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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/09/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
17/09/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7030/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
17/09/2025, promossa da
Avv.to ALBERTO MARIA TEDOLDI, C.F. in proprio e C.F._1 quale legale rappresentante dello Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio di P.IVA_1 quest'ultimo in Milano, Via Podgora, n. 12/A,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, C.F. , e C.F.
[...] C.F._3 Controparte_4
, questi ultimi due in proprio e quali eredi di C.F._4
, Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI,
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 17/09/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione originariamente notificato in data
05/12/2024, l'avv.to ALBERTO MARIA TEDOLDI, in proprio e quale legale rappresentante dello Controparte_1 promuoveva il presente giudizio nei confronti di P_
, e , chiedendo
[...] Controparte_3 Controparte_4 la condanna di questi al pagamento di quanto dovuto per la propria prestazione professionale, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del dott. Luca Verzeni a decorrere dal
31/01/2025), mutato il rito da quello ordinario a quello ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, riscontrato un parziale difetto delle notifiche e verificato il decesso della prima resistente, il procedimento veniva riassunto e rinnovato nelle notifiche da parte ricorrente nei confronti degli Controparte_2 [...]
e questi ultimi due in Controparte_3 Controparte_4 proprio e quali eredi di a fronte Controparte_2 dell'asserita morte di quest'ultima.
Nessuno dei resistenti, tuttavia, pur destinatari infine di valide notifiche, si costituiva mai nel presente giudizio e gli stessi venivano dichiarati contumaci.
Istruita documentalmente la causa, il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
17/09/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, deve ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio anche a fronte dell'asserito decesso di P_
, vista la validità delle notifiche nei confronti di
[...]
e nonché di quella Controparte_3 Controparte_4 impersonale nei confronti degli eredi di tale de cuius. Dal punto di vista processuale, infatti, “la notificazione dell'atto
2 riassuntivo, entro l'anno dalla morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente e impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 cpv. c.p.c. - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi) che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi (noto od ignoto, costituito o contumace) senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base della omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente” (così
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 1997). Inoltre, anche all'esito di ciò, non è necessaria la prova della accettazione dell'eredità, considerato altresì come “Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486
c.c. è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110
c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione” (in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22870 del
10/11/2015); in tal senso, ancor più chiaramente è stato evidenziato come “In tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi”
(così Cass. Sez. 3, sent. del 06/07/2020, n. 13851, Rv. 658300 -
01).
3 3. Tuttavia, nonostante quanto suesposto, non può essere pronunciata condanna nei confronti degli eredi impersonalmente individuati. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente della Suprema Corte, “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” (così Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 15995 del
18/05/2022). Tale indirizzo giurisprudenziale, del resto, è ben più persuasivo di quello anteriore e difforme di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10336 del 17/05/2005, considerato come una condanna aspecifica soggettivamente si pone in contrasto con l'essenzialità di uno degli stessi elementi dell'obbligazione (e, a fortiori, del titolo esecutivo concernente la stessa), vale a dire i soggetti, in questo caso quello debitore.
4. Per il resto, anche a fronte della presunzione sub punto 2. della presente motivazione, apparendo contraddittorio che tale regime probatorio possa operare sul profilo processuale ma non anche su quello sostanziale, devono essere condannati in solido e in proprio e nella qualità Controparte_3 Controparte_4 di coeredi in parti uguali di al pagamento del Controparte_2 compenso richiesto da parte ricorrente. Premesso che “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto,
4 le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice” (Sez. U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010, Rv. 613539 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 2001, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3019 del 14/11/1973) e che tale presunzione relativa fa riferimento agli esborsi compiuti ed alle prestazioni effettuate (così Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997, Rv. 502130 – 01, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Rv. 501686 – 01, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 3194 del 2016), rimanendo al giudice la valutazione della congruità dei compensi anche rispetto al D.M. ratione temporis di riferimento, l'onere probatorio dell'attività professionale prestata è ulteriormente arricchita dalla documentazione processuale depositata (ad eccezione del mancante, ma superfluo per quanto suesposto, doc. 13).
4.1. Per quanto attiene al quantum, è congruo l'ammontare esposto in ricorso e nelle parcelle prodotte, dovendosi avere riguardo a) al D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile alla data di pubblicazione della sentenza di conclusione di ognuno dei tre gradi di giudizio,
b) al valore indeterminabile della controversia ed alla sua complessità connaturata alla pluralità di parti, nonché alla partecipazione societaria controversa e dei resistenti (che, peraltro, determina l'applicazione dei principi di Cass. Sez.
6, ord. del 19/01/2016, n. 780, Rv. 638267 – 01 al presente giudizio),
c) a come le parcelle depositate espongano un compenso inferiore a quello medio per il minor scaglione delle cause di valore indeterminabile per i primi due gradi di giudizio,
d) a come, pur non valendo quanto sub c) per il compenso richiesto per il giudizio di Cassazione, nondimeno tale onorario risulti comunque conforme ai criteri legali, visti il dovuto aumento ex art. 4, comma 2, di tale D.M., e la difficoltà ben maggiore di quella media, anche alla luce
5 della peculiarità della valutazione della “regolarizzazione” della società, descritta nel relativo ricorso.
Conseguentemente, la condanna ammonta ad € 27.991,18, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
17/06/2024 di perfezionamento del recapito delle parcelle (così
l'ultima pagina del doc. 20 e l'art. 1308, comma 1, c.c.) sino alla data del 05/12/2024 di richiesta notifica della citazione
(cui retroagiscono gli effetti della domanda giudiziale), ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del
05/12/2024 e sino al soddisfo.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di e in proprio e nella qualità Controparte_3 Controparte_4 di coeredi in parti uguali di e vanno poste in Controparte_2 solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse derivata dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 609,00 per spese vive ed € 4.659,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria €
1.453,00, calcolati in misura media per la prima fase ed in misura minima per le restanti, alla luce della contumacia dei resistenti, della natura documentale della controversia e della sua conclusione in un'unica udienza anche di breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato quanto indicato in parte motiva, condanna in solido e in Controparte_3 Controparte_4
6 proprio e nella qualità di coeredi in parti uguali di al pagamento, in favore dell'avv.to Controparte_2
ALBERTO MARIA TEDOLDI, in proprio e quale legale rappresentante dello IO AL CP_1 dell'importo di € 27.991,18, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 17/06/2024 sino alla data del 05/12/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma
4, c.c. dalla data del 05/12/2024 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e in Controparte_3 Controparte_4 proprio e nella qualità di coeredi in parti uguali di al pagamento, in favore dell'avv.to Controparte_2
ALBERTO MARIA TEDOLDI, in proprio e quale legale rappresentante dello IO AL , delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 609,00 per spese vive ed €
4.659,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 17/09/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
17/09/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7030/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
17/09/2025, promossa da
Avv.to ALBERTO MARIA TEDOLDI, C.F. in proprio e C.F._1 quale legale rappresentante dello Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio di P.IVA_1 quest'ultimo in Milano, Via Podgora, n. 12/A,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, C.F. , e C.F.
[...] C.F._3 Controparte_4
, questi ultimi due in proprio e quali eredi di C.F._4
, Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI,
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 17/09/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione originariamente notificato in data
05/12/2024, l'avv.to ALBERTO MARIA TEDOLDI, in proprio e quale legale rappresentante dello Controparte_1 promuoveva il presente giudizio nei confronti di P_
, e , chiedendo
[...] Controparte_3 Controparte_4 la condanna di questi al pagamento di quanto dovuto per la propria prestazione professionale, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del dott. Luca Verzeni a decorrere dal
31/01/2025), mutato il rito da quello ordinario a quello ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, riscontrato un parziale difetto delle notifiche e verificato il decesso della prima resistente, il procedimento veniva riassunto e rinnovato nelle notifiche da parte ricorrente nei confronti degli Controparte_2 [...]
e questi ultimi due in Controparte_3 Controparte_4 proprio e quali eredi di a fronte Controparte_2 dell'asserita morte di quest'ultima.
Nessuno dei resistenti, tuttavia, pur destinatari infine di valide notifiche, si costituiva mai nel presente giudizio e gli stessi venivano dichiarati contumaci.
Istruita documentalmente la causa, il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
17/09/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Preliminarmente, deve ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio anche a fronte dell'asserito decesso di P_
, vista la validità delle notifiche nei confronti di
[...]
e nonché di quella Controparte_3 Controparte_4 impersonale nei confronti degli eredi di tale de cuius. Dal punto di vista processuale, infatti, “la notificazione dell'atto
2 riassuntivo, entro l'anno dalla morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente e impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 cpv. c.p.c. - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi) che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi (noto od ignoto, costituito o contumace) senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base della omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente” (così
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 1997). Inoltre, anche all'esito di ciò, non è necessaria la prova della accettazione dell'eredità, considerato altresì come “Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486
c.c. è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110
c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione” (in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22870 del
10/11/2015); in tal senso, ancor più chiaramente è stato evidenziato come “In tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi”
(così Cass. Sez. 3, sent. del 06/07/2020, n. 13851, Rv. 658300 -
01).
3 3. Tuttavia, nonostante quanto suesposto, non può essere pronunciata condanna nei confronti degli eredi impersonalmente individuati. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente della Suprema Corte, “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” (così Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 15995 del
18/05/2022). Tale indirizzo giurisprudenziale, del resto, è ben più persuasivo di quello anteriore e difforme di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10336 del 17/05/2005, considerato come una condanna aspecifica soggettivamente si pone in contrasto con l'essenzialità di uno degli stessi elementi dell'obbligazione (e, a fortiori, del titolo esecutivo concernente la stessa), vale a dire i soggetti, in questo caso quello debitore.
4. Per il resto, anche a fronte della presunzione sub punto 2. della presente motivazione, apparendo contraddittorio che tale regime probatorio possa operare sul profilo processuale ma non anche su quello sostanziale, devono essere condannati in solido e in proprio e nella qualità Controparte_3 Controparte_4 di coeredi in parti uguali di al pagamento del Controparte_2 compenso richiesto da parte ricorrente. Premesso che “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto,
4 le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice” (Sez. U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010, Rv. 613539 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 2001, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3019 del 14/11/1973) e che tale presunzione relativa fa riferimento agli esborsi compiuti ed alle prestazioni effettuate (così Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997, Rv. 502130 – 01, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Rv. 501686 – 01, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 3194 del 2016), rimanendo al giudice la valutazione della congruità dei compensi anche rispetto al D.M. ratione temporis di riferimento, l'onere probatorio dell'attività professionale prestata è ulteriormente arricchita dalla documentazione processuale depositata (ad eccezione del mancante, ma superfluo per quanto suesposto, doc. 13).
4.1. Per quanto attiene al quantum, è congruo l'ammontare esposto in ricorso e nelle parcelle prodotte, dovendosi avere riguardo a) al D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile alla data di pubblicazione della sentenza di conclusione di ognuno dei tre gradi di giudizio,
b) al valore indeterminabile della controversia ed alla sua complessità connaturata alla pluralità di parti, nonché alla partecipazione societaria controversa e dei resistenti (che, peraltro, determina l'applicazione dei principi di Cass. Sez.
6, ord. del 19/01/2016, n. 780, Rv. 638267 – 01 al presente giudizio),
c) a come le parcelle depositate espongano un compenso inferiore a quello medio per il minor scaglione delle cause di valore indeterminabile per i primi due gradi di giudizio,
d) a come, pur non valendo quanto sub c) per il compenso richiesto per il giudizio di Cassazione, nondimeno tale onorario risulti comunque conforme ai criteri legali, visti il dovuto aumento ex art. 4, comma 2, di tale D.M., e la difficoltà ben maggiore di quella media, anche alla luce
5 della peculiarità della valutazione della “regolarizzazione” della società, descritta nel relativo ricorso.
Conseguentemente, la condanna ammonta ad € 27.991,18, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del
17/06/2024 di perfezionamento del recapito delle parcelle (così
l'ultima pagina del doc. 20 e l'art. 1308, comma 1, c.c.) sino alla data del 05/12/2024 di richiesta notifica della citazione
(cui retroagiscono gli effetti della domanda giudiziale), ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del
05/12/2024 e sino al soddisfo.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di e in proprio e nella qualità Controparte_3 Controparte_4 di coeredi in parti uguali di e vanno poste in Controparte_2 solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse derivata dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizione giuridica;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 609,00 per spese vive ed € 4.659,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria €
1.453,00, calcolati in misura media per la prima fase ed in misura minima per le restanti, alla luce della contumacia dei resistenti, della natura documentale della controversia e della sua conclusione in un'unica udienza anche di breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato quanto indicato in parte motiva, condanna in solido e in Controparte_3 Controparte_4
6 proprio e nella qualità di coeredi in parti uguali di al pagamento, in favore dell'avv.to Controparte_2
ALBERTO MARIA TEDOLDI, in proprio e quale legale rappresentante dello IO AL CP_1 dell'importo di € 27.991,18, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 17/06/2024 sino alla data del 05/12/2024, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma
4, c.c. dalla data del 05/12/2024 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e in Controparte_3 Controparte_4 proprio e nella qualità di coeredi in parti uguali di al pagamento, in favore dell'avv.to Controparte_2
ALBERTO MARIA TEDOLDI, in proprio e quale legale rappresentante dello IO AL , delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 609,00 per spese vive ed €
4.659,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 17/09/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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