Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 2
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte.
In materia di opposizione a ordinanza ingiunzione per violazione di norme di previdenza obbligatoria, non sussiste l'obbligo della cancelleria di comunicare all'opponente, che sia ritualmente costituito con difesa tecnica, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non essendo tale obbligo previsto nella disciplina di cui all'art. 415 cod. proc. civ. (reso applicabile per il rinvio previsto dall'art. 442 cod. proc. civ., a sua volta richiamato dall'art. 35 legge n. 689 del 1981 n. 689); ne' la mancata previsione di tale comunicazione suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla differenza di disciplina rispetto al procedimento di opposizione ex art. 23 legge n. 689 del 1981 e alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, posto che, da un lato, il procedimento ex art. 23 cit. pone una disciplina processuale specifica, consentita alla discrezionalità del legislatore, che non assurge a parametro di tutela minima della difesa e che, dall'altro, alla mancanza della predetta comunicazione nella fase introduttiva del giudizio la difesa tecnica dell'opponente può facilmente sopperire mediante l'adempimento di un onere, non vessatorio, di diligenza e di collaborazione con l'ufficio giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'ALIMENTARE DI IC NO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO QUARANTA, SAVERIO MUCCIO, ADRIANA PIGNATARO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 28 luglio 2000, Rep. n. 54865;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 466/00 del Tribunale di BARI, depositata il 23/03/00 - R.G.N. 1521/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato QUARANTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Inail emise ordinanza ingiunzione in data 19 dicembre 1995 n. 300260 contro la s.r.l. L'Alimentare di NI Loiacono, per il pagamento della somma di L. 12.002.380, a titolo di "sanzioni amministrative", varie "omissioni" ed altro.
L'opposizione dell'ingiunta, a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è stata dichiarata improcedibile dal Pretore di Bari, in funzione di giudice del Lavoro, con sentenza n. 2313 del 19-26 febbraio 1996, in quanto nessuno era comparso all'udienza, e l'opponente aveva omesso di depositare la relazione di notifica del ricorso, cui era tenuta, a norma dell'art. 415 c.p.c, richiamato dall'art. 442 c.p.c, a sua volta richiamato dall'art. 35 L. 689/81. Avverso tale sentenza ha proposto appello la s.r.l. L'Alimentare, chiedendo che il Tribunale: a) riconoscesse sussistente il diritto della ricorrente a ricevere comunicazione di cancelleria dell'avvenuta emissione del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 415 c.p.c, in relazione agli artt. 136 e 170 c.p.c.; b) dichiarasse la nullità della sentenza impugnata, essendo tale atto dipendente dalla omessa notificazione dell'atto introduttivo della lite;
c) rimettesse la causa al primo giudice ex art. 354, 1^ comma, c.p.c. per la rinnovazione;
d) decidesse, in subordine, la causa nel merito, annullando l'ordinanza ingiunzione ed adottando ogni altro provvedimento di legge.
Con sentenza 10 febbraio/23 marzo 2000 n. 466 il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello.
Il Tribunale ha rilevato che, in primo grado, il procedimento di opposizione, riguardando violazione in materia di previdenza obbligatoria, è regolato dall'art. 35 Legge 24 novembre 1981, n. 639, il quale rinvia all'art. 442 e segg. c.p.c.. L'art. 415 c.p.c.,
così reso applicabile al ricorso in opposizione, non prevede che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato dalla cancelleria all'opponente, ma affida alla diligenza del ricorrente di verificare in cancelleria quando il decreto sia stato firmato dal giudice del lavoro;
ciò, a differenza dell'art. 23, 2^ comma, ultima parte, Legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale dispone che il ricorso ed il decreto siano notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e, nel caso sia indicato, al suo procuratore e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il Tribunale aggiungeva che il Pretore, verificato che nessuna delle parti era comparsa, non era tenuto a concedere un termine per la rinnovazione della notificazione, perché tale obbligo è stato istituto dalla giurisprudenza solo per il caso di comparizione del ricorrente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. L'Alimentare, con tre motivi.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 1^ comma, 162 e 291 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c), censura la sentenza impugnata per non avere fatto applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce vizio passibile di sanatoria, (operante in ogni caso con effetto "ex nunc", mediante la costituzione del convenuto, o mediante la rinnovazione disposta dal giudice.
La limitazione di tale principio all'ipotesi di comparizione del ricorrente, operata dalla sentenza impugnata, sarebbe secondo il ricorrente illegittima, perché non tiene conto che nel rito del lavoro il rapporto processuale si instaura con la costituzione del ricorrente, che avviene con il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce illegittimità costituzionale dell'art. 415, 4^ comma, c.p.c., in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. Ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza 15/1977, ha dichiarato illegittimo l'art. 435 c.p.c. - per violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - nella parte in cui non stabilisce che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
Come ricordato nella sentenza impugnata, l'art. 415 c.p.c, reso applicabile al ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di violazione alle norme di previdenza obbligatoria, dall'art. 35 Legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale rinvia all'art. 442 e segg. c.p.c, che a sua volta richiama il procedimento di cui agli artt. 414 e segg. c.p.c. come sostituiti dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, non prevede che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato dalla cancelleria all'opponente. Si deve aggiungere che la L. 11 agosto 1973, n. 533 è precisa sul punto, indicando quali notifiche devono essere effettuate a cura dell'attore (art. 415, comma 4, ad es. del ricorso introduttivo), e quali a cura della cancelleria (art. 417 u.c. c.p.c, il quale, per le parti che stanno in giudizio personalmente, dispone che il ricorso, o il processo verbale che lo contiene, devono essere notificati a cura della cancelleria al convenuto e, ovviamente, allo stesso attore).
