Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ESCHER Massimo Presidente
Dott. CANNATA Baratta Ezio Giudice
Dott.ssa CONDORELLI Venera Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16141 / 2022 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MELLUSO STEFANO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a CATANIA (CT) il 16/10/1965 C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/05/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 12/12/2022 ha adìto questo Tribunale e chiesto la Parte_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/10/1983 a Catania con
(Atto n. 2131 Parte 2 Serie A anno 1983). Controparte_1
Esponeva che dalla loro unione erano nati i figli (il 14.4.1985), (l'1.12.1987) e Per_1 Per_2
(l' 11.10.1993), tutti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che il Per_3
1
Chiedeva altresì “confermarsi che la casa coniugale, sita in Catania, via Garozzo n. 3, con il relativo garage pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, rimangano assegnati in via permanente alla moglie, in favore della quale si è già convenuta la costituzione del diritto di abitazione della casa e di uso del garage pertinenziale per tutta la durata della sua vita”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che aderiva alle domande del Controparte_1
ricorrente.
All'udienza del 16.5.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto n. 1030/22 del 9.4.2022, il Tribunale di Catania ha omologato la separazione personale dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui:
[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/10/1983 a Catania e trascritto nei registri di detto Comune al n. 2131 Parte 2 serie A anno 1983.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento dei figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie non può trovare accoglimento, tenuto conto che detto istituto è finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ( “il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli”); è orientamento consolidato quello per cui la norma citata rivesta carattere eccezionale, essendo dettata nell'esclusivo interesse della prole, e non possa trovare applicazione quando non vi sia prole minorenne o maggiorenne non economicamente autonoma su cui statuire (come nel caso oggetto del presente giudizio).
La domanda va dunque rigettata, fatta salva ogni valutazione in ordine agli effetti del negozio stipulato tra le parti in sede di separazione personale.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 16141 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e il 29/10/1983 a Catania e trascritto nei registri di detto Comune al n. 2131 Controparte_1
Parte 2 serie A anno 1983.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare a . Controparte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott. Massimo Escher
3 4