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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5052 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 14.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. BERTONA FIORENZO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv TORRENTE ANTONIO Controparte_1
NE CO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 parte ricorrente evidenziava di aver erogato al sig. RO
AR un finanziamento di € 16.800,00 (comprensivo del suo costo) da restituire con il pagamento n. 84 rate da € 200,00 c.u. e garantito dal contratto di cessione del V° dello stipendio e del TFR, che il contratto era stato regolarmente notificato alla ditta quale datrice di lavoro, che la ceduta aveva Controparte_1 omesso di pagare alcune rate del finanziamento, e di aver sollecitato il pagamento delle rate dei mesi di novembre e dicembre 2022 e da marzo a dicembre 2023 con lettere del 6.5.24 e del 21.5.24; che in seguito ai solleciti la , con pec del 22.5.24, aveva comunicato di aver provveduto al pagamento delle rate di CP_1 novembre e dicembre 2022 e quelle da gennaio a ottobre 2023, allegando però una contabile di pagamento per l'importo di € 1.400,00 con causale: quote da aprile a ottobre 2023 (cfr doc. 7); che con pec del 31.5.24 aveva comunicato alla che continuavano a risultare non pagate n. 6 rate (ovvero quella CP_2 di novembre e dicembre 2022, quelle di marzo, novembre e dicembre 2023, e quella di aprile 2024), che la suddetta comunicazione non aveva sortito alcun effetto, così come quelle successive del 6.6.24 e 19.6.24
(docc. 9 e 10) e la procedura di Mediazione avviata;
conveniva in giudizio la ed il Controparte_1 lavoratore per ottenere il pagamento del complessivo importo di euro 2.200,00, per 11 rate scadute e non pagate (ovvero novembre e dicembre 2022; marzo, novembre e dicembre 2023; da aprile a settembre 2024
(estratto conto del 3.7.2024 doc. 12); instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Pt_1 [...] per contestare la fondatezza del ricorso depositando distinte di pagamento;
la causa veniva Controparte_1 trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.pc. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di RO AR regolarmente citato in giudizio e non costituito;
Nel merito si osserva che le rate richieste dalla sono quelle riferite alla mensilità di Parte_1 novembre e dicembre 2022; marzo, novembre e dicembre 2023; da aprile a settembre 2024 (cfr doc 12 prod ricorrente) ;
con la costituzione in giudizio, ha esibito 4 distinte di bonifico;
la prima, del 9.3.23, di Controparte_1 euro 400,00, riporta la seguente causale “csq RO M. Novembre e Dicembre 22”; la seconda, del
14.3.24, di euro 600,00 riporta la causale “RO AR Gennaio Febbraio e Marzo 23”; la terza, del
31.10.24, di euro 1.200,00 con la seguente causale “ RO AR da gennaio ad aprile 2024”; la quarta, del 14.11.24, di euro 1.000,00, con causale “RO AR da maggio e settembre 24”;
Dai documenti esibiti da risulta pertanto che le rate di novembre e dicembre 2022 e Controparte_1 quella di marzo 2023 erano state versate dalla debitrice prima dei solleciti di pagamento e del ricorso introduttivo di lite e che quelle di novembre e dicembre 2023 e da aprile a settembre 2024 sono state versate solo dopo la notifica del ricorso (avvenuta in data 31.10.24 ore 16.42 cfr prod ricorrente) CP_ considerando in particolare che il bonifico del 31.10.24 veniva ordinato alle ore 17.22 (cfr prod ) e che quello per le rate da maggio a settembre veniva disposto solo in data 14.11.24;
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art 1193 c.c., chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa CP_ persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare e rilevato che la si è avvalsa di questa facoltà, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che dai documenti prodotti in giudizio risulta l'avvenuto pagamento delle rate richieste in ricorso;
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite si osserva che poiché il ricorso introduttivo di lite era solo in parte fondato (in quanto le rate di novembre e dicembre 2022 e quella di marzo 2023 erano CP_ state già versate dalla prima dei solleciti di pagamento e del ricorso introduttivo di lite) le spese possono essere compensate tra e per la metà con condanna della Parte_1 Controparte_1 convenuta al pagamento della residua metà liquidata come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5052 2024
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa le spese di lite per la metà e condanna alla rifusione della residua metà in Controparte_1 favore di che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato;
