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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
TA CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
IA BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
nato in [...] il [...] e residente a [...]
Pigafetta n. 2B, C.F. e per esso il suo proc. e dom. avv. Giacomo Gianolla, C.F._1
c.f.: , come da procura in atti e con domicilio eletto presso lo studio dello C.F._2
stesso in Padova, Piazza De Gasperi n. 45/a, autorizzante le comunicazioni di cui all'art. 136 c.p.c.
al fax n. 049.8782807, pec: Email_1
Parte appellante contro
Controparte_1
- C.F. – con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore per il Veneto, giuste delibere C.A. n. 154 del 25.2.1998, n. CP_1
232 del 1.7.1999 (art. 16), e del Presidente - C.S. n. 9 del 24.2.2010, con gli avv.ti Paquale Schiavulli
(c.f. – mail: - fax. 041.2729294), C.F._3 Email_2 [...]
(c.f. – mail: – fax. ), per Parte_2 C.F._4 Email_3 P.IVA_2
1 mandati alle liti rilasciati per il primo in data 29 agosto 2024, rep. n. 118251 e racc. 33798 e per il secondo in data 3 giugno 2010, rep. n. 100863 e racc. n. 23512, notaio di Venezia Persona_1
ed ivi depositati, e con domicilio eletto presso gli indirizzi p.e.c. sopra indicati come tenuti dai rispettivi
Consigli dell'Ordine e presso l'Avvocatura Regionale INAIL, S. Croce, 712, in Venezia
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 264/2023 del Tribunale di VICENZA – sezione lavoro
IN PUNTO: malattia professionale
Conclusioni:
Per parte appellante, come da nota 29.10.2025:
CP_
“Lo scrivente procuratore, vista la nota depositata da il 21.10.2025 e concordando sul
contenuto, dando conferma degli effettuati pagamenti, ritiene sia cessata la materia del contendere
anche in punto spese legali, e tanto chiede voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare. ”
Per parte appellata, come da nota 21.10.2025:
“ si rileva come l'intera materia oggetto del contendere nel merito sia cessata, dandosi atto della
cessazione della materia anche in punto spese legali ”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore,
volte all'accertamento della denunciata malattia professionale.
Il sig. ha lavorato dal 2007 al 2021come addetto allo scarico di camion, pickerista e Pt_1
carrellista presso diversi datori di lavoro. In data 8.6.2015 eseguiva RM del rachide lombosacrale,
che evidenziava “protrusione discale concentrica in L3-L4 con impronta sul sacco durale”, e in data
21.10.2015 presentava domanda di riconoscimento della malattia professionale;
con nota del
13.1.2016 l rigettava tale domanda, ritenendo la documentazione insufficiente per esprimere CP_1
un parere medico legale;
a seguito di opposizione, il procedimento amministrativo n. 514563912 si concludeva con provvedimento di diniego del 2.2.2017. Il sig. eseguiva ulteriori esami Pt_1
strumentali e visite specialistiche;
in data 19.1.2019 gli veniva diagnosticata “lombosciatalgia sinistra
in ernia discale L4-L5 e protrusione discale L3-L4 compatibile con un'eziologia professionale” e veniva redatto il primo certificato di malattia professionale. In data 20.4.2021 il sig. presentava Pt_1
2 domanda per il riconoscimento della malattia professionale;
con nota del 14.4.2022 l rigettava CP_1
tale domanda, ritenendo che il lavoratore non fosse stato esposto ad un rischio idoneo a provocare la patologia. Pertanto, con ricorso del 1.9.2022, il sig. ha instaurato la presente causa. Pt_1
Il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, accogliendo l'eccezione di prescrizione dell . CP_1
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di un unico Pt_1
motivo.
Con il motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per aver ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione. Ha riproposto le questioni attinenti il merito della denunciata malattia professionale, rinnovando le richieste istruttorie.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
4. All'udienza del 27.3.2025 il Collegio, anche in una prospettiva conciliativa, ha invitato le parti a effettuare una nuova visita medica in sede amministrativa e a rivalutare il caso.
5. Con nota del 21.10.2025, l ha esposto quanto segue: “In ottemperanza all'invito del CP_1
Collegio, si è tenuta una collegiale medica tra i consulenti medici delle parti che hanno condiviso
una comune valutazione delle menomazioni nel grado dell'8% (cfr. DOC-08 ). CP_1
All'esito di tale collegiale e delle osservazioni della Corte, l provvedeva a rivedere e CP_1
riesaminare l'intera posizione ammettendo il caso all'indennizzo, sulla scorta di parere legale reso
in senso conforme. Risulta emesso e notificato il provvedimento del 17-6-2025 per il riconoscimento
dell'indennizzo in capitale per il grado dell'8% (cfr. DOC-05 ). CP_1
Parimenti venivano liquidate le spese legali nella misura concordata e come autorizzata,
all'avv. Giacomo Gianolla, sia per il primo e sia per il secondo grado del giudizio e rimborsato il
delle spese del CTP. Si allegano i tabulati contabili dei pagamenti validati (cfr. DOC-06 e Pt_1
DOC-07).
Tanto premesso si rileva come l'intera materia oggetto del contendere nel merito sia cessata,
dandosi atto della cessazione della materia anche in punto spese legali.”.
Parte appellante, con nota del 29.10.2025 ha allegato: “Lo scrivente procuratore, vista la nota
CP_ depositata da il 21.10.2025 e concordando sul contenuto, dando conferma degli effettuati
3 pagamenti, ritiene sia cessata la materia del contendere anche in punto spese legali, e tanto chiede
voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare”.
6. All'udienza del 30.10.2025 le parti hanno concluso in modo conforme alle citate memorie depositate il 21 e il 29 ottobre 2025 e hanno chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese. La causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Collegio prende atto del fatto che, a seguito di rinnovazione della visita medica in sede
CP_ amministrativa, l ha riconosciuto la natura professionale della denunciata malattia e ha erogato la conseguente prestazione al , provvedendo, altresì, alla corresponsione delle spese di lite Pt_1
al difensore di quest'ultimo.
Le parti, all'udienza del 30.10.2025 hanno confermato che non sussistono più ragioni di contrasto, nemmeno in ordine alle spese di lite, e hanno concordemente chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere, nulla sulle spese, già corrisposte.
Pertanto, in base a quanto precede, non residuando ulteriori motivi di contestazione, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese di lite, già corrisposte.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) nulla sulle spese.
Venezia, il giorno 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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