Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20189
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Sentenza 11 maggio 2023

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La sentenza analizzata è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il consigliere Francesco Centofanti. Le parti in causa erano l'indagato, che ha presentato ricorso, e il Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'indagato contestava la legittimità della custodia cautelare, sostenendo che le misure adottate fossero collegate da una connessione qualificata, tale da giustificare la retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale. In particolare, il ricorrente sosteneva che il favoreggiamento personale fosse stato reso possibile dalla partecipazione a un'associazione per delinquere, e che gli elementi indiziari per la seconda ordinanza di custodia fossero già presenti al momento dell'emissione della prima.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che non sussisteva la connessione qualificata tra i reati contestati, in quanto le condotte erano autonome e non finalizzate a un disegno criminoso unitario. La Corte ha confermato che la retrodatazione dei termini non era applicabile, poiché non vi erano elementi sufficienti a dimostrare che i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero già desumibili al momento della prima. La decisione si fonda su una rigorosa analisi delle prove e sulla corretta applicazione della normativa vigente, escludendo la possibilità di retrodatazione dei termini di custodia cautelare. La sentenza si conclude con la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20189
    Data del deposito : 11 maggio 2023

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