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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15558 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45923 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CANALE VALERIA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PELO MAURO per procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX
ART. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di domanda cumulativa di separazione e divorzio, proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., con sentenza n. 15479/2024, irrevocabile, cui si rimanda, è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di divorzio, acquisita la sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità, le parti hanno così concluso: “disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Roma (anno 2018, atto n. 00083, p.2, serie
A05) disponendo che ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento
e l'assegnazione della casa coniugale in Toronto a favore della sig.ra
che ne è proprietaria.”. Parte_1
Ciò posto, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile n. 15479/2024 di questo
Tribunale.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni, nulla ostando al recepimento delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il
Tribunale provvede in conformità, ribadendosi che, in assenza di figli, l'assegnazione alla moglie della casa familiare va intesa quale mera attribuzione alla stessa dell'esclusivo godimento dell'immobile, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il 3.8.2018 da e Parte_2
, alle condizioni riportate in parte motiva, CP_1
ribadendosi che, in assenza di figli, l'assegnazione alla moglie della casa familiare va intesa quale mera attribuzione alla stessa dell'esclusivo godimento dell'immobile, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2018, atto n.00083, p. 2, serie A05); nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45923 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CANALE VALERIA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PELO MAURO per procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX
ART. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di domanda cumulativa di separazione e divorzio, proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., con sentenza n. 15479/2024, irrevocabile, cui si rimanda, è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di divorzio, acquisita la sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità, le parti hanno così concluso: “disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Roma (anno 2018, atto n. 00083, p.2, serie
A05) disponendo che ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento
e l'assegnazione della casa coniugale in Toronto a favore della sig.ra
che ne è proprietaria.”. Parte_1
Ciò posto, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile n. 15479/2024 di questo
Tribunale.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni, nulla ostando al recepimento delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il
Tribunale provvede in conformità, ribadendosi che, in assenza di figli, l'assegnazione alla moglie della casa familiare va intesa quale mera attribuzione alla stessa dell'esclusivo godimento dell'immobile, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il 3.8.2018 da e Parte_2
, alle condizioni riportate in parte motiva, CP_1
ribadendosi che, in assenza di figli, l'assegnazione alla moglie della casa familiare va intesa quale mera attribuzione alla stessa dell'esclusivo godimento dell'immobile, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2018, atto n.00083, p. 2, serie A05); nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi