CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20189 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ED RI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale NT CA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato Domenico Trinceri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
)/( Penale Sent. Sez. 1 Num. 20189 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1., Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione del locale G.i.p., che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di fase della custodia cautelare, avanzata da RI ED. Questi - attinto, in data 18 gennaio 2021, da ordinanza di custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di favoreggiamento personale, in tesi consumato il 31 ottobre 2020 - era stato raggiunto, il 5 luglio 2022, da altro provvedimento custodiale, in cui erano contestati i reati di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riferiti a condotte insorte nel 2020 e tuttora in atto. La concatenazione delle misure aveva indotto la difesa ad invocare la disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., implicante, alle condizioni ivi previste, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, riferibili alla misura successivamente disposta, al giorno in cui era stata eseguita la prima ordinanza;
retrodatazione che, ove riconosciuta, avrebbe segnato il superamento dei termini stessi e la perenzione della misura corrispondente. 2. Secondo il Tribunale, la disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non era applicabile, neppure nel testo integrato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, oggetto della sentenza n. 408 del 2005 del giudice delle leggi. Il favoreggiamento personale era stato infatti contestato, per avere ED, in concorso con ignoti, aiutato un soggetto - colpito da mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca per tentato omicidio, già arrestato in Italia e poi evaso - ad eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche, avendolo dapprima ospitato presso la propria dimora di Paceco, poi nascosto in una capanna nei pressi di San Teodoro e infine, il 31 ottobre 2020, imbarcato clandestinamente su un gommone diretto in Tunisia, ove era stata approntata un'organizzazione idonea a gestirne la latitanza. La partecipazione associativa risultava viceversa funzionale al traffico illecito di migranti provenienti dall'Africa, e le condotte ascritte, di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, erano attuative del programma criminoso del sodalizio. Tra i fatti, oggetto delle distinte ordinanze di custodia cautelare, non esisteva alcuna connessione qualificata (da concorso formale, continuazione o nesso teleologico), a giudizio del Tribunale. Le rispettive contestazioni erano autonome, anche perché riconducibili a differenti contesti di criminalità organizzata, ed erano 2 orientate a finalità addirittura opposte (rispettivamente, l'allontanamento e l'ingresso di persone dal territorio europeo). La retrodatazione avrebbe potuto dunque disporsi, solo ove fosse risultato che gli elementi indiziari per emettere la seconda ordinanza di custodia fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione dell'ordinanza precedente. Ebbene, tale circostanza era da escludere. L'informativa della Guardia di finanza, relativa al traffico illegale di migranti, era stata trasmessa al Pubblico ministero procedente, nella sua integralità, indispensabile per la valutazione compiuta del quadro probatorio, solo in data 24 febbraio 2021, e quindi dopo che la prima ordinanza di custodia era stata emessa ed eseguita. 3. RI ED ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizio della motivazione. Quanto alla connessione qualificata, il ricorrente si duole del suo mancato riconoscimento. Le contestazioni mossegli si iscriverebbero in un medesimo originario procedimento penale (dal quale, per stralcio, sarebbe poi stato celebrato il giudizio relativo al solo reato di cui all'art. 378 cod. pen.). Anche alla luce di ciò, sarebbe evidente che l'esecuzione del favoreggiamento (il trasporto del ricercato dalla Sicilia in Tunisia) fosse stata resa possibile solo dall'esistenza del gruppo criminale organizzato, per la partecipazione al quale ED risultava già indagato nell'anno 2000. Il ricercato sarebbe stato trasportato in Tunisia, con il concorso di altri aderenti alla contestata associazione per delinquere (inspiegabilmente. non coinvolti nella contestazione di favoreggiamento), nel tragitto di andata di quella stessa traversata che, a tragitto inverso, veniva addebitata al ricorrente tra le condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quanto alla desunnibilità dagli atti del reato associativo, e dei reati-fine, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, il ricorrente obietta che, in detto momento, i titoli di reato figuravano già iscritti a suo carico nel procedimento penale unico. Sarebbero già esistite, in atti, numerose informative della Guardia di Finanza in grado di delineare la cornice complessiva dei traffici di