Legge 30 luglio 1985, n. 404

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    Giurisprudenza1

    • 1Corte Cost., sentenza 29/07/1992, n. 382
      Provvedimento: N. 382 SENTENZA 21-29 LUGLIO 1992 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 68 (Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose …
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      • competenza esclusiva artigianato·
      • art. 15 Statuto speciale·
      • Fondo nazionale autotrasporto·
      • fiscalizzazione oneri sociali·
      • art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017·
      • art. 16 Statuto speciale·
      • art. 8 numero 9 Statuto speciale·
      • art. 5 legge 30 novembre 1989 n. 386·
      • programmazione economica·
      • art. 9 numero 8 Statuto speciale·
      • competenza concorrente incremento produzione industriale·
      • art. 4 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266·
      • art. 8 numero 29 Statuto speciale·
      • incentivi finanziari·
      • autotrasporto cose per conto terzi

    Versioni del testo

    • Art. 1. Finalita' della legge

      Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi con gli interventi finanziari previsti nella presente legge, allo scopo di favorire:
      a) la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la riduzione dei veicoli e dell'anzianita' del parco circolante, dell'inquinamento causato dalle emissioni gassose e sonore, dei consumi, nonche' allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione dei veicoli;
      b) l'aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in cooperative e consorzi.
    • Art. 2. Istituzione del Fondo nazionale
      per l'autotrasporto di cose per conto di terzi 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi.
      2. L'80 per cento di tale Fondo e riservato ai contributi previsti dall'articolo 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'articolo 6.
      3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e' riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge.
      Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti puo' determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8, di concerto con il Ministro del tesoro.
    • Art. 3. Contributo per la rottamazione di autoveicoli 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298 , siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, che acquistino la disponibilita' di un autoveicolo nuovo di fabbrica, di cui alle lettere d), e) ed f), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , radiando dalla circolazione contemporaneamente ed in modo definitivo uno o piu' autoveicoli tra quelli sopra specificati di portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali, di cui abbiano la disponibilita' da almeno due anni, possono richiedere il contributo del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'acquisto dell'autoveicolo nuovo di fabbrica, con portata utile maggiore di 70 quintali ((o)) peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali.
      2. La portata degli autoveicoli da radiare dalla circolazione deve essere complessivamente superiore a quella degli autoveicoli da acquistare.
      3. Per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative e consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, il requisito della iscrizione nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.