Sentenza 16 settembre 2022
Parere interlocutorio 13 maggio 2024
Parere definitivo 14 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02177/2025REG.PROV.COLL.
N. 00696/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2023, proposto dalla società Nume S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi e Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massa, in Genova, via Roma 11/1;
contro
il Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Paoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza T.a.r. Liguria, sez. I, 16 settembre 2022 n.786, che ha respinto il ricorso n. 14597/2018 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Genova:
a) del provvedimento 6 aprile 2017 prot. n.117844, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Responsabile del SUAP- Sportello unico attività produttive ha respinto l’istanza 4 ottobre 2016 prot. n.332839 presentata dalla Nume S.r.l. per l’ampliamento della superficie di vendita della media struttura situata in via Camozzini 94R;
e degli atti connessi, e in particolare:
b) del parere sfavorevole 8 marzo 2017 prot. n.80327 della Direzione urbanistica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente appellante gestisce un supermercato con l’insegna “Ekom”, che si trova a Genova Voltri, in via Camozzini 94 R e 96, in zona qualificata dal vigente piano urbanistico comunale – PUC adottato con deliberazione del Consiglio comunale 4 marzo 2015 n. 8 come “ ambito complesso per la valorizzazione del litorale- ACO-L ” ed è dallo stesso piano classificato come “ media struttura di vendita- MSV ”, anche se la licenza relativa, rilasciata in base al PUC previgente lo considerava “ esercizio di vicinato ” (doc. 1 ricorso I grado, p. 16 del file relativo).
2. Per quanto qui interessa, le norme di conformità del PUC 2015 per l’ambito complesso ACO-L prevedono fra le “ funzioni ammesse complementari ” proprio gli “ esercizi di vicinato ”; quanto alla “ disciplina degli interventi edilizi ” prevedono poi che “Gli edifici esistenti destinati alle funzioni complementari sono soggetti alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ed alle relative norme progettuali, dell’Ambito di conservazione dell’impianto urbano Storico AC-US, fatte salve eventuali prescrizioni di carattere qualitativo o quantitativo per i tipi di intervento previsti nella disciplina dei singoli archi costieri ” (testo delle norme di conformità reperibile nel sito ufficiale del Comune, p. 85).
3. Intenzionata ad ampliarne la superficie netta di vendita, da 247 a 382 mq, la società ha presentato la relativa istanza 4 ottobre 2016 prot. n.332839 (doc. 1 ricorso I grado) allo sportello unico attività produttive- SUAP del Comune di Genova, intimato appellato, competente ai sensi dell’art. 19 comma 1 della l.r. Liguria 2 gennaio 2007 n.1.
4. Per questo tipo di interventi, l’art. 17 delle norme generali del citato PUC 2015 dispone anzitutto al comma 2 che “ Le operazioni di nuova apertura, trasferimento, ampliamento, concentrazione o accorpamento di attività commerciali comprese nella funzione " distribuzione al dettaglio " devono rispettare le norme dei singoli Ambiti e Distretti del PUC e le disposizioni regionali vigenti in materia di commercio, in particolare per quanto riguarda i limiti dimensionali, i requisiti e gli standard richiesti… ”; dispone poi al comma 2.4 lettera a) che “ la dotazione minima di aree destinate a parcheggio per le Medie e Grandi Strutture di Vendita e per i Centri Commerciali, e le relative caratteristiche e requisiti, sono stabilite dalle disposizioni regionali vigenti in materia di commercio ” e al comma 2.4 lettera f) prima parte che “ per le MSV da insediare in edifici esistenti i parcheggi devono essere collocati entro un raggio di 500 m rispetto al locale di vendita con esclusione delle attività comprese in ambiti storici (AC-CS e AC-US)… ” (doc. 10 ricorso I grado, testo della norma).
5. Al dichiarato scopo di conformarsi a questa normativa, nell’istanza 4 ottobre 2016 citata la società ha anzitutto individuato la superficie di standard a parcheggio da reperire, la cui estensione non è contestata; ha poi ritenuto di localizzarla in un terreno della misura necessaria, 228 mq, distinto al catasto alla sezione di Voltri, foglio 29 mappale 1334, situato in località via Romana di Voltri.
6. Nella domanda stessa, sul punto specifico la società ha testualmente dichiarato che “ è stato possibile reperire il parcheggio pertinenziale per il supermercato Ekom di via Camozzini in zona Crevari ad una distanza superiore a 500 m dalla collocazione del locale di vendita ” asseritamente in base alle norme di PUC appena citate. In particolare, la società ha sostenuto che il proprio edificio, in base alla norma di conformità per gli interventi edilizi nell’ambito ACO-L, sarebbe in tutto equiparato agli edifici in ambito AC-US, e pertanto potrebbe invocare a proprio favore la norma dell’art. 17 comma 2.4 lettera f), che consente appunto una deroga alla distanza massima dei parcheggi dalle MSV in quest’ultimo ambito (doc. 1 ricorso I grado, pp. 16-17 del file).
7. In base all’art. 19 comma 4 della l.r. 2007, “ Decorso il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda avente ad oggetto il conseguimento soltanto dell'autorizzazione commerciale, senza che lo SUAP abbia comunicato il provvedimento di diniego, essa si intende accolta. Per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, tale termine è elevato a centoventi giorni ”, ed è questo, notoriamente, il caso del Comune di Genova.
8. Alla fattispecie era comunque applicabile come norma statale di principio l’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n.241, nel testo allora vigente, che nella sua prima parte disponeva: “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo ”.
9. Il Comune ha dato una prima risposta con la nota del SUAP 4 novembre 2016 prot. n.370520, che riproduce i contenuti dell’allegato parere 25 ottobre 2016 prot.n.360028 della Direzione urbanistica (entrambi nel doc. 2 ricorso I grado), nei termini che seguono.
9.1 La nota 4 novembre 2016 afferma che la Direzione urbanistica ha evidenziato “ la non conformità dell’intervento proposto ” in quanto “ la documentazione prodotta circa i parcheggi, … posizionati ad una distanza superiore ai 500 m. consentiti dall'art.17 del PUC, per le attività comprese in ambiti storici AC-CS e AC-US, è priva degli elaborati che permettano di rilevare la distanza effettiva nonché degli elementi di connessione in termini di percorrenza pedonale e veicolare ovvero la presenza di collegamenti con mezzi di trasporto pubblico ”.
9.2 La stessa nota evidenzia però che “ la richiamata disposizione di cui all'art.17 pone come condizione che la deroga dalla distanza massima di 500 m dal locale, avvenga in edifici ricompresi nei citati ambiti. AC-CS e AC-US. Tale disposizione non pare pertanto applicabile al caso in esame trattandosi di immobile che il vigente PUC comprende in ambito differente da quelli citati, precisandosi che l'art. ACO-L-2 non prevede un totale rinvio alla disciplina dell'ambito AC-US ma riguarda esclusivamente le disposizioni relative agli interventi edilizi consentiti sul patrimonio esistente ”.
9.3 La nota assegna quindi un termine di dieci giorni per presentare la documentazione integrativa richiesta e precisa che “ i termini del procedimento sono interrotti e riprenderanno a decorrere dalla data in cui la pratica sarà completata ”.
10. A questa nota, la società ha risposto con le controdeduzioni 17 novembre 2016 (doc. 3 ricorso I grado), in cui ha evidenziato quanto segue.
10.1 In primo luogo, ha ribadito la propria interpretazione, nel senso dell’applicabilità al proprio caso della deroga di cui all’art. 17 comma 2.4 lettera f); in appoggio ha poi allegato “elaborato grafico attestante la esatta distanza tra l'esercizio ed il parcheggio di pertinenza, con indicazione del percorso e delle fermate dei mezzi pubblici di linea AMT ”.
10.2 Si tratta in effetti di una planimetria timbrata e sottoscritta, ove si indica “ distanza fra il punto vendita ed il parcheggio di pertinenza pari a 850 m, di cui: 716 m percorribili con corriera linea n.96 e 134 m percorribili a piedi ”.