migranti, entro cui si sarebbe andato a collocare il reato di favoreggiamento personale. L'informativa, trasmessa il 24 febbraio 2021, avrebbe avuto contenuto meramente riepilogativo e nulla avrebbe aggiunto al quadro indiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per consolidata giurisprudenza (v., per tutte, Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291-01), nel caso di emissione, nei confronti del medesimo imputato o indagato, di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. L'ordinanza impugnata ha tuttavia escluso, con decisione ineccepibile, l'esistenza della connessione qualificata. Non essendo in tutta evidenza configurabile il concorso formale tra i fatti oggetto delle distinte ordinanze, né potendosi ragionevolmente affermare che gli uni siano stati commessi al fine di eseguire gli altri (il favoreggiamento personale non facendo certo parte del programma criminoso dell'associazione per delinquere), la connessione in questione dovrebbe legarsi alla sola ritenuta identità di disegno criminoso. Ma non esistono in atti elementi in grado di accreditarla, posto che nulla autorizza, allo stato, a ritenere - né il ricorrente stesso propriamente deduce - che il favoreggiamento personale fosse stato pensato o ideato, neppure a grandi linee, al momento dell'ingresso del medesimo nel sodalizio (allorché, verosimilmente, non era neppure stato commesso il reato, che del favoreggiamento costituisce presupposto). 2. Esclusa la connessione qualificata, resta la disciplina introdotta dalla sentenza costituzionale n. 408 del 2005. A tenore di essa, i termini delle misure, disposte con le ordinanze successive, decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi indiziari che avrebbero in seguito sorretto le altre. L'ordinanza impugnata ha fatto giusta applicazione di tale principio, escludendo - con plausibile motivazione, aderente alle risultanze processuali - che il quadro indiziario, giustificativo della custodia cautelare per il reato associativo e i reati-fine, fosse già compiutamente delineato nel gennaio 2021, data di adozione del provvedimento restrittivo. Il ricorrente contesta nel merito tale giudizio, ma le relative censure sono inidonee ad infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale. Essendo quest'ultimo sostenuto da esaustive e appropriate argomentazioni, la rivisitazione dei suoi presupposti di fatto esorbita dal sindacato di legittimità. 4 3. Il ricorso è pertanto respinto. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali segue per legge. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/02/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale NT CA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato Domenico Trinceri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
)/( Penale Sent. Sez. 1 Num. 20189 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1., Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione del locale G.i.p., che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di fase della custodia cautelare, avanzata da RI ED. Questi - attinto, in data 18 gennaio 2021, da ordinanza di custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di favoreggiamento personale, in tesi consumato il 31 ottobre 2020 - era stato raggiunto, il 5 luglio 2022, da altro provvedimento custodiale, in cui erano contestati i reati di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riferiti a condotte insorte nel 2020 e tuttora in atto. La concatenazione delle misure aveva indotto la difesa ad invocare la disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., implicante, alle condizioni ivi previste, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, riferibili alla misura successivamente disposta, al giorno in cui era stata eseguita la prima ordinanza;
retrodatazione che, ove riconosciuta, avrebbe segnato il superamento dei termini stessi e la perenzione della misura corrispondente. 2. Secondo il Tribunale, la disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non era applicabile, neppure nel testo integrato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, oggetto della sentenza n. 408 del 2005 del giudice delle leggi. Il favoreggiamento personale era stato infatti contestato, per avere ED, in concorso con ignoti, aiutato un soggetto - colpito da mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca per tentato omicidio, già arrestato in Italia e poi evaso - ad eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche, avendolo dapprima ospitato presso la propria dimora di Paceco, poi nascosto in una capanna nei pressi di San Teodoro e infine, il 31 ottobre 2020, imbarcato clandestinamente su un gommone diretto in Tunisia, ove era stata approntata un'organizzazione idonea a gestirne la latitanza. La partecipazione associativa risultava viceversa funzionale al traffico illecito di migranti provenienti dall'Africa, e le condotte ascritte, di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, erano attuative del programma criminoso del sodalizio. Tra i fatti, oggetto delle distinte ordinanze di