Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2025, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall‘avvocato Marcello Viganò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Selva di Val Gardena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Christoph Perathoner e Francesco Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 15.09.2025 avente a oggetto “ Approvazione del regolamento comunale per la sosta, l'utilizzo dei parcheggi pubblici non custoditi ed il campeggio”, nella parte in cui, all’art. 4 co. 2 del regolamento, vieta di sostare e trattenersi a bordo dei veicoli in orario notturno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Selva di Val Gardena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il consigliere CH NA e uditi per le parti i difensori come indicato in verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2025 l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) espone di essere già intervenuta, quale associazione rappresentativa degli utenti in autocaravan, nell’anno 2024, nei confronti del Comune di Selva di Val Gardena, al fine di fare revocare un divieto di sosta per autocaravan in orario 20.00 – 6.00, e di essere nuovamente intervenuta, a seguito dell’approvazione del regolamento qui impugnato, per chiedere la revoca del divieto ora previsto di sostare o parcheggiare veicoli, al fine di pernottarvi.
Chiarisce la ricorrente che in sintesi il regolamento non si limita a vietare qualsiasi forma di campeggio libero, ma impedisce anche la sosta a bordo del veicolo in orario notturno con conseguente obbligo di allontanamento del conducente e dei passeggeri reiterando, di fatto, il divieto di sosta in orario 20.00-06.00, già revocato nel 2024.
Inoltre espone la ricorrente di aver fatto richiesta di accesso agli atti per conoscere i presupposti della decisione e gli atti della relativa istruttoria, e che il Comune, in evasione di tale richiesta, ha risposto che non ci fossero simili atti (testualmente “ Non sono disponibili atti o documenti richiesti ai punti 6 – 9, riguardanti le problematiche relative all’occupazione prolungata delle aree di sosta e dei parcheggi, all’utilizzo di tali aree come campeggi improvvisati, al pernottamento di utenti a bordo di veicoli, nonché a questioni di carattere ambientale, igienico-sanitario, alla sicurezza pubblica, alla vivibilità e al decoro urbano. ”, doc. 10 ricorrente)
2. I motivi di diritto di cui la ricorrente contesta la violazione sono i seguenti:
I) “ Incompetenza” . Censura la ricorrente l’incompetenza del Consiglio comunale a regolamentare la circolazione nelle strade comunali. Ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada, tale competenza è attribuita al sindaco e, successivamente all’entrata in vigore del TUEL, per effetto dell’art. 107 del d.lgs. 267/00, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, tale competenza è stata attratta in quella del dirigente.
II) “ Violazione di legge” sotto plurimi aspetti, in particolare
II.1) “V iolazione del principio di tassatività-determinatezza”. Ritiene la ricorrente con questa censura che la fattispecie, sanzionata anche con la rimozione del veicolo, sia formulata in modo ambiguo e troppo poco preciso, tanto da sollevare dubbi su ciò che sia consentito e ciò che è vietato e porsi in contrasto con il principio di tassatività – determinatezza ex art. 1, l. n. 689/1981.
II.2) “V iolazione del D.lgs. 285/92, della L.R. 2/2018 e dello statuto ”. Fermo il potere di vietare la sosta dei veicoli, nessuna norma del D.lgs. 285/92, della L.R. 2/2018 o dello Statuto comunale prevede il potere di obbligare l’allontanamento del conducente o dei passeggeri dal veicolo in sosta.
II.3) “ Violazione dell’art. 157 del c.d.s. ”. Il regolamento si porrebbe anche in contrasto con l’art. 157 c.d.s. che definisce la sosta come la “ sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità (non con l’obbligo) di allontanamento da parte del conducente ”.
III.4) “ Violazione dell’art. 185 del c.d.s .”. Osserva la ricorrente che il regolamento impugnato colliderebbe anche con l’art. 185, co. 2 del c.d.s., il quale precisa che la sosta delle auto-caravan sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili. Infatti nella misura in cui l’art. 4 del regolamento, rubricato “ Divieto generale di campeggio libero ” contempla il divieto di sostare e trattenersi a bordo del veicolo in orario notturno, accomunerebbe impropriamente due concetti che, con specifico riguardo alle autocaravan, il legislatore ha voluto distinguere nettamente.
III) “ Eccesso di potere ” sotto plurime figure sintomatiche.
III.1) “ Insussistenza e genericità dei presupposti del divieto impugnato” . La deliberazione impugnata riguarda diverse fattispecie, ciascuna fondata su specifici presupposti fattuali, che riguardo al divieto di sostare a bordo dei veicoli in orario notturno non sarebbero affatto indicati.
III.2) “ Difetto di istruttoria ”. I presupposti di fatto indicati nel provvedimento impugnato non sarebbero sorretti da alcuna attività istruttoria.
III.3) “ Illogicità e irragionevolezza ”, nella misura in cui il divieto impugnato: - equipara il divieto di campeggio libero alla sosta a bordo del veicolo in orario notturno; - persegue obiettivi che possono essere pienamente conseguiti con i divieti di campeggio libero, bivacco e attendamento ossia con strumenti di minore impatto sulla sfera dell’utente rispetto al divieto di sostare a bordo dei veicoli in orario notturno; - prevede l’immediata rimozione del veicolo quale sanzione che non appare pertinente con il divieto di trattenersi a bordo del veicolo.
III.4) “ Inosservanza di direttive ministeriali ”. La ricorrente lamenta l’inosservanza per contrasto con le direttive ministeriali n. 6668/2000 sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada e n. 381/2011 sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale.
Inoltre la ricorrente ha fatto anche espressa riserva di risarcimento del danno.
3. Si è costituito il Comune di Selva di Val Gardena, prima con memoria di stile e poi con memoria difensiva con la quale ha svolto ampie considerazioni preliminari sulle finalità dell’iniziativa avviata con l’introduzione di un generale divieto di pernottamento libero su spazio pubblico, valevole per tutto il territorio comunale, che oltre a colpire i camperisti, riguarda anche qualsiasi altro automobilista, motociclista, ciclista e financo gli escursionisti e pedoni, al fine di rimarcare la carenza di un qualsiasi effetto discriminatorio nei confronti degli utenti in autocaravan. Con il regolamento, quale atto normativo e generale che non richiede una specifica motivazione, il Comune con l’art. 4 ha inteso introdurre un divieto generale di campeggio libero su tutto il territorio e con il secondo comma ha specificato che è anche vietato sostare o parcheggiare veicoli al fine di pernottarvi.
Nel merito il Comune ha contestato le singole censure fatte valere dalla ricorrente, chiedendone il rigetto, in quanto infondate; in particolare ha eccepito l’improcedibilità del vizio di incompetenza per effetto della medio tempore intervenuta convalida a mezzo dell’ordinanza del Sindaco n. 2 del 20.02.2026, che allegava anche alla propria memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. di pari data.
4. All’udienza pubblica il ricorso, dopo ampia discussione orale, è stato trattenuto in decisione,
5. Il primo motivo di impugnazione teso a far valere l’incompetenza del Consiglio comunale a disciplinare aspetti della circolazione stradale coglie nel segno.
6. Nella delibera di approvazione del regolamento oggetto di esame, il Consiglio comunale dopo il richiama alla L.R. 03.05.2018, n. 2 ossia al “ Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige ”, al D.lgs. 30.04.1992, n. 285 ovvero al “ Nuovo codice della strada ” e anche allo Statuto comunale, ha disciplinato altresì aspetti e fattispecie relative alla circolazione stradale, tanto da richiamare e riportarsi negli art. 2 “ Ambito di applicazione e definizioni ” e art. 3 “ Regolamentazione generale della sosta ” ripetutamente anche al D.lgs. 285/1992.
Non può essere revocato in dubbio che il divieto, qui censurato, e imposto dall’art. 4, comma 2, del regolamento ossia di “ sostare o parcheggiare i veicoli, al fine di pernottarvi ”, oltre a riguardare fattispecie, quali la sosta già normata dal Codice della strada (“ per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ”, cfr. art. 157, comma 1, lett. c)), attenga alla materia della regolamentazione della circolazione stradale in generale.
7. Orbene l’art. 5 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 prescrive che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, “ con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali ”.
Come noto il citato art. 6 attiene alla circolazione fuori dai centri urbani, mentre l’art. 7 alla circolazione nei centri urbani e specifica che i sindaci con ordinanza possono adottare i provvedimenti indicati all’art. 6 comma 4, tra i quali figurano anche i divieti o le limitazioni al parcheggio o alla sosta di veicoli.
8. Richiamata la cornice normativa nella quale inquadrare i divieti di sosta, va rilevato come il Comune, successivamente alla notifica del ricorso e in vista della scadenza del termine per il deposito delle memorie difensive ex art. 73 c.p.a., nonostante l’Associazione ricorrente avesse già rilevato e fatto presente in data 19.09.2025 con la propria istanza di annullamento in autotutela il vizio di incompetenza, con ordinanza del Sindaco n. 2 del 20.02.2026 ha disposto la convalida della delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 15.09.2025.
In specie il Sindaco, rilevato i) che l’art. 7 del Codice della Strada attribuisce la competenza ad assumere gli atti adottati nel caso di specie dal Consiglio comunale al Sindaco, ii) che trattandosi di una competenza speciale essa deroga a quella del Consiglio comunale, iii) che pertanto la deliberazione consiliare risulta essere viziata per incompetenza, iv) che l’art. 6 della legga n. 249 del 1968 consente la convalida del vizio di incompetenza anche in sede di gravame giurisdizionale, ha, quindi, disposto la convalida della deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 15.09.2025.
9. In punto di competenza giova tuttavia ricordare, come già chiarito anche da un precedente di questo Tribunale, “ che secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata i provvedimenti con i quali viene disciplinata, ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice della strada, la circolazione sulla viabilità comunale (con eventuale imposizione del divieto di circolazione per talune categorie di veicoli) assumono natura tipicamente gestoria e, quindi, a dispetto del tenore letterale del predetto art. 7, appartengono alla competenza dei dirigenti - e non del Sindaco - in ragione del vigente criterio generale di riparto di competenze tra organi politici e apparato dirigenziale dell’ente locale, tranne il caso in cui i provvedimenti stessi si configurino come ordinanze contingibili e urgenti, adottate ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000. (ex multis, Cassazione civile, Sez. II, 6 novembre 2006, n. 23622; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2017, n. 3460; id., 13 novembre 2015, n. 5191; T.A.R. Toscana, Firenze Sez. I, 8. febbraio 2021, n. 215, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 1012)” (cfr. T.R.G.A. di Bolzano, sent. n. 41 del 11.02.2022; vedi anche TAR Palermo, sent. n. 494 del 03.03.2025).
10. L’art. 5, comma 2, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “ Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige ”, prevede comunque che “ nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, … il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale .”
11. Dall’esame dello Statuto del Comune di Selva di Val Gardena emerge come la potestà a emanare regolamenti sia attribuita in determinate materie elencate, tra le quali non è dato riscontrare la circolazione stradale, al Consiglio comunale (cfr. art. 4 Statuto), e che al Sindaco non sono stati attribuiti particolari o specifici poteri per adottare atti di natura gestoria (cfr. art. 17 Statuto).
Lo Statuto, invece, si occupa all’art. 27 dei dirigenti e responsabili chiarendo al quinto comma che “ sono dirigenti del Comune il segretario comunale e, se previsto in pianta organica del personale comunale, il vicesegretario comunale .”
12. Da quanto esposto discende, pertanto, che il Comune di Selva di Val Gardena non ha attribuito per Statuto particolari poteri al Sindaco per l’adozione degli atti disciplinanti la sosta e la circolazione dei veicoli di cui al Codice della Strada, per, i quali per insegnamento giurisprudenziale costante sono competenti le figure dirigenziali dell’amministrazione, delle quali per Statuto il Comune di Selva non ne era privo, in quanto almeno un dirigente è previsto in pianta organica.
13. Per quanto concerne la convalida e più nello specifico la ratifica, la giurisprudenza insegna che essa consiste nell’appropriazione dell’atto, emesso da un organo incompetente, da parte dell’Autorità che sarebbe stata competente. Sul piano della dinamica giuridica, la convalida non determina una modificazione strutturale del provvedimento viziato (non configurabile neppure logicamente, essendosi la fattispecie stessa già integralmente conclusa), bensì il sorgere di una fattispecie complessa, derivante dalla saldatura con il provvedimento convalidato, fonte di una sintesi effettuale autonoma.
L’efficacia consolidativa degli effetti della convalida opera retroattivamente: il provvedimento di convalida, ricollegandosi all’atto convalidato, ne mantiene fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385).
14. Orbene fatte queste premesse nel caso all’esame, secondo gli argomentazioni difensive spese dall’Amministrazione, il Consiglio comunale, titolare della potestà regolamentare per Statuto, avrebbe adottato un atto normativo e generale, non richiedente come tale specifica motivazione, e successivamente il Sindaco, avvedutosi che il Codice della strada non attribuisce la potestà per regolamentare la circolazione stradale, ed in specie per vietare il parcheggio o la sosta dei veicoli, al Consiglio comunale, è intervenuta sulla delibera consiliare viziata per incompetenza, con l’intento di ratificare tale delibera di approvazione del regolamento all’esame, nonostante egli non fosse titolare della potestà regolamentare, ma semmai, secondo una lettura testuale del Codice della Strada, della sola potestà di vietare o limitare con provvedimento motivato il parcheggio o la sosta dei veicoli.
15. Senza ulteriormente approfondire le argomentazioni difensive dell’Amministrazione, sul punto è sufficiente rilevare come nel caso all’esame l’efficacia consolidativa perseguita dal Sindaco con il proprio atto di ratifica non si è prodotta.
Come rilevato supra lo Statuto non attribuisce alcuna potestà regolamentare al Sindaco, con la conseguenza che esso non è competente a ratificare una delibera del Consiglio che ha approvato un regolamento. Dall’altro lato, per giurisprudenza costante, il Sindaco non è nemmeno competente ad assumere le ordinanze in materia di divieto di sosta.
Infine dev’essere anche rilevato come il Codice della strada attribuisce un potere limitatamente alla materia della circolazione stradale, e non per adottare divieti generali di campeggio libero estesi a tutto il territorio comunale e, quindi, esteso anche al di fuori delle aree destinate alla circolazione dei veicoli.
In definitiva deve giungersi alla conclusione che il vizio di incompetenza censurato dalla ricorrente in relazione ai divieti oggetto di ricorso permane e non è stato convalidato.
16. Ne consegue che al Collegio, a fronte dell’accertamento del vizio di incompetenza, rimane precluso qualsiasi ulteriore esame delle restanti censure.
L'art. 34, comma 2, c. proc. amm., secondo cui “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”, è espressione, infatti, del principio costituzionale fondamentale di separazione dei poteri (e di riserva di amministrazione) che, storicamente, nel disegno costituzionale, hanno giustificato e consolidato il sistema della Giustizia amministrativa; in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo “ munus ”.
A ben vedere, nel disegno del codice tale tipologia di vizi è talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte. A quest’ultima, se intende ottenere una pronuncia su tali peculiari modalità di (mancato) esercizio del potere amministrativo, si aprono perciò due strade: non sollevare la censura di incompetenza (e le altre assimilate), oppure sollevarla ma nella consapevolezza della impossibilità di graduarla (Cons. Stato, Ad. Pl., 27 aprile 2015, n. 5).
17. In definitiva la censura d’incompetenza articolata dalla ricorrente è fondata e denota l’illegittimità della disposizione regolamentare impugnata, che deve conseguentemente essere annullata.
Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la disposizione regolamentare impugnata.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, C.N.P.A. e I.V.A., nonché contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP CH, Presidente
Alda Dellantonio, Consigliere
CH NA, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH NA | EP CH |
IL SEGRETARIO