Decreto cautelare 2 marzo 2023
Decreto collegiale 2 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/04/2026, n. 7606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7606 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03751/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3751 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Tramontana, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
dei provvedimenti nn. -OMISSIS-\2022 e -OMISSIS-\2022 di diniego dei visti di ingresso per motivi turistici, notificati dall'Ambasciata d'Italia ad -OMISSIS- ai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. Francesco OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con ricorso proposto in data 20 febbraio 2023 venivano impugnati i provvedimenti del 22 e 23 dicembre 2022 a mezzo dei quali l'Ambasciata d'Italia ad -OMISSIS- ha denegato l’istanza di visto d’ingresso per motivi turistici formulata dai ricorrenti.
Al riguardo venivano articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “I. Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 4, commi 2 e 3 del d.lgs. 286/1998 – T.U.I.) e di principi generali dell’ordinamento – eccesso di potere per difetto dei presupposti - difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento dei fatti, sviamento per mancato rilascio del visto nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge e mancato riscontro delle richieste degli interessati ”.
Con atto depositato in data 8 marzo 2023 si costituivano in resistenza il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno.
Con atto depositato in data 21 marzo 2023 parte ricorrente proponeva reclamo avverso i decreti di rigetto delle istanze di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato adottati dalla relativa Commissione in data 13 marzo 2023.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
TT
Pregiudizialmente il Collegio ritiene ricorrano le condizioni eccezionali di ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo a motivo del fatto che i ricorrenti, uniti da un rapporto di coniugio, hanno impugnato atti che, sebbene formalmente distinti, sono stati adottati all’esito della medesima istruttoria procedimentale, sono accomunati dalla medesimezza dei presupposti di fatto e delle motivazioni, negando, in definitiva, il medesimo bene della vita.
In via preliminare il Collegio ritiene di dover disporre l’estromissione del Ministero dell’Interno dal presente giudizio per difetto di legittimazione a contraddire, essendo gli atti impugnati unicamente riferibili al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in quanto promananti dagli uffici periferici del ridetto dicastero.
Procedendo all’esame di merito, il ricorso è infondato.
Viene in particolare censurato l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, sotto il profilo del travisamento dei fatti, per aver denegato il visto d’ingresso per motivi turistici nonostante la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge ai fini del relativo rilascio.
La censura è immeritevole di positivo apprezzamento in quanto i dubbi adombrati dall’Ambasciata d’Italia ad -OMISSIS- circa il reale scopo e le condizioni del viaggio dei ricorrenti, non dissipati dalle integrazioni documentali acquisite nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, si appalesano più che fondati a motivo delle plurime e concordanti circostanze appresso indicate.
L’istanza del visto d’ingresso in Italia per motivi turistici è stata motivata dalla volontà dei richiedenti di fare visita al figlio e alla nuora, quest’ultima in stato interessante, al fine di assistere alla nascita e al battesimo del futuro nipote.
Tuttavia, il figlio dei ricorrenti risulta risiedere in Svizzera, il certificato medico prodotto in atti, attestante lo stato di gravidanza e la data del presunto parto, è rilasciato da un istituto elvetico, circostanze queste ultime che considerate unitamente alle carenze documentali riguardanti i rapporti dei coniugi con l’invitante e le reali condizioni economiche dei medesimi hanno legittimato il diniego dell’istanza di visto d’ingresso in Italia per motivi turistici, attesa la complessiva inaffidabilità della dichiarazioni degli istanti e dei dubbi sulle reali intenzioni di viaggio dei medesimi tali da rendere quantomeno incerta l’intenzione di questi ultimi di lasciare il territorio dello Stato entro la scadenza del visto di ingresso.
A tale quadro si aggiunga che i documenti prodotti dai coniugi a seguito della comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge n. 241/1990 in parte sono risultati contraddittori con le dichiarazioni già rese dagli stessi nell’ambito del colloquio e per altra parte sono risultati inattendibili in ragione della datazione successiva rispetto a quella del preavviso di rigetto, ingenerando fondati dubbi circa la veridicità delle circostanze da essi asseritamente attestate.
Con riferimento ai reclami avverso i decreti di rigetto delle istanze di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, adottati dalla relativa Commissione in data 13 marzo 2023, il Collegio ritiene di respingerli posto che le ridette istanze, nella misura in cui vengono formulate da cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, sono inammissibili per carenza delle condizioni soggettive di cui all’art. 119 del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge unitamente al reclamo avverso i decreti di rigetto delle istanze di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato formulate dai ricorrenti.
Estromette il Ministero dell’Interno per difetto di legittimazione passiva.
Condanna i ricorrenti, in solido tra essi, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (mille e cinquecento/00) oltre oneri di legge, da corrispondere al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Pierangelo Sorrentino, Presidente FF
Virginia RA, Primo Referendario
Francesco OC, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Francesco OC | Pierangelo Sorrentino |
IL SEGRETARIO