Art. 5.
Gli agenti di ruolo saranno iscritti, alla data del loro passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, all'Opera di previdenza per 51 personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641 , e successive modificazioni.
Il servizio prestato anteriormente a detto passaggio non e' computabile agli effetti della liquidazione della indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.
Con l'iscrizione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale delle societa' ex concessionarie verranno a cessare i rispettivi fondi di buonuscita previsti dall'articolo 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1958, e dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 gennaio 1956. I singoli conti individuali con i relativi interessi saranno introitati dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato la quale assicurera', in ogni caso, al personale di cui sopra un trattamento di buonuscita di importo non inferiore a 5 mensilita' dell'ultimo stipendio.
Gli agenti di ruolo saranno iscritti, alla data del loro passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, all'Opera di previdenza per 51 personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641 , e successive modificazioni.
Il servizio prestato anteriormente a detto passaggio non e' computabile agli effetti della liquidazione della indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.
Con l'iscrizione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale delle societa' ex concessionarie verranno a cessare i rispettivi fondi di buonuscita previsti dall'articolo 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1958, e dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 gennaio 1956. I singoli conti individuali con i relativi interessi saranno introitati dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato la quale assicurera', in ogni caso, al personale di cui sopra un trattamento di buonuscita di importo non inferiore a 5 mensilita' dell'ultimo stipendio.