Parte_1
Nocera Inferiore 14/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 14.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. BERTONA FIORENZO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv TORRENTE ANTONIO Controparte_1
NE CO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 parte ricorrente evidenziava di aver erogato al sig. RO
AR un finanziamento di € 16.800,00 (comprensivo del suo costo) da restituire con il pagamento n. 84 rate da € 200,00 c.u. e garantito dal contratto di cessione del V° dello stipendio e del TFR, che il contratto era stato regolarmente notificato alla ditta quale datrice di lavoro, che la ceduta aveva Controparte_1 omesso di pagare alcune rate del finanziamento, e di aver sollecitato il pagamento delle rate dei mesi di novembre e dicembre 2022 e da marzo a dicembre 2023 con lettere del 6.5.24 e del 21.5.24; che in seguito ai solleciti la , con pec del 22.5.24, aveva comunicato di aver provveduto al pagamento delle rate di CP_1 novembre e dicembre 2022 e quelle da gennaio a ottobre 2023, allegando però una contabile di pagamento per l'importo di € 1.400,00 con causale: quote da aprile a ottobre 2023 (cfr doc. 7); che con pec del 31.5.24 aveva comunicato alla che continuavano a risultare non pagate n. 6 rate (ovvero quella CP_2 di novembre e dicembre 2022, quelle di marzo, novembre e dicembre 2023, e quella di aprile 2024), che la suddetta comunicazione non aveva sortito alcun effetto, così come quelle successive del 6.6.24 e 19.6.24
(docc. 9 e 10) e la procedura di Mediazione avviata;
conveniva in giudizio la ed il Controparte_1 lavoratore per ottenere il pagamento del complessivo importo di euro 2.200,00, per 11 rate scadute e non pagate (ovvero novembre e dicembre 2022; marzo, novembre e dicembre 2023; da aprile a settembre 2024
(estratto conto del 3.7.2024 doc. 12); instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Pt_1 [...] per contestare la fondatezza del ricorso depositando distinte di pagamento;
la causa veniva Controparte_1 trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.pc. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di RO AR regolarmente citato in giudizio e non costituito;
Nel merito si osserva che le rate richieste dalla sono quelle riferite alla mensilità di Parte_1 novembre e dicembre 2022; marzo, novembre e dicembre 2023; da aprile a settembre 2024 (cfr doc 12 prod ricorrente) ;
con la costituzione in giudizio, ha esibito 4 distinte di bonifico;
la prima, del 9.3.23, di Controparte_1 euro 400,00, riporta la seguente causale “csq RO M. Novembre e Dicembre 22”; la seconda, del
14.3.24, di euro 600,00 riporta la causale “RO AR Gennaio Febbraio e Marzo 23”; la terza, del
31.10.24, di euro 1.200,00 con la seguente causale “ RO AR da gennaio ad aprile 2024”; la quarta, del 14.11.24, di euro 1.000,00, con causale “RO AR da maggio e settembre 24”;
Dai documenti esibiti da risulta pertanto che le rate di novembre e dicembre 2022 e Controparte_1 quella di marzo 2023 erano state versate dalla debitrice prima dei solleciti di pagamento e del ricorso introduttivo di lite e che quelle di novembre e dicembre 2023 e da aprile a settembre 2024 sono state versate solo dopo la notifica del ricorso (avvenuta in data 31.10.24 ore 16.42 cfr prod ricorrente) CP_ considerando in particolare che il bonifico del 31.10.24 veniva ordinato alle ore 17.22 (cfr prod ) e che quello per le rate da maggio a settembre veniva disposto solo in data 14.11.24;
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art 1193 c.c., chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa CP_ persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare e rilevato che la si è avvalsa di questa facoltà, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che dai documenti prodotti in giudizio risulta l'avvenuto pagamento delle rate richieste in ricorso;
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite si osserva che poiché il ricorso introduttivo di lite era solo in parte fondato (in quanto le rate di novembre e dicembre 2022 e quella di marzo 2023 erano CP_ state già versate dalla prima dei solleciti di pagamento e del ricorso introduttivo di lite) le spese possono essere compensate tra e per la metà con condanna della Parte_1 Controparte_1 convenuta al pagamento della residua metà liquidata come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5052 2024
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa le spese di lite per la metà e condanna alla rifusione della residua metà in Controparte_1 favore di che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato;
Parte_1
Nocera Inferiore 14/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale