Sentenza 8 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2003, n. 20509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20509 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 12/02/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 329
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 22091/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo;
nel procedimento penale nei confronti di:
OV ND, n. a Gemona del Friuli il 10.8.1975;
avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Tolmezzo, emessa il 30.4.2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. A. Frasso, che ha concluso per annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 391 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tolmezzo, non ha convalidato l'arresto di ND OV, operato dalla polizia alle ore 23.55 di sabato 2.12.200, in quanto "l'arrestato non risulta essere stato posto a disposizione del P.M. entro le 24 ore dal momento del suo arresto". Il verbale di arresto (inviato a mezzo fax dalla polizia giudiziaria con nota n. 143/2-2 di prot 3. dicembre 2000) era pervenuto alla Procura della Repubblica alle ore 8 di lunedì 4 dicembre 2000. Contro il provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, che deduce erronea applicazione dell'art. 386 co. 3 c.p.p., per non avere il giudice considerato che pubblico ministero,
con riferimento ai provvedimenti di fermo o arresto adottati in giorno semifestivo, aveva autorizzato una dilazione maggiore delle previste 24 ore per la trasmissione del relativo verbale. Tale autorizzazione era stata data con direttiva n. 154/1995 datata 13.3.1995, dal Procuratore della Repubblica di Tolmezzo, il quale, in considerazione delle difficoltà, "nel caso di arresto o di fermo in giorno prefestivo, ... di rispettare il termine di trasmissione del relativo verbale di cui all'art. 386 co. 3 c.p.p., anche per gli orari degli uffici di Procura..." aveva disposto che, "in via generale, in siffatti casi, il verbale di fermo o di arresto sia trasmesso entro le ore 8.30 del primo giorno feriale immediatamente successivo, e comunque non oltre 46 ore dall'avvenuto arresto o fermo, per dar tempo a questo Ufficio di predisporre l'eventuale richiesta di convalida al G.I.P. entro i termini di cui all'art. 390 co. 1 c.p.p.". Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'art. 386 c.p.p. prevede una severa scansione anche temporale degli obblighi e delle attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero in caso di adozione di fermo o di arresto, disciplina coerente con il carattere di urgenza e la logica dell'eccezionalità costituzionale dei provvedimenti provvisori sulla libertà personale. Tale eccezionalità impone all'interprete il massimo rigore a tutela dello status libertatis, cosicché risulta illegittima la direttiva del pubblico ministero che, in via generale, autorizzi la polizia giudiziaria a dilazionare la trasmissione del verbale di arresto oltre le 24 sia pure limitatamente ai fermi e agli arresti oprati in giorno prefestivo.
La facoltà che l'art. 386 co. 3 c.p.p. concede al pubblico ministero di "autorizzare una dilazione maggiore" per la trasmissione del verbale di fermo o di arresto va esercitata caso per caso, con riferimento alle specifiche circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali la trasmissione degli atti entro le prescritte 24 ore può risultare impossibile ovvero oggettivamente difficoltosa. In tali oggettive difficoltà, non possono essere ricomprese le modalità organizzative o gli orati degli uffici giudiziari, che vanno invece articolati secondo le priorità delle funzioni e delle competenze istituzionali, tra cui anche la pronta attivazione del pubblico ministero per l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato ai sensi dell'art. 389 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2003