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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43423 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_1 Parte_2 minore , elettivamente domiciliati in Roma, nello studio dell'avv. Parte_3
De Salvatore Daniela e dell'avv. Elia Francesco, che li rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26.11.2024, gli istanti in epigrafe convenivano in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza del diritto del minore a beneficare dell'indennità di frequenza e quindi di condannare l' al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi della predetta CP_1 prestazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Alle esposte conclusioni, parte ricorrente premetteva che con decreto di omologa del 03.06.2024 (RG. n. 26705/2023), il Tribunale Ordinario di Roma adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. riconosceva la sussistenza, in capo al minore, dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. n. 289/1990 a decorrere dal 13.06.2023. Il citato decreto di omologa, nonché l'apposito modello AP70 venivano ritualmente notificati all'Ente in data 11.06.2024 e in data 23.07.2024. Tuttavia, decorsi i termini di legge, l' non provvedeva CP_1 all'erogazione di quanto dovuto. Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Ente previdenziale è rimasto contumace. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente decideva la causa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. CP_ Più nello specifico, il decreto di omologa sopracitato veniva tempestivamente notificato all' in data 11.06.2024; in data 23.07.2024 è stato altresì inviato il modello AP/70, con allegato la relazione medico legale, la dichiarazione di non ricovero e le coordinate bancarie necessarie per l'erogazione delle somme dovute e per il pagamento del beneficio mensile. Sono altresì ampiamente decorsi i termini ex lege previsti per l'adempimento.
1 Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento. Pertanto, l' è Controparte_2 condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente, gli importi arretrati e dovuti a titolo di indennità di frequenza a decorrere dal 13.06.2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 26705/2023, emesso in data 03.06.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1, legge n. 289/1990 a decorrere dal 13.06.2023 e per l'effetto; CP_
2) condanna l' previdenziale al pagamento, in favore dell'istante, dei ratei maturati e maturandi della prestazione in epigrafe, nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 16/04/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
Claudia Candi
2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43423 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_1 Parte_2 minore , elettivamente domiciliati in Roma, nello studio dell'avv. Parte_3
De Salvatore Daniela e dell'avv. Elia Francesco, che li rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26.11.2024, gli istanti in epigrafe convenivano in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza del diritto del minore a beneficare dell'indennità di frequenza e quindi di condannare l' al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi della predetta CP_1 prestazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Alle esposte conclusioni, parte ricorrente premetteva che con decreto di omologa del 03.06.2024 (RG. n. 26705/2023), il Tribunale Ordinario di Roma adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. riconosceva la sussistenza, in capo al minore, dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. n. 289/1990 a decorrere dal 13.06.2023. Il citato decreto di omologa, nonché l'apposito modello AP70 venivano ritualmente notificati all'Ente in data 11.06.2024 e in data 23.07.2024. Tuttavia, decorsi i termini di legge, l' non provvedeva CP_1 all'erogazione di quanto dovuto. Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Ente previdenziale è rimasto contumace. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente decideva la causa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. CP_ Più nello specifico, il decreto di omologa sopracitato veniva tempestivamente notificato all' in data 11.06.2024; in data 23.07.2024 è stato altresì inviato il modello AP/70, con allegato la relazione medico legale, la dichiarazione di non ricovero e le coordinate bancarie necessarie per l'erogazione delle somme dovute e per il pagamento del beneficio mensile. Sono altresì ampiamente decorsi i termini ex lege previsti per l'adempimento.
1 Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento. Pertanto, l' è Controparte_2 condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente, gli importi arretrati e dovuti a titolo di indennità di frequenza a decorrere dal 13.06.2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 26705/2023, emesso in data 03.06.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1, legge n. 289/1990 a decorrere dal 13.06.2023 e per l'effetto; CP_
2) condanna l' previdenziale al pagamento, in favore dell'istante, dei ratei maturati e maturandi della prestazione in epigrafe, nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 16/04/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
Claudia Candi
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