10.3 Inoltre, la società ha aggiunto che “ l'area di sosta è collegata all'esercizio commerciale da mezzi pubblici di linea n°96, sicché si verte nell'ipotesi in cui, secondo il paragrafo 15 dei criteri regionali di urbanistica commerciale (parcheggi per medie strutture di vendita, lett. c), i parcheggi di pertinenza possono essere " non contigui o vicini " all'esercizio e quindi non rispettare il limite di mt. 500 stabilito dal PUC (che all'art, 17.2.4, lett. a, delle Norme generali, quanto alle caratteristiche e requisiti dei parcheggi di pertinenza degli esercizi commerciali, fa rinvio alle " disposizioni regionali vigenti in materia di commercio ") purché "collegati con mezzi pubblici adeguati ".
10.4 Il rinvio è al § 15 lettera c) di tali criteri, come approvati con deliberazione 17 dicembre 2012 n.31 del Consiglio regionale, pubblicate sul BUR 27 dicembre 2012 n.52, lettera che dispone (p. 100 del BUR citato): “ Nel caso di insediamento di NUOVE MEDIE STRUTTURE [maiuscolo nel testo] qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggio di pertinenza previste in contiguità con le nuove strutture, il Comune, valutando l’impatto di tali strutture nell’ambito della zona in relazione alla riqualificazione commerciale, all’impatto sulla viabilità esistente e al traffico, alla situazione dei parcheggi pubblici presenti e alla loro interrelazione con la struttura di vendita, nonché alla possibilità di forme convenzionate per la gratuità dei mezzi di trasporto, può prevedere … c) la realizzazione di parcheggi anche non contigui o vicini all’esercizio, a condizione che siano collegati con mezzi pubblici adeguati e prevedendo anche la possibilità di attivazione di bus navetta al cui costo partecipa l’impresa che gestisce la struttura interessata ”.
11. Il Comune ha replicato con la nota del SUAP 2 dicembre 2016 prot. n.405241, che anche in questo caso riproduce i contenuti di un allegato parere della Direzione urbanistica, 22 novembre 2016 prot.n.301939, di conferma del precedente parere contrario (entrambi nel doc. 4 ricorso I grado), nei termini che seguono.
11.1 La nota ribadisce anzitutto “ che la localizzazione del parcheggio di pertinenza — distante mt. 850 dall'esercizio — si pone in contrasto con l'art. 17 delle norme del vigente PUC che prevede come distanza massima mt. 500 e si caratterizza quindi come motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione dell'ampliamento richiesto ”.
11.2 La nota poi insiste nel richiedere “ le integrazioni necessarie alla ulteriore valutazione circa il rispetto della disciplina urbanistica, funzionale al rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa ” e avverte che “ i termini del procedimento rimangono interrotti e riprenderanno a decorrere dalla data in cui la pratica sarà stata completata ”.
12. A questa nota, la società ha risposto con le controdeduzioni 15 dicembre 2016 (doc. 5 ricorso I grado).
12.1 In questa nota, la società ribadisce la propria posizione, ma aggiunge “ pare decisivo osservare che, a parte l'esistenza di agevole collegamento tra l'esercizio ed il parcheggio, a ben vedere la distanza del PUC è rispettata e non deve quindi neppure essere utilizzata la previsione derogatoria dei criteri regionali di urbanistica commerciale (paragrafo 15 lett. c). Infatti la distanza alla quale occorre fare riferimento ai sensi del PUC (che parla di "raggio di 500 mt. rispetto al locale di vendita ") è quella in linea d'aria, che nel caso di specie è conforme al suddetto limite, come risulta dalla nuova planimetria che si allega ”.
12.2 In allegato, vi è appunto una planimetria, anche in questo caso timbrata e firmata, che indica le posizioni del supermercato e dell’ipotizzato parcheggio e reca la dicitura “ raggio distanza 497 m< 500 m ”.
13. Il Comune ha controreplicato con la nota del SUAP 26 gennaio 2017 prot. n.28308, (doc. 6 ricorso I grado), in cui “ segnala che la successiva integrazione ”, ovvero la nota 15 dicembre 2016 di cui si è detto “ contiene nella planimetria presentata gravi incongruenze che ne rendono impossibile la valutazione ”, ribadisce i precedenti pareri contrari, che puntualmente cita, dichiara di dare avvio “ al procedimento di non accoglibilità e conseguente archiviazione ” della domanda, assegna termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e avverte che in mancanza procederà alla “ archiviazione ” stessa.
14. Con ulteriore memoria 2 marzo 2017, (doc. 7 ricorso I grado), la società ha riepilogato le proprie argomentazioni, così come segue.
14.1 In primo luogo, la società ha sostenuto che la nuova tavola da essa prodotta, quella allegata alla memoria 15 dicembre 2016, dimostrerebbe “ che, seguendo il criterio lineare (anziché quello del percorso " effettivo " e cioè il tratto stradale del mezzo pubblico più il tratto pedonale) … la distanza … rispetta, seppur di poco, quella prevista dal PUC per i parcheggi pertinenziali ”.
14.2 In secondo luogo, la società ha sostenuto che la regola dei 500 metri di distanza massima non le si applicherebbe comunque, in base all’interpretazione da lei sostenuta dell’art. 17 comma 2.4 lettera f) delle norme tecniche, della quale si è detto, interpretazione per cui in sintesi l’edificio in ambito ACO-L sarebbe in tutto equiparato a quelli in ambito AC-US. Sostiene poi che l’art. 17 comma 2.4 “ parrebbe riferito solo all'insediamento in edifici esistenti di nuove MSV e non anche per l'ampliamento di medie strutture di vendita già attive ”, come nel caso.
14.3 Infine, sostiene di non dover comunque rispettare la regola dei 500 metri anche sulla base dei criteri, pure già ricordati, di cui al § 15 lettera c) dei criteri regionali.
15. Ciononostante, il Comune ha pronunciato il provvedimento negativo di cui in epigrafe, provvedimento 6 aprile 2017 prot. n.117844 (doc. 8 ricorso I grado), motivato con il rinvio ad un’ulteriore nota 8 marzo 2017 prot. n.80327 della Direzione urbanistica (doc. 9 ricorso I grado), e in sintesi in base a quanto segue.
15.1 In primo luogo, il diniego osserva che “ esaminata la planimetria prodotta il 16 dicembre 2016 [data di ricezione della memoria 15 dicembre 2016 sopra citata] l'ufficio non ha ritenuto di esprimersi in merito in quanto la stessa risulta evidentemente non correttamente composta inducendo la lettura di una distanza lineare tra l'area di parcheggio e l'immobile in cui è situato il locale di vendita inferiore a m 500 ”.
15.2 Inoltre, il diniego fa presente quanto già accennato, ovvero che le norme di conformità relative all’ambito ACO-L equiparano la relativa disciplina a quella dell’ambito AC-US solo quanto alla “ disciplina degli interventi edilizi - senza alcuna interferenza con la disciplina delle destinazioni d'uso e con le relative specifiche discipline di settore, peraltro contenuto di norma generale ”.
15.3 Di seguito, il diniego ribadisce ancora che “ l'articolo 17 individua espressamente gli ambiti storici ai quali intende riferirsi (AC-US e AC-CS) e pone come condizione di applicabilità della deroga dalla distanza massima di m 500 che l'insediamento dell'attività avvenga in edifici esistenti ricompresi in tali ambiti ” e vale sia per le nuove strutture, sia per l’ampliamento di quelle esistenti
15.4 Infine, il diniego evidenzia che la deroga di cui al § 15 delle disposizioni regionali si riferisce solo alle nuove strutture di vendita, e non appunto all’ampliamento di strutture esistenti.
16. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso presentato dalla società contro questo provvedimento di diniego, con la motivazione che di seguito si riassume.
16.1 In via preliminare, il T.a.r. ha respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso proposta dal Comune per esser stato l’art. 17 delle norme generali del PUC più volte citato modificato in senso più restrittivo, tale in tesi da rendere comunque non possibile l’intervento, e ciò in quanto la ricorrente appellante ha dichiarato di avere comunque interesse alla decisione a fini risarcitori. Questo capo della sentenza non è stato appellato.
16.2 Nel merito, il T.a.r. ha respinto il primo motivo di ricorso, secondo il quale sulla domanda si sarebbe formato il silenzio assenso sulla base dell’art. 19 della l.r. 1/2007, in quanto la nota 4 novembre 2016 del Comune, qualificata come preavviso di diniego, avrebbe interrotto i termini ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990 nel testo allora vigente, termini che sarebbero ridecorsi solo dalla risposta del 17 novembre successivo.
16.3 Infine, il T.a.r. ha respinto l’ulteriore motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha in sostanza fatto valere le proprie tesi sull’inapplicabilità dell’art. 17 delle norme generali già esposte nel corso del procedimento, condividendo le ragioni del diniego impugnato. In particolare, la sentenza ha osservato che la distanza in linea d’aria calcolata attraverso il geoportale comunale è comunque pari a 540 metri.
17. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi, con i quali reitera i motivi respinti in I grado e critica la sentenza impugnata per non averli accolti.
18. Il Comune ha resistito, con atto 26 novembre e memoria 16 dicembre 2024, ed ha chiesto che l’appello sia respinto, richiamandosi alle motivazioni della sentenza e del provvedimento impugnato.
19. Con replica 23 dicembre 2024, la società ha ribadito le proprie asserite ragioni.
20. Alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
21. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito spiegate.
22. È infondato il primo motivo, che sostiene l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’originaria istanza 4 ottobre 2016 prot. n.332839 (cfr. sopra § 3).
22.1 Come si è detto sopra, alla fattispecie è applicabile l’art. 10 bis della l. 241/1990 nel testo vigente all’epoca dei fatti, secondo il quale la comunicazione dei motivi ostativi interrompeva “ i termini per concludere il procedimento ”, che iniziavano “ nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine ” assegnato per presentarle. La giurisprudenza di questo Consiglio, per tutte sez. IV 11 aprile 2022 n.2696, era quindi nel senso che esso ridecorresse ex novo e non solo per la parte non consumata.
22.2 Ciò posto, anche valorizzando come preavviso di diniego la sola nota comunale 26 gennaio 2017, e quindi non tenendo conto delle note 4 novembre 2016 e 2 dicembre 2016 (v. sopra §§ 9, 11 e 13), il termine previsto dalla norma, di 120 giorni decorrenti dalla domanda 4 novembre 2016, andava a scadere il 1 febbraio 2017, e quindi è stato utilmente interrotto sulla base dell’art. 10 bis l. 241/1990 appena illustrato: sarebbe andato a scadere il 26 giugno 2017 e quindi dopo il diniego 6 aprile 2017, da ritenere tempestivamente pronunciato.
22.3 Come si precisa per chiarezza, la nota 26 gennaio 2017, anche se non cita in modo espresso la norma, va qualificata come preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990 a semplice lettura del relativo testo (doc. 6 in I grado, cit.). Essa infatti ne ha il contenuto tipico: in sintesi, enuncia le ragioni ostative all’accoglimento ed assegna un termine per osservazioni.
22.4 Per completezza, va però ricordato che il motivo in esame, come si è detto infondato nel merito, potrebbe anche essere ritenuto inammissibile per difetto di interesse, dato che sostiene la formazione del silenzio assenso, ma non contiene specifici motivi di censura del diniego esplicito 6 aprile 2017, atti a caducarlo. Il diniego esplicito in questione infatti varrebbe comunque come implicita revoca del silenzio assenso, revoca che potrebbe essere illegittima, ma non certo inesistente, e quindi per essere annullata richiederebbe la deduzione con specifici motivi dei suoi presunti vizi.
23. È infondato anche il secondo motivo, secondo il quale l’ampliamento sarebbe stato in realtà autorizzabile.
23.1 Per quanto concerne il fatto, il Collegio ritiene accertato con tranquillante certezza che i parcheggi reperiti dalla ricorrente appellante a servizio dell’ampliamento da essa progettato, ovvero l’area di 228 mq in via Romana di Voltri (v. sopra. § 5), si trovassero a distanza superiore ai 500 metri richiesti.
23.1.1 In tal senso depone anzitutto quanto afferma la sentenza di I grado e non è specificamente contestato nell’appello, ovvero che la distanza in linea d’aria fra quest’area ed il punto vendita è pari a 540 metri (sentenza impugnata, p. 7 quattordicesimo rigo dal basso).
23.1.2 Vi sono poi gli atti che la stessa parte appellante ha prodotto e sottoscritto nel procedimento amministrativo, ovvero la domanda 4 ottobre 2016, ove indica (v. sopra § 6) senza incertezze una distanza superiore ai 500 metri e la planimetria allegata alle controdeduzioni 17 novembre 2016 (v. sopra 10.2), in cui precisa che la distanza, riferita al percorso terreste e non al dato in linea d’aria, è di 850 metri.
23.1.3 A fronte di ciò, non può esser valorizzata l’ulteriore planimetria allegata alle controdeduzioni 15 dicembre 2016 (v. sopra § 12.2), in cui la distanza in linea d’aria inferiore a 500 metri è asserita, ma non graficamente evidenziata in modo corretto e ricostruibile.
23.1.4 Sul punto poi non è corretto quanto afferma l’appello a p. 11 quindicesimo rigo dal basso, ovvero che il Comune non avrebbe valutato quest’ultima planimetria. Il provvedimento impugnato 6 aprile 2017 (v. sopra § 15.1) afferma infatti qualcosa di diverso, ovvero che l’amministrazione “ non ha ritenuto di esprimersi in merito in quanto la stessa [planimetria] risulta evidentemente non correttamente composta ”, il che secondo logica esprime non un difetto di valutazione, ma una valutazione in senso negativo.
23.2 Ciò posto, sempre ad avviso del Collegio, la norma che prevede la distanza massima di 500 metri di cui all’art. 17 comma 2.4 lettera f) prima parte delle norme generali del PUC 2015 è senz’altro applicabile al caso di specie.
23.2.1 In primo luogo, come correttamente sostenuto dal Comune e dal Giudice di I grado, non è applicabile l’eccezione che lo stesso art. 17 prevede per gli esercizi situati negli ambiti AC-CS e AC-US. L’equiparazione a questi ambiti dell’ambito ACO-L, in cui si trova l’esercizio della ricorrente appellante, operata dalle norme di conformità del PUC 2015 vale soltanto, secondo la lettera delle norme stesse citata sopra al § 2, per la “ disciplina degli interventi edilizi ”. Ora, da un lato è pacifico che nel caso di specie si tratta di un’autorizzazione commerciale, e non di un intervento edilizio in senso proprio: non è possibile estendere un’equiparazione, che per definizione si fa fra realtà diverse, a fattispecie non espressamente previste. Dall’altro lato, a tutto voler concedere, secondo lo stesso testo delle norme di conformità, l’equiparazione vale per le “ funzioni ammesse ”, fra le quali vi sono solo gli “ esercizi di vicinato ” e non le MSV, categoria alla quale, dopo una modifica della classificazione originaria contenuta nel PUC previgente, appartiene ora la struttura della ricorrente appellante (v. sopra § 1). Il testo dell’art. 17 si riferisce poi a tutte le operazioni di “ nuova apertura, trasferimento, ampliamento, concentrazione o accorpamento ” e non, come afferma la parte appellante, ai soli casi di nuove aperture di MSV.
23.2.2 In secondo luogo, ancora conformemente a quanto ritenuto dal Comune e dal Giudice di I grado, nemmeno è applicabile l’eccezione di cui al § 15 lettera c) dei criteri regionali di cui alla deliberazione del Consiglio 31/2012, che, come evidenzia la norma adoperando anche il carattere maiuscolo (v. il testo riportato sopra al § 10.4), valgono solo per le nuove MSV e non per gli ampliamenti di strutture esistenti.
24. L’appello quindi è infondato e va respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura compatibile con i valori minimi previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminabile e difficoltà media.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 696/2023 R.G.), lo respinge.
Condanna la ricorrente appellante Nume S.r.l. a rifondere al Comune di Genova, intimato appellato, le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO