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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. CH DE, all'esito dell'udienza del 19/07/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, lette le note di discussione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 7730/2022 avente ad oggetto contratto di somministrazione proposta da
), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da avv. Andrea Davide Arnaldi,
-parte attrice- contro
, Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 cessionaria del credito vantato da nei confronti del Controparte_2
Comune di . In particolare, ha allegato che la società Controparte_1 cedente sarebbe creditrice della somma di € 22.303,90 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas metano. R.G. 7730/2020
Ha dedotto di aver diritto, oltre al pagamento del corrispettivo suindicato, anche agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, agli interessi anatocistici a norma dell'art. 1283 c.c. e alla somma di € 1.200,00 a norma dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002.
Ha concluso domandando: a) la condanna del Controparte_1
al pagamento di €22.303,90 a titolo di corrispettivo per le fatture
[...] prodotte e di € 658,03 a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs.
231/2002 oltre interessi anatocistici e somma forfettariamente determinata a norma dell'art. 6 d.lgs. 231/2002; b) in via subordinata, la condanna del al pagamento delle medesime somme a Controparte_1 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il
08/10/2022).
1.2.- Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.3.- In occasione della prima udienza del 23/02/2024 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta e il giudizio è proseguito con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata rinviata all'udienza del 19/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, in cui la parte ha precisato le conclusioni reiterando quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della parte convenuta la quale non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
3.- La domanda di adempimento proposta dalla parte attrice non è meritevole di accoglimento.
3.1.- In proposito, è noto che il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione ha l'onere di provare il titolo da cui il credito deriva, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte (tra tutte
Cass. Sez. U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ma anche più di recente,
Sez. 2, ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
2 R.G. 7730/2020
3.2.- Nel caso di specie, la parte attrice non ha adempiuto a tale onere probatorio, essendosi limitata a produrre un contratto che, tuttavia, non ha ad oggetto le prestazioni per cui chiede il pagamento del corrispettivo. Il contratto di fornitura di energia elettrica è stato stipulato in data
15/07/2022, peraltro con riferimento ad un allaccio temporaneo dal
29/07/2022 al 31/07/2022 per una festa, mentre le fatture allegate sono tutte relative a forniture eseguite in precedenza. In particolare, alcune delle fatture allegate si riferiscono ad altro rapporto di fornitura intercorso con il
, in provincia di Salerno, mentre quelle riferite ai rapporti Controparte_3 con il convenuto hanno ad oggetto il corrispettivo per forniture CP_1 eseguite da novembre 2021 a giugno 2022, prima cioè che fosse stipulato il contratto summenzionato.
3.3.- La domanda, pertanto, deve essere rigettata poiché infondata.
4.- La domanda di ingiustificato arricchimento a norma dell'art. 2041
c.c. è improponibile.
4.1.- A norma dell'art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Pertanto, la domanda è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n.
33954 del 05/12/2023 ma anche Sez. 3, ordinanza n. 27008 del
18/10/2024).
4.2.- Nel caso di specie, alla luce del canone di sussidiarietà astratta temperata, la domanda deve ritenersi improponibile, poiché il rigetto dell'azione contrattuale esperita non deriva dall'accertamento incidentale della nullità del titolo ma dal mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere probatorio su di lei incombente. Infatti, la parte attrice ha dedotto un titolo a fondamento delle sue pretese ma non l'ha provato, avendo prodotto, quale documentazione comprovante il suddetto titolo, altro
3 R.G. 7730/2020
contratto intervenuto tra le parti e relativo a prestazioni il cui corrispettivo non è stato chiesto nel presente giudizio.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 7730/2022 introdotto con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra questione, così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la contumacia della parte convenuta;
2) RIGETTA la domanda di adempimento;
3) DICHIARA improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento;
4) NULLA sulle spese.
Lecce, 13/11/2025.
Il giudice
CH DE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. CH DE, all'esito dell'udienza del 19/07/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, lette le note di discussione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 7730/2022 avente ad oggetto contratto di somministrazione proposta da
), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da avv. Andrea Davide Arnaldi,
-parte attrice- contro
, Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 cessionaria del credito vantato da nei confronti del Controparte_2
Comune di . In particolare, ha allegato che la società Controparte_1 cedente sarebbe creditrice della somma di € 22.303,90 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas metano. R.G. 7730/2020
Ha dedotto di aver diritto, oltre al pagamento del corrispettivo suindicato, anche agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, agli interessi anatocistici a norma dell'art. 1283 c.c. e alla somma di € 1.200,00 a norma dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002.
Ha concluso domandando: a) la condanna del Controparte_1
al pagamento di €22.303,90 a titolo di corrispettivo per le fatture
[...] prodotte e di € 658,03 a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs.
231/2002 oltre interessi anatocistici e somma forfettariamente determinata a norma dell'art. 6 d.lgs. 231/2002; b) in via subordinata, la condanna del al pagamento delle medesime somme a Controparte_1 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il
08/10/2022).
1.2.- Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.3.- In occasione della prima udienza del 23/02/2024 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta e il giudizio è proseguito con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata rinviata all'udienza del 19/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, in cui la parte ha precisato le conclusioni reiterando quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della parte convenuta la quale non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
3.- La domanda di adempimento proposta dalla parte attrice non è meritevole di accoglimento.
3.1.- In proposito, è noto che il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione ha l'onere di provare il titolo da cui il credito deriva, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte (tra tutte
Cass. Sez. U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ma anche più di recente,
Sez. 2, ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
2 R.G. 7730/2020
3.2.- Nel caso di specie, la parte attrice non ha adempiuto a tale onere probatorio, essendosi limitata a produrre un contratto che, tuttavia, non ha ad oggetto le prestazioni per cui chiede il pagamento del corrispettivo. Il contratto di fornitura di energia elettrica è stato stipulato in data
15/07/2022, peraltro con riferimento ad un allaccio temporaneo dal
29/07/2022 al 31/07/2022 per una festa, mentre le fatture allegate sono tutte relative a forniture eseguite in precedenza. In particolare, alcune delle fatture allegate si riferiscono ad altro rapporto di fornitura intercorso con il
, in provincia di Salerno, mentre quelle riferite ai rapporti Controparte_3 con il convenuto hanno ad oggetto il corrispettivo per forniture CP_1 eseguite da novembre 2021 a giugno 2022, prima cioè che fosse stipulato il contratto summenzionato.
3.3.- La domanda, pertanto, deve essere rigettata poiché infondata.
4.- La domanda di ingiustificato arricchimento a norma dell'art. 2041
c.c. è improponibile.
4.1.- A norma dell'art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Pertanto, la domanda è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n.
33954 del 05/12/2023 ma anche Sez. 3, ordinanza n. 27008 del
18/10/2024).
4.2.- Nel caso di specie, alla luce del canone di sussidiarietà astratta temperata, la domanda deve ritenersi improponibile, poiché il rigetto dell'azione contrattuale esperita non deriva dall'accertamento incidentale della nullità del titolo ma dal mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere probatorio su di lei incombente. Infatti, la parte attrice ha dedotto un titolo a fondamento delle sue pretese ma non l'ha provato, avendo prodotto, quale documentazione comprovante il suddetto titolo, altro
3 R.G. 7730/2020
contratto intervenuto tra le parti e relativo a prestazioni il cui corrispettivo non è stato chiesto nel presente giudizio.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 7730/2022 introdotto con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra questione, così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la contumacia della parte convenuta;
2) RIGETTA la domanda di adempimento;
3) DICHIARA improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento;
4) NULLA sulle spese.
Lecce, 13/11/2025.
Il giudice
CH DE
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