Decreto cautelare 8 marzo 2022
Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 08/03/2022, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2022
N. 00047/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo D'Arpa e Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Angelini e Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorita' Idrica Pugliese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia e Comune di Muro Leccese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale della Direzione Generale dell'Autorità Idrica Pugliese n. 178/2019 R.G., del 7.10.2019, sottoscritta dal D.G. Ing. Vito Colucci, avente ad oggetto “approvazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità del progetto esecutivo “Acquisizione mediante procedura espropriativa per pubblica utilità delle aree ospitanti pozzi privati ubicati nel territorio della provincia di Lecce. Pozzi denominati Muro 1, Muro 2, Muro 3, in agro di Muro Leccese”, comunicata con note dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n. U-24/10/2019–0084549 e n. U-24/10/2019–0084551, pervenute a mezzo del servizio postale, in data 29.10.2019;
- delle note prot. U-24/10/2019–0084549 e prot. U-24/10/2019–0084551 dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., sottoscritte dal R.U.P., Geom. F. Lanfrancotti, dal Resp. Ufficio Espropri, Ing. Sergio Blasi e dal Resp. Ingegneria di Progettazione, Ing. Massimo Pellegrini, con oggetto “intervento P1517 – progetto esecutivo – Espropriazione di pozzi privati che hanno il giudizio di idoneità – Pozzi denominati Muro 1-2-3 in agro di Muro Leccese – Approvazione e determinazione provvisoria dell'indennità d'esproprio”;
- della nota prot. U-26.09.2019–0076909, della Direzione Ingegneria Ufficio Espropri di AQP S.p.A., di riscontro alle osservazioni presentate dal ricorrente con nota del 12.09.2019;
- di ogni altro atto presupposto, coevo, collegato e/o consequenziale, anche non pervenuto e/o non conosciuto, non esclusa, anzi espressamente ricompresa la nota prot. U-08/08/2019–0066709 di comunicazione di avvio del procedimento;
per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da TO AT il 7/3/2022:
- dell'Avviso di esecuzione del decreto di esproprio n. 0004437 del 25.1.2022 - art. 23 e 24 D.P.R. n. 327/2001, notificato in data 28.2.2022 (e spedito in duplice copia con racc. AG nn. 78760540971-8 e 78790540970-7, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni dell'AQP S.p.A. ha avvisato il ricorrente che il giorno 11.3.2022 alle ore 8,30 con prosieguo “il Tecnico incaricato, procederà in esecuzione del decreto di esproprio mediante immissione in possesso dei beni immobili descritti nel decreto di esproprio” ;
- del medesimo decreto di esproprio prot. 2022 n. 0004437 - I 25.1.2022, allegato al suddetto Avviso di esecuzione, avente ad oggetto “Intervento P1517 -Espropriazione di pozzi privati che hanno giudizio di idoneità - Pozzi denominati Muro 1-2-3 in agro di Muro Leccese” ;
- di ogni altro atto presupposto, coevo, collegato e/o consequenziale, anche non pervenuto e/o non conosciuto, non esclusi, gli atti espressamente richiamati dai suddetti provvedimenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. e dell’Autorità Idrica Pugliese;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nei motivi aggiunti notificati alle controparti e depositati in data 7 Marzo 2022, alle ore 17,45;
Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni jris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto che è prevista l’esecuzione del decreto di esproprio impugnato mediante immissione in possesso dei beni immobili del ricorrente per il prossimo 11 Marzo 2022, si ravvisa la presenza dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.
Ritenuto necessario procedere all’esame collegiale dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti “re adhuc integra”;
P.Q.M.
accoglie la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali proposta dal ricorrente e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti del 7 Marzo 2022.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti la Camera di Consiglio del 13 Aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 8 Marzo 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO