Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2008, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/01/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 00027
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 015965/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) LI MA, N. IL 20/11/1968;
avverso ORDINANZA del 14/02/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 14/2/2007 (dep. il 27/2/2007) la Corte di Appello di Roma ha rigettato la richiesta, avanzata dal Procuratore Generale ex art. 168 c.p., comma 3 e art. 674 c.p.p., comma 1, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato in favore di SI ZE con la sentenza 3/2/98 del Pretore di Roma. La Corte ha ritenuto che il beneficio fosse già venuto meno per effetto della propria sentenza 29/11/2004, che aveva riformato la sentenza in questione, ritenendo la continuazione tra i fatti oggetto della medesima ed i fatti oggetto della sentenza 27/4/92 (irr. il 29/1/93) e, quindi, aumentando la pena - non sospesa - irrogata con tale ultima sentenza, senza confermare il beneficio applicato con la sentenza 3/2/98 ed anzi revocando precedenti sospensioni di pena di cui lo LI aveva goduto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge. Il ricorrente P.G. ha sottolineato che, in mancanza - come nella specie avvenuto - di una revoca espressa, il beneficio de quo, pur divenuto contro legem, doveva intendersi confermato;
sicché, essendo in sede esecutiva rilevabile la illegalità di una tale situazione,esso andava - così come richiesto - revocato.
Il ricorso merita accoglimento.
La sentenza 3/2/98 del Pretore di Roma è stata riformata in sede di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione, oggetto di tale sentenza, ed il reato di furto, oggetto di precedenza sentenza emessa in data 27/4/92 dal medesimo Giudice;
sicché, essendo stata per il resto confermata, deve convenirsi con il ricorrente P.G. sulla vigenza tuttora della statuizione con la quale si era riconosciuto in favore dello LI il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nè, per diversamente opinare, può darsi rilievo al fatto che la pena inflitta con la sentenza 27/4/92 non fosse condizionalmente sospesa e che, comunque, non vi fosse stata alcuna conferma del beneficio, applicato con la sentenza 3/2/98, da parte della Corte di Appello, che, anzi, aveva provveduto alla revoca di analoghi benefici dei quali lo LI aveva in precedenza goduto. Quanto a tali ultime circostanze, infatti, si osserva che non può, a fronte di una specifica statuizione attributiva di un beneficio, ritenere che vi sia stata una revoca implicita dello stesso solo perché non espressamente confermato (tanto più che nella specie vi era stata la conferma "nel resto" della sentenza e, quindi, delle statuizioni diverse da quelle oggetto di riforma) o perché revocati analoghi benefici applicati con precedenti provvedimenti. Quanto al fatto che la pena irrogata con la sentenza 27/4/92 non fosse stata condizionalmente sospesa, deve escludersi che in conseguenza di ciò e delle riconosciuta continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze sia venuta meno il beneficio applicato con una delle stesse;
e ciò perché, una volta ritenuta l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del Giudice valutare se il beneficio già concesso possa essere esteso alla pena complessivamente determinata, ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge (cfr. Cass. sent. n. 4220/97). Alla stregua di quanto sopra deve dunque, in accoglimento del ricorso, disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008