Poiché la differenza tra le due ipotesi, quella del 415 e quella del 417, è data dall'esistenza di una difesa tecnica, se ne deduce che l'art. 415 c.p.c. affida alla diligenza del ricorrente costituito tramite difesa tecnica di verificare in cancelleria quando il decreto sia stato firmato dal giudice del lavoro. Occorre verificare a questo punto se sia fondate il dubbio della ricorrente che tale disciplina positiva contrasti con gli art. 3 e 24 Cost., dedotti dalla stessa ricorrente, nella parte in cui non pone alla cancelleria un obbligo di comunicazione al ricorrente, ritualmente costituito con difesa tecnica, dell'avvenuta emissione del decreto di fissazione d'udienza, da cui decorrono i termini (ordinatori per quanto riguarda quelli di cui all'art. 415 comma 4, e perentori quelli di cui ai comma 5 e 6) per la notifica a suo carico. La Corte Costituzionale ha enunciato il principio, con la sentenza 4.1.1977 n. 15 invocata dalia ricorrenze, che, nel quadro della garanzia costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attività, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il termine assegnatogli. Conseguentemente ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorre il termine per la notificazione all'appellato.
Ma tale principio, come si evince dal pensiero della Corte espresso in altre, anche precedenti, pronunce, è riferito al diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti, diritto di difesa di cui fa parte integrante il diritto di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, così da poter utilizzare nella loro interezza i termini legali di decadenza di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento di gravame (Corte Cost. Sent. n. 255 del 07-11-1974, sent. n. 139 del 1967, sent. n. 34 del
1970). Con la citata sentenza 25 5/1974 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa;
nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato, altresì, la illegittimità costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo.
La fattispecie sottoposta all'odierno giudizio di questa Corte è diversa, e non riguarda il diritto di impugnazione di atti pregiudizievoli alla parte, ma gli oneri processuali per la promozione del contraddittorio.
A tale riguardo, la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c., nella parte in cui non prescrivono che tanto nella copia del ricorso introduttivo quanto nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416, invito invece prescritto dall'art. 163 n. 7 c.p.c. Se ne deduce che, come la disposizione dall'art. 163 n. 7 c.p.c, anche quella dell'art. 23, comma 2 ult. parte Legge 24 novembre 1981, n. 689 (la quale dispone che il ricorso ed il decreto siano notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e, nel caso sia indicato, al suo procuratore e all'autorità che ha emesso l'ordinanza) non assurgono a parametro di tutela minima della difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost., ma costituiscono discipline processuali specifiche consentite alla discrezionalità del legislatore (ex plurimis: Corte Cost. ord. 12-7-2001 n. 321 e 15-2-2000 n. 1; sentt.
12-7-2000 n. 349, 12.1.2000 n. 18), sicché è manifestamente infondato il profilo invocato di lesione dell'art. 3 della Cost. È manifestamente infondato anche il dubbio di lesione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost., perché trattasi di oneri della difesa tecnica inerenti alla fase introduttiva del giudizio, che non comportano adempimenti vessatori (si richiede solo un accesso, anche telefonico, secondo la prassi giudiziaria, in cancelleria allo scadere del termine posto al giudice dall'art. 415, 2^ comma, c.p.c, per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza), e si risolvono in un onere di diligenza e di collaborazione tecnica senza dei quali nessun sistema processuale può decentemente funzionare. Così dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata, si deve passare ad esaminare se, come dedotto con il primo motivo di ricorso, il giudice del merito abbia errato nel dichiarare la improcedibilità del ricorso, anziché concedere, d'ufficio, nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Anche questo motivo è infondato.
Come è ben noto, questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio che il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162, 164 e 291 cod. proc. civ., trova applicazione anche nel rito del lavoro.
La Corte ha equiparato le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica ed omissione materiale di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto, o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto "ex nunc" (Sez. U., sent. n. 2166 del 01-03-1983). Ma, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all'art. 421, 1^ comma, c.p.c, si applica solo nell'ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente all'udienza, e manifesti in tal modo l'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione d'ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. La diversa conclusione della ricorrente urta contro il sistema processuale configurato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, ed in particolare dagli artt. 415 e 417 c.p.c, e con l'obbligo di diligenza ivi presupposto.
Nè in contrario può essere invocato il precedente di questa Corte 24 marzo 2001 n. 4291, la quale ha applicato anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il consolidato principio secondo il quale la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza. Infatti, come si evince dalla stessa massima, succintamente riportata, oltre che dalla motivazione, tale principio è stato affermato in fattispecie in cui la parte era presente all'udienza.
La reiezione dei primi due motivi assorbe il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112; omessa pronuncia, ed in subordine, omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulle doglianze attinenti al merito della pretesa dell'Inail. Infatti la corretta declaratoria d'improcedibilità del ricorso ne preclude l'esame nel merito.
Sussistono giusti motivi, atteso l'esito del presente giudizio, per la totale compensazione delle relative spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 3 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003