Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2003, n. 20509
CASS
Sentenza 8 maggio 2003

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La facoltà che l'art. 386 comma terzo cod.proc.pen. concede al pubblico ministero di autorizzare una <> per la trasmissione del verbale di fermo o di arresto va esercita caso per caso, con riferimento alle specifiche circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali la trasmissione degli atti entro le prescritte 24 ore può risultare impossibile ovvero oggettivamente difficoltosa. In tali oggettive difficoltà non possono essere ricomprese le modalità organizzative o gli orari degli uffici giudiziari, che invece devono essere articolati secondo le priorità delle funzioni e delle competenze istituzionali, tra cui anche la pronta attivazione del pubblico ministero per l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato ai sensi dell'art. 389 cod.proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2003, n. 20509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20509
    Data del deposito : 8 maggio 2003

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