TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/04/2026, n. 7606
TAR
Decreto cautelare 2 marzo 2023
>
TAR
Decreto collegiale 2 ottobre 2023
>
TAR
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, ritenendo fondati i dubbi dell'Ambasciata sulla reale intenzione di viaggio dei ricorrenti, data la residenza del figlio in Svizzera, la documentazione medica proveniente da un istituto elvetico, le carenze documentali sui rapporti con l'invitante e le condizioni economiche, nonché la contraddittorietà e l'inattendibilità di parte della documentazione prodotta a seguito della comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990.

  • Rigettato
    Inammissibilità delle istanze di patrocinio a spese dello Stato per cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti

    Il Collegio ha respinto i reclami ritenendo le istanze inammissibili per carenza delle condizioni soggettive richieste dall'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, in quanto formulate da cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/04/2026, n. 7606
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7606
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo