riportato lesioni a seguito di un sinistro verificatosi a Poggio a Caiano in data 17 Gennaio 2014, causato dal conducente del veicolo Volvo immatricolato in Spagna di proprietà di
[...]
CP_1
Precisò che, dopo aver ricevuto la richiesta risarcitoria da parte del ai Per_1
sensi dell'art. 141 CdA, ed aver istruito la pratica, si era rivolta all' Ufficio
Centrale Italiano, UCI, il quale le aveva risposto invitandola ad avanzare ogni richiesta alla trattandosi del soggetto incaricato della gestione del Parte_1
sinistro per conto della compagnia estera assicuratrice del veicolo danneggiate.
Resistette la Parte_1
Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza n. 2252/2022, accolse la domanda e condannò la al pagamento, in favore della HD Assicurazioni Parte_1
spa, della somma di € 3.150, oltre interessi, nonché alla rifusione in favore di pate attrice delle spese processuali.
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, in via preliminare che risultava infondata l'eccezione sollevata dalla relativa al proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto correttamente convenuto in giudizio quale mandatario per la liquidazione e la gestione del sinistro e come tale avente rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile.
Quanto al merito rilevò che la prova testimoniale assunta nel corso del giudizio aveva fornito la piena conferma della presenza di Persona_1
quale terzo trasportato, a bordo del veicolo assicurato con HD e che le lesioni pagina 2 di 6 riportate dal risultavano riscontrate dalla produzione del referto del Per_1
pronto soccorso presso il CTO di Firenze del 17 Gennaio 2014 e dalla certificazione medica in atti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la affidando Parte_1
le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Difetto di legittimazione passiva della Parte_1
Il Giudice di pace aveva disatteso il disposto di cui all'art. 125 co 4 CdA a mente del quale «Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi».
L'unico legittimato passivo era da individuarsi nell'Ufficio Centrale italiano.
2) Mancata prova in ordine agli elementi costitutivi del diritto.
3) Omessa pronuncia in ordine all'eccezione di improcedibilità ex art 148 CdA.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva la HD ASSICURAZIONI spa la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Sosteneva la correttezza della sentenza resa dal primo giudice, evidenziando la sussistenza della legittimazione passiva della nonché la prova del Parte_1
diritto dedotto in giudizio, fondata su di una testimonianza attendibile.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2024, assegnati i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 6
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, va evidenziato il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
essendo per contro legittimato passivamente l'Ufficio Centrale Italiano, UCI, che parte della dottrina ha qualificato quale garante legale per
l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante, però, su un soggetto terzo, il quale assume un ruolo di gestione gestione e liquidazione dei sinistri che vedano coinvolti veicoli esteri.
Ebbene, il ruolo di 'garante' e di legittimato passivo emerge in modo evidente dall'art. 125 co 4 Codice delle Assicurazioni a mente del quale «Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla
Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi».
Il successivo co 5 del predetto articolo conferma il ruolo di garante dell'UCI e la sua legittimazione passiva, qualora assolto da parte di un veicolo estero l'obbligo di assicurazione: fatto pacifico nella fattispecie.
Infatti, il predetto comma così dispone: «Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c),
l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione».
pagina 4 di 6 Il successivo co 5-bis prevede invece i termini entro i quali l'UCI deve fare un'offerta di risarcimento motivata o i motivi per cui ritiene di non dovere fare offerta alcuna.
In definitiva, dal complesso delle norme sopra citate si può affermare che l'unico legittimato passivo per le richieste risarcitorie per sinistri verificatisi in
Italia è l'UCI, non rilevando ai fini dell'esatta configurazione della legittimazione passiva la circostanza che la abbia effettivamente Parte_1
ricevuto in carico dall'UCI di gestire la fase stragiudiziale della vertenza, previa verifica dei presupposti per l'accoglimento o meno della richiesta risarcitoria.
Erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile l'art. 152 CdA che, difatti, trova applicazione nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza del danneggiato, aderente al sistema della c.d. Carta
Verde, provocato da veicoli che stazionino abitualmente in uno Stato Membro
e ivi assicurati.
Al riguardo va evidenziato che la IV Direttiva Assicurazione Veicoli(dir.
2000/26/CE) ha previsto che il danneggiato possa rivolgere la richiesta di risarcimento del danno ad un apposito rappresentante dell'obbligato situato nel proprio paese di residenza. Di tutta evidenza risultano i vantaggi per il danneggiato che, nonostante sia stato coinvolto in un sinistro all'estero, può agire per il risarcimento del danno una volta di ritorno nel proprio paese, nella propria lingua e secondo procedure del proprio Ordinamento.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(atteso il modesto valore della domanda e la definizione del giudizio sulla base di una questione preliminare di merito) quello compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma della sentenza n. 2252 resa dl Parte_1
Giudice di pace di Firenze in data 18.10.2022, rigetta la domanda proposta dalla HD ASSICURAZIONI spa nei confronti della e Parte_1
condanna parte appellata alla rifusione, in favore della delle Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 633 per compenso quanto al primo grado, € 164 per esborsi, € 852 per compenso quanto alla presente fase d'appello oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 6.II.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
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