Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 05/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 24/2026/C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE RO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere CO CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al nr. 46634 del registro di Segreteria.
TRA
IS, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Balestro (C.F. [...]) presso il cui studio in Milano, via Orti n. 2, elegge domicilio come da delega in calce al ricorso depositata nel fascicolo telematico. Il procuratore dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0258303779 ovvero all'indirizzo di posta elettronica silvia.balestro@milano.pecavvocati.it
RICORRENTE
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’ avv. Mariateresa Nasso (C.F.: [...]), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it FAX 051216402, elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per IS a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento di pensione di vecchiaia riconosciuto con decorrenza dal 3.10.2022 includendo tutti i periodi spettanti (ovvero dal 10.4.1981 al 15.9.1996 per l'Ente Poste, il periodo di servizio militare dal 27.4.1977 al 20.4.1978, la contribuzione figurativa dal 2015 al 2022, la contribuzione dal 2014 al 2022) e risultanti dalla ricongiunzione effettuata per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere al ricorrente il corretto trattamento pensionistico dovuto e le differenze spettanti in conseguenza dell'accertamento di cui sopra per il periodo dal 3.10.2022 ad oggi, oltre alle successive occorrende ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.:
rigetto ricorso e vittoria di spese
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato IS conveniva in giudizio l’INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:
pur avendo lavorato per l’ente poste italiane dall’1.1.1975 al 15.9.1996, ed essendo stato trasferito all’ufficio IVA di IS, non gli erano stati riconosciuti i contributi versati nel periodo di lavoro presso l’ente poste.
In particolare, aveva lavorato presso le seguenti amministrazioni:
· Comune di IS 1 giorno dal 1.1.1976 al 1.1.1976;
· Amministrazione Provinciale di IS per 4 mesi (da 1.11.1978 a 28.2.1979;
· Comune di IS per 8 mesi e 14 giorni (17.7.1980 a 31.3.1981)
· Agenzia del demanio di IS per 8 anni 3 mesi e 15 giorni (16.9.1996 a 31.12.2004);
· Agenzia delle Entrate Direzione generale per 10 anni, 6 mesi e 1 giorno (da.1.1.2005 a 2.10.2022);
· Ente Poste da 10.4.1981 a 15.9.1996.
Questo periodo non era stato considerato al momento della corresponsione della pensione, liquidata con provvedimento dell’8.11.2022.
Aveva, pertanto, presentato ricorso amministrativo in data 20.5.2024 e il successivo 23.5.2024, successivamente l’INPS gli comunicava di aver accolto il ricorso in via di autotutela.
Purtuttavia non aveva ottenuto la ricongiunzione.
Pertanto adiva questa Corte per sentir accogliere le conclusioni di cui in intestazione.
L’INPS a sua volta eccepiva quanto segue:
per il periodo 1.1.2022 2.10.2022 manca solo l’accredito figurativo posto che la DC pos. assicurativa si è trasferita per competenza sulla sede di Milano centro ed è in attesa di sistemazione.
Per quanto riguarda poi la contribuzione aggiuntiva sindacale di cui al provvedimento di autorizzazione (allegato n.6 alla memoria di costituzione Inps), non è stato possibile per l’Istituto validare gli anni 2014-2015-2016-2019-2020-2021 poiché gli importi delle DMA inviate dalla C.I.S.L. UNIONE SINDACALE TERRITORIALE, non risultano conformi a quanto autorizzato nel provvedimento suddetto.
Inoltre, con riferimento al periodo del servizio militare si evidenzia che, come risulta dalla determina di riliquidazione allegata, lo stesso è stato correttamente valorizzato.
Si precisa inoltre che, con riferimento al lavoro svolto dal IS presso il Comune di IS, di cui alla prima determina, l’ente ha comunicato di non poter risalire ai dati dell’istante (ALLEGATO 5 della memoria di costituzione Inps), con la conseguenza che lo stesso periodo non potrà essere certamente oggetto di valorizzazione.
All’udienza del 27.1.2026, assistiti dalla dott.ssa Antonietta Monaco, sono presenti per il ricorrente l’avv. Tasca Carolina su delega dell’avv. Silvia Balestro, per l’Inps l’avv. Nasso Mariateresa, dopo la discussione la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come richiesto da parte ricorrente ed accettato dall’INPS
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da IS nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa per intero le spese di giudizio.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 27.01.2026
IL GIUDICE UNICO
CO LA
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 5 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria dr. NO Macerola
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna 5 febbraio 2026 Il Direttore di Segreteria dr. NO Macerola
(f.to digitalmente)