custodia cautelare, non esisteva alcuna connessione qualificata (da concorso formale, continuazione o nesso teleologico), a giudizio del Tribunale. Le rispettive contestazioni erano autonome, anche perché riconducibili a differenti contesti di criminalità organizzata, ed erano 2 orientate a finalità addirittura opposte (rispettivamente, l'allontanamento e l'ingresso di persone dal territorio europeo). La retrodatazione avrebbe potuto dunque disporsi, solo ove fosse risultato che gli elementi indiziari per emettere la seconda ordinanza di custodia fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione dell'ordinanza precedente. Ebbene, tale circostanza era da escludere. L'informativa della Guardia di finanza, relativa al traffico illegale di migranti, era stata trasmessa al Pubblico ministero procedente, nella sua integralità, indispensabile per la valutazione compiuta del quadro probatorio, solo in data 24 febbraio 2021, e quindi dopo che la prima ordinanza di custodia era stata emessa ed eseguita. 3. RI ED ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizio della motivazione. Quanto alla connessione qualificata, il ricorrente si duole del suo mancato riconoscimento. Le contestazioni mossegli si iscriverebbero in un medesimo originario procedimento penale (dal quale, per stralcio, sarebbe poi stato celebrato il giudizio relativo al solo reato di cui all'art. 378 cod. pen.). Anche alla luce di ciò, sarebbe evidente che l'esecuzione del favoreggiamento (il trasporto del ricercato dalla Sicilia in Tunisia) fosse stata resa possibile solo dall'esistenza del gruppo criminale organizzato, per la partecipazione al quale ED risultava già indagato nell'anno 2000. Il ricercato sarebbe stato trasportato in Tunisia, con il concorso di altri aderenti alla contestata associazione per delinquere (inspiegabilmente. non coinvolti nella contestazione di favoreggiamento), nel tragitto di andata di quella stessa traversata che, a tragitto inverso, veniva addebitata al ricorrente tra le condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quanto alla desunnibilità dagli atti del reato associativo, e dei reati-fine, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, il ricorrente obietta che, in detto momento, i titoli di reato figuravano già iscritti a suo carico nel procedimento penale unico. Sarebbero già esistite, in atti, numerose informative della Guardia di Finanza in grado di delineare la cornice complessiva dei traffici di migranti, entro cui si sarebbe andato a collocare il reato di favoreggiamento personale. L'informativa, trasmessa il 24 febbraio 2021, avrebbe avuto contenuto meramente riepilogativo e nulla avrebbe aggiunto al quadro indiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per consolidata giurisprudenza (v., per tutte, Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291-01), nel caso di emissione, nei confronti del medesimo imputato o indagato, di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. L'ordinanza impugnata ha tuttavia escluso, con decisione ineccepibile, l'esistenza della connessione qualificata. Non essendo in tutta evidenza configurabile il concorso formale tra i fatti oggetto delle distinte ordinanze, né potendosi ragionevolmente affermare che gli uni siano stati commessi al fine di eseguire gli altri (il favoreggiamento personale non facendo certo parte del programma criminoso dell'associazione per delinquere), la connessione in questione dovrebbe legarsi alla sola ritenuta identità di disegno criminoso. Ma non esistono in atti elementi in grado di accreditarla, posto che nulla autorizza, allo stato, a ritenere - né il ricorrente stesso propriamente deduce - che il favoreggiamento personale fosse stato pensato o ideato, neppure a grandi linee, al momento dell'ingresso del medesimo nel sodalizio (allorché, verosimilmente, non era neppure stato commesso il reato, che del favoreggiamento costituisce presupposto). 2. Esclusa la connessione qualificata, resta la disciplina introdotta dalla sentenza costituzionale n. 408 del 2005. A tenore di essa, i termini delle misure, disposte con le ordinanze successive, decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi indiziari che avrebbero in seguito sorretto le altre. L'ordinanza impugnata ha fatto giusta applicazione di tale principio, escludendo - con plausibile motivazione, aderente alle risultanze processuali - che il quadro indiziario, giustificativo della custodia cautelare per il reato associativo e i reati-fine, fosse già compiutamente delineato nel gennaio 2021, data di adozione del provvedimento restrittivo. Il ricorrente contesta nel merito tale giudizio, ma le relative censure sono inidonee ad infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale. Essendo quest'ultimo sostenuto da esaustive e appropriate argomentazioni, la rivisitazione dei suoi presupposti di fatto esorbita dal sindacato di legittimità. 4 3. Il ricorso è pertanto respinto. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali segue per legge. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/02/2023