Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, nel dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen., restituisca gli atti al P.M. provvedendo contestualmente alla fissazione di una nuova udienza dibattimentale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2008, n. 25101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25101 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 07/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 535
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 43552/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN OR, nato in [...] il [...];
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma all'udienza in data 23.10.2007 che, rilevata la nullità della notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. fissando la nuova udienza dibattimentale al 9.04.2008;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento nella parte in cui ha fissato la nuova udienza del 9.04.2008.
OSSERVA
Nel procedimento a carico di OR AR il Tribunale di Roma, all'udienza del 23.10.2007, rilevata la nullità della notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e disponeva la trasmissione degli atti al PM fissando la nuova udienza dibattimentale al 9.04.2008.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando l'abnormità del provvedimento nella parte in cui veniva fissata la nuova udienza dibattimentale perché impositiva di vincoli alle prerogative del P.M. privato, per tale ragione, della possibilità di chiedere l'archiviazione all'esito dell'esame e all'eventuale acquisizione di nuove prove favorevoli all'indagato.
Chiedeva l'annullamento del provvedimento sul punto. Il ricorso è fondato perché la fissazione della data di una nuova udienza, dopo la trasmissione degli atti al PM per la notifica all'indagato dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., comporta limitazione al potere dello stesso PM di liberamente determinarsi sulle scelte d'adottare a seguito dell'eventuale espletamento di ulteriori indagini, non potendosi escludere che egli possa avanzare una richiesta d'archiviazione confliggente con la disposta prosecuzione del procedimento.
Ne consegue che il provvedimento va, sul punto, annullato senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'apposizione della data della nuova udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008